CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 40052/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; uditi, per il ricorrente, gli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hanno concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con atto del proprio difensore, [OSCURATO:PERSONA], attualmente sottoposto a custodia cautelare in carcere per i delitti di cui agli artt. 73 e 74, d.P.R. n. 309 del 1990, impugna l'ordinanza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 10 marzo scorso, che ha respinto l'appello da lui proposto ex art. 310, cod. proc. pen., avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale, con cui erano state rigettate la sua richiesta di traduzione dell'ordinanza di custodia cautelare e la correlata eccezione di nullità di tal ultimo provvedimento e degli atti successivi e consequenziali. Ha rilevato il Tribunale che l'indagato è cittadino italiano, possiede carta d'identità e passaporto italiani, ha denunciato in lingua italiana lo smarrimento di quest'ultimo e, dalle conversazioni intercettate, ha mostrato di conoscere la lingua italiana, pur utilizzando alcune inflessioni del dialetto calabrese, che comunque non è lingua diversa da quella italiana. 2. Il ricorrente sostiene che tale decisione violi gli artt. 143, 143-bis e 310, cod. proc. pen., e che sia comunque affetta da vizi di motivazione, rilevando: che la conoscenza del dialetto calabrese non dimostra altresì la capacità di comprensione e di lettura della lingua italiana; che il passaporto italiano è stato da lui acquisito solo iure sanguinis, in Australia, senza alcun test di conoscenza della lingua italiana; che nulla permette di escludere che la denuncia di smarrimento di tale documento sia stata da lui resa oralmente in dialetto ad un operatore di polizia e da questi tradotta in italiano; che il Tribunale ha completamente pretermesso gli esiti di una consulenza di parte sul punto; che le conversazioni intercettate nulla dimostrano, dal momento che, come lo stesso Tribunale evidenzia, i dialoghi sono avvenuti in dialetto; che, infine, l'obbligo di traduzione riguarda pure i dialetti e sussiste anche soltanto in presenza di difficoltà di comprensione della lingua italiana e non necessariamente di mancata conoscenza della stessa. 3. Ha depositato memoria scritta il Procuratore generale, concludendo per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il motivo di ricorso non è ammissibile. 2. Esso è manifestamente infondato, in diritto, là dove deduce la nullità dell'ordinanza custodiale e, di conseguenza, degli atti successivi. Qualora sia applicata una misura cautelare personale nei confronti di un cittadino straniero che non è in grado di comprendere la lingua italiana, l'omessa traduzione del provvedimento determina la sua nullità (a regime intermedio) solo se la predetta circostanza sia già nota al momento dell'emissione del titolo cautelare. Se, invece, com'è avvenuto nel caso specifico, la mancata conoscenza della lingua italiana emerga nel corso dell'interrogatorio di garanzia, tale situazione va equiparata a quella di assoluto impedimento regolata dall'art. 294, comma 2, cod. proc. pen.: sicché il giudice deve disporre la traduzione del provvedimento coercitivo in un termine congruo, ed il termine per l'interrogatorio decorre nuovamente dalla data di deposito della traduzione, con la conseguente perdita di efficacia della misura in caso di omesso interrogatorio entro il termine predetto, ovvero di traduzione disposta o effettuata in un termine "incongruo" (Sez. 4, n. 33802 del 18/05/2017, Ojeareghan, Rv. 270610; in termini: Sez. 3, n. 14990 del 18/02/2015, Vervaeren, Rv. 263236; v. pure Sez. 5, n. 22065 del 06/07/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279447). 3. Ancor prima, però, la doglianza in rassegna, nella parte in cui contesta l'esistenza dei presupposti per la necessità della traduzione del provvedimento, si risolve in una censura di mero fatto, come tale non consentita in questa sede. Indiscusso che quello sulla conoscenza della lingua italiana da parte dell'imputato rappresenti un giudizio di mero fatto, perciò sindacabile dal giudice di legittimità esclusivamente nei limiti del travisamento del dato probatorio o della manifesta illogicità del discorso argomentativo, va rilevato che le obiezioni difensive si rivelano o puramente assertive (come quelle sulle modalità del conseguimento del passaporto italiano o della successiva denuncia del suo smarrimento) o, comunque, fondate su dati non inconciliabili con il diverso assunto del Tribunale: la trascrizione del verbale d'interrogatorio, infatti, che parrebbe attestare la mancata comprensione della lingua italiana da parte del Condò, non ha una valenza oggettiva, ben potendo costui aver simulato tale ignoranza a scopi strumentali; e la circostanza per cui, nelle conversazioni intercettate, egli si esprimesse per lo più in dialetto, interloquendo con persone originarie tutte della medesima area geografica, non dimostra di per sé che non conoscesse anche l'italiano. Va evidenziato, piuttosto, come, essendo il ricorrente cittadino italiano, valga per lui la presunzione di conoscenza della lingua nazionale, stabilita dall'art. 143, comma 4, cod. proc. pen., fino a prova contraria, gravando perciò su di lui il relativo onere. Quest'ultimo, per le ragioni esposte, non può reputarsi soddisfatto dalle anzidette allegazioni difensive, a fronte della pluralità di dati di diverso segno evidenziati dall'ordinanza impugnata, tanto più significativi se si pensa che - a leggere attentamente l'informativa di polizia menzionata nell'ordinanza ed allegata dalla stessa difesa al ricorso - risulta altresì che Condò sia stato residente nel Comune di Siderno per circa sei anni, da novembre 2014 a luglio 2020: talché l'inferenza del Tribunale si rivela del tutto consequenziale e, dunque, provvista di adeguato sostegno logico. 4. L'inammissibilità del ricorso comporta obbligatoriamente - ai sensi dell'art. 616, cod. proc. pen. - la condanna del proponente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi una sua assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000). Detta somma, considerando la manifesta assenza di pregio degli argomenti addotti, va fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'ar