CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 aprile 2024
Cassazione n. 30414/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI BOLOGNAnei confronti di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 108/05/1962 avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di FERRARAi dato avviso alle parti; , 7 udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; letti i motivi del ricorso; Rilevato che il ricorso è stato presentato, avverso ordinanza resa dal Tribunale, quale giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., da soggetto non legittimato, secondo quanto da tempo chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, univoca nel ritenere che la legittimazione a impugnare i provvedimenti adottati dal giudice dell'esecuzione spetti in via esclusiva al pubblico ministero che ha assunto il ruolo di parte nel procedimento, non potendosi riconoscere al Procuratore generale presso la Corte di appello un potere di surroga assimilabile a quello attribuitogli nel giudizio di cognizione (in questo senso, cfr., tra le tante, Sez. 1, n. 15853 del 25/02/2020, Covello, Rv. 278981 - 01; Sez. 1, n. 6324 del 11/01/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 254224 - 01; Sez. 1, n. 1375 del 24/11/2010, dep. 2011, Marchesani, Rv. 249203 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 04/04/2024