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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 20 luglio 2026

Cassazione n. 23596/2026

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dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] giustaprocura speciale in atti-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] registro generale 2688/2023Numero sezionale 5486/2026Numero di raccolta generale 23596/2026Data pubblicazione 20/07/2026RA.[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro temporepersona, rappresentata e difesa dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA]giusta procura speciale in atti-controricorrente e ricorrente incidentale-avverso la sentenza n. 857/2022 della [OSCURATO:PERSONA] della SARDEGNA, depositata il 23/11/2022;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio nonpartecipata del 9/7/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA]'ORFANOIl Comune di Cagliari propone ricorso, affidato ad unico motivo, perla cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissionetributaria regionale della Sardegna, in sede di rinvio da Cass. n.26707/2014, aveva accolto l’appello di [OSCURATO:SOCIETA]. avverso la sentenzan. 45/2010 emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Cagliari,in rigetto del ricorso proposto avverso avvisi di accertamento ICI 2002-2003, relativi ad area fabbricabile di sua proprietà.[OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso e propone ricorso incidentaleaffidato a tre motivi.RAGIONI DELLA DECISIONE1.1.

Con unico motivo il Comune denuncia, in rubrica, ai sensidell'art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c. violazione dell’art. 2909 c.c.,per avere la Commissione tributaria regionale erroneamente annullatogli atti impositivi sul presupposto dell’esistenza di giudicati esterni circal'accertamento del valore imponibile dell'immobile in oggetto.1.2.

La censura è fondata.1.3. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale ha affermato quantosegue: «La società appellante eccepisce il giudicato esterno discendentedalle sentenze della Commissione Tributaria regionale della Sardegna n.63/04/2007 e n. 87/01/2011, che avrebbero fissato il valore imponibiledell'immobile in questione in € 1.120.597,85, rispettivamente per gliNumero registro generale 2688/2023Numero sezionale 5486/2026Numero di raccolta generale 23596/2026Data pubblicazione 20/07/2026anni d'imposta ICI 1999 e 2000.

Tale motivo di appello è fondato emerita accoglimento.

Nella specie, infatti, costituisce un elementodecisivo della controversia la circostanza che trattasi di doppio giudicato,avendo la sentenza CTR n.87/01/2011 già a sua volta riconosciuto ilgiudicato esterno discendente dalla sentenza CTR n.63/04/2007,sancendo che "in applicazione del giudicato esterno, il valoredell'immobile viene determinato in € 1.120.597", mandando all'Enteimpositore per la rideterminazione dell'imposta dovuta senzaapplicazione di sanzioni.

In particolare, il principio enunciato dallasentenza della CTR n. 63/04/2007 -relativamente alla questionedell'incongruenza del valore accertato- attiene alla ritenuta sussistenzadi una carenza probatoria sul valore imponibile dell'immobile di viastesso attraverso la rivalutazione monetaria del prezzo del titolo diacquisto dell'immobile da parte della società, per una cifra accertata paria € 1.120.597,85.

Pertanto, il principio enunciato attiene non solo alvalore dell'immobile in relazione all'annualità (1999) in questione, ma -esoprattutto- al criterio di determinazione dello stesso rispetto al diversovalore accertato dal Comune di € 1.905.500,00.

Ebbene, tali criteririsultano successivamente definitivamente cristallizzati dalla sentenzadella CTR n. 87/01/2011, che, in relazione alla successiva annualità2000 e con riferimento al medesimo immobile, ha sancito che "inapplicazione del giudicato esterno, il valore dell'immobile vienedeterminato in € 1.120.597,85 e manda all'ente impositore per larideterminazione dell'imposta dovuta senza applicazione di sanzioni".Tale sentenza risulta anch'essa passata in giudicato, cristallizzandodefinitivamente il valore di "giudicato esterno" della sentenzan.63/04/2007 rispetto non solo all'importo imponibile, ma anche allaritenuta carenza istruttoria del metodo accertativo utilizzato dal Comuneper determinare l'importo contestato di € 1.905.500,00.

Ricostruita intal modo la vicenda processuale, ad avviso della Corte, il Comune, perevitare l'effetto preclusivo del giudicato esterno enunciato dalla CTR nelNumero registro generale 2688/2023Numero sezionale 5486/2026Numero di raccolta generale 23596/2026Data pubblicazione 20/07/20262011 avrebbe dovuto impugnare quella decisione.

In altre parole, laCorte condivide pienamente i principi di diritto evocati dalla parteresistente in merito al valore e alla portata del giudicato esterno inrelazione ai tributi c.d. periodici ... ma non li ritiene applicabili alpeculiare caso di specie, in cui, come si è visto, si è formato un giudicatosul valore di giudicato esterno in relazione ai criteri ed al valore dautilizzare per la determinazione dell'imposta; a fronte di tale oggettivarealtà processuale, la deduzione del Comune secondo cui, per l'annualità2003, quello stesso valore imponibile oggetto delle precedenti pronuncesia stato (finalmente) provato e documentato risulta non inficiarel'effetto preclusivo del doppio giudicato ormai formatosi...».1.4.

Ciò posto, per costante giurisprudenza di questa Corte, ilgiudicato esterno prodottosi con riguardo ad una determinata annualitàd’imposta esplica effetto vincolante su diverse annualità, allorquando«vengano in esame fatti che, per legge, hanno efficacia permanente opluriennale, producendo effetti per un arco di tempo che comprende piùperiodi di imposta, o nei quali l’accertamento concerne la qualificazionedi un rapporto ad esecuzione prolungata» (cfr. Cass. n. 21824/2018;Cass. n. 4832/2015).1.5.

Si tratta di orientamento che trova origine in Cass.

S.U. n.13916/2006, secondo cui qualora due giudizi tra le stesse parti abbianoriferimento al medesimo rapporto giuridico, ed uno di essi sia statodefinito con sentenza passata in giudicato, l’accertamento così compiutoin ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni difatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambela cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizionecontenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stessopunto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbiafinalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il petitum delprimo.

Tale efficacia, riguardante anche i rapporti di durata, non trovaostacolo, in materia tributaria, nel principio dell’autonomia dei periodid’imposta, in quanto l’indifferenza della fattispecie costitutivaNumero registro generale 2688/2023Numero sezionale 5486/2026Numero di raccolta generale 23596/2026Data pubblicazione 20/07/2026dell’obbligazione relativa ad un determinato periodo rispetto ai fatti chesi siano verificati al di fuori dello stesso, oltre a riguardare soltanto leimposte sui redditi ed a trovare significative deroghe sul pianonormativo, si giustifica soltanto in relazione ai fatti non aventicaratteristica di durata e comunque variabili da periodo a periodo (adesempio, la capacità contributiva, le spese deducibili), e non ancherispetto agli elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi aduna pluralità di periodi d’imposta (ad esempio, le qualificazioni giuridichepreliminari all’applicazione di una specifica disciplina tributaria),assumono carattere tendenzialmente permanente.

In riferimento a talielementi, il riconoscimento della capacità espansiva del giudicato appared’altronde coerente non solo con l’oggetto del giudizio tributario, chedella pretesa tributaria, entro i limiti posti dalle domande di parte, equindi ad una pronuncia sostitutiva dell’accertamentodell’Amministrazione finanziaria (salvo che il giudizio non si risolvanell’annullamento dell’atto per vizi formali o per vizio di motivazione),ma anche con la considerazione unitaria del tributo dettata dalla suastessa ciclicità, la quale impone, nel rispetto dei principi diragionevolezza e di effettività della tutela giurisdizionale, di valorizzarel’efficacia regolamentare del giudicato tributario, quale norma agendi cuidevono conformarsi tanto l’Amministrazione finanziaria quanto ilcontribuente nell’individuazione dei presupposti impositivi relativi aisuccessivi periodi d’imposta.1.6.

L’espansione nel tempo del giudicato esterno così formatosipresuppone dunque – in contesto di invarianza normativa – che tra lediverse annualità sussista identità e continuità di presupposti fattualicostitutivi del rapporto impositivo, con conseguente permanenza deglieffetti dell’accertamento operato con riguardo ad una determinataannualità.1.7.

In particolare, in tema di I.C.I., si è affermato che la sentenzache abbia deciso con efficacia di giudicato relativamente ad alcuneNumero registro generale 2688/2023Numero sezionale 5486/2026Numero di raccolta generale 23596/2026Data pubblicazione 20/07/2026annualità, fa stato con riferimento anche ad annualità diverse inrelazione a quei fatti che appaiano elementi costitutivi della fattispecie acarattere tendenzialmente permanente, ma non con riferimento adelementi variabili (Cass. n. 1300 del 2018; Cass. n. 7417 del 2019).1.8.

Essendo, dunque, connesso ad una situazione di fatto di cui ilComune è onerato di fornire la prova, il valore dell’immobile costituisceun elemento ontologicamente variabile e non tendenzialmentepermanente, con la conseguenza che non si può invocare il giudicatoesterno con riferimento ad altri anni (cfr. Cass. n. 29079 del 2020 inmotiv.)1.9.

Nello stesso senso questa Corte (cfr. Cass. n. 1300/2018) hainvero evidenziato che il valore immobiliare ex art. 5, comma 5, deld.lgs. n. 504 del 1992, per sua natura, con riferimento ai diversi periodidi imposta, è destinato a modificarsi nel tempo (conf.

Cass. n.18923/2011).1.10. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale ha quindi erroneamentemancato di applicare tali principi laddove ha ritenuto che attraverso laformazione del giudicato tributario su un accertamento circa il valoredell’immobile riferibile ad un determinato periodo d'imposta, talerequisito si fosse cristallizzato per un tempo indefinito nel futuro, nonpotendo considerarsi assolto una tantum l'onere di provare taleelemento costitutivo del tributo, con efficacia estensibile anche aisuccessivi periodi d'imposta.2.1.

Il ricorso incidentale del controricorrente, con cui siripropongono, sotto forma di motivi di ricorso, le questioni relative agliulteriori lamentati profili di illegittimità degli atti impugnati, rimastiassorbiti dall’accoglimento dell’appello per le ragioni dianzi illustrate, èinammissibile.2.2.

Va ribadito infatti che il ricorso incidentale, anche se qualificatocome condizionato, deve essere giustificato dalla soccombenza, cosicchéè inammissibile il ricorso proposto dalla parte che sia rimastacompletamente vittoriosa nel giudizio di appello, proposto al solo scopoNumero registro generale 2688/2023Numero sezionale 5486/2026Numero di raccolta generale 23596/2026Data pubblicazione 20/07/2026di risollevare questioni che non sono state decise dal giudice di meritoperché assorbite dall'accoglimento di altra tesi, avente caratterepreliminare, salva la facoltà di riproporle dinanzi al giudice del rinvio incaso di annullamento della sentenza (Cass. n. 29662/2023).3.

Va dunque accolto il ricorso principale e dichiarato inammissibile ilricorso incidentale, con conseguente cassazione dell'impugnata sentenzae rinvio per nuovo esame alla Corte di giustizia tributaria di secondogrado della Sardegna in diversa composizione, cui resta demandataanche la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso principale; dichiara inammissibile ilricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte digiustizia tributaria di secondo grado della Sardegna in diversacomposizione, cui demanda di pronunciare anche sulle spese delgiudizio di legittimità.Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dàparte della ricorrente incidentale, di un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, anorma del comma 1-bis dello stesso art.13, ove dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, della Corte diCassazione, Sezione Tributaria, in data 9.7.2026 .Il PresidenteGiacomo [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] giustaprocura speciale in atti-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] registro generale 2688/2023Numero sezionale 5486/2026Numero di raccolta generale 23596/2026Data pubblicazione 20/07/2026RA.[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro temporepersona, rappresentata e difesa dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA]giusta procura speciale in atti-controricorrente e ricorrente incidentale-avverso la sentenza n. 857/2022 della [OSCURATO:PERSONA] della SARDEGNA, depositata il 23/11/2022;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio nonpartecipata del 9/7/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA]'ORFANOIl Comune di Cagliari propone ricorso, affidato ad unico motivo, perla cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissionetributaria regionale della Sardegna, in sede di rinvio da Cass. n.26707/2014, aveva accolto l’appello di [OSCURATO:SOCIETA]. avverso la sentenzan. 45/2010 emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Cagliari,in rigetto del ricorso proposto avverso avvisi di accertamento ICI 2002-2003, relativi ad area fabbricabile di sua proprietà.[OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso e propone ricorso incidentaleaffidato a tre motivi.RAGIONI DELLA DECISIONE1.1. Con unico motivo il Comune denuncia, in rubrica, ai sensidell'art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c. violazione dell’art. 2909 c.c.,per avere la Commissione tributaria regionale erroneamente annullatogli atti impositivi sul presupposto dell’esistenza di giudicati esterni circal'accertamento del valore imponibile dell'immobile in oggetto.1.2. La censura è fondata.1.3. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale ha affermato quantosegue: «La società appellante eccepisce il giudicato esterno discendentedalle sentenze della Commissione Tributaria regionale della Sardegna n.63/04/2007 e n. 87/01/2011, che avrebbero fissato il valore imponibiledell'immobile in questione in € 1.120.597,85, rispettivamente per gliNumero registro generale 2688/2023Numero sezionale 5486/2026Numero di raccolta generale 23596/2026Data pubblicazione 20/07/2026anni d'imposta ICI 1999 e 2000. Tale motivo di appello è fondato emerita accoglimento. Nella specie, infatti, costituisce un elementodecisivo della controversia la circostanza che trattasi di doppio giudicato,avendo la sentenza CTR n.87/01/2011 già a sua volta riconosciuto ilgiudicato esterno discendente dalla sentenza CTR n.63/04/2007,sancendo che "in applicazione del giudicato esterno, il valoredell'immobile viene determinato in € 1.120.597", mandando all'Enteimpositore per la rideterminazione dell'imposta dovuta senzaapplicazione di sanzioni. In particolare, il principio enunciato dallasentenza della CTR n. 63/04/2007 -relativamente alla questionedell'incongruenza del valore accertato- attiene alla ritenuta sussistenzadi una carenza probatoria sul valore imponibile dell'immobile di viastesso attraverso la rivalutazione monetaria del prezzo del titolo diacquisto dell'immobile da parte della società, per una cifra accertata paria € 1.120.597,85. Pertanto, il principio enunciato attiene non solo alvalore dell'immobile in relazione all'annualità (1999) in questione, ma -esoprattutto- al criterio di determinazione dello stesso rispetto al diversovalore accertato dal Comune di € 1.905.500,00. Ebbene, tali criteririsultano successivamente definitivamente cristallizzati dalla sentenzadella CTR n. 87/01/2011, che, in relazione alla successiva annualità2000 e con riferimento al medesimo immobile, ha sancito che "inapplicazione del giudicato esterno, il valore dell'immobile vienedeterminato in € 1.120.597,85 e manda all'ente impositore per larideterminazione dell'imposta dovuta senza applicazione di sanzioni".Tale sentenza risulta anch'essa passata in giudicato, cristallizzandodefinitivamente il valore di "giudicato esterno" della sentenzan.63/04/2007 rispetto non solo all'importo imponibile, ma anche allaritenuta carenza istruttoria del metodo accertativo utilizzato dal Comuneper determinare l'importo contestato di € 1.905.500,00. Ricostruita intal modo la vicenda processuale, ad avviso della Corte, il Comune, perevitare l'effetto preclusivo del giudicato esterno enunciato dalla CTR nelNumero registro generale 2688/2023Numero sezionale 5486/2026Numero di raccolta generale 23596/2026Data pubblicazione 20/07/20262011 avrebbe dovuto impugnare quella decisione. In altre parole, laCorte condivide pienamente i principi di diritto evocati dalla parteresistente in merito al valore e alla portata del giudicato esterno inrelazione ai tributi c.d. periodici ... ma non li ritiene applicabili alpeculiare caso di specie, in cui, come si è visto, si è formato un giudicatosul valore di giudicato esterno in relazione ai criteri ed al valore dautilizzare per la determinazione dell'imposta; a fronte di tale oggettivarealtà processuale, la deduzione del Comune secondo cui, per l'annualità2003, quello stesso valore imponibile oggetto delle precedenti pronuncesia stato (finalmente) provato e documentato risulta non inficiarel'effetto preclusivo del doppio giudicato ormai formatosi...».1.4. Ciò posto, per costante giurisprudenza di questa Corte, ilgiudicato esterno prodottosi con riguardo ad una determinata annualitàd’imposta esplica effetto vincolante su diverse annualità, allorquando«vengano in esame fatti che, per legge, hanno efficacia permanente opluriennale, producendo effetti per un arco di tempo che comprende piùperiodi di imposta, o nei quali l’accertamento concerne la qualificazionedi un rapporto ad esecuzione prolungata» (cfr. Cass. n. 21824/2018;Cass. n. 4832/2015).1.5. Si tratta di orientamento che trova origine in Cass. S.U. n.13916/2006, secondo cui qualora due giudizi tra le stesse parti abbianoriferimento al medesimo rapporto giuridico, ed uno di essi sia statodefinito con sentenza passata in giudicato, l’accertamento così compiutoin ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni difatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambela cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizionecontenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stessopunto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbiafinalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il petitum delprimo. Tale efficacia, riguardante anche i rapporti di durata, non trovaostacolo, in materia tributaria, nel principio dell’autonomia dei periodid’imposta, in quanto l’indifferenza della fattispecie costitutivaNumero registro generale 2688/2023Numero sezionale 5486/2026Numero di raccolta generale 23596/2026Data pubblicazione 20/07/2026dell’obbligazione relativa ad un determinato periodo rispetto ai fatti chesi siano verificati al di fuori dello stesso, oltre a riguardare soltanto leimposte sui redditi ed a trovare significative deroghe sul pianonormativo, si giustifica soltanto in relazione ai fatti non aventicaratteristica di durata e comunque variabili da periodo a periodo (adesempio, la capacità contributiva, le spese deducibili), e non ancherispetto agli elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi aduna pluralità di periodi d’imposta (ad esempio, le qualificazioni giuridichepreliminari all’applicazione di una specifica disciplina tributaria),assumono carattere tendenzialmente permanente. In riferimento a talielementi, il riconoscimento della capacità espansiva del giudicato appared’altronde coerente non solo con l’oggetto del giudizio tributario, chedella pretesa tributaria, entro i limiti posti dalle domande di parte, equindi ad una pronuncia sostitutiva dell’accertamentodell’Amministrazione finanziaria (salvo che il giudizio non si risolvanell’annullamento dell’atto per vizi formali o per vizio di motivazione),ma anche con la considerazione unitaria del tributo dettata dalla suastessa ciclicità, la quale impone, nel rispetto dei principi diragionevolezza e di effettività della tutela giurisdizionale, di valorizzarel’efficacia regolamentare del giudicato tributario, quale norma agendi cuidevono conformarsi tanto l’Amministrazione finanziaria quanto ilcontribuente nell’individuazione dei presupposti impositivi relativi aisuccessivi periodi d’imposta.1.6. L’espansione nel tempo del giudicato esterno così formatosipresuppone dunque – in contesto di invarianza normativa – che tra lediverse annualità sussista identità e continuità di presupposti fattualicostitutivi del rapporto impositivo, con conseguente permanenza deglieffetti dell’accertamento operato con riguardo ad una determinataannualità.1.7. In particolare, in tema di I.C.I., si è affermato che la sentenzache abbia deciso con efficacia di giudicato relativamente ad alcuneNumero registro generale 2688/2023Numero sezionale 5486/2026Numero di raccolta generale 23596/2026Data pubblicazione 20/07/2026annualità, fa stato con riferimento anche ad annualità diverse inrelazione a quei fatti che appaiano elementi costitutivi della fattispecie acarattere tendenzialmente permanente, ma non con riferimento adelementi variabili (Cass. n. 1300 del 2018; Cass. n. 7417 del 2019).1.8. Essendo, dunque, connesso ad una situazione di fatto di cui ilComune è onerato di fornire la prova, il valore dell’immobile costituisceun elemento ontologicamente variabile e non tendenzialmentepermanente, con la conseguenza che non si può invocare il giudicatoesterno con riferimento ad altri anni (cfr. Cass. n. 29079 del 2020 inmotiv.)1.9. Nello stesso senso questa Corte (cfr. Cass. n. 1300/2018) hainvero evidenziato che il valore immobiliare ex art. 5, comma 5, deld.lgs. n. 504 del 1992, per sua natura, con riferimento ai diversi periodidi imposta, è destinato a modificarsi nel tempo (conf. Cass. n.18923/2011).1.10. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale ha quindi erroneamentemancato di applicare tali principi laddove ha ritenuto che attraverso laformazione del giudicato tributario su un accertamento circa il valoredell’immobile riferibile ad un determinato periodo d'imposta, talerequisito si fosse cristallizzato per un tempo indefinito nel futuro, nonpotendo considerarsi assolto una tantum l'onere di provare taleelemento costitutivo del tributo, con efficacia estensibile anche aisuccessivi periodi d'imposta.2.1. Il ricorso incidentale del controricorrente, con cui siripropongono, sotto forma di motivi di ricorso, le questioni relative agliulteriori lamentati profili di illegittimità degli atti impugnati, rimastiassorbiti dall’accoglimento dell’appello per le ragioni dianzi illustrate, èinammissibile.2.2. Va ribadito infatti che il ricorso incidentale, anche se qualificatocome condizionato, deve essere giustificato dalla soccombenza, cosicchéè inammissibile il ricorso proposto dalla parte che sia rimastacompletamente vittoriosa nel giudizio di appello, proposto al solo scopoNumero registro generale 2688/2023Numero sezionale 5486/2026Numero di raccolta generale 23596/2026Data pubblicazione 20/07/2026di risollevare questioni che non sono state decise dal giudice di meritoperché assorbite dall'accoglimento di altra tesi, avente caratterepreliminare, salva la facoltà di riproporle dinanzi al giudice del rinvio incaso di annullamento della sentenza (Cass. n. 29662/2023).3. Va dunque accolto il ricorso principale e dichiarato inammissibile ilricorso incidentale, con conseguente cassazione dell'impugnata sentenzae rinvio per nuovo esame alla Corte di giustizia tributaria di secondogrado della Sardegna in diversa composizione, cui resta demandataanche la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso principale; dichiara inammissibile ilricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte digiustizia tributaria di secondo grado della Sardegna in diversacomposizione, cui demanda di pronunciare anche sulle spese delgiudizio di legittimità.Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dàparte della ricorrente incidentale, di un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, anorma del comma 1-bis dello stesso art.13, ove dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, della Corte diCassazione, Sezione Tributaria, in data 9.7.2026 .Il PresidenteGiacomo [OSCURATO:PERSONA]
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