CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 dicembre 2024
Cassazione n. 00268/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/03/2024 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta l'attendibilità della dichiarazioni della parte civile, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento, rilevando che: a) la persona offesa si è detta del tutto certa che a commettere la rapina sia stato l'uomo che aveva visto precedentemente, mentre transitava a piedi a [OSCURATO:PERSONA]; b) l'individuazione fotografica compiuta dalla persona offesa e dall'amico è stata eseguita sulla base di svariati elementi, tra cui le fattezze del volto, la corporatura, la voce e il cappuccio, e in più sedi con esito convergente e univoco; c) l'audizione della teste Oliveira appare del tutto superflua posto che quest'ultima non ha assistito all'aggressione; d) le telecamere di sorveglianza acquisite confermano la ricostruzione operata dalla vittima, mostrando dapprima tre persone (l'imputato, la persona offesa e l'Oliveira) che transitano verso il centro di [OSCURATO:PERSONA] e, successivamente, due soggetti (l'imputato e la persona offesa) che camminano verso il luogo in cui si è verificata l'aggressione ed è stato rinvenuto il portafoglio della vittima; che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); che il secondo motivo di ricorso, con il quale si censura la mancata applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 628 co. 1 cod. pen. (a seguito dell'intervento della Corte Costituzionale di cui alla sentenza n. 86 del 2024), è manifestamente infondato in quanto la motivazione della sentenza impugnata, nella parte in cui evidenzia, oltre la gravità delle lesioni, che il fatto è stato commesso nei confronti di una persona ultrasessantacinquenne e che l'impossessamento ha avuto ad oggetto non solo denaro contante, ma anche i documenti e la tessera bancomat, non consente di riconoscere la lieve entità del fatto; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 3 dicembre 2024 Il Consigliere estensore