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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 28 aprile 2026

Cassazione n. 11613/2026

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all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -domicilio digitale allaPEC: [OSCURATO:EMAIL].it--ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] -ora [OSCURATO:PERSONA]- in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocatoAlessandro Ciotola -domicilio digitale alla PC:avvalessandrociotola@cnfpec.it--controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Salerno n. 1752/2021depositata il 15/12/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/11/2025 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 2825/2023Numero sezionale 2858/2025Numero di raccolta generale 11613/2026Data pubblicazione 28/04/2026Come emerge dalla sentenza della Corte d’Appello di Salerno, oggettodi impugnazione, [OSCURATO:SOCIETA]. stipulò in data 19.6.2008 conGecap s.r.l. un contratto preliminare per l’acquisto nella zona ASI delComune di Battipaglia di un lotto di terreno industriale di circa mq 15.000,con sopra un capannone industriale in corso di costruzione, a fronte delcorrispettivo di € 1.180.000,00 oltre IVA; il terreno oggetto delpreliminare di compravendita era attraversato da una canaletta demanialedismessa, indicata nel contratto preliminare e rispetto alla quale la societàGecap promittente venditrice aveva dichiarato essere in corso laprocedura di regolarizzazione a fini catastali; l’unica ipoteca volontariadichiarata nel contratto, incidente sul bene, sarebbe stata cancellatacontestualmente alla stipula del definitivo; il termine pattuito per la stipuladel contratto definitivo era stato concordato nel 15.9.2008, più volteprorogato su richiesta della società promittente venditrice per consentirledi ottemperare agli adempimenti contrattualmente stabiliti.

La societàProMetal [OSCURATO:SOCIETA], promissaria acquirente, conferì pure a [OSCURATO:SOCIETA]l’appalto per il completamento del capannone per il corrispettivo diulteriori € 1.180.000,00 oltre IVA, con inizio dei lavori dopo la stipula delcontratto definitivo di acquisto e con previsione del loro completamentoentro sette mesi e comunque non oltre il 30.4.2009.[OSCURATO:SOCIETA]. introdusse il presente giudizio -nel 2009-chiedendo all’adito Tribunale di Salerno, avanti al quale era stataconvenuta [OSCURATO:SOCIETA]., una pronuncia ai sensi dell’art.2932 c.c., conordine alla società promittente venditrice di perfezionare l’acquisizionedelle canalette demaniali e con fissazione delle modalità di versamento delresiduo prezzo dovuto, da destinare in parte all’estinzione dell’ipotecavolontaria incidente sul bene promesso in vendita -come contrattualmentestabilito-; l’attrice chiese anche il risarcimento dei danni subiti, indicatiNumero registro generale 2825/2023Numero sezionale 2858/2025Numero di raccolta generale 11613/2026Data pubblicazione 28/04/2026nell’esborso sostenuto per le spese del mutuo, non perfezionatosi perl’inadempimento di [OSCURATO:SOCIETA].

A fondamento delle domande svolteProMetal [OSCURATO:SOCIETA]. rilevò, inoltre, che, fissata la data del 26.2.2009 perla conclusione del contratto definitivo, il notaio non rogò l’atto in quanto ilfrazionamento e l’accorpamento catastale era stato effettuato senza averesaurito la procedura di acquisizione delle canalette demaniali.[OSCURATO:SOCIETA]., costituitasi ritualmente, si oppose all’accoglimento delledomande rilevando, quanto alla questione delle canalette demaniali, cheera stato disposto il frazionamento e che non era stato possibile acquisirnela proprietà prima dell’atto pubblico per i ritardi dell’Agenzia del [OSCURATO:SOCIETA]. introdusse -con atto di citazione notificato il14.4.2010 - anche un separato giudizio risarcitorio avanti al Tribunale diSalerno fondato sempre sull’inadempimento della convenuta [OSCURATO:SOCIETA]allo stesso contratto del 19.6.2008.

L’attrice rilevò che le canalette eranorisultate sdemanializzate fin dal 1979 e che quindi non vi era alcunanecessità di preventivo nulla osta della Regione Campania per la lorocessione a terzi; da ciò conseguiva altresì la contrarietà a buona fede delcomportamento della controparte, della quale si chiese la condanna alrisarcimento dei danni oltre che per le spese inutilmente effettuate in vistadella stipula del contratto definitivo anche per la perdita di chance.Intanto in data 30.6.2011 [OSCURATO:SOCIETA]. aveva completato la pratica diacquisizione delle canalette e con missiva del 11.7.2011 ne aveva datocomunicazione alla controparte; i successivi contatti tra le parti nonesitarono nella stipula del contratto definitivo perché [OSCURATO:SOCIETA]. avevascoperto l’esistenza di un pignoramento sull’immobile, trascritto il[OSCURATO:DATA_NASCITA]: nel primo giudizio la società modificava quindi la domanda dicondanna all’esecuzione in forma specifica del contratto, ai sensidell’art.2932 c.c., in domanda di risoluzione ai sensi dell’art.1453 e s. c.c.Riuniti i due giudizi, con sentenza n.1191/2018 il Tribunale di Salernoaccertò il grave inadempimento di [OSCURATO:SOCIETA]. e accolse la domanda diNumero registro generale 2825/2023Numero sezionale 2858/2025Numero di raccolta generale 11613/2026Data pubblicazione 28/04/2026risoluzione del contratto preliminare, con condanna della promittentevenditrice al risarcimento dei danni, quantificati in € 131.520,81, e conrigetto di tutte le ulteriori domande.Proposto appello su iniziativa di [OSCURATO:SOCIETA]., con appello incidentale diProMetal [OSCURATO:SOCIETA]. sull’entità del danno e sul rigetto della domanda exart.96 c.p.c., la Corte d’Appello di Salerno confermò pienamente ladecisione di primo grado, respingendo sia l’impugnazione principale chequella incidentale in base alle seguenti considerazioni:-[OSCURATO:SOCIETA]. lamenta l’inammissibilità della domanda di risoluzionecontrattuale proposta in sede di precisazione delle conclusioni, perché ilpignoramento del bene promesso in vendita non sarebbe un fatto nuovoma l’evoluzione della situazione debitoria già nota alla controparte ederivante dalla mancata stipula del contratto definitivo; il Tribunale diSalerno ha evidenziato che il pignoramento è un fatto nuovo, sicuramenteintervenuto dopo i termini di cui all’art.183 c.p.c., perchè non comunicatoda [OSCURATO:SOCIETA]. ma scoperto dall’attrice solo a seguito di visura il7.11.2014; nella missiva in cui si comunicava l’intervenuta acquisizionedelle canalette, del 11.7.2011, nulla si diceva infatti del pignoramento,pur trascritto prima, il 4.2.2011; è rispettato il disposto dell’art.1453 c.c.,essendo la modifica dell’originaria domanda di esecuzione in formaspecifica giustificata da un fatto sopravvenuto, nuovo rispettoall’inadempimento originariamente dedotto; inoltre la proceduraimmobiliare si è conclusa con la vendita dei beni il 14.9.2017, divenendodi conseguenza impossibile il trasferimento coattivo del bene promesso invendita;-appare evidente, come già rilevato dal primo Giudice,l’inadempimento di [OSCURATO:SOCIETA]. che, alla data fissata per la stipula dell’attodi compravendita, non aveva adempiuto tutti gli obblighi assunti con ilpreliminare e segnatamente non aveva provveduto a realizzare tutte lecondizioni pattuite al punto tre del contratto non sussistendo, inNumero registro generale 2825/2023Numero sezionale 2858/2025Numero di raccolta generale 11613/2026Data pubblicazione 28/04/2026particolare, a quella data, l’acquisizione delle canalette demaniali; leconsiderazioni sulle modalità seguite per la loro acquisizione sono un dipiù che non incide sul cuore della motivazione come riportato;-l’inadempimento di [OSCURATO:SOCIETA]., nei termini esposti, non può essereescluso dal fatto che sarebbe stato possibile concludere il contrattodefinitivo a condizioni diverse da quelle già pattuite;-è infondata la censura rivolta al comportamento tenuto da [OSCURATO:SOCIETA]., che avrebbe rifiutato la stipula del definitivo approfittandodella posizione debitoria di [OSCURATO:SOCIETA]. e non avrebbe tutelato le ragionidella stessa e proprie, quale promissaria acquirente, nell’ambito dellaprocedura esecutiva: anche assumendo un qualche fondamento delleconsiderazioni dell’appellante, esse non eliderebbero la gravitàdell’inadempimento di [OSCURATO:SOCIETA].;-quanto ai danni, le doglianze rivolte da [OSCURATO:SOCIETA]. al deciso di primogrado sono tutte da disattendere.[OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.[OSCURATO:SOCIETA]. resiste con controricorso.[OSCURATO:PERSONA] ha formulato proposta di definizione anticipata,ma la ricorrente ì ha chiesto la decisione del ricorso e nell’imminenzadell’adunanza in camera di consiglio, ha depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

E’ opportuno premettere che, a seguito della decisione di questaCorte resa a Sezioni Unite (Cass. Sez.

U., n. 9611 del 10.04.2024), e perle ragioni ivi chiarite, la partecipazione del Consigliere [OSCURATO:PERSONA] ex art. 380 bis cod. proc. civ., come componente del Collegioche definisce il giudizio, non rileva quale ragione di incompatibilità, aisensi dell’art. 51, comma 1, n. 4 e dell’art. 52 cod. proc. civ.Passando all’esame dei motivi di ricorso, col primo di essi la ricorrentelamenta la Violazione e falsa applicazione degli artt. 1453 c.c., degliartt. 183, 184 e 345 cpc in relazione all’art. 360/1° comma n. 3 c.p.c.; --Numero registro generale 2825/2023Numero sezionale 2858/2025Numero di raccolta generale 11613/2026Data pubblicazione 28/04/2026Omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussionetra le parti, ex art. 360/1° comma n 5 c.p.c. .Rileva la società ricorrente che la facoltà di cui all'art. 1453, comma 2,c.c., di poter mutare nel corso del giudizio di primo grado, in appello epersino in sede di rinvio la domanda di adempimento del contratto inquella di risoluzione, in deroga al divieto di mutatio libelli sancito dagliartt. 183, 184 e 345 c.p.c., postula che si resti nell'ambito dei fatti posti abase della inadempienza originariamente dedotta, senza introdurre unnuovo tema di indagine.

La Corte di Appello di Salerno avrebbe dovutoperciò rilevare nella sua sentenza, a fronte della censura propostadall’appellante, che il mutamento della domanda da parte di [OSCURATO:SOCIETA]. non era intervenuto nell’ambito della fattispecie prospettatanell’atto introduttivo del giudizio, fattispecie rispetto alla quale giàappariva prospettabile l’inammissibilità della richiesta di una sentenzacostitutiva degli effetti di un contratto preliminare, perché l’obbligataricorrente non si era mai rifiutata di trasformare il contratto preliminare indefinitivo.

Con la mutatio libelli [OSCURATO:SOCIETA]. aveva chiesto,invece, di prendere atto di una situazione nuova, peraltro soloformalmente nuova, dal momento che il bene oggetto del contratto erastato sottoposto a pignoramento nell’azione esecutiva introdotta dallostesso creditore beneficiato dall’ipoteca dichiarata nel contratto: il chesignifica che l’immobile non era stato nemmeno ancora ed effettivamentesottratto – come si sosteneva - alla proprietà dell’obbligata, che ben neavrebbe potuto riacquisire la disponibilità piena se solo avesse pagato ilsuo debito, come avrebbe potuto fare con i proventi della vendita del benestesso.Il motivo è inammissibile perché non coglie la ratio decidendi dellasentenza impugnata (cfr. cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 19989 del10/08/2017).Numero registro generale 2825/2023Numero sezionale 2858/2025Numero di raccolta generale 11613/2026Data pubblicazione 28/04/2026L’art.1453 c.c. prevede la facoltà per il creditore di modificare ladomanda di adempimento contrattuale inizialmente proposta in domandadi risoluzione, senza preclusioni processuali: come si ricava in modo chiarodal testo della norma, i motivi per i quali la parte interessata si determinaa modificare la domanda iniziale di adempimento -ai quali la norma non faalcun cenno- sono irrilevanti nel giudizio perché riguardano la valutazionedell’interesse della parte, rimessa esclusivamente alla parte stessa,mentre rilevano le circostanze di fatto fondanti l’inadempimento, chedebbono essere quelle già introdotte tempestivamente agli atti entro itermini dettati dall’art.183 c.p.c. -nel testo applicabile ratione temporis-,salvo il rilievo di quei fatti secondari, efficienti sotto il profilo probatorio,che possono essere acquisiti al materiale probatorio se emersisuccessivamente al maturare delle preclusioni istruttorie -cfr. l’art.153c.p.c.-.[OSCURATO:SOCIETA]. non ha fondato l’inadempimento rilevante diGecap a.r.l. sull’intervenuto pignoramento dell’immobile promesso invendita ma ha continuato a individuarlo nella mancata realizzazione di tutte le condizioni contemplate dall’art.3 del [...] contratto, nonsussistendo l’acquisizione delle canalette demaniali -cfr. la sentenzad’appello, a pag.14/15, nella parte conclusiva del punto 6 dellamotivazione, nonché pag.

17. Il richiamo nelle difese di [OSCURATO:SOCIETA] Arredis.r.l. al pignoramento - effettivamente documentato - è stato effettuato,in sostanza, per giustificare il venir meno all’interesse ad una pronuncia exart.2932 c.c., del resto giuridicamente impossibile in relazione ad un benepignorato.Sia il Tribunale, sia la Corte di merito hanno valutato i rilievi dellaconvenuta appellante -odierna ricorrente- sulla declaratoria di risoluzionedel contratto -pronunciata dal primo Giudice e confermata all’esito delgiudizio di appello - facendo riferimento alla mancata acquisizione dellecanalette demaniali, non anche all’intervenuto pignoramento e alle sueNumero registro generale 2825/2023Numero sezionale 2858/2025Numero di raccolta generale 11613/2026Data pubblicazione 28/04/2026conseguenze -valorizzate, come detto, al fine di escludere la possibilità diuna pronuncia ai sensi dell’art.2932 c.c. e di rendere quella di risoluzionecontrattuale l’unica domanda in concreto valutabile-.In conclusione: il passaggio dalla domanda di adempimentocontrattuale, quale è da considerare la domanda ex art.2932 c.c. (volta aprovocare l’adempimento dell’obbligo a contrarre assunto con il contrattopreliminare), a quella di risoluzione, possibile ex art.1453 c.c. anche al difuori dei limiti individuati dall’art.183 c.p.c. -per il primo grado- edall’art.345 c.p.c. -quanto al giudizio di impugnazione-, non richiede chel’interessato giustifichi il cambio di scelta; il pignoramento è lamotivazione data dalla parte alla perdita di interesse all’adempimento ed èstato valorizzato dalla Corte di merito -e prima dal Tribunale- come fattonuovo sopravvenuto rispetto all’inadempimento originariamentededotto , per escludere la possibilità di una pronuncia ex art.2932 c.c.essendosi la procedura esecutiva immobiliare conclusa con lavendita dei beni avvenuta in data 14.9.2017 e quindi il fattosopravvenuto non rendeva più possibile il trasferimento coattivo delbene promesso in vendita ; la valutazione dell’inadempimento rilevanteex art.1453 c.c. è stata in concreto effettuata sia dal Tribunale, sia dallaCorte d’appello in relazione alla mancata acquisizione delle canalettedemaniali, senza alcun valorizzazione, a tal fine, del pignoramento.Il motivo in esame, fondato su una pretesa valorizzazionedell’intervenuto pignoramento immobiliare, affermato come fatto nuovoallegato tardivamente, ai fini dell’identificazione e della valutazionedell’inadempimento di [OSCURATO:SOCIETA]., non tiene conto del dispostodell’art.1453 c.c. e non coglie la ratio decidendi della pronuncia dirisoluzione contrattuale effettuata dai Giudici di merito, individuante comegrave inadempimento di [OSCURATO:SOCIETA]. quello (mancata acquisizione dellecanalette demaniali) fin dall’inizio allegato da [OSCURATO:SOCIETA]., e nonmerita ulteriori approfondimenti.Numero registro generale 2825/2023Numero sezionale 2858/2025Numero di raccolta generale 11613/2026Data pubblicazione 28/04/2026Quanto all’omesso esame di un fatto decisivo discusso, purerichiamato dalla società ricorrente nell’intestazione del motivo, si rilevache [OSCURATO:SOCIETA]. non indica un fatto storico specificamente individuato,discusso e tale per cui la sua valorizzazione -in tesi omessa dalla Corted’Appello- sarebbe stata decisiva per la soluzione della controversia.

Non èpossibile, pertanto, alcun approfondimento al riguardo, tanto più inpresenza di pronunce di primo e di secondo grado di contenuto conforme -sulla diversità degli accertamenti operati dalle due pronunce la ricorrentenulla dice se non, tardivamente, nella memoria ex art.380 bis 1 c.p.c. inun contesto in cui, peraltro, ribadisce ancora una volta la propriavalorizzazione degli elementi istruttori e ricostruzione dei fatti inopposizione alle scelte operate dai Giudici di merito: cfr., al riguardo,Cass. n.26774/2016; Cass. n.5947/2023-.

Valgono in proposito i limitiposti dall’art.348 ter co 5 c.p.c. -applicabile ratione temporis, essendostato il ricorso per cassazione introdotto prima del 28.2.2023- allapossibilità di formulare motivi di ricorso ex art.360 co 1 n.5 c.p.c.2.

Con un secondo motivo di ricorso [OSCURATO:SOCIETA]. lamenta la Violazione art. 116 c.p.c., in relazione all’art. 360/1° comma n. 3c.p.c.; --Omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto didiscussione tra le parti, ex art. 360/1° comma n 5 c.p.c. .La decisione impugnata ometterebbe, secondo la ricorrente, lavalutazione del comportamento delle parti nel corso della esecuzione delcontratto preliminare, invece necessaria per individuare – come darichiesta di [OSCURATO:SOCIETA]., ai fini del risarcimento del danno– lasussistenza del colpevole inadempimento di [OSCURATO:SOCIETA].: anche per ilprofilo in esame il giudice dell’appello si sarebbe limitato a ripetere l’iterlogico giuridico seguito dal primo giudice, senza alcun approfondimentodei temi di indagine sottoposti con il gravame che, ove opportunamentescrutinato, avrebbe necessariamente portato a concludere per l’assenza diogni responsabilità della ricorrente, a fronte della responsabilità diNumero registro generale 2825/2023Numero sezionale 2858/2025Numero di raccolta generale 11613/2026Data pubblicazione 28/04/2026Pro.[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. per aver proposto una domanda inammissibile e peressere, essa e non [OSCURATO:SOCIETA]., inadempiente agli accordi negoziali.Sarebbe infatti corretto affermare, secondo la ricorrente, che ildisastroso epilogo della vendita è conseguenza del comportamentoinadempiente della resistente, in primis, dalla decisione di non stipulare ilrogito innanzi al notaio Malinconico in data 26.2.2009 [prima delladefinizione dell’acquisizione delle canalette]; successivamente, dallamancata adesione all’invito a stipulare, formulato della Gecapl’[OSCURATO:DATA_NASCITA] [dopo il pignoramento immobiliare], a seguitodell’acquisto delle canalette; e poi dal comportamento dell’appellata cheha persistito in tale atteggiamento di assoluto disinteresse, senza in alcunmodo difendere anche autonomamente la sua posizione contrattuale [sempre secondo la ricorrente, [OSCURATO:SOCIETA]. avrebbe potutoassicurarsi, con l’intervento in sede esecutiva, l’acquisizione del terrenostaggito].Il motivo è infondato.Secondo l’orientamento interpretativo consolidato di questa Corte, benevidenziato nella sentenza delle SU n.20867/2020, in tema di ricorso percassazione, la doglianza circa la violazione dell'art. 116 c.p.c. èammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o,comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato - in assenza didiversa indicazione normativa - secondo il suo "prudente apprezzamento",pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che illegislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, adesempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta aduna specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessasecondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che ilgiudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamentodella prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360,primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancoraNumero registro generale 2825/2023Numero sezionale 2858/2025Numero di raccolta generale 11613/2026Data pubblicazione 28/04/2026consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione -cfr. anche, suilimiti del sindacato di legittimità sui vizi di motivazione, Cass.

SUn.8053/2014, alle cui indicazioni si sono conformate le pronuncesuccessive-.Non è dato rinvenire nelle critiche formulate dalla ricorrente alcuno deipresupposti evidenziati per poter ipotizzare, in concreto, la violazione deldisposto dell’art.116 c.p.c.[OSCURATO:SOCIETA]. vorrebbe rimettere in discussione la valutazione delmateriale probatorio, effettuata dalla Corte d’Appello di Salerno attraversouna scelta interpretativa plausibile, il cui sviluppo logico è chiaramentericonoscibile nella motivazione posta a riscontro della decisione.

Anche ilriferimento all’art.360 co 1 n.5 c.p.c. è pertanto ingiustificato, non soloperché -come detto sopra- la conformità delle pronunce di meritopreclude, ex art.348 ter co 5 c.p.c., la formulazione di doglianzeinquadrabili nel suo ambito ma anche perché manca l’identificazione delfatto storico omesso, discusso e decisivo.3.

Con un terzo motivo di doglianza la ricorrente lamenta un ulterioreprofilo di Violazione e falsa applicazione art. 116 c.p.c., in relazione art.360/1° comma n. 3 c.p.c.; --Omesso esame di fatti decisivi per il giudizio,oggetto di discussione tra le parti, ex art. 360/1° comma n 5 c.p.c. .Secondo la ricorrente, La richiesta di un più attento, e persinonuovo inquadramento dei fatti nel contesto normativo, anche alla lucedell’effettivo comportamento delle parti, al netto dei ruoli presuntivamenteed arbitrariamente assegnati a ciascuna di esse, nel momento stesso incui esclude l’inadempimento della ricorrente, ed in ogni caso uncomportamento che abbia potuto colpevolmente determinare la mancataconclusione del contratto definitivo, elimina ogni pretesa risarcitoria dellaPro.[OSCURATO:PERSONA] ed ogni riscontro dato ad essa dal Giudice del merito,quando non renda invece e di contro censurabile la mancata disaminadella domanda di risarcimento formulata dalla Gecap . [OSCURATO:SOCIETA]Numero registro generale 2825/2023Numero sezionale 2858/2025Numero di raccolta generale 11613/2026Data pubblicazione 28/04/2026sottolinea che i beni già promessi in vendita sono stati ceduti in sedeesecutiva a prezzo ribassato, per un importo complessivo inferioreall’entità del credito della creditrice garantita da ipoteca, e che ciò nonsarebbe accaduto se la controricorrente avesse tenuto un comportamentodiverso -perché ove [OSCURATO:SOCIETA]. avesse proceduto alla stipula delcontratto definitivo [OSCURATO:SOCIETA]. avrebbe avuto fondi per pagare la propriadebitrice ipotecaria-.Anche questo motivo è infondato.Valgono le stesse considerazioni svolte sopra in ordine alla possibilitàdi ipotizzare la violazione dell’art.116 c.p.c. come rientrante nell’ambitodell’art.360 co 1 n.3 c.p.c. e in ordine alle modalità e ai limiti dellaproposizione di doglianze rientranti nell’ambito dell’art.360 co 1 n.5 c.p.c.Anche il motivo di ricorso in esame non individua in concreto limitidell’iter interpretativo e valutativo delle prove seguito dalla Corted’Appello di Salerno rilevanti come violazione dell’art.116 c.p.c. nei terminisopra delineati e, a prescindere dalla mancata individuazione, anche nelcaso di specie, di fatti omessi, ognuno dei quali caratterizzato dadecisività, la conformità delle pronunce di primo e di secondo grado rendeoperativo il limite di cui all’art.348 ter co 5 c.p.c.In conclusione, il ricorso deve essere respinto.Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come dadispositivo, seguono la soccombenza.Poiché il ricorso è deciso in conformità alla proposta formulata ai sensidell’art. 380-bis c.p.c., vanno applicati –come previsto dal terzo comma,ultima parte, dello stesso art. 380-bis c.p.c.– il terzo e il quarto commadell’art. 96 c.p.c., con conseguente condanna della parte ricorrente alpagamento, in favore della parte controricorrente, di una sommaequitativamente determinata (nella misura di cui in dispositivo), nonché alpagamento di una ulteriore somma ‒nei limiti di legge‒ in favore dellacassa delle ammende.Numero registro generale 2825/2023Numero sezionale 2858/2025Numero di raccolta generale 11613/2026Data pubblicazione 28/04/2026Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art.13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolocontributo unificato, pari a quello previsto per la proposizionedell’impugnazione, se dovuto.

P.Q.MLa Corte di Cassazione rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alpagamento, in favore di [OSCURATO:SOCIETA]., delle spese del giudizio dilegittimità, che liquida in € 10.000,00 per compensi, oltre alle speseforfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in € 200,00 ed agliaccessori di legge, inclusi iva e cassa avvocati. [OSCURATO:PERSONA] altresì Gecaps.r.l., al pagamento, in favore di [OSCURATO:SOCIETA]., di una sommaulteriore, pari ad € 5.000,00, nonché al pagamento della somma di euro3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda SezioneCivile, il 26 novembre 2025.Il PresidenteLorenzo Orilia

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -domicilio digitale allaPEC: [OSCURATO:EMAIL].it--ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] -ora [OSCURATO:PERSONA]- in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocatoAlessandro Ciotola -domicilio digitale alla PC:avvalessandrociotola@cnfpec.it--controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Salerno n. 1752/2021depositata il 15/12/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/11/2025 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 2825/2023Numero sezionale 2858/2025Numero di raccolta generale 11613/2026Data pubblicazione 28/04/2026Come emerge dalla sentenza della Corte d’Appello di Salerno, oggettodi impugnazione, [OSCURATO:SOCIETA]. stipulò in data 19.6.2008 conGecap s.r.l. un contratto preliminare per l’acquisto nella zona ASI delComune di Battipaglia di un lotto di terreno industriale di circa mq 15.000,con sopra un capannone industriale in corso di costruzione, a fronte delcorrispettivo di € 1.180.000,00 oltre IVA; il terreno oggetto delpreliminare di compravendita era attraversato da una canaletta demanialedismessa, indicata nel contratto preliminare e rispetto alla quale la societàGecap promittente venditrice aveva dichiarato essere in corso laprocedura di regolarizzazione a fini catastali; l’unica ipoteca volontariadichiarata nel contratto, incidente sul bene, sarebbe stata cancellatacontestualmente alla stipula del definitivo; il termine pattuito per la stipuladel contratto definitivo era stato concordato nel 15.9.2008, più volteprorogato su richiesta della società promittente venditrice per consentirledi ottemperare agli adempimenti contrattualmente stabiliti. La societàProMetal [OSCURATO:SOCIETA], promissaria acquirente, conferì pure a [OSCURATO:SOCIETA]l’appalto per il completamento del capannone per il corrispettivo diulteriori € 1.180.000,00 oltre IVA, con inizio dei lavori dopo la stipula delcontratto definitivo di acquisto e con previsione del loro completamentoentro sette mesi e comunque non oltre il 30.4.2009.[OSCURATO:SOCIETA]. introdusse il presente giudizio -nel 2009-chiedendo all’adito Tribunale di Salerno, avanti al quale era stataconvenuta [OSCURATO:SOCIETA]., una pronuncia ai sensi dell’art.2932 c.c., conordine alla società promittente venditrice di perfezionare l’acquisizionedelle canalette demaniali e con fissazione delle modalità di versamento delresiduo prezzo dovuto, da destinare in parte all’estinzione dell’ipotecavolontaria incidente sul bene promesso in vendita -come contrattualmentestabilito-; l’attrice chiese anche il risarcimento dei danni subiti, indicatiNumero registro generale 2825/2023Numero sezionale 2858/2025Numero di raccolta generale 11613/2026Data pubblicazione 28/04/2026nell’esborso sostenuto per le spese del mutuo, non perfezionatosi perl’inadempimento di [OSCURATO:SOCIETA]. A fondamento delle domande svolteProMetal [OSCURATO:SOCIETA]. rilevò, inoltre, che, fissata la data del 26.2.2009 perla conclusione del contratto definitivo, il notaio non rogò l’atto in quanto ilfrazionamento e l’accorpamento catastale era stato effettuato senza averesaurito la procedura di acquisizione delle canalette demaniali.[OSCURATO:SOCIETA]., costituitasi ritualmente, si oppose all’accoglimento delledomande rilevando, quanto alla questione delle canalette demaniali, cheera stato disposto il frazionamento e che non era stato possibile acquisirnela proprietà prima dell’atto pubblico per i ritardi dell’Agenzia del [OSCURATO:SOCIETA]. introdusse -con atto di citazione notificato il14.4.2010 - anche un separato giudizio risarcitorio avanti al Tribunale diSalerno fondato sempre sull’inadempimento della convenuta [OSCURATO:SOCIETA]allo stesso contratto del 19.6.2008. L’attrice rilevò che le canalette eranorisultate sdemanializzate fin dal 1979 e che quindi non vi era alcunanecessità di preventivo nulla osta della Regione Campania per la lorocessione a terzi; da ciò conseguiva altresì la contrarietà a buona fede delcomportamento della controparte, della quale si chiese la condanna alrisarcimento dei danni oltre che per le spese inutilmente effettuate in vistadella stipula del contratto definitivo anche per la perdita di chance.Intanto in data 30.6.2011 [OSCURATO:SOCIETA]. aveva completato la pratica diacquisizione delle canalette e con missiva del 11.7.2011 ne aveva datocomunicazione alla controparte; i successivi contatti tra le parti nonesitarono nella stipula del contratto definitivo perché [OSCURATO:SOCIETA]. avevascoperto l’esistenza di un pignoramento sull’immobile, trascritto il[OSCURATO:DATA_NASCITA]: nel primo giudizio la società modificava quindi la domanda dicondanna all’esecuzione in forma specifica del contratto, ai sensidell’art.2932 c.c., in domanda di risoluzione ai sensi dell’art.1453 e s. c.c.Riuniti i due giudizi, con sentenza n.1191/2018 il Tribunale di Salernoaccertò il grave inadempimento di [OSCURATO:SOCIETA]. e accolse la domanda diNumero registro generale 2825/2023Numero sezionale 2858/2025Numero di raccolta generale 11613/2026Data pubblicazione 28/04/2026risoluzione del contratto preliminare, con condanna della promittentevenditrice al risarcimento dei danni, quantificati in € 131.520,81, e conrigetto di tutte le ulteriori domande.Proposto appello su iniziativa di [OSCURATO:SOCIETA]., con appello incidentale diProMetal [OSCURATO:SOCIETA]. sull’entità del danno e sul rigetto della domanda exart.96 c.p.c., la Corte d’Appello di Salerno confermò pienamente ladecisione di primo grado, respingendo sia l’impugnazione principale chequella incidentale in base alle seguenti considerazioni:-[OSCURATO:SOCIETA]. lamenta l’inammissibilità della domanda di risoluzionecontrattuale proposta in sede di precisazione delle conclusioni, perché ilpignoramento del bene promesso in vendita non sarebbe un fatto nuovoma l’evoluzione della situazione debitoria già nota alla controparte ederivante dalla mancata stipula del contratto definitivo; il Tribunale diSalerno ha evidenziato che il pignoramento è un fatto nuovo, sicuramenteintervenuto dopo i termini di cui all’art.183 c.p.c., perchè non comunicatoda [OSCURATO:SOCIETA]. ma scoperto dall’attrice solo a seguito di visura il7.11.2014; nella missiva in cui si comunicava l’intervenuta acquisizionedelle canalette, del 11.7.2011, nulla si diceva infatti del pignoramento,pur trascritto prima, il 4.2.2011; è rispettato il disposto dell’art.1453 c.c.,essendo la modifica dell’originaria domanda di esecuzione in formaspecifica giustificata da un fatto sopravvenuto, nuovo rispettoall’inadempimento originariamente dedotto; inoltre la proceduraimmobiliare si è conclusa con la vendita dei beni il 14.9.2017, divenendodi conseguenza impossibile il trasferimento coattivo del bene promesso invendita;-appare evidente, come già rilevato dal primo Giudice,l’inadempimento di [OSCURATO:SOCIETA]. che, alla data fissata per la stipula dell’attodi compravendita, non aveva adempiuto tutti gli obblighi assunti con ilpreliminare e segnatamente non aveva provveduto a realizzare tutte lecondizioni pattuite al punto tre del contratto non sussistendo, inNumero registro generale 2825/2023Numero sezionale 2858/2025Numero di raccolta generale 11613/2026Data pubblicazione 28/04/2026particolare, a quella data, l’acquisizione delle canalette demaniali; leconsiderazioni sulle modalità seguite per la loro acquisizione sono un dipiù che non incide sul cuore della motivazione come riportato;-l’inadempimento di [OSCURATO:SOCIETA]., nei termini esposti, non può essereescluso dal fatto che sarebbe stato possibile concludere il contrattodefinitivo a condizioni diverse da quelle già pattuite;-è infondata la censura rivolta al comportamento tenuto da [OSCURATO:SOCIETA]., che avrebbe rifiutato la stipula del definitivo approfittandodella posizione debitoria di [OSCURATO:SOCIETA]. e non avrebbe tutelato le ragionidella stessa e proprie, quale promissaria acquirente, nell’ambito dellaprocedura esecutiva: anche assumendo un qualche fondamento delleconsiderazioni dell’appellante, esse non eliderebbero la gravitàdell’inadempimento di [OSCURATO:SOCIETA].;-quanto ai danni, le doglianze rivolte da [OSCURATO:SOCIETA]. al deciso di primogrado sono tutte da disattendere.[OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.[OSCURATO:SOCIETA]. resiste con controricorso.[OSCURATO:PERSONA] ha formulato proposta di definizione anticipata,ma la ricorrente ì ha chiesto la decisione del ricorso e nell’imminenzadell’adunanza in camera di consiglio, ha depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. E’ opportuno premettere che, a seguito della decisione di questaCorte resa a Sezioni Unite (Cass. Sez. U., n. 9611 del 10.04.2024), e perle ragioni ivi chiarite, la partecipazione del Consigliere [OSCURATO:PERSONA] ex art. 380 bis cod. proc. civ., come componente del Collegioche definisce il giudizio, non rileva quale ragione di incompatibilità, aisensi dell’art. 51, comma 1, n. 4 e dell’art. 52 cod. proc. civ.Passando all’esame dei motivi di ricorso, col primo di essi la ricorrentelamenta la Violazione e falsa applicazione degli artt. 1453 c.c., degliartt. 183, 184 e 345 cpc in relazione all’art. 360/1° comma n. 3 c.p.c.; --Numero registro generale 2825/2023Numero sezionale 2858/2025Numero di raccolta generale 11613/2026Data pubblicazione 28/04/2026Omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussionetra le parti, ex art. 360/1° comma n 5 c.p.c. .Rileva la società ricorrente che la facoltà di cui all'art. 1453, comma 2,c.c., di poter mutare nel corso del giudizio di primo grado, in appello epersino in sede di rinvio la domanda di adempimento del contratto inquella di risoluzione, in deroga al divieto di mutatio libelli sancito dagliartt. 183, 184 e 345 c.p.c., postula che si resti nell'ambito dei fatti posti abase della inadempienza originariamente dedotta, senza introdurre unnuovo tema di indagine. La Corte di Appello di Salerno avrebbe dovutoperciò rilevare nella sua sentenza, a fronte della censura propostadall’appellante, che il mutamento della domanda da parte di [OSCURATO:SOCIETA]. non era intervenuto nell’ambito della fattispecie prospettatanell’atto introduttivo del giudizio, fattispecie rispetto alla quale giàappariva prospettabile l’inammissibilità della richiesta di una sentenzacostitutiva degli effetti di un contratto preliminare, perché l’obbligataricorrente non si era mai rifiutata di trasformare il contratto preliminare indefinitivo. Con la mutatio libelli [OSCURATO:SOCIETA]. aveva chiesto,invece, di prendere atto di una situazione nuova, peraltro soloformalmente nuova, dal momento che il bene oggetto del contratto erastato sottoposto a pignoramento nell’azione esecutiva introdotta dallostesso creditore beneficiato dall’ipoteca dichiarata nel contratto: il chesignifica che l’immobile non era stato nemmeno ancora ed effettivamentesottratto – come si sosteneva - alla proprietà dell’obbligata, che ben neavrebbe potuto riacquisire la disponibilità piena se solo avesse pagato ilsuo debito, come avrebbe potuto fare con i proventi della vendita del benestesso.Il motivo è inammissibile perché non coglie la ratio decidendi dellasentenza impugnata (cfr. cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 19989 del10/08/2017).Numero registro generale 2825/2023Numero sezionale 2858/2025Numero di raccolta generale 11613/2026Data pubblicazione 28/04/2026L’art.1453 c.c. prevede la facoltà per il creditore di modificare ladomanda di adempimento contrattuale inizialmente proposta in domandadi risoluzione, senza preclusioni processuali: come si ricava in modo chiarodal testo della norma, i motivi per i quali la parte interessata si determinaa modificare la domanda iniziale di adempimento -ai quali la norma non faalcun cenno- sono irrilevanti nel giudizio perché riguardano la valutazionedell’interesse della parte, rimessa esclusivamente alla parte stessa,mentre rilevano le circostanze di fatto fondanti l’inadempimento, chedebbono essere quelle già introdotte tempestivamente agli atti entro itermini dettati dall’art.183 c.p.c. -nel testo applicabile ratione temporis-,salvo il rilievo di quei fatti secondari, efficienti sotto il profilo probatorio,che possono essere acquisiti al materiale probatorio se emersisuccessivamente al maturare delle preclusioni istruttorie -cfr. l’art.153c.p.c.-.[OSCURATO:SOCIETA]. non ha fondato l’inadempimento rilevante diGecap a.r.l. sull’intervenuto pignoramento dell’immobile promesso invendita ma ha continuato a individuarlo nella mancata realizzazione di tutte le condizioni contemplate dall’art.3 del [...] contratto, nonsussistendo l’acquisizione delle canalette demaniali -cfr. la sentenzad’appello, a pag.14/15, nella parte conclusiva del punto 6 dellamotivazione, nonché pag. 17. Il richiamo nelle difese di [OSCURATO:SOCIETA] Arredis.r.l. al pignoramento - effettivamente documentato - è stato effettuato,in sostanza, per giustificare il venir meno all’interesse ad una pronuncia exart.2932 c.c., del resto giuridicamente impossibile in relazione ad un benepignorato.Sia il Tribunale, sia la Corte di merito hanno valutato i rilievi dellaconvenuta appellante -odierna ricorrente- sulla declaratoria di risoluzionedel contratto -pronunciata dal primo Giudice e confermata all’esito delgiudizio di appello - facendo riferimento alla mancata acquisizione dellecanalette demaniali, non anche all’intervenuto pignoramento e alle sueNumero registro generale 2825/2023Numero sezionale 2858/2025Numero di raccolta generale 11613/2026Data pubblicazione 28/04/2026conseguenze -valorizzate, come detto, al fine di escludere la possibilità diuna pronuncia ai sensi dell’art.2932 c.c. e di rendere quella di risoluzionecontrattuale l’unica domanda in concreto valutabile-.In conclusione: il passaggio dalla domanda di adempimentocontrattuale, quale è da considerare la domanda ex art.2932 c.c. (volta aprovocare l’adempimento dell’obbligo a contrarre assunto con il contrattopreliminare), a quella di risoluzione, possibile ex art.1453 c.c. anche al difuori dei limiti individuati dall’art.183 c.p.c. -per il primo grado- edall’art.345 c.p.c. -quanto al giudizio di impugnazione-, non richiede chel’interessato giustifichi il cambio di scelta; il pignoramento è lamotivazione data dalla parte alla perdita di interesse all’adempimento ed èstato valorizzato dalla Corte di merito -e prima dal Tribunale- come fattonuovo sopravvenuto rispetto all’inadempimento originariamentededotto , per escludere la possibilità di una pronuncia ex art.2932 c.c.essendosi la procedura esecutiva immobiliare conclusa con lavendita dei beni avvenuta in data 14.9.2017 e quindi il fattosopravvenuto non rendeva più possibile il trasferimento coattivo delbene promesso in vendita ; la valutazione dell’inadempimento rilevanteex art.1453 c.c. è stata in concreto effettuata sia dal Tribunale, sia dallaCorte d’appello in relazione alla mancata acquisizione delle canalettedemaniali, senza alcun valorizzazione, a tal fine, del pignoramento.Il motivo in esame, fondato su una pretesa valorizzazionedell’intervenuto pignoramento immobiliare, affermato come fatto nuovoallegato tardivamente, ai fini dell’identificazione e della valutazionedell’inadempimento di [OSCURATO:SOCIETA]., non tiene conto del dispostodell’art.1453 c.c. e non coglie la ratio decidendi della pronuncia dirisoluzione contrattuale effettuata dai Giudici di merito, individuante comegrave inadempimento di [OSCURATO:SOCIETA]. quello (mancata acquisizione dellecanalette demaniali) fin dall’inizio allegato da [OSCURATO:SOCIETA]., e nonmerita ulteriori approfondimenti.Numero registro generale 2825/2023Numero sezionale 2858/2025Numero di raccolta generale 11613/2026Data pubblicazione 28/04/2026Quanto all’omesso esame di un fatto decisivo discusso, purerichiamato dalla società ricorrente nell’intestazione del motivo, si rilevache [OSCURATO:SOCIETA]. non indica un fatto storico specificamente individuato,discusso e tale per cui la sua valorizzazione -in tesi omessa dalla Corted’Appello- sarebbe stata decisiva per la soluzione della controversia. Non èpossibile, pertanto, alcun approfondimento al riguardo, tanto più inpresenza di pronunce di primo e di secondo grado di contenuto conforme -sulla diversità degli accertamenti operati dalle due pronunce la ricorrentenulla dice se non, tardivamente, nella memoria ex art.380 bis 1 c.p.c. inun contesto in cui, peraltro, ribadisce ancora una volta la propriavalorizzazione degli elementi istruttori e ricostruzione dei fatti inopposizione alle scelte operate dai Giudici di merito: cfr., al riguardo,Cass. n.26774/2016; Cass. n.5947/2023-. Valgono in proposito i limitiposti dall’art.348 ter co 5 c.p.c. -applicabile ratione temporis, essendostato il ricorso per cassazione introdotto prima del 28.2.2023- allapossibilità di formulare motivi di ricorso ex art.360 co 1 n.5 c.p.c.2. Con un secondo motivo di ricorso [OSCURATO:SOCIETA]. lamenta la Violazione art. 116 c.p.c., in relazione all’art. 360/1° comma n. 3c.p.c.; --Omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto didiscussione tra le parti, ex art. 360/1° comma n 5 c.p.c. .La decisione impugnata ometterebbe, secondo la ricorrente, lavalutazione del comportamento delle parti nel corso della esecuzione delcontratto preliminare, invece necessaria per individuare – come darichiesta di [OSCURATO:SOCIETA]., ai fini del risarcimento del danno– lasussistenza del colpevole inadempimento di [OSCURATO:SOCIETA].: anche per ilprofilo in esame il giudice dell’appello si sarebbe limitato a ripetere l’iterlogico giuridico seguito dal primo giudice, senza alcun approfondimentodei temi di indagine sottoposti con il gravame che, ove opportunamentescrutinato, avrebbe necessariamente portato a concludere per l’assenza diogni responsabilità della ricorrente, a fronte della responsabilità diNumero registro generale 2825/2023Numero sezionale 2858/2025Numero di raccolta generale 11613/2026Data pubblicazione 28/04/2026Pro.[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. per aver proposto una domanda inammissibile e peressere, essa e non [OSCURATO:SOCIETA]., inadempiente agli accordi negoziali.Sarebbe infatti corretto affermare, secondo la ricorrente, che ildisastroso epilogo della vendita è conseguenza del comportamentoinadempiente della resistente, in primis, dalla decisione di non stipulare ilrogito innanzi al notaio Malinconico in data 26.2.2009 [prima delladefinizione dell’acquisizione delle canalette]; successivamente, dallamancata adesione all’invito a stipulare, formulato della Gecapl’[OSCURATO:DATA_NASCITA] [dopo il pignoramento immobiliare], a seguitodell’acquisto delle canalette; e poi dal comportamento dell’appellata cheha persistito in tale atteggiamento di assoluto disinteresse, senza in alcunmodo difendere anche autonomamente la sua posizione contrattuale [sempre secondo la ricorrente, [OSCURATO:SOCIETA]. avrebbe potutoassicurarsi, con l’intervento in sede esecutiva, l’acquisizione del terrenostaggito].Il motivo è infondato.Secondo l’orientamento interpretativo consolidato di questa Corte, benevidenziato nella sentenza delle SU n.20867/2020, in tema di ricorso percassazione, la doglianza circa la violazione dell'art. 116 c.p.c. èammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o,comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato - in assenza didiversa indicazione normativa - secondo il suo "prudente apprezzamento",pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che illegislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, adesempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta aduna specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessasecondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che ilgiudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamentodella prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360,primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancoraNumero registro generale 2825/2023Numero sezionale 2858/2025Numero di raccolta generale 11613/2026Data pubblicazione 28/04/2026consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione -cfr. anche, suilimiti del sindacato di legittimità sui vizi di motivazione, Cass. SUn.8053/2014, alle cui indicazioni si sono conformate le pronuncesuccessive-.Non è dato rinvenire nelle critiche formulate dalla ricorrente alcuno deipresupposti evidenziati per poter ipotizzare, in concreto, la violazione deldisposto dell’art.116 c.p.c.[OSCURATO:SOCIETA]. vorrebbe rimettere in discussione la valutazione delmateriale probatorio, effettuata dalla Corte d’Appello di Salerno attraversouna scelta interpretativa plausibile, il cui sviluppo logico è chiaramentericonoscibile nella motivazione posta a riscontro della decisione. Anche ilriferimento all’art.360 co 1 n.5 c.p.c. è pertanto ingiustificato, non soloperché -come detto sopra- la conformità delle pronunce di meritopreclude, ex art.348 ter co 5 c.p.c., la formulazione di doglianzeinquadrabili nel suo ambito ma anche perché manca l’identificazione delfatto storico omesso, discusso e decisivo.3. Con un terzo motivo di doglianza la ricorrente lamenta un ulterioreprofilo di Violazione e falsa applicazione art. 116 c.p.c., in relazione art.360/1° comma n. 3 c.p.c.; --Omesso esame di fatti decisivi per il giudizio,oggetto di discussione tra le parti, ex art. 360/1° comma n 5 c.p.c. .Secondo la ricorrente, La richiesta di un più attento, e persinonuovo inquadramento dei fatti nel contesto normativo, anche alla lucedell’effettivo comportamento delle parti, al netto dei ruoli presuntivamenteed arbitrariamente assegnati a ciascuna di esse, nel momento stesso incui esclude l’inadempimento della ricorrente, ed in ogni caso uncomportamento che abbia potuto colpevolmente determinare la mancataconclusione del contratto definitivo, elimina ogni pretesa risarcitoria dellaPro.[OSCURATO:PERSONA] ed ogni riscontro dato ad essa dal Giudice del merito,quando non renda invece e di contro censurabile la mancata disaminadella domanda di risarcimento formulata dalla Gecap . [OSCURATO:SOCIETA]Numero registro generale 2825/2023Numero sezionale 2858/2025Numero di raccolta generale 11613/2026Data pubblicazione 28/04/2026sottolinea che i beni già promessi in vendita sono stati ceduti in sedeesecutiva a prezzo ribassato, per un importo complessivo inferioreall’entità del credito della creditrice garantita da ipoteca, e che ciò nonsarebbe accaduto se la controricorrente avesse tenuto un comportamentodiverso -perché ove [OSCURATO:SOCIETA]. avesse proceduto alla stipula delcontratto definitivo [OSCURATO:SOCIETA]. avrebbe avuto fondi per pagare la propriadebitrice ipotecaria-.Anche questo motivo è infondato.Valgono le stesse considerazioni svolte sopra in ordine alla possibilitàdi ipotizzare la violazione dell’art.116 c.p.c. come rientrante nell’ambitodell’art.360 co 1 n.3 c.p.c. e in ordine alle modalità e ai limiti dellaproposizione di doglianze rientranti nell’ambito dell’art.360 co 1 n.5 c.p.c.Anche il motivo di ricorso in esame non individua in concreto limitidell’iter interpretativo e valutativo delle prove seguito dalla Corted’Appello di Salerno rilevanti come violazione dell’art.116 c.p.c. nei terminisopra delineati e, a prescindere dalla mancata individuazione, anche nelcaso di specie, di fatti omessi, ognuno dei quali caratterizzato dadecisività, la conformità delle pronunce di primo e di secondo grado rendeoperativo il limite di cui all’art.348 ter co 5 c.p.c.In conclusione, il ricorso deve essere respinto.Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come dadispositivo, seguono la soccombenza.Poiché il ricorso è deciso in conformità alla proposta formulata ai sensidell’art. 380-bis c.p.c., vanno applicati –come previsto dal terzo comma,ultima parte, dello stesso art. 380-bis c.p.c.– il terzo e il quarto commadell’art. 96 c.p.c., con conseguente condanna della parte ricorrente alpagamento, in favore della parte controricorrente, di una sommaequitativamente determinata (nella misura di cui in dispositivo), nonché alpagamento di una ulteriore somma ‒nei limiti di legge‒ in favore dellacassa delle ammende.Numero registro generale 2825/2023Numero sezionale 2858/2025Numero di raccolta generale 11613/2026Data pubblicazione 28/04/2026Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art.13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolocontributo unificato, pari a quello previsto per la proposizionedell’impugnazione, se dovuto. P.Q.MLa Corte di Cassazione rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alpagamento, in favore di [OSCURATO:SOCIETA]., delle spese del giudizio dilegittimità, che liquida in € 10.000,00 per compensi, oltre alle speseforfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in € 200,00 ed agliaccessori di legge, inclusi iva e cassa avvocati. [OSCURATO:PERSONA] altresì Gecaps.r.l., al pagamento, in favore di [OSCURATO:SOCIETA]., di una sommaulteriore, pari ad € 5.000,00, nonché al pagamento della somma di euro3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda SezioneCivile, il 26 novembre 2025.Il PresidenteLorenzo Orilia
Sentenza Cassazione n. 11613/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris