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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 ottobre 2023

Cassazione n. 46588/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/02/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata; ritenuto che il ricorso è generico posto che omette di confrontarsi con le argomentazioni contenute nella sentenza di appello in ordine al motivo per cui le spontanee dichiarazioni dovevano ritenersi veritiere rispetto alla reticente deposizione testimoniale resa nel giudizio nel quale è stato commesso il reato di cui all'art. 372 cod.pen.; si tratta di argomentazioni specifiche e che non presentano profili di manifesta illogicità o contraddittorietà ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 27 ottobre 2023 Il Consigliere estensore L

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/02/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata; ritenuto che il ricorso è generico posto che omette di confrontarsi con le argomentazioni contenute nella sentenza di appello in ordine al motivo per cui le spontanee dichiarazioni dovevano ritenersi veritiere rispetto alla reticente deposizione testimoniale resa nel giudizio nel quale è stato commesso il reato di cui all'art. 372 cod.pen.; si tratta di argomentazioni specifiche e che non presentano profili di manifesta illogicità o contraddittorietà ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27 ottobre 2023 Il Consigliere estensore L
Sentenza Cassazione n. 46588/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris