CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 21608/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.15779/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] E L’ABITARE - [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) PEC [OSCURATO:EMAIL]; -ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difesa, anche disgiuntamente tra di loro, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:PERSONA] 58A26 L049P; PEC: [OSCURATO:EMAIL]; ) e [OSCURATO:PERSONA] (c.f.: [OSCURATO:PERSONA] 68M24 L049K; PEC: [OSCURATO:EMAIL]); -controricorrente- avverso SENTENZA di [OSCURATO:PERSONA] n. 401/2022depositata il 10/01/2022 ; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/05/2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. l'Istituto autonomo case popolari della provincia di Lecce impugnava, dinanzi alla C.T.P. di Lecce, l'avviso di accertamento, emesso dalla società [OSCURATO:PERSONA], concessionaria della riscossione per conto del Comune di Lecce, relativo alla TOSAP, avviso in forza del quale erano state sottoposte a tassazione le occupazioni di marciapiedi cittadini effettuate dall'Istituto dal marzo 2004 al dicembre 2004 con strutture metalliche, utilizzate per l'esecuzione di lavori edili su un edificio per civile abitazione di proprietà dello IACP; 2. l'Istituto invocaval'esenzione di cui all'art. 49, comma 1, lett. a) del d.lgs. 507 del 1993 nonché dell'articolo 42 del Regolamento comunale, rilevando di essere un ente pubblico non economico che svolgeva attività assistenziale; 3. accolto il ricorso in primo grado, la società concessionaria proponeva appello, che la Commissione regionale respingeva con la sentenza n. 1682/2014 osservando che l'Istituto, trasformato in Agenzia regionale per la casa con legge regionale del 20 maggio 2014 n. 22, è un ente regionale non economico che agiva direttamente per la Regione; che l'Istituto non svolgeva attività commerciale e che, pertanto, gli spettava l'esenzione invocata ed, ancora, che l'Istituto aveva occupato il marciapiede per realizzare un intervento di ristrutturazione finanziato dalla Regione Puglia e, quindi, come soggetto attuatore della Regione stessa; 4. su ricorso della [OSCURATO:SOCIETA]. questa Corte con la sentenza n. 401/2022 cassava la sentenza d’appello affermando che lo I.A.C.P. non rientrava nel novero dei soggetti che possono godere dell’esenzione ratione subiecti dal pagamento della TOSAP e, decidendo la causa nel merito, rigettava il ricorso di primo grado; 5. con l’unico motivo, ai sensi degli artt. 391-biscod. proc. civ. e 395 n. 4 cod. proc. civ., l’Agenzia Regionale per la Casa e l’Abitare –[OSCURATO:PERSONA] (già I.A.C.P. della Provincia di Lecce) ha proposto ricorso per revocazione della sentenza suindicata, depositando successivamente due memorie; 6. la [OSCURATO:SOCIETA]. ha resistito con controricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. assume la contribuente che questa Corte, nella menzionata sentenza, sarebbe incorsa in un errore di fatto revocatorio in quanto la sentenza impugnata era fondata sulla supposizione di un fatto (la natura pubblica dell’area cui si riferisce la pretesa TOSAP) la cui verità era incontrastabilmente esclusa (non essendo controverso che tale area apparteneva all’odierna ricorrente) e nel contempo aveva ritenuto erroneamente di poter decidere la causa nel merito, ai sensi dell’art. 384, secondo comma, cod. proc. civ. non avvedendosi che la questione (decisiva) concernente la sussistenza di una servitù di pubblico passaggio sull’area medesima, decisa in primo grado in senso favorevole all’[OSCURATO:PERSONA], era rimasta assorbita in appello e, pertanto, avrebbe dovuto essere riesaminata nel giudizio di rinvio; 1.1. parte ricorrente, nell’ osservare che nel presente giudizio non era mai stato in contestazione che l’area cui si riferiva la pretesa impositiva era di proprietà della contribuente, discutendosi solamente circa l’eventuale assoggettamento della stessa ad una servitù di pubblico passaggio (che renderebbe applicabile il citato art. 38, comma 3, del d.lgs. n. 507/93) rileva che la sentenza impugnata aveva, invece, dato per scontato che nella specie si fosse in presenza «di occupazione da parte dell’Agenzia per la casa (ex IACP) di suolo pubblico», risultando evidente l’errore di fatto decisivo ai sensi dell’art. 395 n. 4 c.p.c. essendo fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità era incontrastabilmente esclusa. Evidenzia, ancora, che dall’esposizione dello svolgimento del processo si evinceva che la sentenza di primo grado si fondava su due autonome rationes decidendi: l’insussistenza di una servitù di pubblico passaggio sul marciapiede cui si riferiva la pretesa impositiva ed in secondo luogo l’applicabilità, in favore dello I.A.C.P., dell’esenzione prevista dall’art. 49, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 507/93, profili entrambi censurati dalla [OSCURATO:PERSONA], laddove la C.T.R., in forza del noto principio della ragione più liquida, aveva ritenuto di fondare il rigetto dell’impugnazione esclusivamente sulla conferma dell’applicabilità della suddetta esenzione, senza prendere minimamente in esame il secondo motivo di appello, con cui la [OSCURATO:PERSONA] era tornata ad affermare l’esistenza di una servitù di pubblico passaggio sull’area de qua. Osserva che, pertanto, appurato che la questione concernente l’asserita sussistenza di una servitù di passaggio, innegabilmente decisiva, era rimasta assorbita ed impregiudicata alla luce della sentenza di secondo grado, doveva evidentemente escludersi che l’accoglimento del ricorso per cassazione proposto dalla [OSCURATO:PERSONA], fondato sulla ritenuta inapplicabilità allo I.A.C.P. dell’esenzione dalla TOSAP sopra menzionata, potesse condurre ad una decisione sostitutiva di merito ai sensi dell’art. 384, comma 2, c.p.c., decisionequesta che aveva pregiudicato il diritto dell’odierna ricorrente ad ottenere dal giudice di rinvio una nuova pronuncia sulla predetta questione (peraltro risolta dal giudice di primo grado in senso ad essa favorevole). Viene, rilevato, quindi, che la sentenza impugnata aveva deciso la causa nel merito senza avvedersi dell’esistenza di una questione che era rimasta assorbita nella pronuncia della C.T.R. ed avrebbe dovuto essere riesaminata in sede di rinvio, sulla base dell’appello proposto dalla [OSCURATO:PERSONA]. 3. con memoria in atti la contribuente ha richiamato i precedenti di questa Corte che, in identiche controversie, avevano accolto il proposto ricorso per revocazione; 2. il ricorso deve trovare accoglimento; 2.1. va osservato che il ricorso introduttivo del presente giudizio di revocazione è identico ad altri ricorsi tra le stesse parti (R.G. nn. 15800/2022 e 15817/2022) che sono stati già accolti da questa Corte con le sentenze nn. 2946/2024 e 3042/2024 che hanno annullato le sentenze impugnate -nella parte in cui avevano deciso la causa nel merito - con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia; 2.2. appare necessario richiamare testualmente le condivisibili argomentazioni svolte nelle sentenze da ultimo indicate ove è stato rilevato che: «…. Su ricorso dell’agente della riscossione, che aveva investito sia l’affermazione della inesistenza della servitù di passaggio pubblico sul suolo occupato dallo I.A.C.P., sia la divisata esenzione ratione subiecti dello I.A.C.P. dal pagamento della TOSAP, i giudici di appello affrontarono solo questa seconda questione, confermando il giudizio di esenzione già espresso dalla C.T.P., da solo sufficiente per chiudere definitivamente l’appello in favore della contribuente. Sorge, dunque, il problema di verificare quale sorte processuale avesse avuto la questione dell’esistenza sull’area occupata dallo I.A.C.P. di una servitù di passaggio pubblico, questione sulla quale la C.T.R. non si era pronunciata e che tuttavia le era stata devoluta dall’appello dell’agente della riscossione. Innanzitutto, si deve escludere che su tale questione si fosse formato il giudicato. Essa, infatti, era stata decisa espressamente in primo grado in senso favorevole alla contribuente e il relativo capo di sentenza era stato impugnato in appello da parte dell’agente della riscossione ([OSCURATO:SOCIETA].). Dal canto suo, la C.T.R. non si era pronunciata sul relativo motivo di appello proposto dall’agente della riscossione, né può dirsi che tale silenzio della C.T.R. si fosse tradotto in un vizio di omessa pronuncia: la decisione sul detto motivo di appello, infatti, era diventata inutile, avendo il giudice di appello dato completamente ragione alla contribuente ritenendola esclusa dal novero dei soggetti passivi della TOSAP (cfr., tra le varie, Cass., n. 2334 del 2020). In altri termini, la contribuente aveva ricevuto per intero, attraverso il processo ed in esito al giudizio di appello, il “bene della vita” che intendeva conseguire, consistente nel riconoscimento della inesistenza del suo preteso obbligo di pagare la TOSAP in conseguenza dell’occupazione del suolo in questione. Né, inoltre, può affermarsi che la C.T.R., decidendo espressamente (in senso favorevole alla contribuente) la questione dell’esenzione soggettiva dal pagamento della TOSAP, avesse implicitamente deciso (in senso favorevole all’agente della riscossione) che il suolo occupato dalla contribuente fosse gravato da una servitù di passaggio pubblico. Infatti, può affermarsi che una questione, nell’ambito di una controversia, sia stata implicitamente decisa solo quando tra la decisione implicita di tale questione e la decisione esplicita di un’altra questione vi sia un nesso di necessaria presupposizione logica. Orbene, nella fattispecie processuale portata all’attenzione di questa S.C., le questioni affrontate e decise dalla C.T.P. in senso favorevole alla contribuente, portate poi alla cognizione del giudice di appello, erano autonome ed indipendenti l’una dall’altra, sì da costituire due ragioni sulle quali poteva fondarsi alternativamente l’attribuzione per intero del bene della vita agognato dalla contribuente: questa confidava di ottenere l’accertamento dell’inesistenza dell’obbligo di pagare la TOSAP in virtù di una delle due ragioni, non necessariamente in virtù di entrambe. Ne consegue che, non potendo ritenersi che la C.T.R. fosse incorsa in un vizio di omessa pronuncia con riferimento alla questione della esistenza o meno di un diritto di servitù di passaggio pubblico sul suolo occupato dallo I.A.C.P.; né potendo ritenersi che quel giudice avesse implicitamente deciso quella questione in senso sfavorevole allo I.A.C.P., deve concludersi che essa era rimasta implicitamente assorbita dalla decisione in senso favorevole allo I.A.C.P. (e completamente satisfattiva per esso) della questionedell’esistenza dell’esenzione dal pagamento della TOSAP ratione subiecti. Di conseguenza, la cassazione della sentenza di appello che aveva riconosciuto (in senso favorevole e totalmente satisfattivo per la contribuente) l’esistenza dell’esenzione ratione subiecti aveva determinato la reviviscenza processuale della questione non decisa, relativa all’esistenza della servitù di passaggio pubblico sull’area occupata dalla contribuente, con la relativa necessità di deciderla e di rinviarne la decisione al giudice di merito. Di tale reviviscenza, questa Corte, all’atto di definire il giudizio conclusosicon la sentenza qui impugnata, non si accorse, finendo per decidere nel merito una controversia nell’ambito della quale era rimasta ancora pendente una quaestio facti »; 2.3. in linea con tali argomentazioni deve ritenersi che questa Corte, con la pronunzia n. 401/2022, è, in effetti, incorsa nel dedotto errore percettivo laddove ha ritenuto di poter decidere la causa nel merito, senza considerare che l’annullamento della sentenza della C.T.R. che aveva riconosciuto (in senso favorevole e totalmente satisfattivo per la contribuente) l’esistenza dell’esenzione ratione subiecti aveva determinato, necessariamente ed all’evidenza, la reviviscenza processuale della questione, non decisa, relativa all’esistenza della servitù di passaggio pubblico sull’area occupata dalla contribuente, con la conseguente necessità di decidere tale ulteriore questione (di merito) e di rinviare per la decisione al giudice di merito; 2.4. ne deriva che detta sentenza, pronunziando in fase rescindente, va revocata; 2.5. pronunziando in sede rescissoria, ferma restando la statuizione di cassazione (non attinta da censure revocatorie) della sentenza d’appello, deve, quindi, rinviarsi la causa alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia che, in diversa composizione, dovrà decidere la questione dell’esistenza o meno sul suolo illo tempore occupato dalla contribuente di una servitù di passaggio pubblico o di usi civici. Il giudice del rinvio dovrà provvedere a regolare anche le spese del presente gradodi giudizio. P.Q.M. pronunziando in sede rescindente accoglie il ricorso per revocazione; revocala sentenza impugnata nella parte in cui ha deciso la causa nel merito e, pronunciando in sede rescissoria, rinvia la causa alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, anche