Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 33033/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/11/2016 della Corte di appello di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA]

1. L'imputata, contumace in primo e secondo grado, veniva condannata il 7/11/2016 dalla Corte di appello di Roma, con sentenza divenuta irrevocabile il 18/12/2016.

Mancando la prova della notifica dell'estratto contumaciale, il giudice dell'esecuzione del Tribunale di Latina, in data 24/11/2022, dichiarava la non esecutività del titolo, la sospensione dell'esecuzione della sentenza e disponeva la rinnovazione della notifica all'imputata.

2. Avverso la sentenza della Corte di appello ha presentato ricorso l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse dell'imputata, articolando i seguenti due motivi di ricorso.

2.1. Nullità della sentenza (artt. 161; 178, lett. c, cod. proc. pen.) in quanto la notifica della sentenza di appello non è stata fatta presso il domicilio dichiarato o eletto dell'imputata.

Nell'istanza ex art. 670 cod. proc. pen. la ricorrente eleggeva domicilio presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] ai soli fini del procedimento incidentale.

Il Tribunale di Latina, in data 30/11/2022 provvedeva alla notifica della sentenza della Corte di appello di Roma mediante comunicazione inviata direttamente via PEC a tale difensore.

Peraltro, dagli atti nel procedimento di merito risulta come la ricorrente avesse dichiarato domicilio in Aprilia, fraz.

Cannpoverde, via Val di Rezzo, n. 4.

Di conseguenza, è stato violato l'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., che imponeva di procedere alla notifica al difensore soltanto in caso di impossibilità della notifica presso tale domicilio, con conseguente nullità dell'atto e, dunque, della sentenza.

2.2. Omessa motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.

Dagli atti emergeva che l'imputata si allontanava dal luogo degli arresti domiciliari per recarsi all'ospedale.

Tale elemento di fatto - trascurato dalla Corte d'appello la quale mostra, dunque, di non aver valutato i motivi - appare idoneo ad incidere sulla valutazione complessiva di gravità della condotta del soggetto, atteso che descrive un allontanamento dal luogo degli arresti domiciliari per un motivo di salute.

Peraltro, la concessione delle circostanze attenuanti generiche avrebbe consentito di adeguare la pena alla concreta gravità del fatto.

3. Il procedimento è stato trattato nell'odierna udienza in camera di consiglio con le forme e con le modalità di cui all'art. 23, commi 8 e 9, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, i cui effetti sono stati prorogati da numerose successive disposizioni, da ultimo dall'art. 94, comma 2, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, come introdotto dall'art. 5-duodecies del decreto legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199.[OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Manifestamente infondato appare il primo motivo di ricorso, posto che l'elezione di domicilio dell'imputato nel procedimento di esecuzione svoltosi proietta necessariamente la sua efficacia anche nel giudizio di merito, stante la peculiarità di questa procedura di esecuzione, volta a far dichiarare la non irrevocabilità della sentenza contumaciale e dunque avente la funzione di inserirsi incidentalmente in un processo destinato a proseguire.

Né è stato segnalato alcun vulnus ai diritti di difesa per effetto della notificazione dell'estratto contumaciale al difensore del procedimento incidentale, sicché, sotto tale aspetto, il ricorso appare inammissibile anche in quanto generico. 3.

Del pari manifestamente infondato è il secondo motivo di ricorso.

Costituisce principio generalmente riconosciuto che la motivazione sulle circostanze attenuanti generiche rappresenta espressione di un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione, sicché il diniego del beneficio può essere legittimamente spiegato in ragione dei precedenti penali (cfr., per tutte, Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Petinelli, Rv. 271269/01; Cass., sez.

VI, 15 novembre 2018, n. 57565, Rv. 274783).

Alla luce di tale principio e specificato che, oltretutto, in grado di appello, la "motivazione sanitaria" era stata spesa dalla difesa per prospettare la sussistenza di uno stato di necessità (art. 54 cod. pen.) ma non anche (alternativamente) ai fini della concessione delle attenuanti generiche, nessun vizio inficia la motivazione del provvedimento impugnato sulla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.

Dopo aver premesso che la concessione presuppone la presenza di situazioni non contemplate specificamente dal codice, i giudici dell'appello scrivono, infatti, adempiendo in modo compiuto e logico al loro obbligo motivazionale, che «neppure l'appellante è stato in grado di indicare tali ipotetiche peculiari situazioni meritevoli di specifica considerazione», tali non essendo le modalità del fatto, che rientrano tra i parametri già contemplati dall'articolo 133 cod. pen., «tal che la quantificazione della pena effettuata dal primo giudice nella misura finale di mesi dieci di reclusione [...] risulta determinata in misura assolutamente • contenuta tenuto conto dell'impressionante curriculum criminale dell'imputata», posto che la stessa è già condannata per evasione, furto, rapina, furto aggravato.

3. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento delle somme indicate nel dispositivo, ritenute eque, in favore della Cassa delle ammende, in applicazione dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/11/2016 della Corte di appello di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. L'imputata, contumace in primo e secondo grado, veniva condannata il 7/11/2016 dalla Corte di appello di Roma, con sentenza divenuta irrevocabile il 18/12/2016. Mancando la prova della notifica dell'estratto contumaciale, il giudice dell'esecuzione del Tribunale di Latina, in data 24/11/2022, dichiarava la non esecutività del titolo, la sospensione dell'esecuzione della sentenza e disponeva la rinnovazione della notifica all'imputata. 2. Avverso la sentenza della Corte di appello ha presentato ricorso l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse dell'imputata, articolando i seguenti due motivi di ricorso. 2.1. Nullità della sentenza (artt. 161; 178, lett. c, cod. proc. pen.) in quanto la notifica della sentenza di appello non è stata fatta presso il domicilio dichiarato o eletto dell'imputata. Nell'istanza ex art. 670 cod. proc. pen. la ricorrente eleggeva domicilio presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] ai soli fini del procedimento incidentale. Il Tribunale di Latina, in data 30/11/2022 provvedeva alla notifica della sentenza della Corte di appello di Roma mediante comunicazione inviata direttamente via PEC a tale difensore. Peraltro, dagli atti nel procedimento di merito risulta come la ricorrente avesse dichiarato domicilio in Aprilia, fraz. Cannpoverde, via Val di Rezzo, n. 4. Di conseguenza, è stato violato l'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., che imponeva di procedere alla notifica al difensore soltanto in caso di impossibilità della notifica presso tale domicilio, con conseguente nullità dell'atto e, dunque, della sentenza. 2.2. Omessa motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. Dagli atti emergeva che l'imputata si allontanava dal luogo degli arresti domiciliari per recarsi all'ospedale. Tale elemento di fatto - trascurato dalla Corte d'appello la quale mostra, dunque, di non aver valutato i motivi - appare idoneo ad incidere sulla valutazione complessiva di gravità della condotta del soggetto, atteso che descrive un allontanamento dal luogo degli arresti domiciliari per un motivo di salute. Peraltro, la concessione delle circostanze attenuanti generiche avrebbe consentito di adeguare la pena alla concreta gravità del fatto. 3. Il procedimento è stato trattato nell'odierna udienza in camera di consiglio con le forme e con le modalità di cui all'art. 23, commi 8 e 9, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, i cui effetti sono stati prorogati da numerose successive disposizioni, da ultimo dall'art. 94, comma 2, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, come introdotto dall'art. 5-duodecies del decreto legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Manifestamente infondato appare il primo motivo di ricorso, posto che l'elezione di domicilio dell'imputato nel procedimento di esecuzione svoltosi proietta necessariamente la sua efficacia anche nel giudizio di merito, stante la peculiarità di questa procedura di esecuzione, volta a far dichiarare la non irrevocabilità della sentenza contumaciale e dunque avente la funzione di inserirsi incidentalmente in un processo destinato a proseguire. Né è stato segnalato alcun vulnus ai diritti di difesa per effetto della notificazione dell'estratto contumaciale al difensore del procedimento incidentale, sicché, sotto tale aspetto, il ricorso appare inammissibile anche in quanto generico. 3. Del pari manifestamente infondato è il secondo motivo di ricorso. Costituisce principio generalmente riconosciuto che la motivazione sulle circostanze attenuanti generiche rappresenta espressione di un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione, sicché il diniego del beneficio può essere legittimamente spiegato in ragione dei precedenti penali (cfr., per tutte, Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Petinelli, Rv. 271269/01; Cass., sez. VI, 15 novembre 2018, n. 57565, Rv. 274783). Alla luce di tale principio e specificato che, oltretutto, in grado di appello, la "motivazione sanitaria" era stata spesa dalla difesa per prospettare la sussistenza di uno stato di necessità (art. 54 cod. pen.) ma non anche (alternativamente) ai fini della concessione delle attenuanti generiche, nessun vizio inficia la motivazione del provvedimento impugnato sulla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. Dopo aver premesso che la concessione presuppone la presenza di situazioni non contemplate specificamente dal codice, i giudici dell'appello scrivono, infatti, adempiendo in modo compiuto e logico al loro obbligo motivazionale, che «neppure l'appellante è stato in grado di indicare tali ipotetiche peculiari situazioni meritevoli di specifica considerazione», tali non essendo le modalità del fatto, che rientrano tra i parametri già contemplati dall'articolo 133 cod. pen., «tal che la quantificazione della pena effettuata dal primo giudice nella misura finale di mesi dieci di reclusione [...] risulta determinata in misura assolutamente • contenuta tenuto conto dell'impressionante curriculum criminale dell'imputata», posto che la stessa è già condannata per evasione, furto, rapina, furto aggravato. 3. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento delle somme indicate nel dispositivo, ritenute eque, in favore della Cassa delle ammende, in applicazione dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma d
Sentenza Cassazione n. 33033/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris