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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 24360/2026

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igliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in punto di mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, è manifestamente infondato; che la Corte di appello ha correttamente ritenuto il presupposto ostativo del comportamento abituale avendo l'imputato riportato due pregresse condanne per il delitto di truffa e, quindi, per reati della medesima indole di quello oggetto di giudizio; osservato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge e la motivazione apparente in punto di mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è altresì manifestamente infondato avendo il collegio di merito motivato il diniego per assenza di elementi positivamente valutabili in tal senso, neppure indicati nell'atto di appello ove la difesa aveva semplicemente invocato la diminuente de qua per adeguare la pena al caso concreto; che, per consolidato orientamento di questa Corte, l'applicazione della attenuante prevista dall'art. 62 bis cod. pen., oggetto di un giudizio di fatto, non costituisce un diritto conseguente alla assenza di elementi negativi connotanti la personalità dell'imputato, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle circostanze in parola (Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini, Rv. 260610; Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986; Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590; Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnier, Rv 283489; Sez. 3, n. 20664 del 16/12/2022, dep. 2023, Ventimiglia, non mass.); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
igliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in punto di mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, è manifestamente infondato; che la Corte di appello ha correttamente ritenuto il presupposto ostativo del comportamento abituale avendo l'imputato riportato due pregresse condanne per il delitto di truffa e, quindi, per reati della medesima indole di quello oggetto di giudizio; osservato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge e la motivazione apparente in punto di mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è altresì manifestamente infondato avendo il collegio di merito motivato il diniego per assenza di elementi positivamente valutabili in tal senso, neppure indicati nell'atto di appello ove la difesa aveva semplicemente invocato la diminuente de qua per adeguare la pena al caso concreto; che, per consolidato orientamento di questa Corte, l'applicazione della attenuante prevista dall'art. 62 bis cod. pen., oggetto di un giudizio di fatto, non costituisce un diritto conseguente alla assenza di elementi negativi connotanti la personalità dell'imputato, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle circostanze in parola (Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini, Rv. 260610; Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986; Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590; Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnier, Rv 283489; Sez. 3, n. 20664 del 16/12/2022, dep. 2023, Ventimiglia, non mass.); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 24360/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris