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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 39480/2023

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/09/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; uditi il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che si è riportato alla requisitoria scritta già depositata e ha chiesto il rigetto dei ricorsi, nonché gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che, nell'interesse dei rispettivi assistiti, hanno insistito nell'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 20 settembre 2022 la Corte di appello di Napoli, all'esito del gravame interposto da Antonio, Vincenzo, Fabio e [OSCURATO:PERSONA], ha rideterminato in mitius la pena detentiva irrogata agli imputati e conseguentemente revocato la pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici, ed ha confermato la pronuncia in data 29 ottobre 2019 con la quale il G.u.p. del Tribunale di Napoli, all'esito di giudizio abbreviato, ne aveva affermato la responsabilità per i delitti di bancarotta fraudolenta documentale e patrimoniale e bancarotta semplice (con le aggravanti in contestazione) loro rispettivamente ascritti, aveva affermato altresì la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il delitto aggravato di violazione di sigilli, aveva concesso a tutti gli imputati le circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalente, ed irrogato le pene ac:cessorie fallimentari per la durata di cinque anni, oltre al pagamento delle spese processuali.

2. Avverso la sentenza di secondo grado è stato proposto ricorso per cassazione nell'interesse degli imputati, per i motivi di seguito esposti (nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.).

2.1. Nell'interesse di Vincenzo, Fabio e [OSCURATO:PERSONA], con un unico atto, sono stati articolati quattro motivi.

2.1.1. Con il primo motivo è stata denunciata la nullità della sentenza, sottoscritta dal solo Consigliere estensore e non dal Presidente del Collegio, senza che consti alcun impedimento dello stesso, non valendo in senso contrario la sottoscrizione da parte anche Presidente dell'ordinanza, in calce alla stessa sentenza, di correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo (provvedimento distinto e reso in diversa data).

2.1.2. Con il secondo motivo è stata prospettata la mancanza della motivazione in ordine all'esclusione della prevalenza delle concesse circostanze attenuanti generiche.

2.1.3. Con il terzo motivo sono state addotte la violazione degli Eirtt. 132 e 133 cod. pen. e l'illogicità e la contraddittorietà della motivazione in relazione alla determinazione della pena base.

2.1.4. Con il quarto motivo è stata denunciata l'illogicità della motivazione a sostegno della confisca.

2.2. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] sono stati presentati quattro motivi.

2.2.1. Con il primo motivo è stata denunciata la nullità della sentenza, alla stessa stregua di quanto già dedotto nel primo motivo presentato dai coimputati.

2.2.2. Con il secondo motivo è stata prospettata la violazione dell'art. 163, comma 3, cod. pen., che pone in due anni e sei mesi la durata della pena detentiva per cui è consentita la sospensione condizionale quando il reo abbia compiuto settanta anni (come [OSCURATO:PERSONA] al momento del reato ritenuto più grave).

2.2.3. Con il terzo motivo è stata addotta la mancanza di motivazione sulla sospensione condizionale della pena.

2.2.4. Con il quarto motivo è stata prospettata la violazione della legge penale in ordine al mancato riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche.

3. Il primo motivo di impugnazione presentato nell'interesse dei ricorrenti è fondato e deve essere accolto, nei termini di seguito chiariti, rimanendo assorbite le ulteriori censure.

Le Sezioni Unite hanno già chiarito che «la mancata sottoscrizione della sentenza d'appello da parte del presidente del collegio non giustificata espressamente da un suo impedimento legittimo e sottoscritta dal solo estensore configura una nullità relativa che non incide né sul giudizio né sulla decisione consacrata nel dispositivo, e che, ove dedotta dalla parte nel ricorso per cassazione, comporta l'annullamento della sentenza-documento e la restituzione degli atti al giudice di appello, nella fase successiva alla deliberazione, affinché si provveda ad una nuova redazione della sentenza-documento che, sottoscritta dal presidente e dall'estensore, deve essere nuovamente depositata» (Sez.

U, n. 1497B del 20/12/2012 - dep. 29/03/2013, R.D., Rv. 254671 - 01; cfr. pure Sez. 3, n. 13942 del 0:3/03/2022, Omodei, Rv. 283130 - 01; Sez. 6, n. 46348 del 05/11/2015, Verteramo, Rv. 266308 - 01).

Nel caso in esame dagli atti (al cui esame diretto il Collegio può accedere in considerazione del vizio dedotto: Sez.

U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092), risulta che: - la sentenza-documento depositata dalla Corte territoriale non è stata sottoscritta dal Presidente del Collegio (bensì dal solo Consigliere estensore), senza che ne consti alcun impedimento; - il Presidente ha invece sottoscritto soltanto l'ordinanza di correzione dell'errore materiale stampata in calce alla stessa sentenza (relativa al suo dispositivo).

Ebbene, la sentenza e l'ordinanza sono provvedimenti distinti, ciascuno dei quali richiede autonoma sottoscrizione, non potendosi riferire anche alla sentenza la sottoscrizione dell'ordinanza di correzione solo in ragione della collocazione di quest'ultima (tanto che il Consigliere estensore li ha sottoscritti entrambi) e in mancanza di qualsivoglia altro elemento che deponga in senso contrario (che non può ravvisarsi nel fatto che l'ordinanza abbia ad oggetto la correzione della sentenza, il che costituisce il contenuto - argomentativo e dispositivo - dello stesso provvedimento di correzione cui, per l'appunto, deve riferirsi la sua sottoscrizione).

Ne deriva che l'impugnata sentenza-documento deve essere annullata senza rinvio, con la restituzione degli atti alla Corte di appello di Napoli per la rinnovazione dell'atto nullo.

P.Q.MI.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la restituzione degli atti alla Corte di appello di Napol

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/09/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; uditi il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che si è riportato alla requisitoria scritta già depositata e ha chiesto il rigetto dei ricorsi, nonché gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che, nell'interesse dei rispettivi assistiti, hanno insistito nell'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 20 settembre 2022 la Corte di appello di Napoli, all'esito del gravame interposto da Antonio, Vincenzo, Fabio e [OSCURATO:PERSONA], ha rideterminato in mitius la pena detentiva irrogata agli imputati e conseguentemente revocato la pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici, ed ha confermato la pronuncia in data 29 ottobre 2019 con la quale il G.u.p. del Tribunale di Napoli, all'esito di giudizio abbreviato, ne aveva affermato la responsabilità per i delitti di bancarotta fraudolenta documentale e patrimoniale e bancarotta semplice (con le aggravanti in contestazione) loro rispettivamente ascritti, aveva affermato altresì la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il delitto aggravato di violazione di sigilli, aveva concesso a tutti gli imputati le circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalente, ed irrogato le pene ac:cessorie fallimentari per la durata di cinque anni, oltre al pagamento delle spese processuali. 2. Avverso la sentenza di secondo grado è stato proposto ricorso per cassazione nell'interesse degli imputati, per i motivi di seguito esposti (nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). 2.1. Nell'interesse di Vincenzo, Fabio e [OSCURATO:PERSONA], con un unico atto, sono stati articolati quattro motivi. 2.1.1. Con il primo motivo è stata denunciata la nullità della sentenza, sottoscritta dal solo Consigliere estensore e non dal Presidente del Collegio, senza che consti alcun impedimento dello stesso, non valendo in senso contrario la sottoscrizione da parte anche Presidente dell'ordinanza, in calce alla stessa sentenza, di correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo (provvedimento distinto e reso in diversa data). 2.1.2. Con il secondo motivo è stata prospettata la mancanza della motivazione in ordine all'esclusione della prevalenza delle concesse circostanze attenuanti generiche. 2.1.3. Con il terzo motivo sono state addotte la violazione degli Eirtt. 132 e 133 cod. pen. e l'illogicità e la contraddittorietà della motivazione in relazione alla determinazione della pena base. 2.1.4. Con il quarto motivo è stata denunciata l'illogicità della motivazione a sostegno della confisca. 2.2. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] sono stati presentati quattro motivi. 2.2.1. Con il primo motivo è stata denunciata la nullità della sentenza, alla stessa stregua di quanto già dedotto nel primo motivo presentato dai coimputati. 2.2.2. Con il secondo motivo è stata prospettata la violazione dell'art. 163, comma 3, cod. pen., che pone in due anni e sei mesi la durata della pena detentiva per cui è consentita la sospensione condizionale quando il reo abbia compiuto settanta anni (come [OSCURATO:PERSONA] al momento del reato ritenuto più grave). 2.2.3. Con il terzo motivo è stata addotta la mancanza di motivazione sulla sospensione condizionale della pena. 2.2.4. Con il quarto motivo è stata prospettata la violazione della legge penale in ordine al mancato riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche. 3. Il primo motivo di impugnazione presentato nell'interesse dei ricorrenti è fondato e deve essere accolto, nei termini di seguito chiariti, rimanendo assorbite le ulteriori censure. Le Sezioni Unite hanno già chiarito che «la mancata sottoscrizione della sentenza d'appello da parte del presidente del collegio non giustificata espressamente da un suo impedimento legittimo e sottoscritta dal solo estensore configura una nullità relativa che non incide né sul giudizio né sulla decisione consacrata nel dispositivo, e che, ove dedotta dalla parte nel ricorso per cassazione, comporta l'annullamento della sentenza-documento e la restituzione degli atti al giudice di appello, nella fase successiva alla deliberazione, affinché si provveda ad una nuova redazione della sentenza-documento che, sottoscritta dal presidente e dall'estensore, deve essere nuovamente depositata» (Sez. U, n. 1497B del 20/12/2012 - dep. 29/03/2013, R.D., Rv. 254671 - 01; cfr. pure Sez. 3, n. 13942 del 0:3/03/2022, Omodei, Rv. 283130 - 01; Sez. 6, n. 46348 del 05/11/2015, Verteramo, Rv. 266308 - 01). Nel caso in esame dagli atti (al cui esame diretto il Collegio può accedere in considerazione del vizio dedotto: Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092), risulta che: - la sentenza-documento depositata dalla Corte territoriale non è stata sottoscritta dal Presidente del Collegio (bensì dal solo Consigliere estensore), senza che ne consti alcun impedimento; - il Presidente ha invece sottoscritto soltanto l'ordinanza di correzione dell'errore materiale stampata in calce alla stessa sentenza (relativa al suo dispositivo). Ebbene, la sentenza e l'ordinanza sono provvedimenti distinti, ciascuno dei quali richiede autonoma sottoscrizione, non potendosi riferire anche alla sentenza la sottoscrizione dell'ordinanza di correzione solo in ragione della collocazione di quest'ultima (tanto che il Consigliere estensore li ha sottoscritti entrambi) e in mancanza di qualsivoglia altro elemento che deponga in senso contrario (che non può ravvisarsi nel fatto che l'ordinanza abbia ad oggetto la correzione della sentenza, il che costituisce il contenuto - argomentativo e dispositivo - dello stesso provvedimento di correzione cui, per l'appunto, deve riferirsi la sua sottoscrizione). Ne deriva che l'impugnata sentenza-documento deve essere annullata senza rinvio, con la restituzione degli atti alla Corte di appello di Napoli per la rinnovazione dell'atto nullo. P.Q.MI. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la restituzione degli atti alla Corte di appello di Napol