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CassazionesentenzaSezione L

Cassazione n. 04801/2023

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 17851-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] , in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in ROMA, Via GIULIO BAZZONIn. 3 , rappresentat a e difesadall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], D’[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], DI Oggetto PUBBLICO IMPIEGO R.G.N.

Cron.

Rep.

Ud.14/12/2022 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], D’[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 22 presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentanti e difesi congiuntamente e/o disgiuntamente dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] -controricorrenti - nonché [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 51, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente - avverso la sentenza n. 268/2017 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA, pubblicata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] R.G.n. 52 /201 7 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Gli attuali controricorrentihanno convenuto nel 2011, con separati ricorsi, presso il Tribunale di Pescara la Provincia di Pescara al fine di ottenere la stabilizzazione dei loro rapporti di lavoro (di collaborazione coordinata e continuativa dal 2001 al 2007e di subordinazione a tempo determinato dal 2007 al 2010) ovvero, in subordine, la declaratoria di nullità de l termine apposto ai contratti stipulati dal 2007 al 2010 e di esistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con condanna della stessa Provincia di Pescara alla riammissione in servizio ed al risarcimento del danno.

Il Tribunale di Pescara, riuniti i ricorsi, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 676/2013, ha rigettato le domande.

I ricorrenti hanno proposto appello che la Corte d’appello di L’Aquila, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 198/2015, ha in parte accolto, condannando la Provincia di Pescara a risarcire il danno a ciascun lavoratore nella misura di 20 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, oltre interessi. [OSCURATO:PERSONA] di Pescara ha proposto ricorso per cassazione che la Corte di cassazione, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 22480/2016, ha accolto, in quanto la corte territoriale aveva errato nel parametrare il risarcimento spettante ai lavoratori alla fattispecie della perdita del posto di lavoro nell’impiego privato in caso di licenziamento illegittimo.

La Corte d’appello di L’Aquila, in sede di rinvio, con sentenza n. 268/2017, ha condannato la Provincia di Pescara a risarcire il danno subito dai lavoratori nella misura di 10 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, oltre interessi e rivalutazione. [OSCURATO:PERSONA] di Pescara ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi. [OSCURATO:PERSONA] si è difesa con controricorso.

Gli altri intimati si sono difesi con distinto controricorso. [OSCURATO:PERSONA] di Pescara ha depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1) Con il primo motivo la Provincia di Pescara lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 32, comma 5, della legge n. 183 del 2010, e dell’art. 8 della legge n. 604 del 1966, come integrato dall’art. 30, comma 3, della legge n. 183 del 2010perché la corte territoriale avrebbe errato a rapportare il riferimento all’anzianità di servizio “alla notevole durata dei rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato (dal 29.09.2007 al 27.09.2010), cui va aggiunto il precedente lungo periodo di collaborazione coordinata e continuativa (dal 2001 al 2007)”.

Ad avviso della Provincia di Pescara, il rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato instaurato fra le parti non poteva essere considerato di “notevole” durata, atteso che i contratti a termine avevano coperto un periodo di 36 mesi.

Inoltre, non potevano essere presi in esame, al fine di quantificare l’indennizzo dovuto, gli anni dal 2001 al 2007, durante i quali i controricorrenti avevano instaurato con la P.A. rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, trattandosi di prestazioni di lavoro non aventi natura subordinata.

La doglianza è infondata.

L’art. 32, comma 5, della legge n. 183 del 2010 prescriveva, nel testo qui rilevante, che: “Nei casi di conversione del contratto a tempo determinato,il giudice condanna il datore di lavoro al risarcimento del lavoratore stabilendo un’indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell ’ ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nell’articolo 8della legge 15 luglio 1966, n. 604”.

L’art. 8 della legge n. 604 del 1966, stabilisce, per quanto qui interessa, che, nel determinare la citata indennità, si deve avere riguardo “al numero dei dipendenti occupati, alle dimensioni dell’impresa, all’anzianità di servizio del prestatore di lavoro, al comportamento e alle condizioni delle parti”.

Infine, l’art. 30, comma 3, seconda parte, della legge n. 183 del 2010, prescrive che: “Nel definirele conseguenze da r iconnettere al licenziamento ai sensi dell’articolo 8 della legge 15 luglio 1966, n.604 , e successive modificazioni, il giudice tiene egualmente conto di elementi e di parametri fissati dai predetti contratti e comunque considerale dimensioni e le condizioni dell’attività esercitata dal datore di lavoro, la situazione del mercato del lavorolocale, l ’ anzianit à e le condizioni del lavoratore, nonchéil comportamento delle parti anche prima del licenziamento”.

La giurisprudenza di legittimità ha affermato il principio così massimato: ‹‹In materia di pubblico impiego privatizzato, nell’ipotesi di abusiva reiterazione di contratti a termine, la misura risarcitoria prevista dall’art. 36, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001, va interpretata in conformità al canone di effettività della tutela affermato dalla Corte di Giustizia UE (ordinanza 12 dicembre 2013, in C-50/13), sicché, mentre va escluso - siccome incongruo - il ricorso ai criteri previsti per il licenziamento illegittimo, può farsi riferimento alla fattispecie omogenea di cui all’art. 32, comma 5, della l. n. 183 del 2010, quale danno presunto, con valenza sanzionatoria e qualificabile come “ danno comunitario ” , determinato tra un minimo ed un massimo, salva la prova del maggior pregiudizio sofferto, senza che ne derivi una posizione di favore del lavoratore privato rispetto al dipendente pubblico, atteso che, per il primo, l’indennità forfetizzata limita il danno risarcibile, per il secondo, invece, agevola l’onere probatorio del danno subito››.

Dalla normativa e dalla giurisprudenza sopra esposta si evince che la tutela risarcitoria in esame si ricollega, in effetti, all’illegittima reiterazione di contratti a termine.

Peraltro, si rileva che la quantificazione dell’indennizzo in questione avviene ai sensi degli artt. 1226 e 2056 c.c.

Al riguardo, la S.C. ha chiarito che l’esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c., espressione del più generale potere di cui all’art. 115 c.p.c., dà luogo non già ad un giudizio diequità, ma ad un giudizio di diritto caratterizzato dalla cosiddettaequità giudiz iale correttiva od integrativa, che, pertanto, da un lato è subordinato alla condizione che risulti obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile per la parte interessata, provare il danno nel suo preciso ammontare, dall’altro non ricomprende anche l’accertamento del pregiudizio della cui liquidazione si tratta, presupponendo già assolto l’onere della parte di dimostrare la sussistenza e l’entità materiale del danno, né esonera la parte stessa dal fornire gli elementi probatori e i dati di fatto dei quali possa ragionevolmente disporre, affinché l’apprezzamento equitativo sia, per quanto possibile, ricondotto alla sua funzione di colmare solo le lacune insuperabili nell’iter della determinazione dell’equivalente pecuniario del danno (Cass., Sez. 2, n. 13288del 7 giugno 2007).

Qualora rispetti i limiti menzionati e sia motivata, la determinazione in via equitativa del risarcimento non può essere sindacata in sede di legittimità(cfr. Cass., Sez.

L, n. 6122 del 17 marzo 2014).

In particolare, la corte territoriale ha contenuto la liquidazione fra il minimo ed il massimo di legge e ha fatto espresso riferimento, per il suo calcolo, alla durata dei rapporti di lavoro subordinato e alle dimensioni del datore di lavoro, conformemente al disposto dell’art. 8 della legge n. 604 del 1966 e dell’art. 30, comma 3, seconda parte, della legge n. 183 del 2010.

In quest’ottica, è del tutto priva di rilievo la citazione del periodo di collaborazione coordinata e continuativa, la quale è servita solo a descrivere con precisione i rapporti intercorsi fra le parti e i presupposti che avevano condotto alla stipulazione dei contratti di lavoro subordinato a termine.

Inoltre, deve osservarsi che la sentenza della S.C. n. 22480del 2016 ha dichiarato inammissibile il primo motivo di ricorso della Provincia di Pescara, con il quale era stata denunciata la ‹‹corrispondenza tra chiesto e pronunciato e omessa carente e/o contraddittoria motivazione, per avere la Corte territoriale pronunciato “ultra petita”, avendo considerato non solo il periodo complessivo di 36 mesi, nell’ambito del quale gli appellanti erano stati assunticon contratti a tempo determinato della durata di diciotto mesi e con termine prorogato una sola volta, ma anche i contratti di collaborazione coordinata e continuativa››.

Tale pronuncia concerne la parte della prima decisione di appello, oggetto del precedente ricorso per cassazione, nella quale era stato affermato che “La circostanza che i lavoratori sin dal 2001 (doveva farsi riferimento anche ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa perché costituivano presupposti della intera dinamica della vicenda lavorativa e della disposta stabilizzazione), e sino al settembre 2010 avevano lavorato alle dipendenze della Amministrazione, dimostrava che i medesimi erano stati assunti per sopperire ad esigenze permanenti e non eccezionali e temporanee”.

Pertanto, deve ritenersi chela corte territoriale si sia limitata, nel riportare la durata dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa, a dare ad essi lo stesso rilievo che la medesima Corte di cassazione aveva loro attribuito, con statuizione passata in giudicato, ovvero di “presupposti della intera dinamica della vicenda lavorativa e della disposta stabilizzazione”. 2)Con il secondo motivo la Provincia di Pescara lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 32, comma 5, della legge n. 183 del 2010, e dell’art. 8 della legge n. 604 del 1966, come integrato dall’art. 30, comma 3, della legge n. 183 del 2010, nonché dell’art. 132, n. 4, c.p.c. per motivazione inesistenteperché la corte territoriale avrebbe erratonel non valutare “il comportamento e le condizioni delle parti”.

La doglianza è infondata.

Innanzitutto, deve affermarsi che i criteri elencati dall’art. 8 della legge n. 604 del 1966, come integrato dall’art. 30, comma 3, della legge n. 183 del 2010, indicano le circostanze di fatto che possono essere prese in esame dal giudice dal merito per quantificare il risarcimento spettante al lavoratore, ma non impone di dare a tali circostanze lo stesso rilievo, ben potendo il medesimo giudice liquidare l’importo dovuto fra il minimo ed il massimo di legge privilegiando alcuni dei criteri menzionati rispetto agli altri.

In secondo luogo, si rileva che la Corte d’appello di L’Aquila ha valorizzato “il comportamento e le condizioni” delle parti proprio con il riferimento all’intero periodo di lavoro dei controricorrenti, comprensivo anche delle collaborazioni coordinate e continuative. 3)Il ricorso è rigettato.

Le spese di lite seguono la soccombenzaex art.91c.p.c. e sono liquidate come in dispositivo .

Sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell’art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, che ha aggiunto il comma 1 quater all’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, dell’obbligo, per partericorrente, di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione integralmente rigettata, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte, -rigetta il ricorso; - condanna la P [OSCURATO:PERSONA] a rifondere le spese di lite, che liquida in € 3.000,00 per compenso ed € 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15%, in favore di TRIVISONDOLIFRANCESCA, e in complessivi€ 6.000,00 per compenso ed € 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15%, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], D’[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], D’[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], VERESANI SIMONAe [OSCURATO:PERSONA] ; -dichiara che sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell’a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 17851-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] , in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in ROMA, Via GIULIO BAZZONIn. 3 , rappresentat a e difesadall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], D’[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], DI Oggetto PUBBLICO IMPIEGO R.G.N. Cron. Rep. Ud.14/12/2022 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], D’[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 22 presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentanti e difesi congiuntamente e/o disgiuntamente dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] -controricorrenti - nonché [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 51, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente - avverso la sentenza n. 268/2017 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA, pubblicata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] R.G.n. 52 /201 7 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Gli attuali controricorrentihanno convenuto nel 2011, con separati ricorsi, presso il Tribunale di Pescara la Provincia di Pescara al fine di ottenere la stabilizzazione dei loro rapporti di lavoro (di collaborazione coordinata e continuativa dal 2001 al 2007e di subordinazione a tempo determinato dal 2007 al 2010) ovvero, in subordine, la declaratoria di nullità de l termine apposto ai contratti stipulati dal 2007 al 2010 e di esistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con condanna della stessa Provincia di Pescara alla riammissione in servizio ed al risarcimento del danno. Il Tribunale di Pescara, riuniti i ricorsi, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 676/2013, ha rigettato le domande. I ricorrenti hanno proposto appello che la Corte d’appello di L’Aquila, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 198/2015, ha in parte accolto, condannando la Provincia di Pescara a risarcire il danno a ciascun lavoratore nella misura di 20 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, oltre interessi. [OSCURATO:PERSONA] di Pescara ha proposto ricorso per cassazione che la Corte di cassazione, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 22480/2016, ha accolto, in quanto la corte territoriale aveva errato nel parametrare il risarcimento spettante ai lavoratori alla fattispecie della perdita del posto di lavoro nell’impiego privato in caso di licenziamento illegittimo. La Corte d’appello di L’Aquila, in sede di rinvio, con sentenza n. 268/2017, ha condannato la Provincia di Pescara a risarcire il danno subito dai lavoratori nella misura di 10 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, oltre interessi e rivalutazione. [OSCURATO:PERSONA] di Pescara ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi. [OSCURATO:PERSONA] si è difesa con controricorso. Gli altri intimati si sono difesi con distinto controricorso. [OSCURATO:PERSONA] di Pescara ha depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1) Con il primo motivo la Provincia di Pescara lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 32, comma 5, della legge n. 183 del 2010, e dell’art. 8 della legge n. 604 del 1966, come integrato dall’art. 30, comma 3, della legge n. 183 del 2010perché la corte territoriale avrebbe errato a rapportare il riferimento all’anzianità di servizio “alla notevole durata dei rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato (dal 29.09.2007 al 27.09.2010), cui va aggiunto il precedente lungo periodo di collaborazione coordinata e continuativa (dal 2001 al 2007)”. Ad avviso della Provincia di Pescara, il rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato instaurato fra le parti non poteva essere considerato di “notevole” durata, atteso che i contratti a termine avevano coperto un periodo di 36 mesi. Inoltre, non potevano essere presi in esame, al fine di quantificare l’indennizzo dovuto, gli anni dal 2001 al 2007, durante i quali i controricorrenti avevano instaurato con la P.A. rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, trattandosi di prestazioni di lavoro non aventi natura subordinata. La doglianza è infondata. L’art. 32, comma 5, della legge n. 183 del 2010 prescriveva, nel testo qui rilevante, che: “Nei casi di conversione del contratto a tempo determinato,il giudice condanna il datore di lavoro al risarcimento del lavoratore stabilendo un’indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell ’ ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nell’articolo 8della legge 15 luglio 1966, n. 604”. L’art. 8 della legge n. 604 del 1966, stabilisce, per quanto qui interessa, che, nel determinare la citata indennità, si deve avere riguardo “al numero dei dipendenti occupati, alle dimensioni dell’impresa, all’anzianità di servizio del prestatore di lavoro, al comportamento e alle condizioni delle parti”. Infine, l’art. 30, comma 3, seconda parte, della legge n. 183 del 2010, prescrive che: “Nel definirele conseguenze da r iconnettere al licenziamento ai sensi dell’articolo 8 della legge 15 luglio 1966, n.604 , e successive modificazioni, il giudice tiene egualmente conto di elementi e di parametri fissati dai predetti contratti e comunque considerale dimensioni e le condizioni dell’attività esercitata dal datore di lavoro, la situazione del mercato del lavorolocale, l ’ anzianit à e le condizioni del lavoratore, nonchéil comportamento delle parti anche prima del licenziamento”. La giurisprudenza di legittimità ha affermato il principio così massimato: ‹‹In materia di pubblico impiego privatizzato, nell’ipotesi di abusiva reiterazione di contratti a termine, la misura risarcitoria prevista dall’art. 36, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001, va interpretata in conformità al canone di effettività della tutela affermato dalla Corte di Giustizia UE (ordinanza 12 dicembre 2013, in C-50/13), sicché, mentre va escluso - siccome incongruo - il ricorso ai criteri previsti per il licenziamento illegittimo, può farsi riferimento alla fattispecie omogenea di cui all’art. 32, comma 5, della l. n. 183 del 2010, quale danno presunto, con valenza sanzionatoria e qualificabile come “ danno comunitario ” , determinato tra un minimo ed un massimo, salva la prova del maggior pregiudizio sofferto, senza che ne derivi una posizione di favore del lavoratore privato rispetto al dipendente pubblico, atteso che, per il primo, l’indennità forfetizzata limita il danno risarcibile, per il secondo, invece, agevola l’onere probatorio del danno subito››. Dalla normativa e dalla giurisprudenza sopra esposta si evince che la tutela risarcitoria in esame si ricollega, in effetti, all’illegittima reiterazione di contratti a termine. Peraltro, si rileva che la quantificazione dell’indennizzo in questione avviene ai sensi degli artt. 1226 e 2056 c.c. Al riguardo, la S.C. ha chiarito che l’esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c., espressione del più generale potere di cui all’art. 115 c.p.c., dà luogo non già ad un giudizio diequità, ma ad un giudizio di diritto caratterizzato dalla cosiddettaequità giudiz iale correttiva od integrativa, che, pertanto, da un lato è subordinato alla condizione che risulti obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile per la parte interessata, provare il danno nel suo preciso ammontare, dall’altro non ricomprende anche l’accertamento del pregiudizio della cui liquidazione si tratta, presupponendo già assolto l’onere della parte di dimostrare la sussistenza e l’entità materiale del danno, né esonera la parte stessa dal fornire gli elementi probatori e i dati di fatto dei quali possa ragionevolmente disporre, affinché l’apprezzamento equitativo sia, per quanto possibile, ricondotto alla sua funzione di colmare solo le lacune insuperabili nell’iter della determinazione dell’equivalente pecuniario del danno (Cass., Sez. 2, n. 13288del 7 giugno 2007). Qualora rispetti i limiti menzionati e sia motivata, la determinazione in via equitativa del risarcimento non può essere sindacata in sede di legittimità(cfr. Cass., Sez. L, n. 6122 del 17 marzo 2014). In particolare, la corte territoriale ha contenuto la liquidazione fra il minimo ed il massimo di legge e ha fatto espresso riferimento, per il suo calcolo, alla durata dei rapporti di lavoro subordinato e alle dimensioni del datore di lavoro, conformemente al disposto dell’art. 8 della legge n. 604 del 1966 e dell’art. 30, comma 3, seconda parte, della legge n. 183 del 2010. In quest’ottica, è del tutto priva di rilievo la citazione del periodo di collaborazione coordinata e continuativa, la quale è servita solo a descrivere con precisione i rapporti intercorsi fra le parti e i presupposti che avevano condotto alla stipulazione dei contratti di lavoro subordinato a termine. Inoltre, deve osservarsi che la sentenza della S.C. n. 22480del 2016 ha dichiarato inammissibile il primo motivo di ricorso della Provincia di Pescara, con il quale era stata denunciata la ‹‹corrispondenza tra chiesto e pronunciato e omessa carente e/o contraddittoria motivazione, per avere la Corte territoriale pronunciato “ultra petita”, avendo considerato non solo il periodo complessivo di 36 mesi, nell’ambito del quale gli appellanti erano stati assunticon contratti a tempo determinato della durata di diciotto mesi e con termine prorogato una sola volta, ma anche i contratti di collaborazione coordinata e continuativa››. Tale pronuncia concerne la parte della prima decisione di appello, oggetto del precedente ricorso per cassazione, nella quale era stato affermato che “La circostanza che i lavoratori sin dal 2001 (doveva farsi riferimento anche ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa perché costituivano presupposti della intera dinamica della vicenda lavorativa e della disposta stabilizzazione), e sino al settembre 2010 avevano lavorato alle dipendenze della Amministrazione, dimostrava che i medesimi erano stati assunti per sopperire ad esigenze permanenti e non eccezionali e temporanee”. Pertanto, deve ritenersi chela corte territoriale si sia limitata, nel riportare la durata dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa, a dare ad essi lo stesso rilievo che la medesima Corte di cassazione aveva loro attribuito, con statuizione passata in giudicato, ovvero di “presupposti della intera dinamica della vicenda lavorativa e della disposta stabilizzazione”. 2)Con il secondo motivo la Provincia di Pescara lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 32, comma 5, della legge n. 183 del 2010, e dell’art. 8 della legge n. 604 del 1966, come integrato dall’art. 30, comma 3, della legge n. 183 del 2010, nonché dell’art. 132, n. 4, c.p.c. per motivazione inesistenteperché la corte territoriale avrebbe erratonel non valutare “il comportamento e le condizioni delle parti”. La doglianza è infondata. Innanzitutto, deve affermarsi che i criteri elencati dall’art. 8 della legge n. 604 del 1966, come integrato dall’art. 30, comma 3, della legge n. 183 del 2010, indicano le circostanze di fatto che possono essere prese in esame dal giudice dal merito per quantificare il risarcimento spettante al lavoratore, ma non impone di dare a tali circostanze lo stesso rilievo, ben potendo il medesimo giudice liquidare l’importo dovuto fra il minimo ed il massimo di legge privilegiando alcuni dei criteri menzionati rispetto agli altri. In secondo luogo, si rileva che la Corte d’appello di L’Aquila ha valorizzato “il comportamento e le condizioni” delle parti proprio con il riferimento all’intero periodo di lavoro dei controricorrenti, comprensivo anche delle collaborazioni coordinate e continuative. 3)Il ricorso è rigettato. Le spese di lite seguono la soccombenzaex art.91c.p.c. e sono liquidate come in dispositivo . Sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell’art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, che ha aggiunto il comma 1 quater all’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, dell’obbligo, per partericorrente, di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione integralmente rigettata, se dovuto. P.Q.M. La Corte, -rigetta il ricorso; - condanna la P [OSCURATO:PERSONA] a rifondere le spese di lite, che liquida in € 3.000,00 per compenso ed € 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15%, in favore di TRIVISONDOLIFRANCESCA, e in complessivi€ 6.000,00 per compenso ed € 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15%, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], D’[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], D’[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], VERESANI SIMONAe [OSCURATO:PERSONA] ; -dichiara che sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell’a
Sentenza Cassazione n. 04801/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris