CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 27423/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];uditi: il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso questa Corte di cassazione GaspareSturzo, che si è riportato alla requisitoria scritta in atti e ha chiesto il rigetto delricorso; l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che, nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], si èriportata al ricorso e ne ha chiesto l'accoglimento;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 4 luglio 2025 la Corte di appello di Bari, per quel che quirileva, ha rideterminato in due anni e otto mesi di reclusione ed euro 1.200 di multala pena irrogata a [OSCURATO:PERSONA] dal G.u.p. del Tribunale di Trani con sentenza del25 ottobre 2024, per i delitti di furto aggravato e ricettazione a lui ascritti (capi B.,D., F. della rubrica), confermando nel resto la prima decisione.2. Avverso la sentenza di appello il difensore dell’imputato ha proposto ricorsoper cassazione, articolando due motivi (di seguito enunciati, nei limiti di cui all’art.173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.).2.1. Con il primo motivo ha denunciato il vizio di motivazione in ordine alladeterminazione della pena detentiva, in quanto la motivazione del provvedimentoimpugnato l’avrebbe determinata in due anni reclusione e il dispositivo invece neindica la durata in due anni e otto mesi.2.2. Con il secondo motivo si è censurata la mancata applicazione delladetenzione domiciliare sostitutiva, erroneamente fondata sulla mancata richiesta diessa nel giudizio di primo grado (all’esito del quale al ricorrente era stata irrogatala pena detentiva di quattro anni di reclusione) nonché su una motivazioneapparente che ha richiamato i precedenti riportati dal [OSCURATO:PERSONA] (senza argomentaresulla sua capacità di attenersi alle prescrizioni imposte).3. [OSCURATO:PERSONA] generale presso questa Corte di cassazione hachiesto il rigetto del ricorso, riportandosi alla requisitoria scritta nella quale si èrassegnato, quanto al primo motivo, che la denunciata discrasia nella durata dellapena detentiva finale è frutto di un errore materiale; quanto al secondo motivo, chela richiesta di applicazione della detenzione domiciliare sostitutiva, purtempestivamente formulabile in appello secondo la disciplina applicabile, non erastata sorretta da specifiche deduzioni, con conseguente inammissibilità originariadella richiesta e del correlato motivo di ricorso.Il difensore del ricorrente si è riportato ai motivi di impugnazione e ha chiestol'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il primo motivo di ricorso è infondato. È invece fondato, nei termini diseguito esposti, il secondo motivo.2. Non ricorre il dedotto vizio di motivazione in ordine alla commisurazionedella pena detentiva inflitta all’imputato per i delitti di cui è stato ritenutoresponsabile.La Corte territoriale gli ha, infatti, irrogato la pena di due anni e otto mesi direclusione (cfr. oltre alla sentenza documento, il dispositivo allegato al verbaledell’udienza del 4 luglio 2025); e, come si trae dal computo di essa esposto nellamotivazione, la pena di quattro anni di reclusione (determinata a seguitodell’aumento per continuazione) è stata ridotta per la scelta del rito abbreviato diun terzo, procedendosi per delitti; ragione per cui risulta solo frutto di un refusol’indicazione (all’esito del medesimo computo) della pena finale in due anni direclusione invece che in due anni e otto mesi di reclusione3. Deve essere accolta la censura relativa alla mancata applicazione delladetenzione domiciliare sostitutiva.Al di là del fatto che «la richiesta di pene sostitutive di pene detentive brevipuò essere avanzata, per la prima volta, anche in appello, posto che nessunadisposizione lo vieta» (Sez. 6, n. 8215 del 11/02/2025, Pesare, Rv. 287610 – 01),come prospettato nella requisitoria del Procuratore generale, è dirimente osservareche il giudizio di appello (avverso la sentenza emessa dal G.u.p. il 25 ottobre 2024)era regolato dall’art. 598-bis cod. proc. pen., nel testo modificato dal d. lgs. 19marzo 2024 n. 31, a mente del quale «l'imputato, fino a quindici giorni primadell'udienza, può, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, nei motivi nuovie nelle memorie di cui al comma 1, esprimere il consenso alla sostituzione dellapena detentiva con taluna delle pene sostitutive di cui all'articolo 53 della legge 24novembre 1981, n. 689» (art. 598-bis, comma 1-bis, cod. proc. pen.).Dunque, erroneamente la Corte territoriale ha escluso che potesse accogliersila richiesta avanzata con l’atto di appello sol perché non avanzata in primo grado.Al riguardo deve osservarsi che il gravame era sufficientemente specifico in quantoanche il terzo motivo di doglianza (in particolare a proposito dell’esclusione dellarecidiva) aveva dedotto elementi passibili di apprezzamento rispetto alla chiestaconcessione di una pena sostitutiva (avanzata con il quarto motivo).Inoltre, è del tutto assertivo il riferimento – pure compiuto dalla sentenzaimpugnata per negare i presupposti della sostituzione della pena – alla «negativitàprognostica desunta dai precedenti penali dell’istante»; né può trovarsi unacompiuta argomentazione nelle ragioni poste a sostegno della mancata esclusionedella recidiva (ove si sono richiamati i pregiudizi riportati dall’imputato in manieraparimenti priva di specificità). Difatti, la giurisprudenza di legittimità ha già chiaritoche, «in tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, il giudice può respingerela richiesta anche facendo esclusivo riferimento ai precedenti penali dell'imputato,purché dalla loro valutazione, che deve essere oggetto di specifica, puntuale econcreta motivazione, emergano elementi indiscutibilmente negativi in ordine allaprognosi della finalità rieducativa della pena sostitutiva, del contenimento del rischiodi recidiva e dell'adempimento delle prescrizioni imposte» (Sez. 4, n. 36961 del09/10/2025, Held, Rv. 288658 – 01; Sez. 5, n. 24093 del 13/05/2025, Gambina,Rv. 288210 – 01). E tale valutazione nella specie non ricorre.Ne deriva che la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamenteall'applicazione delle pene sostitutive, con rinvio per nuovo giudizio sul punto adaltra Sezione della Corte d'appello di Bari. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata, limitatamente all'applicazione delle penesostitutive, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corted'appello di Bari.Rigetta nel resto il ricorso.Così il deciso il 17/04/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteGiovanni [OSCURATO:PERSONA]