CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 dicembre 2025
Cassazione n. 04722/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/01/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n.3/Rg 23660 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto il ricorso inammissibile perché non si confronta con la sentenza impugnata che alle pagg. 2-3 ha escluso la sussistenza dell'attenuante di cui all'art. 114 cod. pen., conformemente alla precisa ricostruzione del fatto operata dal Tribunale, in ragione del ruolo significativo svolto da [OSCURATO:PERSONA], in più momenti, nella pretesa estorsiva conclusasi con «la brutale aggressione» delle vittime (pag. 3) cui aveva assistito accompagnando i materiali esecutori così da rendere inammissibile la generica censura; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibili il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 dicembre 2025 [OSCURATO:PERSONA] stensora Il yresilente