CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 28585/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ella Corte di appello di Bari.Udita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del P.G., in persona della [OSCURATO:PERSONA] FrancescaCostantini, che ha chiesto il rigetto del ricorso;lette le conclusioni dell’Avvocatura dello Stato che, nell’interesse del Ministerodell’[OSCURATO:PERSONA] e delle [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità o, insubordine, il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe la Corte di appello di Bari ha rigettato ladomanda di riparazione per l’ingiusta detenzione proposta da [OSCURATO:PERSONA]Camporeale, in relazione al periodo di custodia cautelare in carcere sofferto dal 12luglio 2011 al 18 dicembre 2011 e agli arresti domiciliari protrattisi sino al 10ottobre 2013.L’istante era stato attinto da misura cautelare in quanto gravemente indiziatodel delitto di cui all’art. 74, commi 1, 2 e 3, d.P.R. n. 309 del 1990, nonché dei reatidi cui agli artt. 110, 81, 56 cod. pen. e 73, commi 1 e 6, d.P.R. n. 309 del 1990, daiquali è stato successivamente assolto, ai sensi dell’art. 530 cod. proc. pen., perchéil fatto non sussiste.2. Avverso l’ordinanza è stato proposto ricorso nell’interesse delCamporeale affidato a tre motivi.2.1. Con il primo motivo si deduce violazione di legge, in relazioneall’art. 314 cod. proc. pen. e ai principi affermati dalle Sezioni Unite n. 247663 en. 247664 del 2010. Il ricorrente assume che l’ordinanza genetica del G.I.P. diBari si fondasse esclusivamente sulle captazioni ambientali e telefoniche e che lasentenza assolutoria, valutati i medesimi elementi, li abbia ritenuti insufficienti adimostrare, oltre ogni ragionevole dubbio, la partecipazione al reato di spaccio oal sodalizio contestato. La stessa Corte territoriale avrebbe dato atto che lapronuncia liberatoria non aveva escluso la sussistenza degli elementi indiziari mane avrebbe offerto una diversa valutazione: ipotesi, questa, nella quale, secondola prospettazione difensiva, la giurisprudenza delle Sezioni Unite esclude laconfigurabilità della colpa grave.2.2. Con il secondo motivo si deduce vizio di motivazione per avere laCorte territoriale, da un lato, riconosciuto che l’assoluzione si fondava suimedesimi elementi già apprezzati dal giudice della cautela e, dall’altro, reputatoquegli stessi elementi idonei a integrare una condotta gravemente colposa.Ne deriverebbe, secondo il ricorrente, una manifesta illogicità dellamotivazione, nella parte in cui qualifica come gravemente negligente unacondotta che il giudice della cognizione non ha ritenuto provata nei suoiconnotati penalmente rilevanti.2.3. Con il terzo motivo si deduce l’insussistenza della macroscopicanegligenza rilevante ai sensi dell’art. 314 cod. proc. pen.Si sostiene che la frequentazione di soggetti poi condannati, l’intrattenersicon essi e l’impiego di espressioni ambigue non integrino, di per sé, unacondotta macroscopicamente negligente, tanto più che il giudice di merito haescluso che dette conversazioni fossero idonee a dimostrare l’attività di spaccio,potendo essere riferite ad un uso personale di stupefacenti o a merefrequentazioni. In tesi difensiva la Corte di appello avrebbe trasformato in colpagrave ciò che il Tribunale aveva qualificato come mera ambiguità indiziaria.3. Il P.G. e l’Avvocatura dello Stato hanno depositato conclusioni scrittecome in epigrafe.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso non supera il vaglio di ammissiblità.2. Occorre premettere che, secondo il consolidato orientamento dellagiurisprudenza di legittimità, in tema di riparazione per l’ingiusta detenzione, ilgiudice di merito, per verificare se chi l’ha patita vi abbia dato o concorso a darvicausa con dolo o colpa grave, deve apprezzare, in modo autonomo e completo,tutti gli elementi probatori disponibili, con particolare riferimento alla sussistenzadi condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza oviolazione di leggi o regolamenti, fornendo del convincimento conseguito unamotivazione, che, se adeguata e congrua, è incensurabile in sede di legittimità(Sez. U, n. 34559 del 26/06/2002, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 222263).Si è, inoltre, precisato che il giudice della riparazione, deve stabilire, convalutazione ex ante - e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomorispetto a quello seguito nel processo di merito - non se la condotta posta inessere (purché accertata o non negata nel giudizio di merito) integri estremi direato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché inpresenza di errore dell’autorità procedente, la falsa apparenza della suaconfigurabilità come illecito penale (Sez. 4, n. 3359 del 22/09/2016, dep. 2017,[OSCURATO:PERSONA], Rv. 268952).In definitiva, il giudizio per la riparazione dell’ingiusta detenzione è deltutto autonomo rispetto al giudizio penale di cognizione, impegnando piani diindagine diversi, che possono portare a conclusioni del tutto differenti: ciò sia inconsiderazione del diverso oggetto di accertamento (nel giudizio penale lacondotta di reato; nel giudizio di riparazione la condotta gravemente colposa odolosa causalmente rilevante ai fini della misura cautelare) sia in considerazionedelle diverse regole di giudizio (applicandosi solo in sede penale la regoladell’aldilà di ogni ragionevole dubbio ed una serie di limitazioni probatorie).Tuttavia, tale autonomia non consente al giudice della riparazione diritenere provati fatti che tali non sono stati considerati dal giudice dellacognizione ovvero non provate circostanze che quest’ultimo ha valutatodimostrate (Sez. 4, n. 12228 del 5 10/01/2017, Quaresima, Rv. 270039).Come è stato precisato (Sez. 4, n. 34438 del 02/07/2019, Messina,Rv. 276859), inoltre, ai fini dell’accertamento della condizione ostativa del dolo odella colpa grave, laddove le conclusioni nel processo penale siano state fondatesul criterio dell’aldilà di ogni ragionevole dubbio, il giudice può attribuire aglistessi fatti accertati nel giudizio di cognizione una diversa valutazione probatoria,posto che il richiamato criterio caratterizza solo il giudizio di responsabilitàpenale.3. Vanno, poi, ricordati gli orientamenti consolidati della giurisprudenza dilegittimità, secondo cui la colpa grave, ostativa al riconoscimento dell ’indennizzoex art. 314 cod. proc. pen. può essere integrata anche da un atteggiamento diconnivenza passiva quando, alternativamente, detto atteggiamento: 1) sia indicedel venir meno di elementari doveri di solidarietà sociale volti ad impedire ilverilcarsi di gravi danni alle persone o alle cose; 2) si concretizzi nel tollerare cheun reato sia consumato, sempre che l’agente sia in grado di impedire laconsumazione o la prosecuzione dell’attività criminosa in ragione della suaposizione di garanzia; 3) risulti avere oggettivamente rafforzato la volontàcriminosa dell’agente, sebbene il connivente non intendesse perseguire taleeffetto e vi sia la prova che egli fosse a conoscenza di tale attività (Sez. 4, n.4113 del 13/01/2021, Sanyang, Rv. 280391; Sez. 3, n. 22060 del 23/01/2019,Diotallevi, Rv. 275970). Possono essere ostative al riconoscimentodell’indennizzo anche condotte extraprocessuali gravemente colpose, come lefrequentazioni ambigue con soggetti gravati da specifici precedenti penali ocoinvolti in traffici illeciti, purché il giudice della riparazione fornisca adeguatamotivazione della loro oggettiva idoneità ad essere interpretate come indizi dicomplicità, in rapporto al tipo e alla qualità dei collegamenti con tali persone,così da essere poste quanto meno in una relazione di concausalità con ilprovvedimento restrittivo adottato (Sez. 4, n. 850 del 28/09/2021, dep. 2022,Denaro, Rv. 282565; Sez. 4, n. 29550 del 05/06/2019, Morabito, Rv. 277475,secondo cui le frequentazioni ambigue con soggetti condannati nel medesimoprocedimento possono integrare un comportamento gravemente colposo,ostativo al riconoscimento del diritto all’indennizzo ex art. 314 cod. proc. pen.,anche nel caso in cui intervengano con persone legate da rapporto di parentela,purché siano accompagnate dalla consapevolezza che trattasi di soggetticoinvolti in traffici illeciti e non siano assolutamente necessitate). Va ricordato,inoltre, che la colpa grave ostativa alla riparazione può essere ravvisata anche«nel comportamento del soggetto tossicodipendente che, attivandosi per reperiresostanze stupefacenti, lasci ragionevolmente ritenere, in presenza di elementiulteriori, che la sua attività sia finalizzata, non solo al consumo personale, maanche allo spaccio» (Sez. 4, n. 39818 del 19/11/2025, Iannotti, Rv. 288871;Sez. 4, n. 29648 del 21/06/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 267816; Sez.4, n. 31973 del 29/04/2010, Codastefano, Rv. 248195).4. Nel caso di specie, il provvedimento impugnato, motivato in modoesaustivo, logico e privo di contraddizioni, è pienamente conforme agliorientamenti della giurisprudenza di legittimità menzionati, atteso che la Cortedella riparazione ha passato in rassegna, con estrema puntualità, le condotte delricorrente, poste all’attenzione del giudice della cautela che il giudizio dicognizione ha confermato nonostante l’intervenuta assoluzione: condotte chesono state ritenute gravemente colpose, in quanto espressione di unaconsapevole contiguità con ambienti criminali e con alcuni dei soggetti coinvoltinei reati per i quali si procedeva, di carattere fortemente ambiguo, tali dacontribuire, dal punto di vista causale, all’adozione e al mantenimento dellamisura cautelare.La Corte della riparazione, richiamati i principi elaborati dallagiurisprudenza di legittimità, ha osservato che l’ordinanza genetica emessa dalG.I.P. del Tribunale di Bari il 4 luglio 2011 ed eseguita il successivo 12 luglio,aveva riguardato entrambe le fattispecie dalle quali l’istante è stato poi assolto(art. 74 e 73 d.P.R.n. 309/1990). Il titolo cautelare, applicato anche aicoimputati del reato associativo e delle condotte descritte al capo E), traevafondamento dal compendio indiziario desunto dalle intercettazioni ambientali etelefoniche.La Corte territoriale ha valorizzato la condotta di detenzione e cessionedella sostanza stupefacente, quale emergente dalle conversazioni captate, inspecie all’interno della base logistica individuata nell’appartamento del MiamiBeach di Margherita di Savoia, ove la cocaina veniva custodita, tagliata econfezionata.Particolare rilievo è stato attribuito alle conversazioni ambientali del 18 edel 21 aprile 2008, nel corso delle quali il ricorrente, presente nell’appartamento,interloquiva con altri indagati e commentava sia l’effetto della sostanza sia ilcolore scuro della droga, oggetto di lamentele da parte degli acquirenti. Talequadro, secondo la Corte territoriale, aveva legittimato l’adozione della misura.La successiva assoluzione non è stata ritenuta di per sé idonea a fondare ildiritto all’indennizzo, non avendo essa escluso la sussistenza degli elementi postia base della gravità indiziaria e avendo, comunque, confermato chel’appartamento frequentato dal ricorrente costituiva luogo di detenzione, taglio econfezionamento della cocaina.È stato, altresì, valorizzato il ripetuto accesso del ricorrente a dettoappartamento, non riconducibile a un fugace contatto tipico dell’acquirente,bensì a una presenza protratta in compagnia di soggetti poi condannati per ildelitto di cui al capo E).Con riferimento alla conversazione del 18 aprile 2008, la sentenzaassolutoria aveva ritenuto non sufficienti né inequivoci gli elementi per affermareche Camporeale spacciasse per conto dei coimputati, non essendo chiaro qualeriparazione ha tuttavia rimarcato che le cautele suggerite da Traversi e Barra inoccasione di tale incontro erano sintomatiche di una relazione ambigua – e perquesto gravemente colposa – con persone dedite ad attività di spaccio.Quanto alla conversazione del 21 aprile 2008, il giudice della cognizioneaveva rilevato che non emergeva con chiarezza l’uso cui il ricorrente intendessedestinare la “pallina” richiesta a Traversi e Barra, ma non aveva escluso chenella stessa fosse contenuta sostanza stupefacente.Nel complesso, la Corte ha reputato rilevanti la frequentazione della “cupa”destinata alla lavorazione dello stupefacente, il rapporto confidenziale conTraversi e Barra, l’uso di un linguaggio criptico, il riferimento alla “pallina” idoneaa procurare la “botta” e le cautele suggerite per sottrarsi ai controlli delle forzedell’ordine.Tali elementi sono stati qualificati come condotte gravemente colpose,essendo gramente imprudente, secondo l’id quod plerumque accidit, frequentaresoggetti dediti all’attività di spaccio, accedendo al luogo di svolgimento delleuna situazione tale da costituire una non voluta, ma prevedibile, ragione diintervento dell’autorità giudiziaria.Di contro, il ricorso si limita ad una generica enunciazione di principi,senza, tuttavia, confrontarsi in maniera critica con il contenuto puntuale delprovvedimento impugnato e con la precisa individuazione di tutti icomportamenti del ricorrente, in ragione dei quali è stato escluso l’indennizzo.6. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Cortecostituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementiper ritenere che il ricorrente non versasse in colpa nella determinazione dellacausa di inammissibilità, deve essere disposto a suo carico, a norma dell’art. 616cod. proc. pen. l’onere di versare la somma di euro 3.000,00 in favore dellaCassa delle ammende, somma così determinata in considerazione delle ragioni diinammissibilità.7. Non si ritiene di dover procedere alla liquidazione delle spese sostenutedal Ministero resistente cui conseguirebbe la condanna del ricorrente allarifusione delle stesse. La memoria depositata, infatti, si limita a riportare principigiurisprudenziali in materia di riparazione per ingiusta detenzione senza un realeconfronto con i motivi di ricorso sicché non può dirsi che l’Avvocatura dello Statoabbia in effetti esplicato una attività diretta a contrastare la pretesa delricorrente (Sez. U, n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, Sacchettino, Rv. 283886;Sez. U., n. 5466, del 28/01/2004, Gallo, Rv. 226716; Sez. 4, n. 36535 del15/09/2021, A., Rv. 281923). P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende. Nulla per le spese in favore del Ministero resistente.Così deciso il 7 luglio 2026La Consigliera est. La PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]