CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 8 luglio 2021
Cassazione n. 35551/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al nr. 20073/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] C_ARONE, elettivamente domiciliata in ROMA, presso la CANCELLERIA della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 37/2020 del [OSCURATO:PERSONA], depositata 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera dì consiglio non partecipata del 08/07/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] DELL'UTRI; Rilevato che, con sentenza resa in data 9/1/2020, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato inammissibile l'appello principale e quello incidentale tar- divo proposti, rispettivamente, da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Giudice di pace di [OSCURATO:PERSONA]- bria depositata in data 15/4/2014; a sostegno della decisione assunta, il tribunale ha evidenziato come l'appellante principale avesse notificato l'atto d'appello in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] a fronte del deposito della sentenza di primo grado (non notificata) in data 15/4/2014, con la conseguente violazione del c.d. termine 'lungo' di sei mesi per la proposizione dell'appello, aumentato dell'ulteriore termine di 30 giorni dovuto alla sospensione feriale dei termini processuali; ciò posto, dalla rilevata inammissibilità dell'appello principale per la tardività della relativa proposizione, era derivata la conseguente inam- missibilità anche dell'appello incidentale tardivo; avverso la sentenza d'appello, [OSCURATO:PERSONA] pro- pone ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo d'impugna- zione; [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto difese in questa sede; a seguito della fissazione della camera di consiglio, la causa è stata trattenuta in decisione all'odierna adunanza camerale, sulla proposta di definizione del relatore emessa ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c.; considerato che, con l'unico motivo di impugnazione proposto, la ricorrente si duole della nullità della sentenza impugnata per avere il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] erroneamente dichiarato l'inammissibilità del relativo appello principale, non essendo la stessa incorsa in alcuna tardività nella rela- tiva proposizione, avuto riguardo alla durata di 45 giorni (e non già di Adunanza dell'8 luglio 2021 - R.G. n. 20073/2020 - reL cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri 30) della sospensione feriale dei termini processuali nella specie appli- cabile, con la conseguente identificazione del termine per la relativa proposizione alla data del 30/11/2014, nella specie pienamente rispet- tato; il motivo è manifestamente fondato; osserva il Collegio come, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 742/69, così come modificato dall'art. 16 del d.l. n. 132/2014, convertito nella legge n. 162/2014, la sospensione dei termini feriali dal primo al 31 agosto di ciascun anno decorre (ai sensi dell'art. 16 co. 3 cit.) dall'anno 2015, indipendentemente dalla data di instaurazione del giudizio (cfr., da ultimo, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 30053 del 31/12/2020, Rv. 660149 - 01); prima di tale data, conseguentemente, il periodo di sospensione feriale dei termini processuali deve ritenersi decorrente dal primo ago- sto al 15 settembre di ciascun anno, secondo la disciplina allora vigente ratione temporis, sul punto, è appena il caso di richiamare l'insegnamento della giu- risprudenza di questa Corte, ai sensi del quale, ai fini della determina- zione della sospensione dei termini processuali nel periodo feriale - nella specie, per il computo del termine di impugnazione c.d. lungo, ex art. 327, comma 1, c.p.c. - occorre verificare, in mancanza di una di- sciplina transitoria, se l'impugnazione sia stata proposta anteriormente o successivamente alla data del 1 gennaio 2015, di efficacia dell'art. 16, comma 1, del d.l. n. 2014 n. 132 (conv., con modif., dalla I. n. 162 del 2014), che, sostituendo l'art. 1 della I. n. 742 del 1969, ha ridotto il periodo di sospensione da 46 giorni a 30 giorni (dall'I. al 31 agosto di ciascun anno), operando la nuova disciplina solo nel secondo caso (Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 27338 del 29/12/2016, Rv. 642323 - 01);Adunanza dell'8 luglio 2021 - R.G. n. 20073/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri nel caso di specie, trattandosi dell'impugnazione di una sentenza pubblicata prima del 2015 (segnatamente il 15 aprile 2014) e impu- gnata nello stesso anno 2014, il termine lungo (di sei mesi) di impu- gnazione (nella specie applicabile) doveva ritenersi esteso fino alla data del 30/11/2014 (sei mesi più 46 giorni); ciò posto, avendo la Carone proposto il proprio appello avverso la sentenza del Giudice di pace di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], lo stesso deve ritenersi tempestivo e, conseguentemente, del tutto am- missibile; sulla base di tali premesse, rilevata la manifesta fondatezza del ricorso, dev'essere disposta la cassazione della sentenza impugnata, cui segue il rinvio al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], cui è altresì rimesso di provvedere alla regolazione delle spese del presente giudizio di le- gittimità; P.Q.M. Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribu- nale di [OSCURATO:PERSONA], cui è altresì rimesso di provvedere alla regola- zione delle spese del presente giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile - 3, della Corte Suprema di Cassazione del 8/7/2021. [OSCURATO:PERSONA] Il Presidente oggi. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]