CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 23597/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 4054-2021 proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - controricorrente - avverso la sentenza n. 3419/15/2020 della [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] di CATANIA, depositata il 24/06/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 07/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] rilevato che: la parte contribuente, proponeva ricorso avverso un avviso di accertamento relativo a maggiori ricavi in applicazione degli studi di settore per l'anno d'imposta 2006; la [OSCURATO:PERSONA] accoglieva il ricorso della parte contribuente ma la [OSCURATO:PERSONA] accoglieva l'appello dell'Agenzia delle Entrate, affermando che: l'accertamento dell' Ufficio è compiutamente motivato con riferimento ai presupposti di fatto e di diritto che lo hanno originato; gli studi di settore integrano delle presunzioni semplici e spetta al contribuente fornire la prova contraria in caso di accertamenti basati sugli studi di settore ed in presenza di gravi incongruenze dei risultati rispetto ai ricavi dallo stesso dichiarati; è legittimo l'accertamento basato sugli studi di settore qualora l'ufficio provi le gravi incongruenze e il contribuente, nei cui confronti si trasferisce l'onere probatorio, non è in grado di fornire prove contrarie; nel caso specifico l'amministrazione ha ritenuto inattendibile l'utile dichiarato in euro 7.900,00 in considerazione delle gravi incongruenze nelle dichiarazioni degli ultimi tre anni, incoerenti rispetto al cluster di riferimento; gli investimenti necessari per l'apertura di nuovi punti vendita e il finanziamento bancario sono segni rivelatori della capacità propulsiva e reddituale dell'azienda piuttosto che Ric. 2021 n. 04054 sez. MT - ud. 07-06-2022 -2- indicatori della scarsa redditività quale risulta dall'utile dichiarato inferiore al costo del lavoro dipendente indicato nel conto economico. La parte contribuente proponeva ricorso affidato ad un unico articolato motivo di impugnazione e in prossimità dell'udienza depositava memoria insistendo per l'accoglimento del ricorso mentre l'Agenzia delle Entrate si costituiva con controricorso. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. risulta regolarmente costituito il contraddittorio [OSCURATO:PERSONA] Con il motivo i ricorso la parte contribuente denuncia, per un verso, la nullità della sentenza per omessa pronuncia, in relazione all'articolo 360, comma 1, n. 4, c.p.c., per essere la sentenza impugnata affetta dal vizio di motivazione apparente e per avere in particolare la [OSCURATO:PERSONA] motivato in maniera lacunosa e carente la valutazione sia del complesso degli elementi dedotti dal contribuente che delle inferenze logiche che dagli stessi potevano essere desunte e senza un'approfondita disamina, tanto logica che giuridica, degli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento e, per un altro verso, il vizio di omessa pronuncia «su tutte le argomentazioni difensive, anche documentali, analiticamente svolte da parte ricorrente». Il motivo di ricorso si articola, quindi, in due distinte censure, la prima riguardante un vizio di motivazione apparente e la seconda un vizio di omessa pronuncia. La prima censura è infondata. Secondo questa Corte infatti: il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., individuabile nelle ipotesi - che si Ric. 2021 n. 04054 sez. MT - ud. 07-06-2022 -3- convertono in violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ. e danno luogo a nullità della sentenza - di "mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale", di "motivazione apparente", di "manifesta ed irriducibile contraddittorietà" e di "motivazione perplessa od incomprensibile", al di fuori delle quali il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un "fatto storico", che abbia formato oggetto di discussione e che appaia "decisivo" ai fini di una diversa soluzione della controversia (Cass. n. 41935 del 2021; Cass. n. 41875 del 2021; Cass. n. 27899 del 2020; Cass. n. 23940 del 2017; Cass. SU n. 8053 del 2014); in seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla I. n. 134 del 2012, non è più deducibile quale vizio di legittimità il semplice difetto di sufficienza della motivazione, ma i provvedimenti giudiziari non si sottraggono all'obbligo di motivazione previsto in via generale dall'art. 111, sesto comma, Cost. e, nel processo civile, dall'art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c. Tale obbligo è violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero essa risulti del tutto inidonea ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione (per essere afflitta da un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili oppure perché perplessa ed obiettivamente incomprensibile) e, in tal caso, si concreta una nullità processuale deducibile in sede di legittimità ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. (Cass. n. 41935 del 2021; Cass. n. 41875 del 2021; Cass. n. 27899 del 2020; Cass. n. 22598 del 2018). Nel caso di specie la [OSCURATO:PERSONA] - affermando che l'accertamento dell' Ufficio è compiutamente motivato con riferimento ai presupposti di fatto e di diritto che Ric. 2021 n. 04054 sez. MT - ud. 07-06-2022 -4- lo hanno originato; gli studi di settore integrano delle presunzioni semplici e spetta al contribuente fornire la prova contraria in caso di accertamenti basati sugli studi di settore ed in presenza di gravi incongruenze dei risultati rispetto ai ricavi dallo stesso dichiarati; è legittimo l'accertamento basato sugli studi di settore qualora l'ufficio provi le gravi incongruenze e il contribuente, nei cui confronti si trasferisce l'onere probatorio, non è in grado di fornire prove contrarie; nel caso specifico l'amministrazione ha ritenuto inattendibile l'utile dichiarato in euro 7.900,00 in considerazione delle gravi incongruenze nelle dichiarazioni degli ultimi tre anni, incoerenti rispetto al cluster di riferimento; gli investimenti necessari per l'apertura di nuovi punti vendita e il finanziamento bancario sono segni rivelatori della capacità propulsiva e reddituale dell'azienda piuttosto che indicatori della scarsa redditività quale risulta dall'utile dichiarato inferiore al costo del lavoro dipendente indicato nel conto economico - ha infatti fornito una motivazione ragionevole, coerente e chiara, con la quale ha correttamente ritenuto che fosse adeguatamente motivato l'accertamento dell'Ufficio relativo ai maggiori ricavi in applicazione degli studi di settore di riferimento e ha spiegato l'iter logico seguito ritenendo inattendibile il reddito dichiarato dalla parte contribuente, in ragione delle gravi incongruenze nelle dichiarazioni dell'ultimo triennio, incoerenti rispetto al "cluster" di riferimento. Ed invero i giudici di merito hanno ragionevolmente ritenuto che tale reddito mal si concilia con il finanziamento bancario e l'apertura di nuovi punti vendita, in quanto segni rivelatori della capacità propulsiva e reddituale dell'azienda piuttosto che indicatori di scarsa reddittività. La motivazione della sentenza impugnata si colloca pertanto ben al di sopra del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. Ric. 2021 n. 04054 sez. MT - ud. 07-06-2022 -5- 111, comma 6, Cost. (Cass. n. 27899 del 2020; Cass. n. 22272 del 2018). La seconda censura (di omessa pronuncia) è inammissibile per difetto di autosufficienza. In effetti, nel giudizio di legittimità, la deduzione del vizio di omessa pronuncia postula, per un verso, che il giudice di merito sia stato investito di una domanda o eccezione autonomamente apprezzabili e ritualmente e inequivocabilmente formulate e, per altro verso, che tali istanze siano puntualmente riportate nel ricorso per cassazione nei loro esatti termini e non genericamente o per riassunto del relativo contenuto, con l'indicazione specifica, altresì, dell'atto difensivo e/o del verbale di udienza nei quali l'una o l'altra erano state proposte, onde consentire la verifica, innanzitutto, della ritualità e della tempestività e, in secondo luogo, della decisività delle questioni prospettatevi. Pertanto, non essendo detto vizio rilevabile d'ufficio, la Corte di cassazione, quale giudice del "fatto processuale", intanto può esaminare direttamente gli atti processuali in quanto, in ottemperanza al principio di autosufficienza del ricorso, il ricorrente abbia, a pena di inammissibilità, ottemperato all'onere di indicarli compiutamente, non essendo essa legittimata a procedere ad un'autonoma ricerca, ma solo alla verifica degli stessi. Nel caso di specie il ricorrente non ha puntualmente riportato nel ricorso per cassazione nei loro esatti termini le istanze relativamente alle quali il giudice di merito era stato investito, ma solo in maniera alquanto generica e disordinata. Conclusivamente, il ricorso va rigettato; le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo. P.Q.M. rigetta il ricorso. Ric. 2021 n. 04054 sez. MT - ud. 07-06-2022 -6- Condanna il ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 4.100,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato