Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 1Decisione del 21 febbraio 2025

Cassazione n. 30063/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.8366/2025 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Marsala (TP), alla Contrada C ozzaro n. 291/M , DOM.

DIG., presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende giusta l’allegata procura speciale. -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., rappresentata da [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., elettivamente domiciliat a in R oma, alla via Barberini n. 86,DOM.

DIG., presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende . -controricorrente- [OSCURATO:SOCIETA].; [OSCURATO:SOCIETA]. -intimate- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di PALERMO , n. cron. 271/2025,depositata il 21/02/2025.

Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, giusta l’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo, P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Condanna i ricorrent i, in solido tra loro, al pagamento, in favore della costituitasi parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in €3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in €200,00 ed agli accessori di legge.

Roma,13 novembre 2025

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.8366/2025 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Marsala (TP), alla Contrada C ozzaro n. 291/M , DOM. DIG., presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende giusta l’allegata procura speciale. -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., rappresentata da [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., elettivamente domiciliat a in R oma, alla via Barberini n. 86,DOM. DIG., presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende . -controricorrente- [OSCURATO:SOCIETA].; [OSCURATO:SOCIETA]. -intimate- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di PALERMO , n. cron. 271/2025,depositata il 21/02/2025. Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, giusta l’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo, P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna i ricorrent i, in solido tra loro, al pagamento, in favore della costituitasi parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in €3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in €200,00 ed agli accessori di legge. Roma,13 novembre 2025
Decreto Cassazione n. 30063/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris