CassazionedecretoSezione 1Decisione del 20 agosto 2024
Cassazione n. 22982/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
![OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramento* disposto d ufficio Numero registro generale 23729/2022Numero sezionale 2401/2024Numero di raccolta generale 22982/2024Data pubblicazione 20/08/2024REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta dagli Ill mi * ri [OSCURATO:PERSONA]** * Presidente *** * Consigliere [OSCURATO:PERSONA] 379 C CUd [OSCURATO:DATA_NASCITA] CC* * Consigliere [OSCURATO:PERSONA]* * Consigliere* * Consigliereha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n 23729/2022 R G proposto da* * * rappresentata e difesa da semedesima avvocato * * * * unitamente all avvocato * * * ricorrentecontro* DE * * * rappresentata e difesadall avvocato * * * *unitamente all avvocato * * * controricorrente* disposto d ufficio Numero registro generale 23729/2022Numero sezionale 2401/2024Numero di raccolta generale 22982/2024avverso il DECRETO della CORTE D APPELLO di MILANO nData pubblicazione 20/08/20241515/2021 depositata il 20/04/2022Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/05/2024dal Consigliere * *RILEVATO CHE1 L avvocato * * * amministratore disostegno di * De * dal 14 febbraio 2018 al 21 luglio 2019data del decesso del beneficiario ha impugna con due mezziillustrati con memoria il decreto con cui la Corte di appello diMilano ha confermato il provvedimento con cui il Giudice *presso il Tribunale di Milano aveva respinto l istanza di liquidazionedell equa indennità ex artt 379 secondo comma e 411 c c* * * De * ha replicato con controricorso ememoriaLa Corte di appello ha ritenuto che il reclamo non potesseessere accolto* la Corte territoriale ha rimarcato che laricorrente aveva adempiuto con grande ritardo circa due annidopo il decesso del beneficiario all obbligo di deposito delrendiconto finale che avrebbe dovuto essere eseguito entrosessanta giorni da detto evento ha affermato che ciò costituivauna violazione degli obblighi dell amministrazione di sostegno edenotava una grave mancanza nello svolgimento dell incaricoimpedendo ed ostacolando la vigilanza del giudice tutelare sul suooperato e ne ha dedotto che pur in assenza di una previsionenormativa sanzionatoria per il caso di mancato o ritardato depositodel rendiconto ciò unitamente al principio di gratuità dell incariconon poteva che condurre al rigetto del reclamo atteso chenemmeno la reclamante aveva evidenziato elementi atti adintegrare i presupposti richiesti dall art 379 c c per ilriconoscimento dell equa indennitàÈ stata disposta la trattazione camerale2 di 8* disposto d ufficio Numero registro generale 23729/2022Numero sezionale 2401/2024Numero di raccolta generale 22982/2024CONSIDERATO CHEData pubblicazione 20/08/20242 1 * tutto va esaminato con priorità per ragionilogico/giuridiche il secondo motivo con cui si sostienefondatamente la ricorribilità per cassazione del provvedimento inesame e va disattesa l eccezione di inammissibilità del ricorso concontrapposto contenuto sollevata dalla controricorrente[OSCURATO:PERSONA] il ricorso come dedotto con il secondo motivo èsicuramente ammissibile ai sensi dell art 111 settimo commaCost cfr Cass n 165/2024 Cass n 5474/2022 Cass n7355/1991 Cass n 4755/1983 perché il decreto camerale diliquidazione di spese od indennità in favore del tutoredell interdetto nella parte in cui risolva questioni inerenti allaspettanza ed entità dei relativi crediti ha natura decisoria e ladisciplina previsa per la tutela si applica anche all amministrazionedi sostegno2 2 * va disattesa l eccezione di improcedibilità delricorso per difetto di procura speciale alle liti sollevata dallacontroricorrenteIl ricorso è stato promosso e sottoscritto dall Avv * che siè difesa anche in proprio ex art 86 c p c come indicato nel ricorsoed è abilitata al patrocinio avanti la * * e ciò èsufficiente ad escludere la improcedibilità anche in mancanza dellasottoscrizione del codifensore3 Il primo motivo denuncia la violazione degli artt 379secondo comma e 411 c cLa ricorrente deduce che la Corte di appello avrebbe negatol equo indennizzo per l attività da lei svolta quale amministratrice disostegno in ragione della gratuità dell ufficio secondo la previsionedell art 379 cod civ e per averla ritenuta inadempiente ai doveridel suo ufficio avendo tardato a depositare il rendiconto finaleA parere della ricorrente in ragione della natura dell equaindennità prevista dagli artt 379 e 411 c c non sussiste alcun3 di 8* disposto d ufficio Numero registro generale 23729/2022Numero sezionale 2401/2024Numero di raccolta generale 22982/2024sinallagma tra l attività prestata dall amministratore di sostegno edData pubblicazione 20/08/2024il diritto al compenso e ciò a maggior ragione ove l attività siastata svolta come comprovato in atti e ciò sia avvenuto a cura di unsoggetto l amministratore di sostegno estraneo alla cerchiafamiliare dell assistitoSecondo la ricorrente poiché l equa indennità non costituisce ilcorrispettivo per l attività svolta ma ha la finalità di ristorare ilprofessionista per il tempo dedicati all amministrazione di sostegnoe per i costi sostenuti non facilmente quantificabili e non sussisteun rapporto sinallagmatico tra il lavoro svolto e l indennità appareprivo di ogni giuridico fondamento il trattamento sanzionatorioadottato del Giudice * e confermato dalla Corte di merito inragione del ritardo nel deposito del rendiconto della gestionerendiconto poi regolamento approvato4 Nel merito il ricorso è infondato e va respintoCome è noto l amministrazione di sostegno ritrae parte dellasua disciplina da quella predisposta per la tutela segnatamentel ufficio tutelare è gratuito e il giudice tutelare tuttaviaconsiderando l entità del patrimonio e le difficoltàdell amministrazione può assegnare al tutore un equa indennità aisensi dell art 379 c c disposizione applicabile all amministrazionedi sostegno ex art 411 c c inoltre come si evince dall art 385 c cin tema di conto finale del tutore applicabile ex art 411 c call amministrazione di sostegno «Il tutore che cessa dalle funzionideve fare subito la consegna dei beni e deve presentare neltermine di due mesi il conto finale dell amministrazione al giudicetutelare * può concedere una proroga » Va inoltre precisatoche la prescrizione delle azioni relative alla tutela ove non trovi –come nel presente caso – applicazione l art 387 c c che regolaspecifici casi di prescrizione delle azioni relative alla tutela maturain dieci anni ex art 2946 c c4 di 8* disposto d ufficio Numero registro generale 23729/2022Numero sezionale 2401/2024Numero di raccolta generale 22982/2024In questa sede si discute del diritto all equa indennità ex artData pubblicazione 20/08/2024379 secondo comma cod civ vale a dire di quello strumento checonsente al giudice pur mantenendo l ufficio tutelare il caratteredella gratuità oltre che della doverosità in ragione dell alto valoresociale insito nella cura degli incapaci di assegnare al tutore inrapporto alla «entità del patrimonio» ed alle «difficoltà diamministrazione» dell incapace appunto una «equa indennità»come rivalsa della perdita patrimoniale derivabile al tutore per nonpotere attendere alle normali sue occupazioni nel tempo dedicatoall ufficio tutelare Si è al cospetto in tal caso di una ponderazionediscrezionale dell autorità giudiziaria avente ad oggetto unasomma di denaro per definizione non dovuta essendo relativa ad unincarico svolto gratuitamente Cass n 5474/2022 può pertantodirsi che l amministratore ha diritto di richiedere l indennità ma ciònon implica che abbia necessariamente diritto a conseguirel indennità perché il riconoscimento della stessa è rimesso allaponderazione discrezionale secondo il canone dell equitàdell autorità giudiziaria che deve tenere conto dei due parametriindicati «entità del patrimonio» ed alle «difficoltà diamministrazione» del beneficiarioCome è stato già rilevato d altronde l indennità in questionenon vuol dire corrispettivo nè equivalente monetario delle energieprofuse ma semplice ristoro ancorché apprezzabile e nonmeramente simbolico Cass n 7355/1991 con finalità dicompensazione degli oneri e delle spese non facilmentedocumentabili Corte Cost ord 6 dicembre 1988 n 1073 Cassn 14846/2020 e Cass n 6197/2021* eventuale incongruenza o contraddizione che possa aprima vista emergere dal testo complessivo della norma è soloapparente e non deve trarre in inganno la previsione delcapoverso che rende eventuale la corresponsione dell indennità ediscrezionale la sua quantificazione non vale a porre nel nulla il5 di 8* disposto d ufficio Numero registro generale 23729/2022Numero sezionale 2401/2024Numero di raccolta generale 22982/2024principio di gratuità dell ufficio né ad assimilare l attivitàData pubblicazione 20/08/2024dell amministratore di sostegno ad un attività lucrativa Si è alcospetto quindi di una ponderazione discrezionale dell autoritàgiudiziaria cfr in motivazione Cass n 5474/2022 Cassn 14846/2020 avente ad oggetto una somma di denaro perdefinizione non dovuta essendo relativa ad un incarico svoltogratuitamentePertanto prevedendo l art 379 secondo comma c cesclusivamente la “possibilità” per il giudice di assegnareun indennità a fronte di difficoltà e compatibilmente con l entitàdel patrimonio non solo la corresponsione della stessa è soltantoeventuale ma l unico parametro fissato per la liquidazione èl equità il che come detto implica ampia discrezionalità delgiudice chiamato a compiere una valutazione globale con metodosintetico delle difficoltà nell amministrazione della consistenza delpatrimonio del beneficiario e degli esborsi sostenutidall amministratore cfr in motivazione Cass n 5474/2022 Cassn 14846/2020* specie come agevolmente emerge dal provvedimentoimpugnato la Corte di merito ha compiuto una valutazione globalecon metodo sintetico ed ha escluso che ricorressero i presuppostiper riconoscere l indennità avendo tenuto conto sia della carenzanello svolgimento dell attività e della violazione degli obblighigravanti sull amministratore di sostegno individuata nel ritardatodeposito da parte dell amministratrice di sostegno del rendiconto digestione condotta omissiva atta ad incidere negativamentesull esercizio della vigilanza da parte del Giudice tutelare e adeterminare il pericolo di pregiudizio per i diritti del beneficiario siadella mancanza di peculiarità concernenti l entità del patrimonio el attività di amministrazione nemmeno rappresentate dallareclamante tali da aggravare lo svolgimento dell incarico6 di 8* disposto d ufficio Numero registro generale 23729/2022Numero sezionale 2401/2024risultando invece lo stesso di modesta durata in quanto svolto perNumero di raccolta generale 22982/2024meno di un anno e mezzo Data pubblicazione 20/08/2024La statuizione non si connota affatto come sanzione comepretenderebbe la ricorrente ma risulta frutto di una complessivaponderazione secondo i canoni dell equità che ha tenuto conto deiparametri di cui all art 379 secondo comma c c e delle carenzenello svolgimento del munusLa discrezionalità per quanto si è già detto della ponderazioneequitativa de qua e l esaustiva indicazione dei criteri a tal fineutilizzati sostanzialmente coerenti con quanto sancito dalla citatanorma rendono la statuizione della Corte di merito scevra dallacensura di violazione di legge che si risolve sostanzialmente inuna critica al complessivo accertamento fattuale operato dalgiudice di merito cui la prima intenderebbe opporre sotto laformale rubrica di vizio di violazione di legge una diversavalutazione ciò non è ammesso però nel giudizio di legittimitàche come si è già detto non può essere surrettiziamentetrasformato in un nuovo non consentito terzo grado di merito nelquale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisioneimpugnata non condivisi e per ciò solo censurati al fine diottenerne la sostituzione con altri più consoni alle proprieaspettative cfr [OSCURATO:PERSONA] U n 34476/2019 Cass n 1822/2022Cass 2195/2022 Cass n 3156/20225 In conclusione il ricorso va rigettatoLe spese vengono compensate in ragione della novità epeculiarità dell intera vicendaVa disposto che in caso di diffusione della presente ordinanzasiano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essamenzionati a norma del d lgs n 196 del 2003 art 52* del contributo unificato ove dovutoCORTE [OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramento* disposto d ufficio Numero registro generale 23729/2022Numero sezionale 2401/2024Numero di raccolta generale 22982/2024Data pubblicazione 20/08/2024REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta dagli Ill mi * ri [OSCURATO:PERSONA]** * Presidente *** * Consigliere [OSCURATO:PERSONA] 379 C CUd [OSCURATO:DATA_NASCITA] CC* * Consigliere [OSCURATO:PERSONA]* * Consigliere* * Consigliereha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n 23729/2022 R G proposto da* * * rappresentata e difesa da semedesima avvocato * * * * unitamente all avvocato * * * ricorrentecontro* DE * * * rappresentata e difesadall avvocato * * * *unitamente all avvocato * * * controricorrente* disposto d ufficio Numero registro generale 23729/2022Numero sezionale 2401/2024Numero di raccolta generale 22982/2024avverso il DECRETO della CORTE D APPELLO di MILANO nData pubblicazione 20/08/20241515/2021 depositata il 20/04/2022Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/05/2024dal Consigliere * *RILEVATO CHE1 L avvocato * * * amministratore disostegno di * De * dal 14 febbraio 2018 al 21 luglio 2019data del decesso del beneficiario ha impugna con due mezziillustrati con memoria il decreto con cui la Corte di appello diMilano ha confermato il provvedimento con cui il Giudice *presso il Tribunale di Milano aveva respinto l istanza di liquidazionedell equa indennità ex artt 379 secondo comma e 411 c c* * * De * ha replicato con controricorso ememoriaLa Corte di appello ha ritenuto che il reclamo non potesseessere accolto* la Corte territoriale ha rimarcato che laricorrente aveva adempiuto con grande ritardo circa due annidopo il decesso del beneficiario all obbligo di deposito delrendiconto finale che avrebbe dovuto essere eseguito entrosessanta giorni da detto evento ha affermato che ciò costituivauna violazione degli obblighi dell amministrazione di sostegno edenotava una grave mancanza nello svolgimento dell incaricoimpedendo ed ostacolando la vigilanza del giudice tutelare sul suooperato e ne ha dedotto che pur in assenza di una previsionenormativa sanzionatoria per il caso di mancato o ritardato depositodel rendiconto ciò unitamente al principio di gratuità dell incariconon poteva che condurre al rigetto del reclamo atteso chenemmeno la reclamante aveva evidenziato elementi atti adintegrare i presupposti richiesti dall art 379 c c per ilriconoscimento dell equa indennitàÈ stata disposta la trattazione camerale2 di 8* disposto d ufficio Numero registro generale 23729/2022Numero sezionale 2401/2024Numero di raccolta generale 22982/2024CONSIDERATO CHEData pubblicazione 20/08/20242 1 * tutto va esaminato con priorità per ragionilogico/giuridiche il secondo motivo con cui si sostienefondatamente la ricorribilità per cassazione del provvedimento inesame e va disattesa l eccezione di inammissibilità del ricorso concontrapposto contenuto sollevata dalla controricorrente[OSCURATO:PERSONA] il ricorso come dedotto con il secondo motivo èsicuramente ammissibile ai sensi dell art 111 settimo commaCost cfr Cass n 165/2024 Cass n 5474/2022 Cass n7355/1991 Cass n 4755/1983 perché il decreto camerale diliquidazione di spese od indennità in favore del tutoredell interdetto nella parte in cui risolva questioni inerenti allaspettanza ed entità dei relativi crediti ha natura decisoria e ladisciplina previsa per la tutela si applica anche all amministrazionedi sostegno2 2 * va disattesa l eccezione di improcedibilità delricorso per difetto di procura speciale alle liti sollevata dallacontroricorrenteIl ricorso è stato promosso e sottoscritto dall Avv * che siè difesa anche in proprio ex art 86 c p c come indicato nel ricorsoed è abilitata al patrocinio avanti la * * e ciò èsufficiente ad escludere la improcedibilità anche in mancanza dellasottoscrizione del codifensore3 Il primo motivo denuncia la violazione degli artt 379secondo comma e 411 c cLa ricorrente deduce che la Corte di appello avrebbe negatol equo indennizzo per l attività da lei svolta quale amministratrice disostegno in ragione della gratuità dell ufficio secondo la previsionedell art 379 cod civ e per averla ritenuta inadempiente ai doveridel suo ufficio avendo tardato a depositare il rendiconto finaleA parere della ricorrente in ragione della natura dell equaindennità prevista dagli artt 379 e 411 c c non sussiste alcun3 di 8* disposto d ufficio Numero registro generale 23729/2022Numero sezionale 2401/2024Numero di raccolta generale 22982/2024sinallagma tra l attività prestata dall amministratore di sostegno edData pubblicazione 20/08/2024il diritto al compenso e ciò a maggior ragione ove l attività siastata svolta come comprovato in atti e ciò sia avvenuto a cura di unsoggetto l amministratore di sostegno estraneo alla cerchiafamiliare dell assistitoSecondo la ricorrente poiché l equa indennità non costituisce ilcorrispettivo per l attività svolta ma ha la finalità di ristorare ilprofessionista per il tempo dedicati all amministrazione di sostegnoe per i costi sostenuti non facilmente quantificabili e non sussisteun rapporto sinallagmatico tra il lavoro svolto e l indennità appareprivo di ogni giuridico fondamento il trattamento sanzionatorioadottato del Giudice * e confermato dalla Corte di merito inragione del ritardo nel deposito del rendiconto della gestionerendiconto poi regolamento approvato4 Nel merito il ricorso è infondato e va respintoCome è noto l amministrazione di sostegno ritrae parte dellasua disciplina da quella predisposta per la tutela segnatamentel ufficio tutelare è gratuito e il giudice tutelare tuttaviaconsiderando l entità del patrimonio e le difficoltàdell amministrazione può assegnare al tutore un equa indennità aisensi dell art 379 c c disposizione applicabile all amministrazionedi sostegno ex art 411 c c inoltre come si evince dall art 385 c cin tema di conto finale del tutore applicabile ex art 411 c call amministrazione di sostegno «Il tutore che cessa dalle funzionideve fare subito la consegna dei beni e deve presentare neltermine di due mesi il conto finale dell amministrazione al giudicetutelare * può concedere una proroga » Va inoltre precisatoche la prescrizione delle azioni relative alla tutela ove non trovi –come nel presente caso – applicazione l art 387 c c che regolaspecifici casi di prescrizione delle azioni relative alla tutela maturain dieci anni ex art 2946 c c4 di 8* disposto d ufficio Numero registro generale 23729/2022Numero sezionale 2401/2024Numero di raccolta generale 22982/2024In questa sede si discute del diritto all equa indennità ex artData pubblicazione 20/08/2024379 secondo comma cod civ vale a dire di quello strumento checonsente al giudice pur mantenendo l ufficio tutelare il caratteredella gratuità oltre che della doverosità in ragione dell alto valoresociale insito nella cura degli incapaci di assegnare al tutore inrapporto alla «entità del patrimonio» ed alle «difficoltà diamministrazione» dell incapace appunto una «equa indennità»come rivalsa della perdita patrimoniale derivabile al tutore per nonpotere attendere alle normali sue occupazioni nel tempo dedicatoall ufficio tutelare Si è al cospetto in tal caso di una ponderazionediscrezionale dell autorità giudiziaria avente ad oggetto unasomma di denaro per definizione non dovuta essendo relativa ad unincarico svolto gratuitamente Cass n 5474/2022 può pertantodirsi che l amministratore ha diritto di richiedere l indennità ma ciònon implica che abbia necessariamente diritto a conseguirel indennità perché il riconoscimento della stessa è rimesso allaponderazione discrezionale secondo il canone dell equitàdell autorità giudiziaria che deve tenere conto dei due parametriindicati «entità del patrimonio» ed alle «difficoltà diamministrazione» del beneficiarioCome è stato già rilevato d altronde l indennità in questionenon vuol dire corrispettivo nè equivalente monetario delle energieprofuse ma semplice ristoro ancorché apprezzabile e nonmeramente simbolico Cass n 7355/1991 con finalità dicompensazione degli oneri e delle spese non facilmentedocumentabili Corte Cost ord 6 dicembre 1988 n 1073 Cassn 14846/2020 e Cass n 6197/2021* eventuale incongruenza o contraddizione che possa aprima vista emergere dal testo complessivo della norma è soloapparente e non deve trarre in inganno la previsione delcapoverso che rende eventuale la corresponsione dell indennità ediscrezionale la sua quantificazione non vale a porre nel nulla il5 di 8* disposto d ufficio Numero registro generale 23729/2022Numero sezionale 2401/2024Numero di raccolta generale 22982/2024principio di gratuità dell ufficio né ad assimilare l attivitàData pubblicazione 20/08/2024dell amministratore di sostegno ad un attività lucrativa Si è alcospetto quindi di una ponderazione discrezionale dell autoritàgiudiziaria cfr in motivazione Cass n 5474/2022 Cassn 14846/2020 avente ad oggetto una somma di denaro perdefinizione non dovuta essendo relativa ad un incarico svoltogratuitamentePertanto prevedendo l art 379 secondo comma c cesclusivamente la “possibilità” per il giudice di assegnareun indennità a fronte di difficoltà e compatibilmente con l entitàdel patrimonio non solo la corresponsione della stessa è soltantoeventuale ma l unico parametro fissato per la liquidazione èl equità il che come detto implica ampia discrezionalità delgiudice chiamato a compiere una valutazione globale con metodosintetico delle difficoltà nell amministrazione della consistenza delpatrimonio del beneficiario e degli esborsi sostenutidall amministratore cfr in motivazione Cass n 5474/2022 Cassn 14846/2020* specie come agevolmente emerge dal provvedimentoimpugnato la Corte di merito ha compiuto una valutazione globalecon metodo sintetico ed ha escluso che ricorressero i presuppostiper riconoscere l indennità avendo tenuto conto sia della carenzanello svolgimento dell attività e della violazione degli obblighigravanti sull amministratore di sostegno individuata nel ritardatodeposito da parte dell amministratrice di sostegno del rendiconto digestione condotta omissiva atta ad incidere negativamentesull esercizio della vigilanza da parte del Giudice tutelare e adeterminare il pericolo di pregiudizio per i diritti del beneficiario siadella mancanza di peculiarità concernenti l entità del patrimonio el attività di amministrazione nemmeno rappresentate dallareclamante tali da aggravare lo svolgimento dell incarico6 di 8* disposto d ufficio Numero registro generale 23729/2022Numero sezionale 2401/2024risultando invece lo stesso di modesta durata in quanto svolto perNumero di raccolta generale 22982/2024meno di un anno e mezzo Data pubblicazione 20/08/2024La statuizione non si connota affatto come sanzione comepretenderebbe la ricorrente ma risulta frutto di una complessivaponderazione secondo i canoni dell equità che ha tenuto conto deiparametri di cui all art 379 secondo comma c c e delle carenzenello svolgimento del munusLa discrezionalità per quanto si è già detto della ponderazioneequitativa de qua e l esaustiva indicazione dei criteri a tal fineutilizzati sostanzialmente coerenti con quanto sancito dalla citatanorma rendono la statuizione della Corte di merito scevra dallacensura di violazione di legge che si risolve sostanzialmente inuna critica al complessivo accertamento fattuale operato dalgiudice di merito cui la prima intenderebbe opporre sotto laformale rubrica di vizio di violazione di legge una diversavalutazione ciò non è ammesso però nel giudizio di legittimitàche come si è già detto non può essere surrettiziamentetrasformato in un nuovo non consentito terzo grado di merito nelquale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisioneimpugnata non condivisi e per ciò solo censurati al fine diottenerne la sostituzione con altri più consoni alle proprieaspettative cfr [OSCURATO:PERSONA] U n 34476/2019 Cass n 1822/2022Cass 2195/2022 Cass n 3156/20225 In conclusione il ricorso va rigettatoLe spese vengono compensate in ragione della novità epeculiarità dell intera vicendaVa disposto che in caso di diffusione della presente ordinanzasiano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essamenzionati a norma del d lgs n 196 del 2003 art 52* del contributo unificato ove dovuto P Q M Rigetta il ricorso7 di 8* disposto d ufficio Numero registro generale 23729/2022Numero sezionale 2401/2024 * le spese di giudizioNumero di raccolta generale 22982/2024 Dispone che in caso di diffusione della presente oDradtai pnuabbnliczaazio ne 20/08/2024siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essamenzionati a norma del d lgs n 196 del 2003 art 52 Ai sensi del D P R n 115 del 2002 art 13 comma 1 quaterdà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento daparte della ricorrente dell ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello relativo a rispettivi ricorsi se dovutoCosì deciso in Roma nella camera di consiglio della PrimaSezione Civile il 29 maggio 2024La Presidente* *8 di 8P Q M Rigetta il ricorso7 di 8* disposto d ufficio Numero registro generale 23729/2022Numero sezionale 2401/2024 * le spese di giudizioNumero di raccolta generale 22982/2024 Dispone che in caso di diffusione della presente oDradtai pnuabbnliczaazio ne 20/08/2024siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essamenzionati a norma del d lgs n 196 del 2003 art 52 Ai sensi del D P R n 115 del 2002 art 13 comma 1 quaterdà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento daparte della ricorrente dell ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello relativo a rispettivi ricorsi se dovutoCosì deciso in Roma nella camera di consiglio della PrimaSezione Civile il 29 maggio 2024La Presidente* *8 di 8