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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 22312/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/06/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Palermo del 25 giugno 2025, che ha confermato la decisione resa in sede di rito abbreviato dal Tribunale di Palermo il 6 novembre 2024, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di anni 1, mesi 1, giorni 10 di reclusione ed euro 2.000 di multa, in quanto ritenuto colpevole del reato ex art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990.

Fatto accertato in Palermo il 23 maggio 2024.

Osservato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta la conferma del giudizio di colpevolezza dell'imputato, è manifestamente infondato, in quanto volto a prefigurare una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità, a fronte dell'adeguata ricostruzione operata dai giudici di merito, i quali, nel ritenere la destinazione allo spaccio della droga, hanno correlato in maniera non illogica (cfr. pagine 1 e 2 della sentenza impugnata) il numero di dosi medie, 29, ricavabili dallo stupefacente trovato nella disponibilità dell'imputato, le modalità di conservazione e di occultamento della droga e la qualità di assuntore della persona con cui gli operanti hanno visto l'imputato in occasione dello scambio dell'involucro.

Ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni razionali, cui la difesa contrappone differenti apprezzamenti di merito, che tuttavia non sono consentiti in sede di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601).

Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q.Mrit4

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/06/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Palermo del 25 giugno 2025, che ha confermato la decisione resa in sede di rito abbreviato dal Tribunale di Palermo il 6 novembre 2024, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di anni 1, mesi 1, giorni 10 di reclusione ed euro 2.000 di multa, in quanto ritenuto colpevole del reato ex art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990. Fatto accertato in Palermo il 23 maggio 2024. Osservato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta la conferma del giudizio di colpevolezza dell'imputato, è manifestamente infondato, in quanto volto a prefigurare una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità, a fronte dell'adeguata ricostruzione operata dai giudici di merito, i quali, nel ritenere la destinazione allo spaccio della droga, hanno correlato in maniera non illogica (cfr. pagine 1 e 2 della sentenza impugnata) il numero di dosi medie, 29, ricavabili dallo stupefacente trovato nella disponibilità dell'imputato, le modalità di conservazione e di occultamento della droga e la qualità di assuntore della persona con cui gli operanti hanno visto l'imputato in occasione dello scambio dell'involucro. Ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni razionali, cui la difesa contrappone differenti apprezzamenti di merito, che tuttavia non sono consentiti in sede di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601). Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.Mrit4
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