Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 giugno 2023

Cassazione n. 34973/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/06/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Venezia, con sentenza del 7 giugno 2022, ha confermato la sentenza del Tribunale di Treviso, pronunciata il 9 giugno 2021, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 642, primo e secondo comma, cod. pen.

Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si lamenta la violazione di legge e il vizio della motivazione in ordine alla valutazione della prova posta a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, tende a prefigurare, mediante doglianze in punto di fatto, una rivalutazione delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità e avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito che, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, a pagine 6 e 7, rispondendo alle medesime doglianze oggetto di appello, hanno già sottolineato che la certificazione trasmessa dal difensore dell'imputato all'assicurazione era palesemente falsificata in quanto riportava lo stesso numero identificativo di quella, dal diverso contenuto, presente nell'archivio del nosocomio, che il prevenuto era l'unico ad avere interesse alla falsificazione, poiché era il solo che avrebbe materialmente beneficiato di un maggior risarcimento e che la ricostruzione suggerita dalla difesa risultava priva di supporto probatorio, infatti, la prova oggetto di rinnovazione si appalesa del tutto superflua rispetto alle evidenze istruttorie già acquisite in atti, che escludono di per sé, oggettivamente, l'ipotesi - peraltro, non corretta - che la difesa intende dimostrare con il ricorso alla invocata integrazione probatoria; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in data 6 giugno 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/06/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Venezia, con sentenza del 7 giugno 2022, ha confermato la sentenza del Tribunale di Treviso, pronunciata il 9 giugno 2021, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 642, primo e secondo comma, cod. pen. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si lamenta la violazione di legge e il vizio della motivazione in ordine alla valutazione della prova posta a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, tende a prefigurare, mediante doglianze in punto di fatto, una rivalutazione delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità e avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito che, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, a pagine 6 e 7, rispondendo alle medesime doglianze oggetto di appello, hanno già sottolineato che la certificazione trasmessa dal difensore dell'imputato all'assicurazione era palesemente falsificata in quanto riportava lo stesso numero identificativo di quella, dal diverso contenuto, presente nell'archivio del nosocomio, che il prevenuto era l'unico ad avere interesse alla falsificazione, poiché era il solo che avrebbe materialmente beneficiato di un maggior risarcimento e che la ricostruzione suggerita dalla difesa risultava priva di supporto probatorio, infatti, la prova oggetto di rinnovazione si appalesa del tutto superflua rispetto alle evidenze istruttorie già acquisite in atti, che escludono di per sé, oggettivamente, l'ipotesi - peraltro, non corretta - che la difesa intende dimostrare con il ricorso alla invocata integrazione probatoria; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 6 giugno 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]