CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 10923/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e l'ordinanza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che l'ordinanza impugnata venga annullata con rinvio in relazione al secondo motivo di ricorso. [OSCURATO:PERSONA]-0 1. Il Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA] con ordinanza del 23 giugno 2022 (motivazione depositata il successivo 8 luglio) ha confermato l'ordinanza genetica del locale Gip del 10 giugno 2022 che aveva applicato a [OSCURATO:PERSONA] la misura della custodia in carcere per la contestazione di induzione indebita (art. 319 quater c.p.). 2. In particolare, all'indagato è stato contestato di avere, in qualità di impiegato presso l'Agenzia delle Entrate e Riscossione di [OSCURATO:PERSONA], indotto [OSCURATO:PERSONA] a consegnargli indebitamente 5.000 euro, prospettando "una strada alternativa" per sistemare alcune cartelle esattoriali intestate alla compagna, che avrebbe consentito, da un lato, un notevole risparmio economico, dall'altro lato, di evitare la procedura esecutiva conseguente alla revoca del piano di rateizzazione del debito tributario i cui versamenti non erano stati onorati. 3. Avverso l'ordinanza l'indagato, a mezzo del proprio difensore, propone ricorso nel quale deduce due motivi. 2.1. Il primo motivo è relativo a violazione di legge e vizio di motivazione dai quali sarebbe affetta l'ordinanza del riesame in merito alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e, comunque, alla qualificazione giuridica del fatto (al più da inquadrarsi nell'ambito della fattispecie di corruzione). 2.2. Il secondo motivo censura violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari - individuate nel concreto ed attuale pericolo di inquinamento probatorio e di reiterazione della condotta criminosa - considerato che gli elementi indiziari sono ormai cristallizzati e che il Miduri è stato sospeso dal suo pubblico ufficio di tal che risulta impossibile la reiterazione delle condotte illecite. In ogni caso, la misura carceraria risulta sproporzionata, atteso anche il tempo trascorso dal fatto contestato, e ove si ritenessero tuttora sussistenti concrete esigenze cautelari, esse potrebbero essere soddisfatte attraverso la misura meno afflittiva degli arresti domiciliari connotati dall'utilizzo del braccialetto elettronico.3. Da certificazione acquisita dalla cancelleria della Corte presso il DAP del Ministero della Giustizia risulta che in data 6 dicembre 2022 la misura della custodia in carcere a carico del Miduri è stata sostituita con quella degli arresti domiciliari. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. L'ordinanza impugnata dà atto che la richiesta di riesame è fondata esclusivamente sul profilo relativo alle esigenze cautelari (circostanza non contestata nel ricorso) di tal che, in relazione al primo motivo di ricorso, deve applicarsi il principio secondo cui "in tema di misure cautelari personali è inammissibile il ricorso per cassazione proposto per mancanza di motivazione sui gravi indizi di colpevolezza successivamente alla presentazione di richiesta di riesame per motivi attinenti alle sole esigenze cautelari, in quanto trattasi di motivo nuovo, non dedotto nel precedente giudizio di impugnazione" (da ultimo, Sez. 3, n. 41786 del 26 ottobre 2021, Gabbianelli, Rv. 282460). 3. In relazione al secondo motivo di ricorso, manifestamente infondata è la censura relativa alla dedotta inesistenza di esigenze cautelari la cui permanenza, in modo non illogico, viene motivata (pag. 7 dell'ordinanza del riesame) dall'inserimento dell'indagato in un più ampio sistema illecito e dalla necessità di evitare che il predetto possa "incidere sulla documentazione che ancora dovrà essere esaminata, sul denaro ancora da tracciare e sulle dichiarazioni delle vittime"; e ciò in considerazione del fatto che "le dichiarazioni rese dal Miduri, pur senza dubbio sintomatiche di uno spirito di collaborazione con le Forze dell'Ordine, sono ancora reticenti su molti punti". 4. In riferimento, infine, alla doglianza relativa alla mancata applicazione degli arresti domiciliari è invece venuto meno l'interesse del Miduri alla decisione di questa Corte essendo stata, come detto, la misura carceraria nelle more sostituita con quella meno afflittiva degli arresti domiciliari. 4. Va quindi dichiarata l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, senza condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria in quanto in caso di inammissibilità del ricorso per cassazione per sopravvenuta carenza d'interesse determinata da una causa non imputabile al ricorrente non deve essere pronunciata la condanna alle spese ed alla sanzione pecuniaria prevista, in via ordinaria, dall'art. 616 cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 8025 del 25 gennaio 2012, Oliverio, Rv. 252910). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricor