CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 24 ottobre 2024
Cassazione n. 29775/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
orso iscritto al n.16376/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliati ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difes i dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliata ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di GENOVA n. 299/2023depositata il 21/03/2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/10/2024 dal Presidente relatoreLINA RUBINO. [OSCURATO:PERSONA] 1.- [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] propongono ricorso per cassazione articolato in due motivi nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per la cassazione della sentenza n. 299\2023 della Corte d’appello di Genova, pubblicata il 21.3.2023, notificata il 12.5.2023 (giudizio nel quale gli odierni appellanti rimanevano contumaci). 2.-Resiste la Campanella con controricorso illustrato da memoria. 3.- Questa la vicenda, per quanto ancora di interesse in questa sede: i ricorrenti venivano condannati in sede penale per il compimento di atti persecutori, ex art. 612 c.p., nei confronti della Campanella, ed al risarcimento del danno. Proponevano appello. La costituzione di parte civile della Campanella in appello era ritenuta tardiva, ma la Cassazione penale, con sentenza n. 46788 \2021 cassava la sentenza impugnata in ordine alla tardività della costituzione e rimetteva la causa dinanzi al giudice civile competente per valore, ex art. 622 c.p.p., per l’accertamento del danno. 3.1. -La Corte d’appello di Genova, con la sentenza qui impugnata, condannava i ricorrenti a risarcire i danni alla donna, ritenendola vittima di atti persecutori posti in essere da parte dei vicini, nella misura di 10.000,00 euro. 4.- In relazione alla causa è stata dapprima depositata una proposta di definizione anticipata. Avendo i ricorrenti chiesto la discussione, è stata disposta la trattazione in camera di consiglio, all’esito della quale il Collegio ha riservato il deposito della decisione nei successivi sessanta giorni. [OSCURATO:PERSONA] 1.- Con il primo motivo i ricorrenti denunciano la violazione e falsa applicazione dell'articolo 112 c.p.c., nonché dell’art. 132 c.p.c. Sostengono che la corte d’appello non si sarebbe pronunciata sul motivo d’appello da loro proposto col quale lamentavano la mancata allegazione di elementi di fatto dai quali desumere l’esistenza e l’entità del pregiudizio di cui la Campanella chiedeva il risarcimento, non potendo la condanna al risarcimento del danno considerarsi automatica conseguenza discendente dalla condanna in sede penale. 2. - Con il secondo motivo lamentano la violazione dell’art. 2043 c.c. nonché degli artt. 2059, 1223, 2697 c.c., nonché dell’art. 185 c.p.c. avendo la corte d’appello recepito il fatto di penale rilevanza, ormai definitivamente accertato in sede penale, ed avendo fatto automaticamente discendere da esso l’esistenza di un danno, senza esigere che il danno civilistico venisse con precisione allegato e poi provato dalla supposta danneggiata (danno atto che la stessa aveva chiesto l’ammissione di prove testimoniali ma precisano che le stesse non sono state ammesse), essendo invece rimesso al giudice civile l’accertamento dell’esistenza e dell’entità del danno. 3. -Il ricorso è inammissibile. Come correttamente indicato nella proposta di anticipata definizione, esso è privo del requisito della esposizione sommaria dei fatti, prescritto, a pena di inammissibilità, dall’art. 366, primo comma, n. 3 c.p.c. Detta esposizione, costituendo, in forza della norma richiamata, un requisito di contenuto-forma del ricorso, deve consistere in un sintetico resoconto dei fatti di causa idoneo a garantire alla Corte di cassazione l’acquisizione di una chiara e completa cognizione del fatto sostanziale che ha originato la controversia e del fatto processuale, senza dover ricorrere ad altre fonti od atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata o il controricorso (Cass. S.U. n. 11653 del 2006). Sulla base di tale premessa, è necessario che il ricorso per cassazione contenga, sia pure in modo non analitico e particolareggiato, l’indicazione sommaria delle pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le hanno giustificate, delle eccezioni, delle difese e delle deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, dello svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni e, dunque, delle argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui è fondata la sentenza di primo grado, delle difese svolte dalle parti in appello ed infine del tenore della sentenza impugnata. L'indicazione di tali elementi, funzionale alla comprensione dei motivi nonché alla verifica dell'ammissibilità, pertinenza e fondatezza delle censure proposte, è requisito essenziale del ricorso e la sua mancata indicazione rende lo stesso, pacificamente, inammissibile (ex pluribus Cassazione civile sez. II, 24/04/2018, n.10072). L’assoluta mancanza di detti elementi nel corpo del ricorso in esame ne impone la dichiarazione di inammissibilità. Non è neppure dato comprendere, dalla sola lettura del ricorso, quale fosse la relazione tra le parti e in quale contesto i ricorrenti si siano resi responsabili del reato di atti persecutori ex art. 612 c.p., definitivamente accertato a loro carico. Solo dalla lettura della sentenza si comprende che i due ricorrenti sono stati condannati in via definitiva in sede penale per aver a più riprese minacciato la Campanella, che conduceva in locazione una casa di loro proprietà, di andarsene se non voleva essere picchiata, arrivando a penetrarle più volte in casa, a bloccarle la serratura lasciandola fuori casa di notte, a seguirla per strada, provocando alla signora uno stato di agitazione e angoscia. 4. - Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come al dispositivo. Poiché il ricorso è stato deciso in conformità alla proposta formulata, ai sensi dell’art. 380-bis, comma 1, c.p.c., sulla scia di una ormai consolidata giurisprudenza di legittimità, possono essere adottate le statuizioni di cui al terzo comma della stessa norma, ovvero le condanne di cui al terzo e quarto comma dell’art. 96 c.p.c. A quest’ultimo proposito è opportuno sottolineare che le Sezioni unite hanno recentemente chiarito – con le ordinanze n. 27433/2023 e 27195/2023 – che la disciplina del nuovo art. 380 - bis c.p.c. (e, in particolare, quella prevista nel suo terzo comma), contiene, nei casi di conformità tra proposta e decisione finale, una valutazione legale tipica per far luogo alla suddetta duplice condanna a carico della parte soccombente. In altre parole, deve ritenersi che sia stata codificata una ipotesi di abuso del processo, peraltro già immanente nel sistema processuale (da iscrivere nel generale istituto del divieto di lite temeraria), benché scevra da ogni automatismo. Non conformarsi alla prognosi infausta formulata nella proposta sulla base di un consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità preesistente, o sulla base di una denunciata inammissibilità, qualora essa poi trovi piena conferma nella decisione finale, lascia certamente presumere una responsabilità aggravata. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrent i , di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento dei compensi del presente giudizio, liquidati in euro 3.000,00, oltre 200,00 euro per esborsi, oltre accessori e contributo spese generali. Condanna, altresì, i ricorrenti al pagamento della somma di euro 500,00, in favore della cassa delle ammende, e al pagamento dell’ulteriore importo di euro 1.5 00,00 in favore della controricorrente, ai sensi dell’art. 380-bis, comma 3, c.p.c. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello do