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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 05126/2026

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la seguente Sul conflitto di competenza sollevato dal Tribunale di Rimini nei confronti del Tribunale di Torino nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] con ordinanza emessa dal Tribunale di Rimini il 30/09/2025 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi la competenza del Tribunale di Tribunale di Torino. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 30 settembre 2025 il Tribunale di Rimini sollevava conflitto di competenza negativo, ai sensi dell’art. 30 cod. proc. pen., avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Torino, in ordine all’individuazione del giudice competente a procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], per il reato di cui all’art. 640, primo comma, cod. pen., commesso in danno di [OSCURATO:PERSONA], a Torino, il 22 marzo 2019.

A sostegno del conflitto di competenza negativo, il Tribunale di Rimini evidenziava che i fatti dovevano essere ricondotti all’alveo dei reati a consumazione prolungata, nei quali la vittima effettua una pluralità di disposizioni patrimoniali in favore dell’agente.

Ne conseguiva che la truffa in danno di [OSCURATO:PERSONA] – quantificata in 128.000,00 euro, corrisposti a [OSCURATO:PERSONA] per l’acquisto di un’autovettura [OSCURATO:PERSONA] SI4 [OSCURATO:PERSONA] – si era perfezionata in due fasi distinte ma collegate, la seconda delle quali si era consumata con il versamento del saldo finale del prezzo pattuito tra le parti, ammontante a 89.930,00 euro, che aveva luogo il 22 marzo 2019, a seguito del bonifico bancario effettuato dalla vittima su un conto corrente acceso presso l’Agenzia di Moncalieri della Banca di Asti, che imponeva di ritenere competente a procedere il Tribunale di Torino.

Non poteva, pertanto, condividersi la posizione processuale sostenuta dal Tribunale di Torino, che si era spogliato della competenza a procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], accogliendo l’eccezione proposta dal suo difensore, sul presupposto che la truffa commessa in danno di [OSCURATO:PERSONA] si era consumata in due fasi autonome e non collegate tra loro.

Di queste fasi, la prima, che precedeva il saldo finale di cui si è detto, si era concretizzata mediante l’esecuzione di due bonifici bancari dell’importo di 28.000,00 euro ciascuno, effettuati dalla persona offesa il 23 novembre 2018, su un conto corrente acceso presso l’Agenzia [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA], che imponeva di ritenere competente il Tribunale di Rimini, al quale venivano trasmessi gli atti. [OSCURATO:PERSONA]

1. Occorre premettere che, nel caso in esame, sussiste un conflitto di competenza negativo, in quanto due organi giurisdizionali – il Tribunale di Torino e il Tribunale di Rimini – ricusavano contemporaneamente la cognizione sulla medesima questione loro deferita, rappresentata dalla competenza a procedere in ordine al reato di cui all’art. 640, primo comma, cod. pen., commesso da [OSCURATO:PERSONA] in danno di [OSCURATO:PERSONA], a Torino, il 22 marzo 2019.

Occorre premettere ulteriormente che la sequenza degli accadimenti criminosi è incontroversa, riguardando la truffa contestata a [OSCURATO:PERSONA] l’acquisto di un’autovettura [OSCURATO:PERSONA] SI4 [OSCURATO:PERSONA], per il quale le parti contrattuali concordavano il pagamento della somma di 128.000,00 euro, da corrispondersi mediante due distinte operazioni bancarie.

Di queste due operazioni, la prima si perfezionava mediante due bonifici bancari dell’importo di 28.000,00 euro ciascuno, effettuati dalla vittima il 23 novembre 2018, su un conto corrente acceso presso l’Agenzia [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA]; la seconda, invece, si perfezionava mediante un bonifico bancario dell’importo di 89.930,00 euro, che aveva luogo il 22 marzo 2019, effettuato dalla persona offesa su un conto corrente acceso presso l’Agenzia di Moncalieri della Banca di Asti.

2. Tanto premesso, deve osservarsi che, secondo la prospettazione accusatoria, fissata dal capo di imputazione elevato a [OSCURATO:PERSONA] ex art. 640, primo comma, cod. pen., al quale, allo stato, occorre fare riferimento per individuare la competenza a procedere, la truffa commessa in danno di [OSCURATO:PERSONA] si perfezionava nell’ambito di un’operazione unitaria, sviluppatasi in due fasi collegate.

Nella prima di tali fasi, perfezionatasi il 23 novembre 2018, [OSCURATO:PERSONA] eseguiva, in favore di [OSCURATO:PERSONA], due bonifici bancari dell’importo di 28.000,00 euro ciascuno, su un conto corrente acceso presso l’Agenzia [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA], a titolo di acconto per l’acquisto di un’autovettura [OSCURATO:PERSONA] SI4 [OSCURATO:PERSONA].

L’operazione fraudolenta, quindi, si completava con il versamento del saldo del prezzo pattuito, ammontante a 89.930,00 euro, che aveva luogo il 22 marzo 2019, a seguito del bonifico bancario eseguito su un conto corrente acceso presso l’Agenzia di Moncalieri della Banca di Asti.

Ricostruita in questi termini la sequenza degli accadimenti criminosi, è indubbio che la truffa in danno di [OSCURATO:PERSONA] deve essere ricondotta al novero dei reati a consumazione prolungata, nei quali la vittima effettua una pluralità di disposizioni patrimoniali in favore dell’agente, per inquadrare i quali occorre richiamare il principio di diritto affermato da Sez. 2, n. 57287 del 30/11/2017, Trivellini, Rv. 272250 - 01, secondo cui: «Si configura truffa c.d. a consumazione prolungata quando la percezione dei singoli emolumenti sia riconducibile ad un originario ed unico comportamento fraudolento con la conseguenza che il momento della consumazione del reato – dal quale far decorrere il termine iniziale di maturazione della prescrizione – è quello in cui cessa la situazione di illegittimità».

Questa ricostruzione degli accadimenti criminosi, a ben vedere, prescinde dall’accertamento processuale sui fatti di reato, che è proprio del giudizio di cognizione, atteso che, in questa fase, si può fare riferimento solo alla prospettazione accusatoria, incentrata sul capo di imputazione elevato a [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell’art. 640, primo comma, cod. pen.

Nel capo di imputazione elevato a [OSCURATO:PERSONA], infatti, si prefigura una truffa “a consumazione prolungata”, che si realizza nelle ipotesi in cui l’agente palesa, sin dall’inizio, la volontà di realizzare un evento destinato a durare nel tempo, ponendo in essere una condotta fraudolenta unitaria, ancorché articolata in più fasi distinte, destinata a produrre i suoi effetti con il completamento dell’operazione e il conseguimento del profitto illecito, che, nel caso di specie, si perfezionava con il versamento della somma 89.930,00 euro, corrisposta da [OSCURATO:PERSONA] a saldo dell’acquisto dell’autovettura [OSCURATO:PERSONA] SI4 [OSCURATO:PERSONA] (tra le altre, Sez. 2, n. 47247 del 06/10/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265364 - 01; Sez. 2, n. 26256 del 24/04/2007, Cornello, Rv. 237299 - 01).

3. Per queste ragioni, sussiste il conflitto negativo di competenza sollevato con ordinanza del 30 settembre 2025, in relazione al quale deve dichiararsi la competenza del Tribunale di Torino.

P.Q.M Decidendo su

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente Sul conflitto di competenza sollevato dal Tribunale di Rimini nei confronti del Tribunale di Torino nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] con ordinanza emessa dal Tribunale di Rimini il 30/09/2025 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi la competenza del Tribunale di Tribunale di Torino. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 30 settembre 2025 il Tribunale di Rimini sollevava conflitto di competenza negativo, ai sensi dell’art. 30 cod. proc. pen., avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Torino, in ordine all’individuazione del giudice competente a procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], per il reato di cui all’art. 640, primo comma, cod. pen., commesso in danno di [OSCURATO:PERSONA], a Torino, il 22 marzo 2019. A sostegno del conflitto di competenza negativo, il Tribunale di Rimini evidenziava che i fatti dovevano essere ricondotti all’alveo dei reati a consumazione prolungata, nei quali la vittima effettua una pluralità di disposizioni patrimoniali in favore dell’agente. Ne conseguiva che la truffa in danno di [OSCURATO:PERSONA] – quantificata in 128.000,00 euro, corrisposti a [OSCURATO:PERSONA] per l’acquisto di un’autovettura [OSCURATO:PERSONA] SI4 [OSCURATO:PERSONA] – si era perfezionata in due fasi distinte ma collegate, la seconda delle quali si era consumata con il versamento del saldo finale del prezzo pattuito tra le parti, ammontante a 89.930,00 euro, che aveva luogo il 22 marzo 2019, a seguito del bonifico bancario effettuato dalla vittima su un conto corrente acceso presso l’Agenzia di Moncalieri della Banca di Asti, che imponeva di ritenere competente a procedere il Tribunale di Torino. Non poteva, pertanto, condividersi la posizione processuale sostenuta dal Tribunale di Torino, che si era spogliato della competenza a procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], accogliendo l’eccezione proposta dal suo difensore, sul presupposto che la truffa commessa in danno di [OSCURATO:PERSONA] si era consumata in due fasi autonome e non collegate tra loro. Di queste fasi, la prima, che precedeva il saldo finale di cui si è detto, si era concretizzata mediante l’esecuzione di due bonifici bancari dell’importo di 28.000,00 euro ciascuno, effettuati dalla persona offesa il 23 novembre 2018, su un conto corrente acceso presso l’Agenzia [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA], che imponeva di ritenere competente il Tribunale di Rimini, al quale venivano trasmessi gli atti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Occorre premettere che, nel caso in esame, sussiste un conflitto di competenza negativo, in quanto due organi giurisdizionali – il Tribunale di Torino e il Tribunale di Rimini – ricusavano contemporaneamente la cognizione sulla medesima questione loro deferita, rappresentata dalla competenza a procedere in ordine al reato di cui all’art. 640, primo comma, cod. pen., commesso da [OSCURATO:PERSONA] in danno di [OSCURATO:PERSONA], a Torino, il 22 marzo 2019. Occorre premettere ulteriormente che la sequenza degli accadimenti criminosi è incontroversa, riguardando la truffa contestata a [OSCURATO:PERSONA] l’acquisto di un’autovettura [OSCURATO:PERSONA] SI4 [OSCURATO:PERSONA], per il quale le parti contrattuali concordavano il pagamento della somma di 128.000,00 euro, da corrispondersi mediante due distinte operazioni bancarie. Di queste due operazioni, la prima si perfezionava mediante due bonifici bancari dell’importo di 28.000,00 euro ciascuno, effettuati dalla vittima il 23 novembre 2018, su un conto corrente acceso presso l’Agenzia [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA]; la seconda, invece, si perfezionava mediante un bonifico bancario dell’importo di 89.930,00 euro, che aveva luogo il 22 marzo 2019, effettuato dalla persona offesa su un conto corrente acceso presso l’Agenzia di Moncalieri della Banca di Asti. 2. Tanto premesso, deve osservarsi che, secondo la prospettazione accusatoria, fissata dal capo di imputazione elevato a [OSCURATO:PERSONA] ex art. 640, primo comma, cod. pen., al quale, allo stato, occorre fare riferimento per individuare la competenza a procedere, la truffa commessa in danno di [OSCURATO:PERSONA] si perfezionava nell’ambito di un’operazione unitaria, sviluppatasi in due fasi collegate. Nella prima di tali fasi, perfezionatasi il 23 novembre 2018, [OSCURATO:PERSONA] eseguiva, in favore di [OSCURATO:PERSONA], due bonifici bancari dell’importo di 28.000,00 euro ciascuno, su un conto corrente acceso presso l’Agenzia [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA], a titolo di acconto per l’acquisto di un’autovettura [OSCURATO:PERSONA] SI4 [OSCURATO:PERSONA]. L’operazione fraudolenta, quindi, si completava con il versamento del saldo del prezzo pattuito, ammontante a 89.930,00 euro, che aveva luogo il 22 marzo 2019, a seguito del bonifico bancario eseguito su un conto corrente acceso presso l’Agenzia di Moncalieri della Banca di Asti. Ricostruita in questi termini la sequenza degli accadimenti criminosi, è indubbio che la truffa in danno di [OSCURATO:PERSONA] deve essere ricondotta al novero dei reati a consumazione prolungata, nei quali la vittima effettua una pluralità di disposizioni patrimoniali in favore dell’agente, per inquadrare i quali occorre richiamare il principio di diritto affermato da Sez. 2, n. 57287 del 30/11/2017, Trivellini, Rv. 272250 - 01, secondo cui: «Si configura truffa c.d. a consumazione prolungata quando la percezione dei singoli emolumenti sia riconducibile ad un originario ed unico comportamento fraudolento con la conseguenza che il momento della consumazione del reato – dal quale far decorrere il termine iniziale di maturazione della prescrizione – è quello in cui cessa la situazione di illegittimità». Questa ricostruzione degli accadimenti criminosi, a ben vedere, prescinde dall’accertamento processuale sui fatti di reato, che è proprio del giudizio di cognizione, atteso che, in questa fase, si può fare riferimento solo alla prospettazione accusatoria, incentrata sul capo di imputazione elevato a [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell’art. 640, primo comma, cod. pen. Nel capo di imputazione elevato a [OSCURATO:PERSONA], infatti, si prefigura una truffa “a consumazione prolungata”, che si realizza nelle ipotesi in cui l’agente palesa, sin dall’inizio, la volontà di realizzare un evento destinato a durare nel tempo, ponendo in essere una condotta fraudolenta unitaria, ancorché articolata in più fasi distinte, destinata a produrre i suoi effetti con il completamento dell’operazione e il conseguimento del profitto illecito, che, nel caso di specie, si perfezionava con il versamento della somma 89.930,00 euro, corrisposta da [OSCURATO:PERSONA] a saldo dell’acquisto dell’autovettura [OSCURATO:PERSONA] SI4 [OSCURATO:PERSONA] (tra le altre, Sez. 2, n. 47247 del 06/10/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265364 - 01; Sez. 2, n. 26256 del 24/04/2007, Cornello, Rv. 237299 - 01). 3. Per queste ragioni, sussiste il conflitto negativo di competenza sollevato con ordinanza del 30 settembre 2025, in relazione al quale deve dichiararsi la competenza del Tribunale di Torino. P.Q.M Decidendo su
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