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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 settembre 1971

Cassazione n. 41055/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 24/09/1971 avverso l'ordinanza del 22/02/2023 della CORTE ASSISE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; letti i motivi del ricorso; considerato che il giudice dell'esecuzione ha dichiarato l'inammissibilità dell'istanza ex art. 671 cod. proc. pen., presentata da [OSCURATO:PERSONA]Ausilio, sul rilievo, tra l'altro, dell'assenza di prova — e, ancor prima, di allegazione — in ordine all'essere i delitti, anche omicidiari, per cui D'Ausilio è stato condannato espressione del disegno criminoso dal quale è scaturita la sua partecipazione ad associazione mafiosa; che tale aspetto della decisione impugnata non è stato oggetto di contestazione con il ricorso che è, invece, integralmente dedicato a sostenere le ragioni, di ordine costituzionale e sovranazionale, che militerebbero per l'abolizione dell'ergastolo e che si palesa, pertanto, palesemente generico, perché non si confronta con le argomentazioni, sopra evocate, relative alla sussistenza, in concreto, delle condizioni per riconoscere il vincolo della continuazione tra i reati accertati con distinte sentenze di condanna; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 24/09/1971 avverso l'ordinanza del 22/02/2023 della CORTE ASSISE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; letti i motivi del ricorso; considerato che il giudice dell'esecuzione ha dichiarato l'inammissibilità dell'istanza ex art. 671 cod. proc. pen., presentata da [OSCURATO:PERSONA]Ausilio, sul rilievo, tra l'altro, dell'assenza di prova — e, ancor prima, di allegazione — in ordine all'essere i delitti, anche omicidiari, per cui D'Ausilio è stato condannato espressione del disegno criminoso dal quale è scaturita la sua partecipazione ad associazione mafiosa; che tale aspetto della decisione impugnata non è stato oggetto di contestazione con il ricorso che è, invece, integralmente dedicato a sostenere le ragioni, di ordine costituzionale e sovranazionale, che militerebbero per l'abolizione dell'ergastolo e che si palesa, pertanto, palesemente generico, perché non si confronta con le argomentazioni, sopra evocate, relative alla sussistenza, in concreto, delle condizioni per riconoscere il vincolo della continuazione tra i reati accertati con distinte sentenze di condanna; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso
Sentenza Cassazione n. 41055/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris