CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 dicembre 2025
Cassazione n. 04099/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 30692-2025 - Udienza del 17/12/2025 - [OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] G.I.P.-G.U.P., di convalida dell'arresto e contestuale applicazione di misura cautelare per il reato di furto con strappo. Rilevato che il primo motivo di ricorso — che denunzia violazione di legge relativa all'art.383 cod. proc. pen. — è manifestamente infondato, in quanto la norma invocata non prevede la facoltà di arresto da parte di privati in termini di alternativa al potere di arresto della polizia giudiziaria. Peraltro, nel caso di specie, la polizia giudiziaria è intervenuta perché attirata dalle grida della persona offesa quando l'indagato era già stato bloccato dal privato intervenuto. Rilevato che il secondo motivo di ricorso — che deduce vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dei presupposti legittimanti l'arresto e dello stato di flagranza — è generico perché non fronteggia gli elementi di fatto che si traggono dal verbale di arresto, consultabile da questa Corte in ragione della natura in rito della censura. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 17/12