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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 24 luglio 2023

Cassazione n. 34995/2025

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Rep. hapronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 4333/2024 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv.to [OSCURATO:PERSONA],con domicilio digitale ex lege ; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], condomicilio digitale ex lege ; -controricorrente - GABRIELECARABOTTO; -intimato - avverso la sentenza n. 1176/2023 della CORTE D’APPELLO DI L’AQUILA,depositata in data 24/7/2023; Udienzadel4 dicembre 2025 – R.G. n. 4333/2024 - Cons.

Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri uditala relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 4/12/2025dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] DELL’UTRI; ritenutoche, consentenza resa in data 24/7/2023, la Corte d’appello di L’Aquila haconfermato la decisione con la quale il giudice di primo grado ha rigettatola domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] per la condanna del notaio [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento dei danni subiti dall’attore per avere il Gentile asseritamente eseguito in modo negligente l’incarico professionale di notaio in occasione della stipulazione di una compravendita,con la quale il Pierantozzi acquistò la proprietà di un immobile da [OSCURATO:PERSONA] to, intervenuto nell’atto in veste di procuratore della venditrice, [OSCURATO:PERSONA], sulla base di una procura specialeautenticata successivamente rivelatasi falsa; a fondamento della decisione assunta, la C orte territoriale, pur ritenendo fondate le contestazioni relative all’inadempimento del notaio Gentile, ha rilevato come l’attore non avesse fornito alcuna provaidonea del danno subito, tenuto conto dell’insufficienza a tal fine della documentazione prod otta e degli esiti della consulenza tecnica d’ufficiodisposta nel corso del giudizio; avversola sentenza d’appello, [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazionesulla base di un unico motivo d’impugnazione; [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso; GabrieleCarabotto non ha svolto attività difensiva in questa sede; conprovvedimento reso in data 7/9/2024, il consigliere delegato dal Presidente della Terza Sezione civile ha proposto la definizione acceleratadel ricorso ai sensi dell’art. 380 - bis c.p.c., sul presupposto dellarilevata inammissibilità del ricorso; conistanza in data 11/10/2024, [OSCURATO:PERSONA] ha insistito per la decisionedel ricorso; Udienzadel4 dicembre 2025 – R.G. n. 4333/2024 - Cons.

Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri entrambele parti costituite hanno depositato memoria; consideratoche, converràpreliminarmente richiamare, ai fini della conferma della legittimità del procedimento in esame, l’insegnamento fatto proprio dalleSezioni Unite di questa Corte, ai sensi del quale, nel procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammiss ibili, improcedibili o manifestamente infondati ex art. 380 - bis c.p.c. (come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022), il Presidente della Sezione o il Consigliere delegatoche ha formulato la proposta di definizione può far parte - ed eventualmenteessere nominato relatore - del Collegio investito della definizionedel giudizio ai sensi dell'art. 380 - bis .1 c.p.c., non versando insituazione di incompatibilità agli effetti degli artt. 51, comma 1, n. 4, e 52 c.p.c., atteso che tale proposta non rivela una funzione decisoria e non è suscettibile di assumere valore di pronuncia definitiva, né la decisione in camera di consiglio conseguente alla richiestadel ricorrente si configura quale fase distinta, che si sussegue nelmedesimo giudizio di cassazione con carattere di autonomia e con contenutie finalità di riesame e di controllo sulla proposta stessa (Sez.

U.,sentenza n. 9611 del 10/04/2024, Rv. 670667 - 01); semprein via preliminare, dev’essere rilevata l’inammissibilità della produzionedocumentale da ultimo operata dalla parte ricorrente (cfr. la memoria del Pierantozzi in data 20/11/2025 ), dovendo trovare applicazione al caso di specie il consolidato insegnamento della giurisprudenzadi questa C orte, ai sensi del quale, n el giudizio innanzi allaCorte di c assazione non è consentita la produzione di documenti relativia vicende successive al deposito del ricorso, indipendentemente dal rispetto delle forme previste dall'art. 372, co . 2, c.p.c., fatta eccezioneper i documenti che riguardano la nullità della sentenza e l'ammissibilità del ricorso e del controricorso nonché dell'atto di Udienzadel4 dicembre 2025 – R.G. n. 4333/2024 - Cons.

Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri rinuncia al ricorso (cfr., da ultimo, Sez. 2, o rdinanza n. 2062 del 19/1/2024,Rv. 669983 - 01) ; conl’unico motivo di impugnazione proposto, il ricorrente si duole dellanullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., in combinato disposto con l’art. 157 c.p.c. (in relazione all’art.360 nn. 4 e 5 c.p.c.), per avere la C orte territoriale, omesso di valutare adeguatamente, travisandole, le prove documentali allegate dall’odierno istante, negando l’ammissione di prove complementari (purtardivamente) proposte dalla parte e confermando il rigetto della domandaper difetto di prova del danno sulla base di una motivazione meramenteapparente; ilmotivo è inammissibile ; osserva il Collegio come la censura illustrata dal ricorrente non contenga alcuna denuncia del paradigma di cui all'art. 115 c.p.c., limitandosia denunciare unicamente una pretesa erronea valutazione dirisultanze probatorie; sul punto, varrà rimarcare il principio fatto proprio dalle Sezioni Unite di questa Corte di legittimità, ai sensi del quale, per dedurre la violazionedel paradigma dell'art. 115 c.p.c., è necessario denunciare cheil giudice non abbia posto a fondamento della decisione le prove dedotte dalle parti, cioè abbia giudicato in contraddizione con la prescrizionedella norma, il che significa che per realizzare la violazione deveaver giudicato, o contraddicendo espressamente la regola di cui alla norma (cioè di chiarando di non doverla osservare), o contraddicendolaimplicitamente, cioè giudicando sulla base di prove nonintrodotte dalle parti e disposte invece di sua iniziativa al di fuori deicasi in cui gli sia riconosciuto un potere officioso di disposizione del mezzoprobatorio (fermo restando il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio, previsti dallo stesso Udienzadel4 dicembre 2025 – R.G. n. 4333/2024 - Cons.

Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri art. 115 c.p.c.), mentre detta violazione non si può ravvisare nella meracircostanza che il giudice abbia valutato le prove proposte dalle partiattribuendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività consentita dal paradigma dell'art.116c.p.c., che non a caso è rubricato alla ‘valutazione delle prove’ (cfr. Sez.

U . , s entenza n. 20867 del 30/9/2020, Rv. 659037; Sez. 6 - 3, ordinanzan. 26769 del 23/10/2018, Rv. 650892 - 01); sotto altro profilo, l’ammissibilità della doglianza relativa alla violazione dell'art. 116 c.p.c. è consentita solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato - in assenza di diversa ind icazione normativa- secondo il suo ‘prudente apprezzamento’, pretendendo di attribuirleun altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuiscead una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valoredi prova legale), oppure, q ualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondoil suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della pro va, la censura è ammissibile, ai sensi del novellatoart. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione(Sez.

U . , s entenza n. 20867 del 30/9/2020, Rv. 659037 - 02); nellaspecie, il ricorrente, lungi dal denunciare il mancato rispetto, daparte del giudice a quo , del principio del libero apprezzamento delle prove (ovvero del vincolo di apprezzamento imposto da una fonte di provalegale), - ovvero lungi dall’evidenziare l’omesso esame, da parte delgiudice a quo , di uno specifico fatto decisivo idoneo a disarticolare, intermini determinanti, l’esito della scelta decisoria adottata o un vizio Udienzadel4 dicembre 2025 – R.G. n. 4333/2024 - Cons.

Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri costituzionalmenterilevante della motivazione (entro lo schema di cui all’art.360 n. 5 c.p.c.) – si è limitato a denunciare un (pretes o ) cattivo esercizio,da parte della C orte territoriale, del potere di apprezzamento delfatto sulla base delle prove selezionate, spingendosi a prospettare unadiversa lettura nel merito dei fatti di causa, in coerenza ai tratti di un’operazione critica del tutto inammissibile in questa sede di legittimità; parimenti inammissibile deve ritenersi la censura concernente il mancatoo cattivo esercizio dei poteri istruttori del giudice, in ordine all’ammissione di documentazione prodotta oltre i limiti temporali scanditidalle preclusioni processuali, trattandosi , ancora una volta, di unadoglianza non sottoponibile al giudice di legittimità, avuto riguardo aipoteri di discrezionalità istruttoria propri del giudice di merito (nella specielegittimamente esercitati); del tutto fuori luogo deve ritenersi la prospettazione del vizio di travisamentodella prova da parte del giudice d’appello, non avendo il ricorrenterispettato i limiti posti all’invocazione di tale vizio nel giudizio dilegittimità, secondo quanto da ult imo precisato da Sez.

U . , s entenza n.5792 del 5/3/2024, Rv. 670391 – 01, spingendosi, ancora una volta, allaprospettazione di una rilettura nel merito dei fatti di causa e delle prove,secondo un’impostazione critica non consentita in questa sede; quanto, infine, al dedotto carattere meramente apparente della motivazione, varrà considerare come l’odierno ricorrente abbia inammissibilmenteargomentato la violazione della norma di cui all’art. 132n. 4 c.p.c. attraverso il confronto della congruità de lla motivazione censurata con elementi tratti aliunde rispetto al solo testo elaborato dallaCorte territoriale, in tal modo ponendosi in contrasto con i criteri sulpunto indicati dalla giurisprudenza di legittimità in ordine ai limiti di rilevabilità del carattere illogico o apparente della motivazione (cfr.

Udienzadel4 dicembre 2025 – R.G. n. 4333/2024 - Cons.

Rel. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA].

U . , s entenza n. 8053 del 7/4/2014, Rv. 629830 – 01; Sez.

U, sentenzan. 8054 del 7/4/2014, Rv. 629833 - 01) ; dev’essere infine disattesa la richiesta avanzata dal controricorrente, volta a sollecitare la correzione della motivazione della sentenza d’appello ai sensi dell’art. 384 c.p.c., avendo la parte controcorrentesollecitato in concreto, non già il riscontro di un mero errore di diritto (in ipotesi ascrivibile alla motivazione del giudice d’appello), bensì un’indagine di fatto, ossia la rinnovazione di un apprezzamentodelle circostanze di fatto individuate dal giudice a quo comeespressive di un contegno non diligente del notaio, in tal modo ponendosi in contrasto con l’insegnamento della giurisprudenza di questaCorte, ai sensi del quale , a ffinché la Corte di cassazione possa procederealla correzione della motivazione della sentenza impugnata, ai sensi dell'art. 384, ultimo comma, c.p.c., è necessario che la sostituzionedella motivazione sia solo in diritto e non comporti indagini o valuta zioni di fatto, e che essa non importi violazione del principio dispositivo,ossia non pronunci su eccezioni non sollevate dalle parti e non rilevabili d'ufficio ( cfr. Sez. 5, ordinanza n. 20806 del 6/9/2017, Rv. 645301 – 01; Sez. 2, sentenza n. 24165 del 25/10/2013, Rv. 628234- 01) ; sullabase di tale premesse, deve essere dichiarata l’inammissibilità delricorso; le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo; ai sensi dell’art. 380 - bis c.p.c., rilevata la conformità dell’odierna decisione alla proposta di definizione accelerata illo tempore comunicata alle parti, il ricorrente dev’essere altresì condannato al risarcimento dei danni in favore della controparte costituita, ai sensi Udienzadel4 dicembre 2025 – R.G. n. 4333/2024 - Cons.

Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri dell’art.96, co. 3, c.p.c., nonché al pagamento di una somma in favore dellaCassa delle ammende, ai sensi dell’art. 96, co. 4 c.p.c.; si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma delcomma 1 - quater , dell’art. 13 del d.p.r. n. 115/2002.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso, in favore della parte controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi euro 6.000,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liqui dati in euro 200,00,e agli accessori come per legge.

Condanna il ricorrente al risarcimento dei danni in favore del controricorrente ai sensi dell’art. 96, co. 3, c.p.c., nell’importo equitativamentedeterminato di euro 3 .000,00.

Condannail ricorrente al pagamento della somma di euro 1.000,00 inf

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Rep. hapronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 4333/2024 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv.to [OSCURATO:PERSONA],con domicilio digitale ex lege ; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], condomicilio digitale ex lege ; -controricorrente - GABRIELECARABOTTO; -intimato - avverso la sentenza n. 1176/2023 della CORTE D’APPELLO DI L’AQUILA,depositata in data 24/7/2023; Udienzadel4 dicembre 2025 – R.G. n. 4333/2024 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri uditala relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 4/12/2025dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] DELL’UTRI; ritenutoche, consentenza resa in data 24/7/2023, la Corte d’appello di L’Aquila haconfermato la decisione con la quale il giudice di primo grado ha rigettatola domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] per la condanna del notaio [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento dei danni subiti dall’attore per avere il Gentile asseritamente eseguito in modo negligente l’incarico professionale di notaio in occasione della stipulazione di una compravendita,con la quale il Pierantozzi acquistò la proprietà di un immobile da [OSCURATO:PERSONA] to, intervenuto nell’atto in veste di procuratore della venditrice, [OSCURATO:PERSONA], sulla base di una procura specialeautenticata successivamente rivelatasi falsa; a fondamento della decisione assunta, la C orte territoriale, pur ritenendo fondate le contestazioni relative all’inadempimento del notaio Gentile, ha rilevato come l’attore non avesse fornito alcuna provaidonea del danno subito, tenuto conto dell’insufficienza a tal fine della documentazione prod otta e degli esiti della consulenza tecnica d’ufficiodisposta nel corso del giudizio; avversola sentenza d’appello, [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazionesulla base di un unico motivo d’impugnazione; [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso; GabrieleCarabotto non ha svolto attività difensiva in questa sede; conprovvedimento reso in data 7/9/2024, il consigliere delegato dal Presidente della Terza Sezione civile ha proposto la definizione acceleratadel ricorso ai sensi dell’art. 380 - bis c.p.c., sul presupposto dellarilevata inammissibilità del ricorso; conistanza in data 11/10/2024, [OSCURATO:PERSONA] ha insistito per la decisionedel ricorso; Udienzadel4 dicembre 2025 – R.G. n. 4333/2024 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri entrambele parti costituite hanno depositato memoria; consideratoche, converràpreliminarmente richiamare, ai fini della conferma della legittimità del procedimento in esame, l’insegnamento fatto proprio dalleSezioni Unite di questa Corte, ai sensi del quale, nel procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammiss ibili, improcedibili o manifestamente infondati ex art. 380 - bis c.p.c. (come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022), il Presidente della Sezione o il Consigliere delegatoche ha formulato la proposta di definizione può far parte - ed eventualmenteessere nominato relatore - del Collegio investito della definizionedel giudizio ai sensi dell'art. 380 - bis .1 c.p.c., non versando insituazione di incompatibilità agli effetti degli artt. 51, comma 1, n. 4, e 52 c.p.c., atteso che tale proposta non rivela una funzione decisoria e non è suscettibile di assumere valore di pronuncia definitiva, né la decisione in camera di consiglio conseguente alla richiestadel ricorrente si configura quale fase distinta, che si sussegue nelmedesimo giudizio di cassazione con carattere di autonomia e con contenutie finalità di riesame e di controllo sulla proposta stessa (Sez. U.,sentenza n. 9611 del 10/04/2024, Rv. 670667 - 01); semprein via preliminare, dev’essere rilevata l’inammissibilità della produzionedocumentale da ultimo operata dalla parte ricorrente (cfr. la memoria del Pierantozzi in data 20/11/2025 ), dovendo trovare applicazione al caso di specie il consolidato insegnamento della giurisprudenzadi questa C orte, ai sensi del quale, n el giudizio innanzi allaCorte di c assazione non è consentita la produzione di documenti relativia vicende successive al deposito del ricorso, indipendentemente dal rispetto delle forme previste dall'art. 372, co . 2, c.p.c., fatta eccezioneper i documenti che riguardano la nullità della sentenza e l'ammissibilità del ricorso e del controricorso nonché dell'atto di Udienzadel4 dicembre 2025 – R.G. n. 4333/2024 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri rinuncia al ricorso (cfr., da ultimo, Sez. 2, o rdinanza n. 2062 del 19/1/2024,Rv. 669983 - 01) ; conl’unico motivo di impugnazione proposto, il ricorrente si duole dellanullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., in combinato disposto con l’art. 157 c.p.c. (in relazione all’art.360 nn. 4 e 5 c.p.c.), per avere la C orte territoriale, omesso di valutare adeguatamente, travisandole, le prove documentali allegate dall’odierno istante, negando l’ammissione di prove complementari (purtardivamente) proposte dalla parte e confermando il rigetto della domandaper difetto di prova del danno sulla base di una motivazione meramenteapparente; ilmotivo è inammissibile ; osserva il Collegio come la censura illustrata dal ricorrente non contenga alcuna denuncia del paradigma di cui all'art. 115 c.p.c., limitandosia denunciare unicamente una pretesa erronea valutazione dirisultanze probatorie; sul punto, varrà rimarcare il principio fatto proprio dalle Sezioni Unite di questa Corte di legittimità, ai sensi del quale, per dedurre la violazionedel paradigma dell'art. 115 c.p.c., è necessario denunciare cheil giudice non abbia posto a fondamento della decisione le prove dedotte dalle parti, cioè abbia giudicato in contraddizione con la prescrizionedella norma, il che significa che per realizzare la violazione deveaver giudicato, o contraddicendo espressamente la regola di cui alla norma (cioè di chiarando di non doverla osservare), o contraddicendolaimplicitamente, cioè giudicando sulla base di prove nonintrodotte dalle parti e disposte invece di sua iniziativa al di fuori deicasi in cui gli sia riconosciuto un potere officioso di disposizione del mezzoprobatorio (fermo restando il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio, previsti dallo stesso Udienzadel4 dicembre 2025 – R.G. n. 4333/2024 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri art. 115 c.p.c.), mentre detta violazione non si può ravvisare nella meracircostanza che il giudice abbia valutato le prove proposte dalle partiattribuendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività consentita dal paradigma dell'art.116c.p.c., che non a caso è rubricato alla ‘valutazione delle prove’ (cfr. Sez. U . , s entenza n. 20867 del 30/9/2020, Rv. 659037; Sez. 6 - 3, ordinanzan. 26769 del 23/10/2018, Rv. 650892 - 01); sotto altro profilo, l’ammissibilità della doglianza relativa alla violazione dell'art. 116 c.p.c. è consentita solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato - in assenza di diversa ind icazione normativa- secondo il suo ‘prudente apprezzamento’, pretendendo di attribuirleun altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuiscead una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valoredi prova legale), oppure, q ualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondoil suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della pro va, la censura è ammissibile, ai sensi del novellatoart. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione(Sez. U . , s entenza n. 20867 del 30/9/2020, Rv. 659037 - 02); nellaspecie, il ricorrente, lungi dal denunciare il mancato rispetto, daparte del giudice a quo , del principio del libero apprezzamento delle prove (ovvero del vincolo di apprezzamento imposto da una fonte di provalegale), - ovvero lungi dall’evidenziare l’omesso esame, da parte delgiudice a quo , di uno specifico fatto decisivo idoneo a disarticolare, intermini determinanti, l’esito della scelta decisoria adottata o un vizio Udienzadel4 dicembre 2025 – R.G. n. 4333/2024 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri costituzionalmenterilevante della motivazione (entro lo schema di cui all’art.360 n. 5 c.p.c.) – si è limitato a denunciare un (pretes o ) cattivo esercizio,da parte della C orte territoriale, del potere di apprezzamento delfatto sulla base delle prove selezionate, spingendosi a prospettare unadiversa lettura nel merito dei fatti di causa, in coerenza ai tratti di un’operazione critica del tutto inammissibile in questa sede di legittimità; parimenti inammissibile deve ritenersi la censura concernente il mancatoo cattivo esercizio dei poteri istruttori del giudice, in ordine all’ammissione di documentazione prodotta oltre i limiti temporali scanditidalle preclusioni processuali, trattandosi , ancora una volta, di unadoglianza non sottoponibile al giudice di legittimità, avuto riguardo aipoteri di discrezionalità istruttoria propri del giudice di merito (nella specielegittimamente esercitati); del tutto fuori luogo deve ritenersi la prospettazione del vizio di travisamentodella prova da parte del giudice d’appello, non avendo il ricorrenterispettato i limiti posti all’invocazione di tale vizio nel giudizio dilegittimità, secondo quanto da ult imo precisato da Sez. U . , s entenza n.5792 del 5/3/2024, Rv. 670391 – 01, spingendosi, ancora una volta, allaprospettazione di una rilettura nel merito dei fatti di causa e delle prove,secondo un’impostazione critica non consentita in questa sede; quanto, infine, al dedotto carattere meramente apparente della motivazione, varrà considerare come l’odierno ricorrente abbia inammissibilmenteargomentato la violazione della norma di cui all’art. 132n. 4 c.p.c. attraverso il confronto della congruità de lla motivazione censurata con elementi tratti aliunde rispetto al solo testo elaborato dallaCorte territoriale, in tal modo ponendosi in contrasto con i criteri sulpunto indicati dalla giurisprudenza di legittimità in ordine ai limiti di rilevabilità del carattere illogico o apparente della motivazione (cfr. Udienzadel4 dicembre 2025 – R.G. n. 4333/2024 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]. U . , s entenza n. 8053 del 7/4/2014, Rv. 629830 – 01; Sez. U, sentenzan. 8054 del 7/4/2014, Rv. 629833 - 01) ; dev’essere infine disattesa la richiesta avanzata dal controricorrente, volta a sollecitare la correzione della motivazione della sentenza d’appello ai sensi dell’art. 384 c.p.c., avendo la parte controcorrentesollecitato in concreto, non già il riscontro di un mero errore di diritto (in ipotesi ascrivibile alla motivazione del giudice d’appello), bensì un’indagine di fatto, ossia la rinnovazione di un apprezzamentodelle circostanze di fatto individuate dal giudice a quo comeespressive di un contegno non diligente del notaio, in tal modo ponendosi in contrasto con l’insegnamento della giurisprudenza di questaCorte, ai sensi del quale , a ffinché la Corte di cassazione possa procederealla correzione della motivazione della sentenza impugnata, ai sensi dell'art. 384, ultimo comma, c.p.c., è necessario che la sostituzionedella motivazione sia solo in diritto e non comporti indagini o valuta zioni di fatto, e che essa non importi violazione del principio dispositivo,ossia non pronunci su eccezioni non sollevate dalle parti e non rilevabili d'ufficio ( cfr. Sez. 5, ordinanza n. 20806 del 6/9/2017, Rv. 645301 – 01; Sez. 2, sentenza n. 24165 del 25/10/2013, Rv. 628234- 01) ; sullabase di tale premesse, deve essere dichiarata l’inammissibilità delricorso; le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo; ai sensi dell’art. 380 - bis c.p.c., rilevata la conformità dell’odierna decisione alla proposta di definizione accelerata illo tempore comunicata alle parti, il ricorrente dev’essere altresì condannato al risarcimento dei danni in favore della controparte costituita, ai sensi Udienzadel4 dicembre 2025 – R.G. n. 4333/2024 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri dell’art.96, co. 3, c.p.c., nonché al pagamento di una somma in favore dellaCassa delle ammende, ai sensi dell’art. 96, co. 4 c.p.c.; si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma delcomma 1 - quater , dell’art. 13 del d.p.r. n. 115/2002. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso, in favore della parte controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi euro 6.000,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liqui dati in euro 200,00,e agli accessori come per legge. Condanna il ricorrente al risarcimento dei danni in favore del controricorrente ai sensi dell’art. 96, co. 3, c.p.c., nell’importo equitativamentedeterminato di euro 3 .000,00. Condannail ricorrente al pagamento della somma di euro 1.000,00 inf
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