CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 01997/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 16462/2020 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria civile della Corte di cassazione; — ricorrente — contro MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro p.t., rappresentato e di- feso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12; rt s,ste.v& avverso il decreto del Tribunale di Milano n. 3842/20, depositato il 23 aprile 2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28 ottobre 2021 dal [OSCURATO:PERSONA].i Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], cittadino di [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione, per due motivi, avverso il decreto del 23 aprile 2020, con cui il Tribunale di Milano ha rigettato la domanda di ricono- scimento dello status di rifugiato e, in subordine, della protezione sussidiaria o di rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari da lui proposta; che il Ministero dell'interno ha resistito mediante il deposito di un atto di costituzione, ai fini della partecipazione alla discussione orale. Considerato che, in quanto promosso in primo grado con ricorso deposi- tato il 7 febbraio 2019, il giudizio in esame è assoggettato alla disciplina det- tata dall'art. 35-bis del d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, introdotto dall'art. 6, comma primo, lett. g), del dl. 17 febbraio 2017, n. 13, convertito con modi- ficazioni dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, il quale prevede, al quarto periodo comma tredicesimo, che «la procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato; a tal fine il difen- sore certifica la data di rilascio in suo favore della procura medesima»; che l'interpretazione della predetta disposizione ha dato luogo ad un con- trasto di giurisprudenza, risolto dalle Sezioni Unite di questa Corte con la recente sentenza 1° giugno 2021, n. 15177, la quale ha enunciato il principio di diritto secondo cui «l'art. 35-bis, comma tredicesimo, del d.lgs. n. 25 del 2008 ha richiesto, quale elemento di specialità rispetto alle ordinarie ipotesi di rilascio della procura speciale regolate dagli artt. 83 e 365 cod. proc. civ., il requisito della posteriorità della data rispetto alla comunicazione del provve- dimento impugnato, prevedendo una speciale ipotesi di inammissibilità del ricorso, nel caso di mancata certificazione della data di rilascio della procura in suo favore da parte del difensore», con la conseguenza che «la procura speciale per il ricorso per cassazione per le materie regolate dall'art. 35-bis, comma tredicesimo, del d.lgs. n. 25 del 2008 e dalle disposizioni di legge successive che ad essa rimandano deve contenere in modo esplicito l'indica- zione della data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e richiede che il difensore certifichi, anche solo con un'unica sottoscrizione, sia la data della procura successiva alla comunicazione che l'autenticità della firma del conferente»; che, nell'enunciare il predetto principio, le Sezioni Unite hanno chiarito, in particolare, che «tale autonoma forma di certificazione affidata al difensore non è in alcun modo surrogabile aliunde dal mero contenuto complessivo della procura, anche se essa rechi al suo interno l'indicazione della data del confe- rimento (laddove priva di sua specifica certificazione) o quella del provvedi- mento sfavorevole e della sua comunicazione, a pena di svilire il dato testuale ed approdare ad interpretazione volta a realizzare una disapplicazione del testo normativo, così approdando ad un'ermeneusi contra legem, non con- sentita dal sistema»; che è stato altresì precisato che, ai fini dell'osservanza della norma in esame, «non occorre che il difensore operi due distinte attestazioni, l'una relativa all'autentica della firma e l'altra alla certificazione della data, risul- tando sufficiente che anche solo attraverso un'unica asseverazione il difen- sore dia espressamente conto, anche senza l'uso di formule sacramentali, del fatto che la procura indichi una data successiva alla comunicazione, occor- rendo soltanto che risulti in modo esplicito che detto difensore abbia asseve- rato l'esistenza di una data di rilascio in epoca successiva alla comunicazione del provvedimento»; che, conformemente a tale precisazione, è stata esclusa l'ammissibilità del ricorso per cassazione recante in calce una procura speciale nella quale, accanto alla firma del conferente ed alla data di rilascio della procura succes- siva a quella del decreto impugnato, non era inserita alcuna espressione dalla quale risultasse che il difensore aveva inteso certificare che la data del confe- rimento della procura fosse successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato, rinvenendosi unicamente l'autenticazione della firma; che, con ordinanza del 23 giugno 2021, n. 17970, la Terza Sezione civile di questa Corte, preso atto dell'interpretazione dell'art. 35-bis, comma tredi- cesimo, del d.lgs. n. 25 del 2008 fornita dalle Sezioni Unite, ritenuta qualifi- cabile come diritto vivente, ha sollevato questione di legittimità costituzionale della medesima disposizione, per contrarietà agli artt. 3, 10, 24 e 111 Cost., nonché per contrasto con l'art. 117 Cost., in relazione agli artt. 28 e 46, par.11 della direttiva 2013/32/UE, agli artt. 47, 18 e 19, par. 2, della Carta dei [OSCURATO:PERSONA] dell'UE, ed agli artt. 6, 7, 13 e 14 della CEDU, in quanto introduce, per una determinata categoria di stranieri, un regime processuale peggiorativo non solo rispetto a quello riservato ai cittadini, o ancora a quello applicabile per gli altri stranieri che agiscano davanti al giudice italiano, ma anche all'interno delle medesime categorie di soggetti (gli apolidi, i richiedenti la protezione umanitaria) senza che tale differenziazione in pejus risulti sor- retta da alcuna giustificazione logica o razionale; che la questione così sollevata deve ritenersi rilevante anche nel presente giudizio, avuto riguardo alle modalità di conferimento della procura speciale, la quale risulta rilasciata su foglio separato e congiunto al ricorso per cassa- zione, e, pur contenendo l'indicazione degli estremi del provvedimento impu- gnato, reca, dopo l'indicazione della data di rilascio e la firma del ricorrente, unicamente l'autenticazione di quest'ultima, ai fini della quale risulta utilizzata la formula «è vera ed autentica la firma», il cui tenore letterale impedisce, nella sua chiarezza, di ritenere che attraverso l'apposizione della propria sot- toscrizione il difensore abbia inteso certificare anche la data in cui è stata rilasciata la procura; che la trattazione del ricorso dev'essere pertanto rinviata, in attesa dell'e- same della predetta questione da parte della Corte costituzionale. P.Q.M. rinvia la causa a nuovo ruolo. Così deciso in Roma il 28/10/2021 I