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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 27972/2024

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unciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n.

R.G. 13523 /202 3 proposto da : [OSCURATO:PERSONA] S.A.S. [OSCURATO:PERSONA] C. , già [OSCURATO:SOCIETA]di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in persona de i ridetti legal i rappresentati e difesi dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliati in Romaalla via di Ripetta, 142, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], come da procura speciale rilasciata su singoli fogli separati ( con indirizzoPEC: [OSCURATO:EMAIL] ) –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso Oggetto: PREU – responsabilità in via solidale Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 l’Avvocatura Generale dello Stato ( con indirizzo PEC: [OSCURATO:EMAIL]); -controricorrente - e AGENZIADELLE ENTRATE -intimata - avversola sentenza della Co rte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia n. 3334 / 0 1 / 2 2 depositata i n data 1 3 / 12 /20 2 2 , non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata tenutasi in data 1 3 / 0 9 /202 4 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]Succio; Rilevatoche: -[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di soci amministratori dellaEuro caffè' s . n . c . di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (oggi [OSCURATO:PERSONA] s. a . s . di [OSCURATO:PERSONA] C.), impugnavano l’avviso di accertamentoloro notificato dall ’ Agenzia delle Dogane e dei Monopoli relativa al PREU ([OSCURATO:PERSONA] previsto dal d.

Lgs. 269 del 2003),anno 2014, per gli apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro di cui all ’ art.110, comma 6, TULPS installati presso il proprio localecommerciale; -la CTP rigettava il ricorso; proponevano gravame i contribuenti; -la CTR rigettava l’appello ; - ricorrono a questa Corte i contribuenti nella ridetta qualità con atto affidatoa quattro motivi; - resiste con controricorso l’Agenzia delle dogane ; è rimasta intimata l’Agenziadelle entrate; Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3 - il Consigliere delegato ha depositato proposta di definizione acceleratadel giudizio, alla quale ha fatto seguito l’istanza di decisione daparte del Collegio ex art. 380 bis c.p.c.

Consideratoche: - il primo motivo di ricorso deduce la violazione e falsa applicazione dell’art.39 q uater, comma 2, del d .

Lgs. 269 del 20 03 nella parte in cuisi afferma in sentenza che “ la presenza di apparecchiature alterate detenuteda parte del soggetto esercente (a qualsiasi titolo) del locale incui tali apparecchi da gioco sono installati, il quale, ex art.39 quater d.l. 269/03, risulta obbligato in solido al versamento del prelievo erarialeunico...”; - il motivo è infondato; la CTR ha accertato che (come si legge nella sentenza impugnata) “nel caso in esame l’assenza di una oggettiva individuazione del responsabile dell’illecito (dagli accertamenti della GdFè emersa con certezza la manomissione dell’apparecchio, ma non l’autore dello stesso), rende l'affermazione di estraneità degli appellantipriva di una oggettiva dimostrazione.

Oltretutto, sebbene le vicende penali, non facciano stato nei procedimenti amministrativi, tuttaviapossono costituire documentazione liberamente valutabile dal giudice che può trarne elementi di giudizio utili, tra cui l’autore del reato; nulla in tal senso si evince dalla documentazione versata in atti.”; in ogni caso, in capo ai ricorrenti sussiste la responsabilità solidale(tra molte, Cass. n. 14536/2019); - questa Corte ha già infatti chiarito sul punto ( si veda Cass. Sez.5, Ordinanza n. 14962 del 31/05/2019 ) che i n tema di prelievo erarialeunico (c . d.

PREU) sulle somme giocate mediante apparecchi e congegnida intrattenimento privi del prescritto nulla osta, ex art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S., il possessore dei locali in cui sono stati installati risponde per l'imposta evasa, in solido con chi li abbia Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 4 installati,soltanto per le giocate effettuate dopo il 1° gennaio 2007 (e inquesto caso si tratta di operazioni di gioco poste in essere nel corso del2014) data di entrata in vigore dell'art. 39 - quater, comma 2, del d.L.n. 269 del 2003, conv ertito , con modif icazioni , dalla L . n. 326 del 2003, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 84, della L . n. 296 del 2006; - i n ogni caso, poi, con riferimento anche alla posizione del concessionario che qui non rileva, vigono principi analoghi dal momentoche questa Corte ha pure statuito ( in argomento si rimanda a Cass. Sez. 5 , Sentenza n. 13116 del 25/05/2018 ) che in materia di c.d.PREU sulle somme giocate mediante apparecchi da intrattenimento, ex art. 110, comma 6, T.U.L.P .S., nell'ipotesi di trasmissione in via telematica di dati di gioco difformi da quelli effettivamenterealizzati, ai sensi dell'art. 39 quater, comma 2, del d.

L . n.269 del 2003, conv ertito in L . n. 326 del 2003, nel testo introdotto dall'art. 1 della l. n. 296 del 2006 (applicabile "ratione temporis" ed anteriore alla modifica di cui all'art. 15 del d.

L . n. 78 del 20 09, convertito in L . n. 102 del 2009), il concessionario di rete è responsabile in via principale per l'imposta evasa sulle operazioni di giocoed i relativi accessori e sanzioni in caso di omessa identificazione dell'autoredell'illecito, mentre, qualora quest'ultimo sia identificato, ne rispondecon lo stesso a titolo solidale ; - il secondo motiv o si duole della violazione dell’art. 2700 c.c. in relazione all’art. 360 c.1 n. 3 c.p.c. per avere la CTR erroneamente mancatodi valutare come si evinca dal PVC della GdF che le condotte sianoascrivibili al legale rappresentante della Nolo 2 Effe, ovvero al sig. [OSCURATO:PERSONA] e che le stesse integrano fattispecie penalmente rilevanti mentre nulla viene rilevato nei confronti dei sig.ri Maggi e Strippoli,né tantomeno nei confronti della loro società; Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 5 - tale motivo può esaminarsi congiuntamente con il quarto mezzo di impugnazione, che censura la sentenza gravata per omesso esame circaun fatto decisivo per il giudizio già oggetto di discussione tra le parti(ex art. 360 comma 1 n. 5), consistente nella omessa valutazione della confessione giudiziale resa dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli; - entrambi i motivi sono inammissibili, in quanto propongono in concretouna rivalutazione delle prove, operazione non consentita in sede di Legittimità; quanto al quarto motivo, lo stesso risulta comunquee ulteriormente inammissibile per due ulteriori ragioni; - vertendosi nella fattispecie in situazione di c.d.

“doppia conforme” (essendorisultati i contribuenti soccombenti in ambo i gradi di merito) prevista dall'art. 348 - ter, comma 5, c.p.c., il ricorso per cassazione propostoper il motivo di cui al n. 5) dell'art. 360 c.p.c. è inammissibile se non indica le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (tra molte, Cass. Sez.3 , Ordinanza n. 5947 del 28/02/2023 ; Cass. n. 266860 del 18/12/2014;Cass. n. 11439 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] ; -ancora, il motivo è ulteriormente inammissibile in quanto non ha ad oggettol'omesso esame di un fatto storico, inteso quale accadimento storico-naturalistico, bensì l'omesso esame di una argomentazione difensiva che non costituisce fatto storico (Cass., Sez.

I, 18 ottobre 2018,n. 26305; Cass., Sez.

VI, 6 settembre 2019, n. 22397); -il terzo motivo denuncia la nullità della sentenza o del procedimento (art. 360 comma 1 n. 4) in quanto sussisterebbe in essa, secondo i ricorrentiun contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili; nelle motivazioni della sentenza qui impugnata, al primo periodo della pagina5, dapprima si individua “l’unico responsabile degli illeciti” nella Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 6 personadel sig. [OSCURATO:PERSONA] e, successivamente a pagina 7 si afferma che “nel caso in esame l’assenza di una oggettiva individuazione del responsabile dell’illecito rende l’affermazione di estraneità degli appellantipriva di una oggettiva dimostrazione”; -il motivo è infondato; - la sentenza impugnata non contiene le contraddizioni indicate nel motivo; anzi la sua lettura, integrale e non frammentaria, consente inverodi ricostruire chiaramente e speditamente l’iter logico – giuridico che ha orientato la decisione, risultando quindi del tutto coerente e intellegibilela motivazione del decisum stesso; -in conclusione, il ricorso va rigettato; -le spese sono regolate dalla soccombenza; - poiché la presente decisione fa seguito ad istanza di decisione proposta al Collegio in seguito alla comunicazione di proposta di definizioneaccelerata del giudizio ex art. 380 bis c.p.c. , in conformità allagiurisprudenza recente di questa Corte (si vedano in termini Cass. Sez.

U n. , Ordinanza n. 28540 del 13/10/2023; Cass. Sez.

Un., Ordinanzan. 27195 del 22/09/2023; ancora la recente Cass. Sez. 3, Ordinanzan. 31839 del 15/11/2023) , secondo la quale « contiene, nei casi di conformità tra proposta e decisione finale, una valutazione legale tipica, ad opera del legislatore delegato, della sussistenza dei presupposti per la condanna al pagamento di una somma equitativamentedeterminata a favore della controparte (art. 96 terzo comma) e di una ulteriore somma di denaro non inferiore ad euro 500,00e non superiore ad euro 5.000,00 (art. 96 quarto comma, ove, appuntoil legislatore usa la locuzione “altresì” », sì da codificare « una ipotesi di abuso del processo, peraltro già immanente nel sistema processuale (da iscrivere nel generale istituto del divieto di lite temerarianel sistema processuale).

Non attenersi ad una valutazione Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 7 del Presidente della Sezione che poi trovi conferma nella decisione finalelascia certamente presumere una responsabilità aggravata » , ne seguela condanna ex 96, terzo e quarto comma c.p.c.; -debbono quindi liquidarsi ex art. 96 terzo comma c.p.c. l’importo di euro 2.100,00 a carico di parte soccombente ed ex art. 96 quarto commac.p.c. l’ulteriore importo di euro 1.000,00 sempre a carico di partesoccombente da versarsi alla cassa delle ammende; p.q.m. rigettail ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento in favore di parte controricorrente della somma di euro 4.300,00 oltre a spese prenotate a debito; condanna parte ricorrente anche al pagamento dell’ulterioresomma di euro

2. 1 00,00 ex art. 96 c. 3 c.p.c. in favore di partecontroricorrente e infine dell’ulteriore somma di euro 1.000,00 exart.96 c. 4 c.p.c. in favore della cassa delle ammende.

Aisensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 dei 2002, inserito dall'art. 1, comma

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. R.G. 13523 /202 3 proposto da : [OSCURATO:PERSONA] S.A.S. [OSCURATO:PERSONA] C. , già [OSCURATO:SOCIETA]di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in persona de i ridetti legal i rappresentati e difesi dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliati in Romaalla via di Ripetta, 142, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], come da procura speciale rilasciata su singoli fogli separati ( con indirizzoPEC: [OSCURATO:EMAIL] ) –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso Oggetto: PREU – responsabilità in via solidale Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 l’Avvocatura Generale dello Stato ( con indirizzo PEC: [OSCURATO:EMAIL]); -controricorrente - e AGENZIADELLE ENTRATE -intimata - avversola sentenza della Co rte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia n. 3334 / 0 1 / 2 2 depositata i n data 1 3 / 12 /20 2 2 , non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata tenutasi in data 1 3 / 0 9 /202 4 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]Succio; Rilevatoche: -[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di soci amministratori dellaEuro caffè' s . n . c . di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (oggi [OSCURATO:PERSONA] s. a . s . di [OSCURATO:PERSONA] C.), impugnavano l’avviso di accertamentoloro notificato dall ’ Agenzia delle Dogane e dei Monopoli relativa al PREU ([OSCURATO:PERSONA] previsto dal d. Lgs. 269 del 2003),anno 2014, per gli apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro di cui all ’ art.110, comma 6, TULPS installati presso il proprio localecommerciale; -la CTP rigettava il ricorso; proponevano gravame i contribuenti; -la CTR rigettava l’appello ; - ricorrono a questa Corte i contribuenti nella ridetta qualità con atto affidatoa quattro motivi; - resiste con controricorso l’Agenzia delle dogane ; è rimasta intimata l’Agenziadelle entrate; Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3 - il Consigliere delegato ha depositato proposta di definizione acceleratadel giudizio, alla quale ha fatto seguito l’istanza di decisione daparte del Collegio ex art. 380 bis c.p.c. Consideratoche: - il primo motivo di ricorso deduce la violazione e falsa applicazione dell’art.39 q uater, comma 2, del d . Lgs. 269 del 20 03 nella parte in cuisi afferma in sentenza che “ la presenza di apparecchiature alterate detenuteda parte del soggetto esercente (a qualsiasi titolo) del locale incui tali apparecchi da gioco sono installati, il quale, ex art.39 quater d.l. 269/03, risulta obbligato in solido al versamento del prelievo erarialeunico...”; - il motivo è infondato; la CTR ha accertato che (come si legge nella sentenza impugnata) “nel caso in esame l’assenza di una oggettiva individuazione del responsabile dell’illecito (dagli accertamenti della GdFè emersa con certezza la manomissione dell’apparecchio, ma non l’autore dello stesso), rende l'affermazione di estraneità degli appellantipriva di una oggettiva dimostrazione. Oltretutto, sebbene le vicende penali, non facciano stato nei procedimenti amministrativi, tuttaviapossono costituire documentazione liberamente valutabile dal giudice che può trarne elementi di giudizio utili, tra cui l’autore del reato; nulla in tal senso si evince dalla documentazione versata in atti.”; in ogni caso, in capo ai ricorrenti sussiste la responsabilità solidale(tra molte, Cass. n. 14536/2019); - questa Corte ha già infatti chiarito sul punto ( si veda Cass. Sez.5, Ordinanza n. 14962 del 31/05/2019 ) che i n tema di prelievo erarialeunico (c . d. PREU) sulle somme giocate mediante apparecchi e congegnida intrattenimento privi del prescritto nulla osta, ex art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S., il possessore dei locali in cui sono stati installati risponde per l'imposta evasa, in solido con chi li abbia Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 4 installati,soltanto per le giocate effettuate dopo il 1° gennaio 2007 (e inquesto caso si tratta di operazioni di gioco poste in essere nel corso del2014) data di entrata in vigore dell'art. 39 - quater, comma 2, del d.L.n. 269 del 2003, conv ertito , con modif icazioni , dalla L . n. 326 del 2003, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 84, della L . n. 296 del 2006; - i n ogni caso, poi, con riferimento anche alla posizione del concessionario che qui non rileva, vigono principi analoghi dal momentoche questa Corte ha pure statuito ( in argomento si rimanda a Cass. Sez. 5 , Sentenza n. 13116 del 25/05/2018 ) che in materia di c.d.PREU sulle somme giocate mediante apparecchi da intrattenimento, ex art. 110, comma 6, T.U.L.P .S., nell'ipotesi di trasmissione in via telematica di dati di gioco difformi da quelli effettivamenterealizzati, ai sensi dell'art. 39 quater, comma 2, del d. L . n.269 del 2003, conv ertito in L . n. 326 del 2003, nel testo introdotto dall'art. 1 della l. n. 296 del 2006 (applicabile "ratione temporis" ed anteriore alla modifica di cui all'art. 15 del d. L . n. 78 del 20 09, convertito in L . n. 102 del 2009), il concessionario di rete è responsabile in via principale per l'imposta evasa sulle operazioni di giocoed i relativi accessori e sanzioni in caso di omessa identificazione dell'autoredell'illecito, mentre, qualora quest'ultimo sia identificato, ne rispondecon lo stesso a titolo solidale ; - il secondo motiv o si duole della violazione dell’art. 2700 c.c. in relazione all’art. 360 c.1 n. 3 c.p.c. per avere la CTR erroneamente mancatodi valutare come si evinca dal PVC della GdF che le condotte sianoascrivibili al legale rappresentante della Nolo 2 Effe, ovvero al sig. [OSCURATO:PERSONA] e che le stesse integrano fattispecie penalmente rilevanti mentre nulla viene rilevato nei confronti dei sig.ri Maggi e Strippoli,né tantomeno nei confronti della loro società; Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 5 - tale motivo può esaminarsi congiuntamente con il quarto mezzo di impugnazione, che censura la sentenza gravata per omesso esame circaun fatto decisivo per il giudizio già oggetto di discussione tra le parti(ex art. 360 comma 1 n. 5), consistente nella omessa valutazione della confessione giudiziale resa dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli; - entrambi i motivi sono inammissibili, in quanto propongono in concretouna rivalutazione delle prove, operazione non consentita in sede di Legittimità; quanto al quarto motivo, lo stesso risulta comunquee ulteriormente inammissibile per due ulteriori ragioni; - vertendosi nella fattispecie in situazione di c.d. “doppia conforme” (essendorisultati i contribuenti soccombenti in ambo i gradi di merito) prevista dall'art. 348 - ter, comma 5, c.p.c., il ricorso per cassazione propostoper il motivo di cui al n. 5) dell'art. 360 c.p.c. è inammissibile se non indica le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (tra molte, Cass. Sez.3 , Ordinanza n. 5947 del 28/02/2023 ; Cass. n. 266860 del 18/12/2014;Cass. n. 11439 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] ; -ancora, il motivo è ulteriormente inammissibile in quanto non ha ad oggettol'omesso esame di un fatto storico, inteso quale accadimento storico-naturalistico, bensì l'omesso esame di una argomentazione difensiva che non costituisce fatto storico (Cass., Sez. I, 18 ottobre 2018,n. 26305; Cass., Sez. VI, 6 settembre 2019, n. 22397); -il terzo motivo denuncia la nullità della sentenza o del procedimento (art. 360 comma 1 n. 4) in quanto sussisterebbe in essa, secondo i ricorrentiun contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili; nelle motivazioni della sentenza qui impugnata, al primo periodo della pagina5, dapprima si individua “l’unico responsabile degli illeciti” nella Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 6 personadel sig. [OSCURATO:PERSONA] e, successivamente a pagina 7 si afferma che “nel caso in esame l’assenza di una oggettiva individuazione del responsabile dell’illecito rende l’affermazione di estraneità degli appellantipriva di una oggettiva dimostrazione”; -il motivo è infondato; - la sentenza impugnata non contiene le contraddizioni indicate nel motivo; anzi la sua lettura, integrale e non frammentaria, consente inverodi ricostruire chiaramente e speditamente l’iter logico – giuridico che ha orientato la decisione, risultando quindi del tutto coerente e intellegibilela motivazione del decisum stesso; -in conclusione, il ricorso va rigettato; -le spese sono regolate dalla soccombenza; - poiché la presente decisione fa seguito ad istanza di decisione proposta al Collegio in seguito alla comunicazione di proposta di definizioneaccelerata del giudizio ex art. 380 bis c.p.c. , in conformità allagiurisprudenza recente di questa Corte (si vedano in termini Cass. Sez. U n. , Ordinanza n. 28540 del 13/10/2023; Cass. Sez. Un., Ordinanzan. 27195 del 22/09/2023; ancora la recente Cass. Sez. 3, Ordinanzan. 31839 del 15/11/2023) , secondo la quale « contiene, nei casi di conformità tra proposta e decisione finale, una valutazione legale tipica, ad opera del legislatore delegato, della sussistenza dei presupposti per la condanna al pagamento di una somma equitativamentedeterminata a favore della controparte (art. 96 terzo comma) e di una ulteriore somma di denaro non inferiore ad euro 500,00e non superiore ad euro 5.000,00 (art. 96 quarto comma, ove, appuntoil legislatore usa la locuzione “altresì” », sì da codificare « una ipotesi di abuso del processo, peraltro già immanente nel sistema processuale (da iscrivere nel generale istituto del divieto di lite temerarianel sistema processuale). Non attenersi ad una valutazione Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 7 del Presidente della Sezione che poi trovi conferma nella decisione finalelascia certamente presumere una responsabilità aggravata » , ne seguela condanna ex 96, terzo e quarto comma c.p.c.; -debbono quindi liquidarsi ex art. 96 terzo comma c.p.c. l’importo di euro 2.100,00 a carico di parte soccombente ed ex art. 96 quarto commac.p.c. l’ulteriore importo di euro 1.000,00 sempre a carico di partesoccombente da versarsi alla cassa delle ammende; p.q.m. rigettail ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento in favore di parte controricorrente della somma di euro 4.300,00 oltre a spese prenotate a debito; condanna parte ricorrente anche al pagamento dell’ulterioresomma di euro 2. 1 00,00 ex art. 96 c. 3 c.p.c. in favore di partecontroricorrente e infine dell’ulteriore somma di euro 1.000,00 exart.96 c. 4 c.p.c. in favore della cassa delle ammende. Aisensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 dei 2002, inserito dall'art. 1, comma