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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 13 giugno 2023

Cassazione n. 08485/2024

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.13784/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], difeso da sé medesimo, elettivamente domiciliato nel proprio studio in Roma, via Tacito n.41 -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA].R.A.P. in liquidazione coatta amministrativa , elettivamente domiciliata in Roma, via Barberini n. 67, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende giusta procura speciale allegata al ricorso -controricorrente - avverso il decreto del Tribunale di Catanzaro in R.G. n. 4169/2022 depositatol’ [OSCURATO:DATA_NASCITA] ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/2/2024dal [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. Il commissario liquidatore del [OSCURATO:PERSONA] per lo Sviluppo delle [OSCURATO:PERSONA] della Regione Calabria (di seguito, per brevità, CORAP) in liquidazione coatta amministrativa depositava un progetto di stato passivo in cui il credito professionale vantato dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] veniva ammesso per € 5.821,31 in privilegio, ai sensi dell’art. 2751-bisn. 2 cod. civ., e per € 32.104,33 in chirografo (importi comprensivi di oneri previdenziali ma non dell’I.V.A), oltre spese generali in chirografo.

2. Il Tribunale di Catanzaro, a seguito dell’opposizione presentata dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], osservava, in via preliminare, che il deposito di un “progetto” di stato passivo in cancelleria aveva ragionevolmente determinato nel creditore il convincimento che l’adempimento fosse quello prescritto dall’art. 209 l. fall., cosicché non era possibile applicare “ la sanzione dell’ inammissibilità del ricorso ” , la cui proposizione “anticipata” era la diretta conseguenza di una condotta non prevista dalla legge posta in essere dalla procedura, idonea a far ritenere al creditore (il quale non poteva prevedere che il primo deposito sarebbe stato seguito da un successivo deposito dello stato passivo) di dover tutelare i propri interessi entro i termini decadenziali previsti dalla norma.

Riteneva, nel merito, che a fronte dei plurimi incarichi eseguiti (assistenza in quattro distinti giudizi, nei confronti di due diversi consorzi successivamente accorpati in CORAP) il privilegio di cui all’art. 2751-bis n. 2 cod. civ. dovesse essere riconosciuto in relazione alle prestazioni svolte in esecuzione dell’ultimo degli incarichi conferiti, come aveva fatto, correttamente, il commissario liquidatore.

3. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per la cassazione di questo decreto, depositato in data 13 giugno 2023, prospettando un unico motivo di doglianza, al quale ha resistito con controricorso CORAP in l.c.a..

Entrambe le parti hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 380- bis.1 cod. proc. civ..

Considerato che:

4. Il ricorso in esame è stato presentatoavverso un provvedimento che ha rigettato l’opposizione proposta rispetto a un “progetto” di stato passivo che il commissario liquidatore ha ritenuto di depositare in cancelleria nel corso della procedura di liquidazione coatta amministrativa.

Occorre preliminarmente rilevare che l’originaria opposizione non poteva essere introdotta.

Giova precisare che un simile rilievo non è precluso dalla formazione di alcun giudicato interno, poiché la decisione impugnata non afferma affatto che l’opposizione era proponibile, ma si limita a giustificare la sua presentazione alla luce della condottatenuta dalla procedura. 4.1 Ritiene la Corte che nella fattispecie ricorra uno dei casi nei quali (cfr. Cass. 15019/2016) non è necessario indicare alle parti la questione, poiché "il divieto della decisione sulla base di argomenti non sottoposti al previo contraddittorio delle parti non si applica alle questioni di rito relative a requisiti di ammissibilità della domanda previsti da norme la cui violazione è rilevabile in ogni stato e grado del processo, senza che tale esito processuale integri una violazione dell'art. 6, paragrafo 1, della Convenzione Europea dei Diritti dell'[OSCURATO:PERSONA], il quale - nell'interpretazione data dalla Corte Europea - ammette che il contraddittorio non venga previamente suscitato quando si tratti di questioni di rito che la parte, dotata di una minima diligenza processuale, avrebbe potuto e dovuto attendersi o prefigurarsi". 4.2 L’improponibilità oggettiva dell’opposizione discendeva, in primo luogo, dal fatto che la tutela richiesta non era contemplata dall’ordinamento, poiché l’art. 209 l. fall. prevede espressamente che le impugnazioni siano rivolte nei confronti del contenuto dell’elenco dei crediti ammessi o respinti dal commissario, una volta che tale elenco sia depositato in cancelleria.

Nessuna opposizione, invece, poteva essere presentata nei confronti di un mero “progetto” di stato passivo (come riconosce, del resto,lo stesso provvedimento impugnato, laddove spiega che avverso il progetto di stato passivo, “in quanto atto preparatorio, non è dato alcun rimedio impugnatorio”, pag. 3). 4.3 Peraltro, il provvedimento impugnato, dopo aver riconosciuto che l’opposizione era stata rivolta avverso il progetto di stato passivo depositato dal commissario liquidatore e non nei confronti dello stato passivo esecutivo depositato in seguito presso la cancelleria del tribunale e notificato ai creditori istanti, ha sottolineato che l’opposizione costituiva una reazione a una condotta del commissario liquidatore non prevista dalla legge che aveva indotto il creditore a reputare di dover tutelare fin dasubito i propri interessi.

Un simile rilievo trascura di considerare che l’opponente non aveva alcun interesse a impugnare un mero progetto di stato passivo.

Infatti, l'interesse all'impugnazione -inteso quale manifestazione del generale principio dell'interesse ad agire e la cui assenza è rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo (anche in mancanza di contrasto tra le parti sul punto, poiché costituisce un requisito per la trattazione nel merito della domanda; Cass. 19268/2016) - deve essere individuato in un interesse giuridicamente tutelabile, identificabile nella concreta utilità derivante dalla rimozione della pronuncia censurata, non essendo sufficiente l'esistenza di un mero interesse astratto a una più corretta soluzione di una questione giuridica (Cass. 3991/2020, Cass., Sez.

U., 12637/2008).

Un progetto di stato passivo predisposto sulla falsariga di quanto previsto dall’art. 95 l. fall. era volto, unicamente, a provocare il confronto con i creditori concorsuali, in un’ottica di economia processuale ed al fine di evitare errori superabili nel contraddittorio fra le parti, perché i medesimi potessero presentare osservazioni scritte e documenti integrativi.

Era, invece, lo stato passivo formato ai sensi dell’art. 209 l. fall. ad individuare i crediti ammessi al concorso o respinti.

Ne discende che l’odierno ricorrente non avrebbe ricavato alcuna concreta utilità dall’accoglimento della sua opposizione, in quanto non era il progetto di stato passivo depositato e impugnato a disporre o meno l’ammissione del suo credito nel novero dei crediti concorsuali e a incidere sulla possibilità di soddisfare lo stesso.

L’improponibilità della causa, dunque, era determinata anche dalla mancanza (originaria) di un interesse ad agire (v.

Cass. 3461/1990).

5. Per tutto quanto sopra esposto il decreto impugnato deve essere cassato senza rinvio ex art. 382, ultimo comma, cod. proc. civ. , perché la causa non poteva essere proposta.

6. Il tribunale ha ampiamente rilevato come la proposizione “anticipata” dell’opposizione fosse una diretta conseguenza di una condotta non prevista dalla legge, posta in essere dalla procedura concorsuale opposta, idonea a far ritenere al creditore di dover tutelare i propri interessi entro termini decadenziali.

Questi argomenti, a giudizio del collegio, costituiscono una grave ed eccezionale ragione, analoga a quelle normativamente previste, che giustifica l’integrale compensazione delle spese del giudizio di legittimità e di quello di merito, ai sensi degli artt. 385, comma 2, e 92, comma 2, cod. proc. civ., quest’ultimo come risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. 132/2014 e dalla sentenza n.77/2018 della Corte costituzionale.

P.Q.M.

La Corte, decidendo sul ricorso, cassa senza rinvio il decreto impugnato.

Compensa integralmente le spese processuali del giudizio di legittimità e di quello di merito.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.13784/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], difeso da sé medesimo, elettivamente domiciliato nel proprio studio in Roma, via Tacito n.41 -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA].R.A.P. in liquidazione coatta amministrativa , elettivamente domiciliata in Roma, via Barberini n. 67, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende giusta procura speciale allegata al ricorso -controricorrente - avverso il decreto del Tribunale di Catanzaro in R.G. n. 4169/2022 depositatol’ [OSCURATO:DATA_NASCITA] ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/2/2024dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. Il commissario liquidatore del [OSCURATO:PERSONA] per lo Sviluppo delle [OSCURATO:PERSONA] della Regione Calabria (di seguito, per brevità, CORAP) in liquidazione coatta amministrativa depositava un progetto di stato passivo in cui il credito professionale vantato dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] veniva ammesso per € 5.821,31 in privilegio, ai sensi dell’art. 2751-bisn. 2 cod. civ., e per € 32.104,33 in chirografo (importi comprensivi di oneri previdenziali ma non dell’I.V.A), oltre spese generali in chirografo. 2. Il Tribunale di Catanzaro, a seguito dell’opposizione presentata dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], osservava, in via preliminare, che il deposito di un “progetto” di stato passivo in cancelleria aveva ragionevolmente determinato nel creditore il convincimento che l’adempimento fosse quello prescritto dall’art. 209 l. fall., cosicché non era possibile applicare “ la sanzione dell’ inammissibilità del ricorso ” , la cui proposizione “anticipata” era la diretta conseguenza di una condotta non prevista dalla legge posta in essere dalla procedura, idonea a far ritenere al creditore (il quale non poteva prevedere che il primo deposito sarebbe stato seguito da un successivo deposito dello stato passivo) di dover tutelare i propri interessi entro i termini decadenziali previsti dalla norma. Riteneva, nel merito, che a fronte dei plurimi incarichi eseguiti (assistenza in quattro distinti giudizi, nei confronti di due diversi consorzi successivamente accorpati in CORAP) il privilegio di cui all’art. 2751-bis n. 2 cod. civ. dovesse essere riconosciuto in relazione alle prestazioni svolte in esecuzione dell’ultimo degli incarichi conferiti, come aveva fatto, correttamente, il commissario liquidatore. 3. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per la cassazione di questo decreto, depositato in data 13 giugno 2023, prospettando un unico motivo di doglianza, al quale ha resistito con controricorso CORAP in l.c.a.. Entrambe le parti hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 380- bis.1 cod. proc. civ.. Considerato che: 4. Il ricorso in esame è stato presentatoavverso un provvedimento che ha rigettato l’opposizione proposta rispetto a un “progetto” di stato passivo che il commissario liquidatore ha ritenuto di depositare in cancelleria nel corso della procedura di liquidazione coatta amministrativa. Occorre preliminarmente rilevare che l’originaria opposizione non poteva essere introdotta. Giova precisare che un simile rilievo non è precluso dalla formazione di alcun giudicato interno, poiché la decisione impugnata non afferma affatto che l’opposizione era proponibile, ma si limita a giustificare la sua presentazione alla luce della condottatenuta dalla procedura. 4.1 Ritiene la Corte che nella fattispecie ricorra uno dei casi nei quali (cfr. Cass. 15019/2016) non è necessario indicare alle parti la questione, poiché "il divieto della decisione sulla base di argomenti non sottoposti al previo contraddittorio delle parti non si applica alle questioni di rito relative a requisiti di ammissibilità della domanda previsti da norme la cui violazione è rilevabile in ogni stato e grado del processo, senza che tale esito processuale integri una violazione dell'art. 6, paragrafo 1, della Convenzione Europea dei Diritti dell'[OSCURATO:PERSONA], il quale - nell'interpretazione data dalla Corte Europea - ammette che il contraddittorio non venga previamente suscitato quando si tratti di questioni di rito che la parte, dotata di una minima diligenza processuale, avrebbe potuto e dovuto attendersi o prefigurarsi". 4.2 L’improponibilità oggettiva dell’opposizione discendeva, in primo luogo, dal fatto che la tutela richiesta non era contemplata dall’ordinamento, poiché l’art. 209 l. fall. prevede espressamente che le impugnazioni siano rivolte nei confronti del contenuto dell’elenco dei crediti ammessi o respinti dal commissario, una volta che tale elenco sia depositato in cancelleria. Nessuna opposizione, invece, poteva essere presentata nei confronti di un mero “progetto” di stato passivo (come riconosce, del resto,lo stesso provvedimento impugnato, laddove spiega che avverso il progetto di stato passivo, “in quanto atto preparatorio, non è dato alcun rimedio impugnatorio”, pag. 3). 4.3 Peraltro, il provvedimento impugnato, dopo aver riconosciuto che l’opposizione era stata rivolta avverso il progetto di stato passivo depositato dal commissario liquidatore e non nei confronti dello stato passivo esecutivo depositato in seguito presso la cancelleria del tribunale e notificato ai creditori istanti, ha sottolineato che l’opposizione costituiva una reazione a una condotta del commissario liquidatore non prevista dalla legge che aveva indotto il creditore a reputare di dover tutelare fin dasubito i propri interessi. Un simile rilievo trascura di considerare che l’opponente non aveva alcun interesse a impugnare un mero progetto di stato passivo. Infatti, l'interesse all'impugnazione -inteso quale manifestazione del generale principio dell'interesse ad agire e la cui assenza è rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo (anche in mancanza di contrasto tra le parti sul punto, poiché costituisce un requisito per la trattazione nel merito della domanda; Cass. 19268/2016) - deve essere individuato in un interesse giuridicamente tutelabile, identificabile nella concreta utilità derivante dalla rimozione della pronuncia censurata, non essendo sufficiente l'esistenza di un mero interesse astratto a una più corretta soluzione di una questione giuridica (Cass. 3991/2020, Cass., Sez. U., 12637/2008). Un progetto di stato passivo predisposto sulla falsariga di quanto previsto dall’art. 95 l. fall. era volto, unicamente, a provocare il confronto con i creditori concorsuali, in un’ottica di economia processuale ed al fine di evitare errori superabili nel contraddittorio fra le parti, perché i medesimi potessero presentare osservazioni scritte e documenti integrativi. Era, invece, lo stato passivo formato ai sensi dell’art. 209 l. fall. ad individuare i crediti ammessi al concorso o respinti. Ne discende che l’odierno ricorrente non avrebbe ricavato alcuna concreta utilità dall’accoglimento della sua opposizione, in quanto non era il progetto di stato passivo depositato e impugnato a disporre o meno l’ammissione del suo credito nel novero dei crediti concorsuali e a incidere sulla possibilità di soddisfare lo stesso. L’improponibilità della causa, dunque, era determinata anche dalla mancanza (originaria) di un interesse ad agire (v. Cass. 3461/1990). 5. Per tutto quanto sopra esposto il decreto impugnato deve essere cassato senza rinvio ex art. 382, ultimo comma, cod. proc. civ. , perché la causa non poteva essere proposta. 6. Il tribunale ha ampiamente rilevato come la proposizione “anticipata” dell’opposizione fosse una diretta conseguenza di una condotta non prevista dalla legge, posta in essere dalla procedura concorsuale opposta, idonea a far ritenere al creditore di dover tutelare i propri interessi entro termini decadenziali. Questi argomenti, a giudizio del collegio, costituiscono una grave ed eccezionale ragione, analoga a quelle normativamente previste, che giustifica l’integrale compensazione delle spese del giudizio di legittimità e di quello di merito, ai sensi degli artt. 385, comma 2, e 92, comma 2, cod. proc. civ., quest’ultimo come risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. 132/2014 e dalla sentenza n.77/2018 della Corte costituzionale. P.Q.M. La Corte, decidendo sul ricorso, cassa senza rinvio il decreto impugnato. Compensa integralmente le spese processuali del giudizio di legittimità e di quello di merito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorr
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