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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 17 aprile 2025

Cassazione n. 20627/2025

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 519/2025 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - R.G.N. 6482/2025 [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 08/07/2024 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di Appello di Bologna, all’esito di trattazione orale, in parziale riforma della pronuncia emessa in primo grado nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], che l’aveva dichiarata colpevole del reato di furto in abitazione, aggravato, ha, per quanto qui di interesse, rideterminato, riducendola, la pena alla predetta inflitta, previo riconoscimento delle attenuanti generiche, esclusa la recidiva, confermando nel resto la decisione del primo giudice. [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 20627/2025 Roma, lì, 03/06/2025

2. Avverso la suindicata sentenza, ricorre per cassazione l’imputato, tramite il difensore di fiducia, deducendo due motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Col primo motivo deduce vizi di motivazione e travisamento probatorio.

In particolare, denuncia lo scollamento tra la deposizione della persona offesa, come emergente dalla relativa trascrizione da cui risulta che la stessa non ebbe a riconoscere con assoluta certezza l'imputata, e quanto riportato nella sentenza impugnata che afferma che, invece, la persona offesa, escussa in appello su richiesta della difesa, non avrebbe avuto dubbi sul riconoscimento dell'imputata nella persona che aveva perpetrato la condotta delittuosa ai suoi danni.

2.2. Col secondo motivo deduce violazione di legge in relazione all'art. 545-bis del codice di rito, nonché l'assoluta carenza di motivazione sul punto.

La Corte di appello, pur avendo proceduto a ridurre la pena in una misura compatibile con l'applicazione di una delle pene sostitutive rivisitate con la [OSCURATO:PERSONA], non ha, all'esito della lettura del dispositivo, attivato il contraddittorio in ordine, appunto, all'applicabilità delle pene sostitutive, contravvenendo alla ratio della nuova disciplina.

Del tutto carente e inidonea risulta altresì la motivazione sul punto tenendo conto del fatto che la Corte non ha minimamente valutato la richiesta difensiva, errando in definitiva sia in punto di diritto che di motivazione.

3. Il ricorso, proposto successivamente al 30.6.2024, è stato trattato - ai sensi dell'art. 611 come modificato dal d.lgs. del 10.10.2022 n. 150 e successive integrazioni – in assenza di richiesta di trattazione orale, senza l'intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto: il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo rigettarsi il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

1.1. Fondato è il primo motivo di ricorso.

Ed invero, dalla trascrizione integrale della deposizione della persona offesa – escussa in appello su richiesta della difesa che aveva contestato, in assenza del presupposto della irripetibilità dell’atto, l’acquisizione ex art. 512 cod. proc. pen. della denuncia e del verbale contenente il riconoscimento effettuato dalla medesima nella fase delle indagini – risulta con chiarezza che la stessa non ha riconosciuto con certezza l’imputata presente in aula.

In particolare, la persona offesa, pur avendo individuato nell’imputata – a lei mostrata unitamente ad altre due donne - la persona che aveva perpetrato il furto introducendosi in casa sua insieme ad un uomo, ha affermato che tuttavia tale suo riconoscimento non fosse al cento per cento (ma solo al cinquanta per cento).

In realtà, la Corte di merito ha valorizzato anche la circostanza che in sede di indagini gli investigatori erano pervenuti all’individuazione della ricorrente sulla base del fatto che la stessa in quel medesimo periodo si era resa responsabile, unitamente al coimputato [OSCURATO:PERSONA] – anch’egli riconosciuto dalla persona offesa, senza ombra di dubbio, nella fase delle indagini – di furti commessi con modalità analoghe.

Ciò nondimeno, non può rimanere privo di effetto l’errore in cui è incorsa la Corte di appello, stigmatizzato dalla difesa, non potendosi accettare che la ricostruzione confermativa della responsabilità dell’imputata si fondi su un dato non corrispondente al vero, risultando effettivamente che il riconoscimento in secondo grado non può dirsi intervenuto in termini di certezza.

La Corte di merito avrebbe dovuto piuttosto partire dal fatto che il riconoscimento della persona offesa era intervenuto “al 50 %” – se del caso colmando la lacuna derivante dalla mancata contestazione delle precedenti dichiarazioni rese dalla stessa nella fase delle indagini, che ben avrebbero potuto essere utilizzate durante la sua deposizione in appello – e sulla base di tale elemento, costruire le ragioni argomentative che l’avevano indotta a ritenere, ciò nonostante, assodata la responsabilità dell’imputata- se del caso valorizzando gli eventuali altri elementi in tal senso confermativi risultanti dagli atti.

In definitiva risulta viziato l’intero percorso motivazionale svolto nella sentenza impugnata.

2. S’impone pertanto l’annullamento della sentenza impugnata, assorbito l’altro motivo di ricorso, con rinvio per nuovo esame ad altra Sezione della Corte di appello di Bologna.

P.Q.M Annulla la sentenza impugnata, con rinvio per nuovo esame ad altra Sezione della Corte di appello di Bologna.

Così deciso il 17.4.2025.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 519/2025 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - R.G.N. 6482/2025 [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 08/07/2024 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di Appello di Bologna, all’esito di trattazione orale, in parziale riforma della pronuncia emessa in primo grado nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], che l’aveva dichiarata colpevole del reato di furto in abitazione, aggravato, ha, per quanto qui di interesse, rideterminato, riducendola, la pena alla predetta inflitta, previo riconoscimento delle attenuanti generiche, esclusa la recidiva, confermando nel resto la decisione del primo giudice. [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 20627/2025 Roma, lì, 03/06/2025 2. Avverso la suindicata sentenza, ricorre per cassazione l’imputato, tramite il difensore di fiducia, deducendo due motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Col primo motivo deduce vizi di motivazione e travisamento probatorio. In particolare, denuncia lo scollamento tra la deposizione della persona offesa, come emergente dalla relativa trascrizione da cui risulta che la stessa non ebbe a riconoscere con assoluta certezza l'imputata, e quanto riportato nella sentenza impugnata che afferma che, invece, la persona offesa, escussa in appello su richiesta della difesa, non avrebbe avuto dubbi sul riconoscimento dell'imputata nella persona che aveva perpetrato la condotta delittuosa ai suoi danni. 2.2. Col secondo motivo deduce violazione di legge in relazione all'art. 545-bis del codice di rito, nonché l'assoluta carenza di motivazione sul punto. La Corte di appello, pur avendo proceduto a ridurre la pena in una misura compatibile con l'applicazione di una delle pene sostitutive rivisitate con la [OSCURATO:PERSONA], non ha, all'esito della lettura del dispositivo, attivato il contraddittorio in ordine, appunto, all'applicabilità delle pene sostitutive, contravvenendo alla ratio della nuova disciplina. Del tutto carente e inidonea risulta altresì la motivazione sul punto tenendo conto del fatto che la Corte non ha minimamente valutato la richiesta difensiva, errando in definitiva sia in punto di diritto che di motivazione. 3. Il ricorso, proposto successivamente al 30.6.2024, è stato trattato - ai sensi dell'art. 611 come modificato dal d.lgs. del 10.10.2022 n. 150 e successive integrazioni – in assenza di richiesta di trattazione orale, senza l'intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto: il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo rigettarsi il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 1.1. Fondato è il primo motivo di ricorso. Ed invero, dalla trascrizione integrale della deposizione della persona offesa – escussa in appello su richiesta della difesa che aveva contestato, in assenza del presupposto della irripetibilità dell’atto, l’acquisizione ex art. 512 cod. proc. pen. della denuncia e del verbale contenente il riconoscimento effettuato dalla medesima nella fase delle indagini – risulta con chiarezza che la stessa non ha riconosciuto con certezza l’imputata presente in aula. In particolare, la persona offesa, pur avendo individuato nell’imputata – a lei mostrata unitamente ad altre due donne - la persona che aveva perpetrato il furto introducendosi in casa sua insieme ad un uomo, ha affermato che tuttavia tale suo riconoscimento non fosse al cento per cento (ma solo al cinquanta per cento). In realtà, la Corte di merito ha valorizzato anche la circostanza che in sede di indagini gli investigatori erano pervenuti all’individuazione della ricorrente sulla base del fatto che la stessa in quel medesimo periodo si era resa responsabile, unitamente al coimputato [OSCURATO:PERSONA] – anch’egli riconosciuto dalla persona offesa, senza ombra di dubbio, nella fase delle indagini – di furti commessi con modalità analoghe. Ciò nondimeno, non può rimanere privo di effetto l’errore in cui è incorsa la Corte di appello, stigmatizzato dalla difesa, non potendosi accettare che la ricostruzione confermativa della responsabilità dell’imputata si fondi su un dato non corrispondente al vero, risultando effettivamente che il riconoscimento in secondo grado non può dirsi intervenuto in termini di certezza. La Corte di merito avrebbe dovuto piuttosto partire dal fatto che il riconoscimento della persona offesa era intervenuto “al 50 %” – se del caso colmando la lacuna derivante dalla mancata contestazione delle precedenti dichiarazioni rese dalla stessa nella fase delle indagini, che ben avrebbero potuto essere utilizzate durante la sua deposizione in appello – e sulla base di tale elemento, costruire le ragioni argomentative che l’avevano indotta a ritenere, ciò nonostante, assodata la responsabilità dell’imputata- se del caso valorizzando gli eventuali altri elementi in tal senso confermativi risultanti dagli atti. In definitiva risulta viziato l’intero percorso motivazionale svolto nella sentenza impugnata. 2. S’impone pertanto l’annullamento della sentenza impugnata, assorbito l’altro motivo di ricorso, con rinvio per nuovo esame ad altra Sezione della Corte di appello di Bologna. P.Q.M Annulla la sentenza impugnata, con rinvio per nuovo esame ad altra Sezione della Corte di appello di Bologna. Così deciso il 17.4.2025. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]
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