CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 17421/2022
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
1, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difesodall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] in virtù diprocura speciale a margine del ricorso,– ricorrente –controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro-tempore,elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] dei Portoghesi 12, pressol’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende ex lege;- controricorrente -avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] delLAZIO – sede di ROMA n. 1397/15/2017, depositata il 16 marzo 2017;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21aprile 2022 dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA];- Rilevato che:1. [OSCURATO:PERSONA] impugnava, dinanzi alla Commissione tributariaprovinciale di Roma, la cartella di pagamento n. 097-2013-Numero registro generale 24092/2017Numero sezionale 1419/2022Numero di raccolta generale 17421/2022Data pubblicazione 30/05/20220289686123000, riguardante due distinti ruoli, uno riferito all’impostaderivante dall’assoggettamento a tassazione separata di emolumentipercepiti a seguito di transazione novativa con il datore di lavoroCorriere dello [OSCURATO:SOCIETA]., ed un secondo relativo alla TARSU per ilperiodo d’imposta 2008. L’impugnazione riguardava solo il primo deisuddetti ruoli.La C.T.P. di Roma, con sentenza n. 16334/20/2015, depositata il 16luglio 2015, accoglieva il ricorso del contribuente, ritenendo che lasomma di € 200.000,00, versata in favore del Pavan al netto dellaritenuta d’acconto di € 50.000,00, dovesse potesse essere qualificatanon come indennità di fine rapporto, e quindi soggetta ad imposizioneex art. 19, comma 1, T.U.I.R., bensì come rientrante tra le “altreindennità” ex art. 17, comma 1, lett. a), T.U.I.R.Avverso tale sentenza interponeva appello l’Ufficio, e la C.T.R. delLazio – sede di Roma, con sentenza n. 1397/15/2017, depositata il 16marzo 2016, accoglieva l’appello e dichiarava in parte qua legittima lacartella di pagamento impugnata.Riteneva, in particolare, la C.T.R. che l’Ufficio, pur ridimensionando ilreddito di riferimento, in base alla decorrenza dell’emolumento comestabilito dal Tribunale di Roma, aveva provveduto ad inquadrare lasomma in questione proprio tra le “altre indennità” ex art. 17, comma1, lett. a), T.U.I.R., e che essa era stata sottoposta a tassazioneseparata, secondo quanto previsto dall’art. 19, comma 2, T.U.I.R.2. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione ilcontribuente [OSCURATO:PERSONA], sulla base di cinque motivi.Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.3. La discussione del ricorso è stata quindi fissata per la camera diconsiglio del 21 aprile 2022, ai sensi degli artt. 375, secondo comma,e 380-bis.1 cod. proc. civ., come introdotti dal d.l. 31 agosto 2016, n.168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197.R.G. N. 24092/2017 2Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 24092/2017Numero sezionale 1419/2022Numero di raccolta generale 17421/2022Data pubblicazione 30/05/2022- Considerato che:4. Con il primo motivo di ricorso il contribuente eccepisce la nullitàdella sentenza impugnata per motivazione apparente e conseguenteviolazione degli artt. 111, sesto comma, Cost., e 36, comma 2, num.4), d. lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all’art. 360, primocomma, num. 4), cod. proc. civ., in quanto la C.T.R., nell’accoglierel’appello, si era limitata a ricopiare gli assunti contenuti nell’atto diappello dell’Ufficio, accedendo acriticamente alla tesi difensivadell’Agenzia.Con il secondo motivo di ricorso il Pavan eccepisce, ancora, la nullitàdella sentenza impugnata, per inesistenza della motivazione econseguente violazione degli artt. 111, sesto comma, Cost. e 36,comma 2, num. 4), d.lgs. n. 546/1992, in relazione agli artt. 360,primo comma, num. 4), cod. proc. civ., in quanto la C.T.R., nellosposare acriticamente le ragioni dell’Ufficio, aveva concluso nel sensoche “L’appello proposto dall’Ufficio deve essere accolto e la cartella dipagamento deve essere confermata”, nonostante l’Ufficio stessoavesse concluso chiedendo alla C.T.R. di “riformare la pronuncia neitermini rappresentati dal gravame (…)”, termini che prevedevano unariduzione della richiesta portata dalla cartella, a seguito della rettificadella data di inizio del rapporto di lavoro (15 luglio 1994, anziché 1°marzo 2008, come indicato dal sostituto d’imposta).Con il terzo motivo di ricorso il contribuente eccepisce la nullità dellasentenza per violazione dell’art. 57 d.lgs. n. 546/1992, in relazioneall’art. 360, primo comma, num. 3), 4) e 5), cod. proc. civ., per averel’Ufficio formulato, in sede di appello, delle domande nuove, posto che,mentre nelle controdeduzioni in primo grado aveva dichiarato chel’emolumento in questione fosse da qualificare “come saldo di altreindennità non connesse alla cessazione del rapporto di lavoro eliquidato correttamente applicando l’aliquota media del biennioR.G. N. 24092/2017 3Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 24092/2017Numero sezionale 1419/2022Numero di raccolta generale 17421/2022Data pubblicazione 30/05/2022precedente”, al contrario, nell’atto di appello, lo stesso Ufficio avevasostenuto che “la somma corrisposta a seguito di accordo transattivoappare certamente riconducibile, sul piano sistematico, alla lettera a)dell’art. 17, comma 1, d.P.R. n. 917/1986, nella parte in cui si parla disomme e valore comunque percepiti (…) a seguito (…) di transazionirelative alla risoluzione del rapporto di lavoro”.Con il quarto motivo di ricorso il contribuente eccepisce la nullità dellasentenza, per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art.360, primo comma, num. 4), cod. proc. civ., per avere i giudicid’appello confermato la pretesa tributaria contenuta nella cartella dipagamento impugnata, sulla base di ragioni di diritto diversi da quelliversati nella medesima cartella. In particolare, era stato lo stessoUfficio, nell’atto di appello, ad ammettere che la cartella di pagamento,così come formulata, risultava erronea, laddove affermava che, “aparziale accoglimento delle doglianze ex adverso avanzate in primogrado, laddove si evidenzia l’erroneità della data di inizio del rapportoindicata dal sostituto d’imposta (1° marzo 2008), lo scrivente Ufficioha innanzitutto provveduto a rettificarla inserendo quella di decorrenza(15 luglio 1994) statuita dal Tribunale di Roma, quale risulta dallasentenza civile prodotta dalla parte”. Ma era stata proprio tale tesidifensiva, diversa rispetto all’originaria pretesa riportata nella cartelladi pagamento, a fondare il decisum della C.T.R., con ciò andando ultrapetita.Con il quinto motivo di ricorso il contribuente deduce, infine,violazione e falsa applicazione degli artt. 17, comma 1, lett. a), ecomma 3, nonché art. 19 TUIR, in relazione all’art. 360, primo comma,num. 3), cod. proc. civ., in quanto qualifica l’emolumento corrispostodal sostituto d’imposta come indennità di fine rapporto (art. 19),anziché come “altre indennità” ex art. 17, comma 1, lett. a), dellostesso TUIR.R.G. N. 24092/2017 4Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 24092/2017Numero sezionale 1419/2022Numero di raccolta generale 17421/2022Data pubblicazione 30/05/20225. Venendo quindi allo scrutinio dei singoli motivi di ricorso, osservala Corte quanto segue.5.1. Il primo motivo è infondato. La sentenza impugnata apparepienamente motivata, a nulla rilevando che essa abbia riportati stralcidel ricorso in appello, essendo pienamente legittima la prassi, per ilgiudicante, di recepire il contenuto di un atto difensivo, purché appaiachiaro che tale contenuto è stato fatto proprio dall’organo giudiziario esia ad esso attribuibile, in quanto contenente l’esposizione chiara,univoca ed esaustiva delle ragioni della decisione (Cass. 14 dicembre2018, n. 32533; Cass., Sez. U., 16 gennaio 2015, n. 642).5.2. Anche il secondo motivo è infondato. Anche se la C.T.R., nellaparte motiva, conclude nel senso che l’appello deve essere accolto e“la cartella di pagamento deve essere confermata”, è chiaro cheall’accoglimento dell’appello conseguiva la conferma della pretesaimpositiva, nei termini – più favorevoli per il contribuente – comerideterminati dallo stesso Ufficio nell’atto di appello. Non sussiste,pertanto, alcuna contraddittorietà nella motivazione, in quanto ilgravame è stato accolto nei termini richiesti dall’Ufficio, tanto è veroche, nel dispositivo, la Commissione si è limitata a disporre unicamentel’accoglimento dell’appello.5.3. Anche il terzo motivo di ricorso è infondato. Con l’atto di appellol’Ufficio non ha introdotto alcuna domanda nuova, ma si è limitato arichiedere la somma portata in cartella, come rideterminata dallostesso Ufficio in maniera più favorevole per il contribuente. Si ètrattato, quindi, di una semplice emendatio libelli (in quanto ilpresupposto impositivo era lo stesso, essendo soltanto stata modificatala data di decorrenza del rapporto di lavoro, e quindi rideterminato ilreddito di riferimento), e non già di nova in appello.5.4. Infondato è anche il quarto motivo di ricorso. La riduzione dellapretesa dell’Ufficio in sede di appello, come già detto, non haR.G. N. 24092/2017 5Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 24092/2017Numero sezionale 1419/2022Numero di raccolta generale 17421/2022Data pubblicazione 30/05/2022determinato alcuna domanda nuova, rimanendo invariata la causapetendi (imposizione di indennità percepite a seguito di transazionenovativa con il proprio datore di lavoro) ed il petitum (pagamentodell’IRPEF, sia pure per un minore importo rispetto a quello portato incartella). Pertanto, non può configurarsi, nella specie, alcuna violazionedel principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, avendo laC.T.R. comunque valutato la pretesa impositiva, nei termini ridotticome prospettati in appello.5.5. Anche il quinto motivo di ricorso è infondato.La somma richiesta al contribuente è il frutto dell’assoggettamentoa tassazione separata di emolumenti percepiti a seguito di unatransazione con il datore di lavoro [OSCURATO:SOCIETA]In particolare, con sentenza del 5 dicembre 2001 il Tribunale di Roma– sezione lavoro, riconosceva l’unitarietà del rapporto di lavoro tra ilPavan ed il datore di lavoro suindicato, in riferimento al periodointercorrente tra il 15 luglio 1994 e la data della sentenza. Taledecisione è divenuta definitiva in quanto non appellata.Successivamente, in data 21 dicembre 2007 il Pavan e la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. raggiungevano un accordo transattivo per ladefinizione del rapporto di lavoro subordinato, ricostruito per effettodella sentenza di cui sopra, attraverso la sottoscrizione di unatransazione generale novativa ex art. 1965 cod. civ., esuccessivamente resa efficace con la sottoscrizione di apposito verbaledinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro di Roma a mezzo dellaprocedura ex art. 410 cod. proc. civ. (nel testo vigente pro-tempore).In data 6 marzo 2008 il contribuente e la società Corriere dello Sports.r.l. comparivano dinanzi alla Commissione provinciale di conciliazionedelle controversie individuali di lavoro, e confermavano, con lasottoscrizione del processo verbale di conciliazione n. 11735 rep.,l’accordo transattivo di cui sopra.R.G. N. 24092/2017 6Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 24092/2017Numero sezionale 1419/2022Numero di raccolta generale 17421/2022Data pubblicazione 30/05/2022Tale accordo contemplava la rinuncia a proseguire il rapporto dilavoro subordinato presso la [OSCURATO:SOCIETA]. nonché a cessareogni altra rivendicazione in relazione al medesimo rapporto,prevedendo, a fronte delle rinunce del ricorrente, il pagamento in suofavore della somma di € 200.000,00, al netto delle ritenute di legge daliquidare ad opera del sostituto d’imposta [OSCURATO:SOCIETA]Orbene, ciò posto, va rilevato che la C.T.R. ha correttamenteinquadrato l’emolumento corrisposto dal datore di lavoro tra le sommepercepite a seguito di transazione relativa alla risoluzione di unrapporto di lavoro ex art. 17, comma 1, lett. a), TUIR, ritenendo adessa applicabile – conformemente a quanto ritenuto dall’Ufficio - latassazione separata come previsto da tale disposizione, edassoggettandola ad imposizione secondo quanto previsto dall’art. 19,comma 2, TUIR [che riguarda, tra l’altro, proprio gli emolumenti ex art.17, comma 1, lett. a), cit.]L’Ufficio, peraltro, con l’atto di appello, considerando corretta la datadi decorrenza del rapporto di lavoro come indicata dal Tribunale diRoma (15 luglio 1994), piuttosto che quella indicata dal datore di lavoro(1° marzo 2008), ha operato la riliquidazione dell’imposta,ridimensionando il reddito di riferimento, passato da € 3.000.000,00ad € 219.523,00, ed applicando quindi la minore aliquota del 39,89%in luogo della precedente del 42,77%.Ne consegue, pertanto, che correttamente la C.T.R. ha confermatotale inquadramento, non potendo, invece, considerarsi l’importo inquestione come semplice trattamento di fine rapporto ex art. 19,comma 1, TUIR.6. Consegue il rigetto del ricorso.Le spese seguono la soccombenza del ricorrente, secondo laliquidazione di cui al dispositivo.R.G. N. 24092/2017 7Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 24092/2017Numero sezionale 1419/2022Numero di raccolta generale 17421/2022Data pubblicazione 30/05/2022Ricorrono inoltre i presupposti per il pagamento, da parte delricorrente, di un importo pari al contributo unificato dovuto per taleimpugnazione, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio2002, n. 115. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Condanna il ricorrente alla rifusione, in favore dell’Agenzia delleEntrate, delle spese di questo grado di giudizio, che si liquidano in €3.500,00 per onorari, oltre 15% per rimborso spese generali, C.A.P. edI.V.A.Dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da partedel ricorrente, di un importo pari al contributo unificato dovuto per taleimpugnazione, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio2002, n. 115.Così deciso in Roma, il 21 aprile 2022.Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])R.G. N. 24092/2017 8Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]