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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 39321/2022

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la seguente SENTEN2:A sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/02/2021 della Cc:Irte di appello di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la declaratoria di inamnnissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del patrocinio del difensore, ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che ha confermato la decisione del Tribunale di Bologna che lo aveva condannato, per quel che in questa sede rileva, alla pena di mesi sette di reclusione in ordine al reato di cui all'art. 337 cod. pen.

Secondo l'accusa il Casali si sarebbe rifiutato di seguire gli agenti appartenenti alla Questura di Bologna incaricati dall'autorità giudiziaria di ricondurlo presso la Comunità "[OSCURATO:PERSONA]", spintonandoli e tentando di colpirli con pugni e testate al fine di impedire che gli stessi portassero a termine l'atto dell'ufficio.

2. Avverso la decisione il ricorrente deduce i motivi di ricorso di seguito indicati.

2.1. Vizi di motivazione e violazione di legge in ordine alla ritenuta sussistenza degli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 337 cod. pen.

Secondo la difesa la sentenza è viziata nella parte in cui ha valorizzato dati processuali non collimanti con il tenore delle dichiarazioni dei testimoni che hanno escluso condotte travalicanti la mera opposizione e resistenza passiva, escludendo l'uso della forza fisica ed azioni violente o minacciose.

In particolare, la teste Petrone - si afferma - aveva visto che il Casali presentava un compromesso stato psicofisico ma aveva smentito qualsivoglia condotta aggressiva idonea ad impedire l'attività degli agenti di polizia giudiziaria, essendosi limitato ad opporsi alla forzata introduzione nell'abitacolo dell'auto della Sezione Volanti.

La decisione è affetta da violazione di legge atteso che la rilevata contenuta resistenza passiva del Casali, seppur alterato e poco collaborativo, non è idonea ad integrare la contestata ipotesi di cui all'art. 337 cod. pen. in ordine al quale è invece necessario un consistente impiego della forza.

2.2. Vizi di motivazione e violazione di legge in ordine all'eccessività del trattamento sanzionatorio nonché alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, avendo la Corte di appello totalmente omesso di confrontarsi con i rilievi difensivi su tali punti e valorizzato - quanto alla concessione delle attenuanti - i soli aspetti non favorevoli all'imputato, omettendo di considerare quelli che, per contro, avrebbero potuto fondare un positivo giudizio, come per esempio se avesse valorizzato la condotta precedente ai fatti e l'intrapreso percorso in Comunità. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile, in quanto, riproduttivo di doglianze adeguatamente confutate dalla Corte di merito, generico e declinato in fatto.

2. Deve essere ribadito il principio di diritto secondo cui il ricorso per cassazione è inammissibile per genericità dei motivi se manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità (tra tante, Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945).

Allo stesso modo, quando il ricorso per cessazione sia fondato sugli stessi motivi proposti con l'appello e motivatamente respinti in secondo grado, sia per l'insindacabilità delle 2 U'Af valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, gli stessi risultano scio apparentemente denunciare un errore logico o giuridico determinato (Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608).

3. Generico e declinato in fatto, pertanto risulta il primo motivo di ricorso attraverso il quale si contesta, da un canto l'insussistenza dell'azione violenta e minacciosa alla base della ritenuta fattispecie di cui all'art. 337 cod. pen. e, sotto altro aspetto, attraverso una parziale estrapolazione di atti del procedimento direttamente posti al cospetto di questo Collegio, l'apprezzamento delle prove testimoniali correttamente effettuato dal Tribunale e della Corte di appello.

I Giudici di merito hanno evidenziato con completezza e logicità, analizzando e valutando tutti gli elementi probatori acquisiti in sede dibattimentale, come, al contrario di quanto sostiene in sede di ricorso la difesa del Casali (analogamente a quanto già fatto in sede di gravame), costui non si fosse limitato ad opporre una resistenza passiva a fronte dell'azione istituzionale degli operanti, ma avesse minacciato gli stessi e tentato di divincolarsi spintonando gli agenti, tanto da costringerli, al cospetto di simile condotta connessa all'abuso di alcool da parte del ricorrente, ad applicare le manette di sicurezza onde evitare ulteriore violenze e salvaguardare l'incolumità del personale di polizia.

Al termine del trasporto presso la Comunità, inoltre, al culmine dell'azione istituzionale impartita dall'autorità giudiziaria (avendo dovuto i pubblici ufficiali provvedere a riaccompagnare il Casali in comunità), il ricorrente, una volta tolte le manette, profferiva all'indirizzo dei pubblici ufficiali la frase «tanto vi becco senza la divisa», così rendendo palese la finalità delle azioni complessivamente tese ad ostacolare l'operato degli agenti di polizia, eccentricamente qualificate dalla difesa come di mera resistenza passiva.

Risulta, pertanto, parziale la rappresentazione di talune dichiarazioni della teste Petrone che la Corte di appello ha unitariamente apprezzato giudicando le stesse non incompatibili con quelle dei verbalizzanti, completamente omesse nell'analisi dei motivi (da qui un ulteriore profilo di genericità): il Collegio di merito ha evidenziato, invero, come la Petrone non potesse aver percepito tutte le frasi e apprezzato la complessiva condotta posta in essere dal ricorrente ai danni delle forze di polizia impegnate in attività istituzionale, analiticamente descritta dai testi persone offese del delitto di resistenza.

4. Anche il secondo motivo relativo alla conferma della decisione del Tribunale che non aveva concesso le circostanze attenuanti generiche in ragione del mancato apprezzamento della condotta precedente al reato dal ricorrente, risulta inammissibile. 3 U'47 Ed infatti, la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche quando è giustificata da una motivazione esente da manifesta illogicità è insindacabile in cassazione (Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, (:addi, Rv. 242419), non essendo necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazic ne tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti; è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo implicitamente disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n.3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244).

Sotto tale aspetto, esaustiva, in quanto non illogica, risulta la motivazione della decisione di appello che, pur avendo preso in esame i rilievi in quella sede di gravame dedotti, ha ritenuto gli stessi inconferenti in quanto, o inidonei ad attenuare il trattamento in concreto determinato dal primo giudice (stato di ubriachezza), o già apprezzati in occasione dell'esclusione del delitto di evasione dalla Comunità terapeutica (essersi recato spontaneamente in Questura), giungendo alla conclusione che nessun elemento potesse essere valorizzato, così confermando le conclusioni operate dal Tribunale che aveva invece preso in considerazione i precedenti penali che gravavano sul ricorrente.

5. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, secondo quanto previsto dall'art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTEN2:A sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/02/2021 della Cc:Irte di appello di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la declaratoria di inamnnissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del patrocinio del difensore, ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che ha confermato la decisione del Tribunale di Bologna che lo aveva condannato, per quel che in questa sede rileva, alla pena di mesi sette di reclusione in ordine al reato di cui all'art. 337 cod. pen. Secondo l'accusa il Casali si sarebbe rifiutato di seguire gli agenti appartenenti alla Questura di Bologna incaricati dall'autorità giudiziaria di ricondurlo presso la Comunità "[OSCURATO:PERSONA]", spintonandoli e tentando di colpirli con pugni e testate al fine di impedire che gli stessi portassero a termine l'atto dell'ufficio. 2. Avverso la decisione il ricorrente deduce i motivi di ricorso di seguito indicati. 2.1. Vizi di motivazione e violazione di legge in ordine alla ritenuta sussistenza degli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 337 cod. pen. Secondo la difesa la sentenza è viziata nella parte in cui ha valorizzato dati processuali non collimanti con il tenore delle dichiarazioni dei testimoni che hanno escluso condotte travalicanti la mera opposizione e resistenza passiva, escludendo l'uso della forza fisica ed azioni violente o minacciose. In particolare, la teste Petrone - si afferma - aveva visto che il Casali presentava un compromesso stato psicofisico ma aveva smentito qualsivoglia condotta aggressiva idonea ad impedire l'attività degli agenti di polizia giudiziaria, essendosi limitato ad opporsi alla forzata introduzione nell'abitacolo dell'auto della Sezione Volanti. La decisione è affetta da violazione di legge atteso che la rilevata contenuta resistenza passiva del Casali, seppur alterato e poco collaborativo, non è idonea ad integrare la contestata ipotesi di cui all'art. 337 cod. pen. in ordine al quale è invece necessario un consistente impiego della forza. 2.2. Vizi di motivazione e violazione di legge in ordine all'eccessività del trattamento sanzionatorio nonché alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, avendo la Corte di appello totalmente omesso di confrontarsi con i rilievi difensivi su tali punti e valorizzato - quanto alla concessione delle attenuanti - i soli aspetti non favorevoli all'imputato, omettendo di considerare quelli che, per contro, avrebbero potuto fondare un positivo giudizio, come per esempio se avesse valorizzato la condotta precedente ai fatti e l'intrapreso percorso in Comunità. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile, in quanto, riproduttivo di doglianze adeguatamente confutate dalla Corte di merito, generico e declinato in fatto. 2. Deve essere ribadito il principio di diritto secondo cui il ricorso per cassazione è inammissibile per genericità dei motivi se manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità (tra tante, Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945). Allo stesso modo, quando il ricorso per cessazione sia fondato sugli stessi motivi proposti con l'appello e motivatamente respinti in secondo grado, sia per l'insindacabilità delle 2 U'Af valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, gli stessi risultano scio apparentemente denunciare un errore logico o giuridico determinato (Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608). 3. Generico e declinato in fatto, pertanto risulta il primo motivo di ricorso attraverso il quale si contesta, da un canto l'insussistenza dell'azione violenta e minacciosa alla base della ritenuta fattispecie di cui all'art. 337 cod. pen. e, sotto altro aspetto, attraverso una parziale estrapolazione di atti del procedimento direttamente posti al cospetto di questo Collegio, l'apprezzamento delle prove testimoniali correttamente effettuato dal Tribunale e della Corte di appello. I Giudici di merito hanno evidenziato con completezza e logicità, analizzando e valutando tutti gli elementi probatori acquisiti in sede dibattimentale, come, al contrario di quanto sostiene in sede di ricorso la difesa del Casali (analogamente a quanto già fatto in sede di gravame), costui non si fosse limitato ad opporre una resistenza passiva a fronte dell'azione istituzionale degli operanti, ma avesse minacciato gli stessi e tentato di divincolarsi spintonando gli agenti, tanto da costringerli, al cospetto di simile condotta connessa all'abuso di alcool da parte del ricorrente, ad applicare le manette di sicurezza onde evitare ulteriore violenze e salvaguardare l'incolumità del personale di polizia. Al termine del trasporto presso la Comunità, inoltre, al culmine dell'azione istituzionale impartita dall'autorità giudiziaria (avendo dovuto i pubblici ufficiali provvedere a riaccompagnare il Casali in comunità), il ricorrente, una volta tolte le manette, profferiva all'indirizzo dei pubblici ufficiali la frase «tanto vi becco senza la divisa», così rendendo palese la finalità delle azioni complessivamente tese ad ostacolare l'operato degli agenti di polizia, eccentricamente qualificate dalla difesa come di mera resistenza passiva. Risulta, pertanto, parziale la rappresentazione di talune dichiarazioni della teste Petrone che la Corte di appello ha unitariamente apprezzato giudicando le stesse non incompatibili con quelle dei verbalizzanti, completamente omesse nell'analisi dei motivi (da qui un ulteriore profilo di genericità): il Collegio di merito ha evidenziato, invero, come la Petrone non potesse aver percepito tutte le frasi e apprezzato la complessiva condotta posta in essere dal ricorrente ai danni delle forze di polizia impegnate in attività istituzionale, analiticamente descritta dai testi persone offese del delitto di resistenza. 4. Anche il secondo motivo relativo alla conferma della decisione del Tribunale che non aveva concesso le circostanze attenuanti generiche in ragione del mancato apprezzamento della condotta precedente al reato dal ricorrente, risulta inammissibile. 3 U'47 Ed infatti, la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche quando è giustificata da una motivazione esente da manifesta illogicità è insindacabile in cassazione (Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, (:addi, Rv. 242419), non essendo necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazic ne tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti; è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo implicitamente disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n.3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244). Sotto tale aspetto, esaustiva, in quanto non illogica, risulta la motivazione della decisione di appello che, pur avendo preso in esame i rilievi in quella sede di gravame dedotti, ha ritenuto gli stessi inconferenti in quanto, o inidonei ad attenuare il trattamento in concreto determinato dal primo giudice (stato di ubriachezza), o già apprezzati in occasione dell'esclusione del delitto di evasione dalla Comunità terapeutica (essersi recato spontaneamente in Questura), giungendo alla conclusione che nessun elemento potesse essere valorizzato, così confermando le conclusioni operate dal Tribunale che aveva invece preso in considerazione i precedenti penali che gravavano sul ricorrente. 5. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, secondo quanto previsto dall'art. 616, comma 1, cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes