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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 6 aprile 2022

Cassazione n. 18496/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] in Macedonia avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Perugia; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, úl persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza dell'il. dicembre 2020 la Corte di appello di Perugia ha dichiarato inammissibile per tardività l'appello proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di Perugia in data 17/12/2019, con cui il predetto è stato riconosciuto colpevole del delitto di cui all'alt. 393 cod. pen. 2.

Ha presentato ricorso Adilovski tramite il suo difensore.

Deduce violazione di legge, in quanto la tardività dell'appello era stata ritenuta senza tener conto della sospensione dei termini ai sensi dell'art. 83 d.l. 18 del 2020 e dell'art. 36 del d.l. 23 del 2020, in forza dei quali avrebbe dovuto computarsi un periodo di sospensione complessivo di 64 giorni dal 9 marzo all'il maggio 2020, con la conseguenza che il termine per l'impugnazione, pari a giorni 45 dalla decorrenza del termine di giorni 90, indicato in sentenza, sarebbe scaduto il 3 luglio 2020 e nel caso di specie era stato rispettato, in quanto l'impugnazione era stata depositata il 2 luglio 2021.

3. Il Procuratore generale ha inviato requisitoria scritta, concludendo per il rigetto del ricorso.

4. Il ricorso è stato trattato senza l'intervento delle parti, ai sensi dell'art. 23, commi 8 e 9, d.l. n. 137 del 2020, la cui operatività è stata successivamente prorogata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

2. Va al riguardo osservato che la sentenza di primo grado era stata pronunciata il 17/12/2019 e che il termine per il deposito della motivazione era stato fissato in giorni

90. Per effetto dell'art. 83, comma 1 e 2, d.l. 18 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge 27 del 2020, in conseguenza dell'emergenza pandemica, era stato sospeso anche il termine per il deposito dei provvedimenti a partire dal 9 marzo 2020 e fino alla data del 15 aprile, poi prorogata all'i maggio 2020, per un totale di 64 giorni.

Conseguentemente il termine di giorni 90, in concreto rispettato dal primo Giudice, scadeva il 19 maggio, mentre il termine di giorni 45 per la presentazione dell'appello, di seguito decorrente, scadeva il 3 luglio 2020.

Ne discende che l'appello, depositato il 2 luglio 2020, avrebbe dovuto reputarsi tempestivo.

3. Di qui l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata, cui segue la restituzione degli atti alla stessa Corte di appello di Perugia per il giudizio di appello.

P. Q. M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Perugia per il giudizio.

Così deciso il 6/4/2022 Il Consigliere estensore Il 2-esid

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] in Macedonia avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Perugia; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, úl persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza dell'il. dicembre 2020 la Corte di appello di Perugia ha dichiarato inammissibile per tardività l'appello proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di Perugia in data 17/12/2019, con cui il predetto è stato riconosciuto colpevole del delitto di cui all'alt. 393 cod. pen. 2. Ha presentato ricorso Adilovski tramite il suo difensore. Deduce violazione di legge, in quanto la tardività dell'appello era stata ritenuta senza tener conto della sospensione dei termini ai sensi dell'art. 83 d.l. 18 del 2020 e dell'art. 36 del d.l. 23 del 2020, in forza dei quali avrebbe dovuto computarsi un periodo di sospensione complessivo di 64 giorni dal 9 marzo all'il maggio 2020, con la conseguenza che il termine per l'impugnazione, pari a giorni 45 dalla decorrenza del termine di giorni 90, indicato in sentenza, sarebbe scaduto il 3 luglio 2020 e nel caso di specie era stato rispettato, in quanto l'impugnazione era stata depositata il 2 luglio 2021. 3. Il Procuratore generale ha inviato requisitoria scritta, concludendo per il rigetto del ricorso. 4. Il ricorso è stato trattato senza l'intervento delle parti, ai sensi dell'art. 23, commi 8 e 9, d.l. n. 137 del 2020, la cui operatività è stata successivamente prorogata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Va al riguardo osservato che la sentenza di primo grado era stata pronunciata il 17/12/2019 e che il termine per il deposito della motivazione era stato fissato in giorni 90. Per effetto dell'art. 83, comma 1 e 2, d.l. 18 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge 27 del 2020, in conseguenza dell'emergenza pandemica, era stato sospeso anche il termine per il deposito dei provvedimenti a partire dal 9 marzo 2020 e fino alla data del 15 aprile, poi prorogata all'i maggio 2020, per un totale di 64 giorni. Conseguentemente il termine di giorni 90, in concreto rispettato dal primo Giudice, scadeva il 19 maggio, mentre il termine di giorni 45 per la presentazione dell'appello, di seguito decorrente, scadeva il 3 luglio 2020. Ne discende che l'appello, depositato il 2 luglio 2020, avrebbe dovuto reputarsi tempestivo. 3. Di qui l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata, cui segue la restituzione degli atti alla stessa Corte di appello di Perugia per il giudizio di appello. P. Q. M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Perugia per il giudizio. Così deciso il 6/4/2022 Il Consigliere estensore Il 2-esid
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