CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 29 gennaio 2026
Cassazione n. 11135/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA];avverso la sentenza del 25/06/2025 della Corte di appello di Potenza;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Con sentenza del 25/06/2025, la Corte di appello di Potenza, adita su appelloproposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], confermava la sentenza del Tribunale diPotenza del 03/10/2023 con cui l’imputato era stato dichiarato colpevole del reato ascritto e,previo riconoscimento delle attenuanti generiche in regime di equivalenza alla recidiva,condannato alla pena di anni 1 e mesi 6 di reclusione ed euro 500 di multa, oltre che alpagamento delle spese processuali.2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione l’imputato, articolando un unicomotivo con cui deduce la inosservanza di legge in relazione all’art. 129 cod. proc. pen.3. Il ricorso, proposto e sottoscritto da [OSCURATO:PERSONA], va dichiarato inammissibile.Invero, il ricorso per cassazione non può essere proposto dalla parte personalmentema, a seguito della modifica apportata all'art. 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno2017, n. 103, dev'essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albospeciale della Corte di cassazione, essendo irrilevante sia l'autenticazione, ad opera di unlegale, della sottoscrizione del ricorso (come nel caso di specie), sia la sottoscrizione deldifensore "per accettazione" del mandato difensivo e della delega al deposito dell'atto, laquale non attribuisce al difensore la titolarità dell'atto stesso (Sez. 3, n. 11126 del25/01/2021, Marrazzo, Rv. 281475 – 01; Sez. 4, n. 44401 del 24/05/2019, Alessandrini, Rv.277695 – 01).3.1.A norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., la declaratoria diinammissibilità dell'odierna impugnazione va pronunciata con procedura semplificata e nonpartecipata.3.2. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassadelle ammende che, avuto riguardo alla causa di inammissibilità, appare conforme agiustizia stabilire in misura di euro 3.000.[OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggiNumero di raccolta generale 11135/2026Roma, lì, 24/03/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta daLUCIA AIELLI - Presidente - Ord. n. sez. 266/2026MICHELE [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA]SIMONETTA COLELLA R.G.N. 35770/2025EMANUELE CERSOSIMOha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA];avverso la sentenza del 25/06/2025 della Corte di appello di Potenza;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Con sentenza del 25/06/2025, la Corte di appello di Potenza, adita su appelloproposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], confermava la sentenza del Tribunale diPotenza del 03/10/2023 con cui l’imputato era stato dichiarato colpevole del reato ascritto e,previo riconoscimento delle attenuanti generiche in regime di equivalenza alla recidiva,condannato alla pena di anni 1 e mesi 6 di reclusione ed euro 500 di multa, oltre che alpagamento delle spese processuali.2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione l’imputato, articolando un unicomotivo con cui deduce la inosservanza di legge in relazione all’art. 129 cod. proc. pen.3. Il ricorso, proposto e sottoscritto da [OSCURATO:PERSONA], va dichiarato inammissibile.Invero, il ricorso per cassazione non può essere proposto dalla parte personalmentema, a seguito della modifica apportata all'art. 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno2017, n. 103, dev'essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albospeciale della Corte di cassazione, essendo irrilevante sia l'autenticazione, ad opera di unlegale, della sottoscrizione del ricorso (come nel caso di specie), sia la sottoscrizione deldifensore "per accettazione" del mandato difensivo e della delega al deposito dell'atto, laquale non attribuisce al difensore la titolarità dell'atto stesso (Sez. 3, n. 11126 del25/01/2021, Marrazzo, Rv. 281475 – 01; Sez. 4, n. 44401 del 24/05/2019, Alessandrini, Rv.277695 – 01).3.1.A norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., la declaratoria diinammissibilità dell'odierna impugnazione va pronunciata con procedura semplificata e nonpartecipata.3.2. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassadelle ammende che, avuto riguardo alla causa di inammissibilità, appare conforme agiustizia stabilire in misura di euro 3.000. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 29/01/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteP.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 29/01/2026Il Consigliere estensore Il Presidente