CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 28 novembre 2024
Cassazione n. 03438/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Pescara avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di L'Aquila, Sezione del riesame Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento in epigrafe il Tribunale di L'Aquila, sezione del riesame, ha parzialmente riformato l'ordinanza in data 2 maggio 2024 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Teramo, applicativa della misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto (in concorso con altri) di cui all'art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 relativo alla detenzione a fine di spaccio di un considerevole quantitativo di sostanza stupefacente del tipo hashish, nonché di un chilogrammo di cocaina. La gravità del quadro indiziario era desunta dal verbale delle operazioni di perquisizione e sequestro della sostanza stupefacente sopra descritta, custodita all'interno di un appartamento di sua proprietà, di cui l'indagato deteneva le chiavi. Quanto all'attualità e alla concretezza delle esigenze cautelari, il Tribunale reputava consistente il pericolo di recidiva, ma in ragione dello stato di incensuratezza e del ruolo ancillare svolto nella vicenda, riteneva adeguata la misura degli arresti domiciliari. 2. Avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'indagato, deducendo la violazione di legge e il vizio di motivazione sia con riguardo alla ritenuta sussistenza del grave quadro indiziario, sia quanto al profilo della concretezza e attualità delle esigenze cautelari. 3. Con atto depositato presso la Cancelleria di questa Corte in data 28 novembre 2024, i difensori dell'indagato, muniti di procura speciale, hanno dichiarato di rinunciare alla trattazione della procedura non avendo più interesse alla definizione poiché, successivamente alla proposizione dell'odierna impugnazione, il Tribunale di L'Aquila ha accolto l'appello cautelare proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso un successivo provvedimento del 4 ottobre 2024, con il quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Teramo aveva rigettato l'istanza di revoca della misura cautelare degli arresti dorniciliari con controllo elettronico a distanza, revocando detta misura ed ordinando la sua immediata liberazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., attesa l'intervenuta carenza di interesse alla sua coltivazione a seguito dell'accoglimento della richiesta di revoca della misura applicata all'indagato. Va ricordato che, qualora il ricorrente rinunci all'impugnazione per sopravvenuta carenza di interesse derivante da causa a lui non imputabile, la declaratoria di inammissibilità non comporta la condanna al pagamento delle spese processuali, né al versamento di una somma in favore della Cassa per le ammende, in quanto il sopraggiunto venir meno del suo interesse alla decisione non configura un'ipotesi di soccombenza (Sez. 1, n. 15908 del 22/02/2024, Storti, Rv. 286244). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interes