Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE n. 1/2011
ECLI:EU:T:2011:114
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Causa T‑385/06
[OSCURATO:PERSONA] NV e altri
contro
[OSCURATO:PERSONA] europea
«Concorrenza — Intese — Settore dei raccordi in rame e in lega di rame — Decisione che accerta un’infrazione all’art. 81 CE — Infrazione unica e continuata — Partecipazione all’infrazione»
Massime della sentenza
1.
Concorrenza — Intese — Prova
(Art. 81, n. 1, CE)
2.
Concorrenza — Intese — Accordi fra imprese — Prova
(Art. 81, n. 1, CE)
3.
Concorrenza — Intese — Divieto — Infrazioni — Accordi e pratiche concordate idonei ad essere considerati costitutivi di un’infrazione
unica — Nozione
(Art. 81, n. 1, CE)
4.
Concorrenza — Intese — Accordi e pratiche concordate costitutivi di un’unica infrazione — Imprese cui può essere contestata
l’infrazione consistente nella partecipazione ad una intesa globale — Criteri
(Art. 81, n. 1, CE)
5.
Concorrenza — Ammende — Importo — Determinazione — Fatturato preso in considerazione — Limite stabilito dall’art. 23, n. 2,
del regolamento n. 1/2003
(Regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, n. 2)
1.
Per quanto riguarda la prova di un’infrazione all’art. 81, n. 1, CE, la [OSCURATO:PERSONA] deve fornire prove precise e concordanti
per dare fondamento alla ferma convinzione che l’asserita infrazione è stata commessa. L’esistenza di un dubbio nella mente
del giudice dell’Unione deve andare a vantaggio dell’impresa destinataria della decisione con cui si accerta l’infrazione.
Il giudice non può pertanto concludere che la [OSCURATO:PERSONA] abbia dimostrato sufficientemente l’esistenza dell’infrazione di
cui è causa se nutre ancora dubbi al riguardo, soprattutto nel contesto di un ricorso volto all’annullamento di una decisione
con cui viene inflitta un’ammenda. Tuttavia, non tutte le prove prodotte dalla [OSCURATO:PERSONA] devono necessariamente rispondere
a tali criteri con riferimento ad ogni elemento dell’infrazione. È sufficiente che il complesso degli indizi invocato dall’istituzione,
valutato globalmente, risponda a tale requisito.
Peraltro, di norma le attività derivanti dagli accordi anticoncorrenziali si svolgono in modo clandestino, le riunioni sono
segrete e la documentazione ad esse relativa è ridotta al minimo. Ne consegue che, anche qualora la [OSCURATO:PERSONA] scopra documenti
attestanti in modo esplicito un contatto illegittimo tra operatori, quali i resoconti di riunioni, essi saranno, di regola,
solo frammentari e sporadici, di modo che si rivela spesso necessario ricostruire taluni dettagli per via di deduzioni. Nella
maggior parte dei casi, pertanto, l’esistenza di una pratica o di un accordo anticoncorrenziale dev’essere dedotta da un certo
numero di coincidenze e di indizi i quali, considerati nel loro insieme, possono rappresentare, in mancanza di un’altra spiegazione
coerente, la prova di una violazione delle norme sulla concorrenza.
(v. punti 44-46)
2.
Le dichiarazioni rese nell’ambito della politica di trattamento favorevole svolgono un ruolo importante. Tali dichiarazioni,
rilasciate in nome di imprese, hanno un valore probatorio non trascurabile, poiché comportano rischi giuridici ed economici
considerevoli. Tuttavia, la dichiarazione di un’impresa accusata di aver partecipato ad un’intesa, la cui esattezza viene
contestata da varie altre imprese parimenti accusate, non può essere considerata una prova sufficiente dell’esistenza di un’infrazione
commessa da queste ultime senza essere suffragata da altri elementi di prova.
(v. punti 47, 66)
3.
La nozione di infrazione unica riguarda una situazione in cui più imprese abbiano preso parte ad un’infrazione costituita
da un comportamento continuato avente un unico obiettivo economico volto a falsare la concorrenza, oppure da singole infrazioni
collegate l’una all’altra da una identità di oggetto (stessa finalità dell’insieme degli elementi) e di soggetti (identità
delle imprese interessate, consapevoli di partecipare all’oggetto comune). Tale interpretazione non può essere contestata
sulla base del fatto che uno o più elementi di questa serie di atti o di questo comportamento continuato potrebbero anche
costituire, di per sé, una violazione dell’art. 81 CE. Ove le diverse azioni facciano parte di un «piano d’insieme», a causa
del loro oggetto identico, consistente nel falsare il gioco della concorrenza all’interno del mercato comune, la [OSCURATO:PERSONA]
può imputare la responsabilità di tali azioni in funzione della partecipazione all’infrazione considerata nel suo insieme.
Ai fini della qualificazione di comportamenti illeciti diversi come infrazione unica e continuata, occorre verificare se essi
presentino un nesso di complementarità nel senso che ciascuno di essi è destinato a far fronte ad una o più conseguenze del
gioco normale della concorrenza e se essi contribuiscano, interagendo reciprocamente, alla realizzazione di tutti gli effetti
anticoncorrenziali voluti dai rispettivi autori, nell’ambito di un piano complessivo diretto ad un unico obiettivo. A tale
riguardo, occorre tenere conto di qualsiasi circostanza che possa provare o mettere in dubbio tale nesso, quali il periodo
di applicazione, il contenuto, inclusi i metodi utilizzati e, correlativamente, l’obiettivo dei diversi comportamenti illeciti
in questione.
Per quanto riguarda comportamenti consistenti nell’organizzazione regolare, per vari anni, di contatti multi‑ e bilaterali
tra produttori concorrenti con il fine di porre in essere pratiche illecite, destinate ad organizzare artificiosamente il
funzionamento del mercato dei raccordi in rame, segnatamente a livello dei prezzi, il fatto che talune caratteristiche o che
l’intensità di tali pratiche siano cambiate in seguito a controlli effettuati dalla [OSCURATO:PERSONA] non è determinante, poiché
l’obiettivo delle pratiche anticoncorrenziali rimaneva lo stesso, ossia la concertazione sui prezzi riguardanti i raccordi.
A tal riguardo, è plausibile che, dopo i controlli della [OSCURATO:PERSONA], un’intesa assuma una forma meno strutturata e un’attività
di intensità più variabile. Nondimeno, il fatto che un’intesa possa conoscere periodi di attività di intensità variabile non
comporta che si possa giungere alla conclusione che essa sia cessata.
(v. punti 86-88, 91, 105)
4.
Al fine di dimostrare la partecipazione di un’impresa ad un accordo anticoncorrenziale, la [OSCURATO:PERSONA] deve provare che l’impresa
intendeva contribuire, con il proprio comportamento, agli obiettivi comuni perseguiti da tutti i partecipanti e che essa era
a conoscenza dei comportamenti materiali previsti o attuati da altre imprese nel perseguire i medesimi obiettivi, oppure che
poteva ragionevolmente prevederli ed era disposta ad accettarne il rischio. Il fatto che un’impresa non abbia preso parte
a tutti gli elementi costitutivi di un’intesa non è rilevante per dimostrare l’esistenza di un’infrazione da parte sua. Occorre
prendere in considerazione tale elemento solo in sede di valutazione della gravità dell’infrazione e, eventualmente, di determinazione
dell’importo dell’ammenda.
(v. punti 89-90)
5.
Se più destinatari di una decisione con cui si infligge un’ammenda per violazione delle norme sulla concorrenza costituiscono
un’«impresa», nel senso di un’entità economica responsabile dell’infrazione sanzionata e ciò ancora alla data di adozione
di questa stessa decisione, il massimale del 10% di cui all’art. 23, n. 2, del regolamento n. 1/2003, può essere calcolato
in base al fatturato complessivo di tale impresa. Per contro, se tale entità economica si è scissa per costituire due entità
distinte al momento dell’adozione della decisione, ogni destinatario della decisione è legittimato ad ottenere individualmente
l’applicazione del suddetto massimale.
(v. punto 125)
SENTENZA DEL TRIBUNALE (Ottava Sezione)
24 marzo 2011 (
*
)
«Concorrenza – Intese – Settore dei raccordi in rame e in lega di rame – Decisione che accerta un’infrazione all’art. 81 CE – Infrazione unica e continuata – Partecipazione all’infrazione»
Nella causa T‑385/06,
[OSCURATO:PERSONA] NV,
con sede in Utrecht ([OSCURATO:PERSONA]),
Comap SA,
già [OSCURATO:SOCIETA], con sede in [OSCURATO:PERSONA]‑Saint‑Mesmin (Francia),
[OSCURATO:PERSONA] + [OSCURATO:PERSONA] GmbH & Co. KG,
con sede in Argenbühl‑Eisenharz (Germania),
rappresentate inizialmente dagli avv.ti R. [OSCURATO:PERSONA] e M. van der Woude, successivamente dall’avv. [OSCURATO:PERSONA],
ricorrenti,
contro
[OSCURATO:PERSONA] europea,
rappresentata dai sigg. A. Nijenhuis, V. Bottka e R. Sauer, in qualità di agenti,
convenuta,
avente ad oggetto la domanda di annullamento della decisione della [OSCURATO:PERSONA] 20 settembre 2006, C (2006) 4180, relativa
a un procedimento ai sensi dell’art. 81 [CE] e dell’art. 53 dell’accordo SEE (caso COMP/F‑1/38.121 – Raccordi), nonché, in
subordine, la domanda di riduzione dell’importo dell’ammenda inflitta alle ricorrenti in detta decisione,
IL TRIBUNALE (Ottava Sezione),
composto dalla sig.ra M.E. [OSCURATO:PERSONA], presidente, dai sigg. N. [OSCURATO:PERSONA] (relatore) e A. [OSCURATO:PERSONA], giudici,
cancelliere: sig.ra T. Weiler, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 2 febbraio 2010,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Fatti e decisione impugnata
1
Con decisione 20 settembre 2006, C (2006) 4180, relativa a un procedimento ai sensi dell’art. 81 [CE] e dell’art. 53 dell’accordo
SEE (caso COMP/F‑1/38.121 – Raccordi) (riassunto in GU 2007, L 283, pag. 63; in prosieguo: la «decisione impugnata»), la [OSCURATO:PERSONA]
delle Comunità europee ha accertato che varie imprese avevano violato l’art. 81, n. 1, CE e l’art. 53 dell’accordo sullo Spazio
economico europeo (SEE) partecipando, nel corso di vari periodi compresi tra il 31 dicembre 1988 ed il 1° aprile 2004, ad
un’infrazione unica, complessa e continuata delle norme comunitarie in materia di concorrenza sotto forma di una serie di
accordi anticoncorrenziali e di pratiche concordate nel mercato dei raccordi in rame ed in lega di rame, che coprivano il
territorio del SEE. L’infrazione consisteva nel fissare i prezzi, nel concordare listini prezzi, sconti e riduzioni e in meccanismi
di applicazione degli aumenti di prezzi, nella spartizione dei mercati nazionali e dei clienti e nello scambio di altre informazioni
commerciali nonché nella partecipazione a riunioni regolari e in altri contatti diretti a facilitare l’infrazione.
2
Le ricorrenti, l’[OSCURATO:PERSONA] NV (in prosieguo: l’«[OSCURATO:PERSONA]»), la Comap SA, già [OSCURATO:SOCIETA] (in prosieguo: l’«[OSCURATO:PERSONA]»),
e la [OSCURATO:PERSONA] + [OSCURATO:PERSONA] GmbH & Co. KG (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]»), figurano tra i destinatari della decisione impugnata.
3
L’[OSCURATO:PERSONA] è la società controllante di un gruppo industriale internazionale quotato alla borsa Euronext di Amsterdam ([OSCURATO:PERSONA]). Essa controlla, direttamente o indirettamente, il capitale di varie società attive nel settore della produzione o
della distribuzione di raccordi. In data 30 agosto 2002, l’[OSCURATO:PERSONA] ha acquistato la totalità delle attività di produzione
e di distribuzione di raccordi dell’IMI plc, quando esse erano riunite nello «[OSCURATO:PERSONA]». Tale operazione consisteva
segnatamente nell’acquisto della totalità delle azioni della [OSCURATO:PERSONA] SA (divenuta successivamente l’[OSCURATO:PERSONA]) e della
R. Woeste & Co. [OSCURATO:PERSONA] GmbH (divenuta successivamente la [OSCURATO:PERSONA]). Queste due imprese sono state integrate in una delle
due principali attività del gruppo [OSCURATO:PERSONA], ossia il controllo dei fluidi.
4
Nel marzo 2006, la Comap, destinataria della decisione impugnata per la sua partecipazione all’infrazione sotto il controllo
della [OSCURATO:PERSONA] SA e ricorrente nella causa T‑377/06, è stata ceduta al gruppo [OSCURATO:PERSONA]. Con messaggio di posta elettronica
del 16 aprile 2007, il Tribunale è stato informato che tutti gli attivi e passivi dell’[OSCURATO:PERSONA] erano stati ceduti alla Comap
e che l’[OSCURATO:PERSONA] aveva cessato di esistere come entità giuridica. Al fine di garantire l’uniformità dei riferimenti a quest’ultima
con quelli effettuati nella decisione impugnata, nella presente sentenza si farà parimenti riferimento all’[OSCURATO:PERSONA].
5
Il 9 gennaio 2001 la [OSCURATO:PERSONA]., un altro produttore di raccordi in rame, ha informato la [OSCURATO:PERSONA] dell’esistenza
di un’intesa nel settore dei raccordi e in altri settori correlati nel mercato dei tubi in rame ed ha espresso il desiderio
di collaborare ai sensi della comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] sulla non imposizione o sulla riduzione delle ammende nei casi
di intesa tra imprese (GU 1996, C 207, pag. 4; in prosieguo: la «comunicazione sulla cooperazione del 1996») (punto 114 della
decisione impugnata).
6
Il 22 e il 23 marzo 2001, nel contesto di un’indagine sui tubi e sui raccordi in rame, la [OSCURATO:PERSONA] ha effettuato, ai sensi
del art. 14, n. 3, del regolamento del Consiglio 6 febbraio 1962, n. 17, primo regolamento d’applicazione degli artt. [81] CE
e 82 [CE] (GU 1962, 13, pag. 204), degli accertamenti a sorpresa nei locali di diverse imprese, tra cui l’IMI, all’epoca società
controllante della [OSCURATO:PERSONA] e della R. Woeste & Co. [OSCURATO:PERSONA] (punto 119 della decisione impugnata).
7
In seguito a questi primi controlli, nell’aprile 2001 la [OSCURATO:PERSONA] ha scisso la sua indagine sui tubi in rame in tre distinti
procedimenti, ossia il procedimento relativo al caso COMP/E-1/38.069 (Tubi idrotermosanitari in rame), quello relativo al
caso COMP/F‑1/38.121 (Raccordi) e quello relativo al caso COMP/E-1/38.240 (Tubi industriali) (punto 120 della decisione impugnata).
8
Il 24 e il 25 aprile 2001 la [OSCURATO:PERSONA] ha effettuato ulteriori accertamenti a sorpresa nei locali della Delta plc, società
a capo di un gruppo di ingegneria internazionale il cui dipartimento «Ingegneria» riuniva diversi produttori di raccordi.
Tali accertamenti vertevano unicamente sui raccordi (punto 121 della decisione impugnata).
9
A partire da febbraio/marzo 2002, la [OSCURATO:PERSONA] ha rivolto alle parti coinvolte diverse richieste di informazioni in applicazione
dell’art. 11 del regolamento n. 17 e poi dell’art. 18 del regolamento (CE) del Consiglio 16 dicembre 2002, n. 1/2003, concernente
l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli artt. 81 [CE] e 82 [CE] (GU 2003, L 1, pag. 1) (punto 122 della decisione
impugnata).
10
Nel settembre 2003 l’IMI ha presentato una domanda diretta a beneficiare della comunicazione sulla cooperazione del 1996.
Tale domanda è stata seguita da quelle del gruppo Delta (marzo 2004) e della [OSCURATO:SOCIETA] (luglio 2004). L’ultima domanda di
trattamento favorevole è stata presentata nel maggio 2005 dalla [OSCURATO:PERSONA] plc (in prosieguo: la «AFC»). La
[OSCURATO:SOCIETA] ha segnatamente fornito informazioni in cui si attirava l’attenzione della [OSCURATO:PERSONA] sul fatto che l’infrazione era
proseguita nel periodo 2001-2004, vale a dire dopo i controlli di quest’ultima (punti 115‑118 della decisione impugnata).
11
Il 22 settembre 2005 la [OSCURATO:PERSONA], nel contesto del caso COMP/F‑1/38.121 (Raccordi), ha avviato una procedura di infrazione
e ha emanato una comunicazione degli addebiti che è stata notificata alle ricorrenti (punti 123 e 124 della decisione impugnata).
12
Il 20 settembre 2006 la [OSCURATO:PERSONA] ha emanato la decisione impugnata.
13
All’art. 1 della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] ha constatato che le ricorrenti avevano partecipato all’infrazione per
i periodi seguenti:
– per il periodo dal 25 giugno 2003 al 1° aprile 2004, per quanto riguarda l’[OSCURATO:PERSONA];
– per il periodo dal 31 gennaio 1991 al 22 marzo 2001, quali membri del gruppo IMI, e per il periodo dal 25 giugno 2003 al 1° aprile
2004, quali membri del gruppo [OSCURATO:PERSONA], per quanto riguarda l’[OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA].
14
Per tale infrazione, all’art. 2, lett. a) e b), della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] ha inflitto alle ricorrenti le seguenti
ammende:
«a) [[OSCURATO:PERSONA]]: EUR 100,80 milioni
di cui in solido con:
[[OSCURATO:PERSONA]]: EUR 55,15 milioni; e
[[OSCURATO:PERSONA]]: EUR 55,15 milioni
b) 1. [IMI], in solido con IMI [OSCURATO:PERSONA]: EUR 48,30 milioni
di cui in solido con:
(…)
[[OSCURATO:PERSONA]]: EUR 48,30 milioni; e
[[OSCURATO:PERSONA]]: EUR 48,30 milioni
2. [[OSCURATO:PERSONA]] e [[OSCURATO:PERSONA]] sono responsabili in solido per l’importo supplementare di: EUR 2,04 milioni».
15
In forza dell’art. 3 della decisione impugnata, le imprese menzionate all’art. 1 della medesima erano tenute a porre immediatamente
fine all’infrazione, ove non lo avessero già fatto, e ad astenersi in futuro da qualsiasi atto o comportamento quali descritti
all’art. 1, nonché da qualsiasi atto o comportamento avente un fine o un effetto identico o simile.
16
Per fissare l’importo dell’ammenda inflitta a ciascuna impresa, nella decisione impugnata la [OSCURATO:PERSONA] ha applicato il metodo
definito negli orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento
n. 17 e dell’articolo 65, paragrafo 5, [CA] (GU 1998, C 9, pag. 3; in prosieguo: gli «orientamenti del 1998»).
17
Per quanto concerne, anzitutto, la fissazione dell’importo di partenza dell’ammenda in funzione della gravità dell’infrazione,
la [OSCURATO:PERSONA] ha qualificato l’infrazione come molto grave a causa della sua stessa natura e della sua estensione geografica
(punto 755 della decisione impugnata).
18
Reputando poi che esistesse una considerevole disparità tra le imprese coinvolte, la [OSCURATO:PERSONA] ha proceduto ad un trattamento
differenziato, basandosi a tal fine sulla loro importanza relativa nel mercato in questione, determinata dalle loro quote
di mercato. Su tale fondamento essa ha ripartito le imprese coinvolte in sei categorie, basandosi sulle rispettive quote di
fatturato realizzato da ciascuna impresa con il prodotto di cui trattasi nel presente procedimento a livello del SEE nel 2000,
salvo per quanto riguarda l’[OSCURATO:PERSONA] e l’AFC per le quali è stato preso in considerazione il 2003 (punto 758 della decisione
impugnata).
19
L’[OSCURATO:PERSONA] è stata classificata nella prima categoria, categoria per la quale l’importo di partenza è stato fissato a 60 milioni
di euro, mentre l’IMI è stata classificata nella seconda categoria per la quale l’importo di partenza è stato fissato a 46
milioni di euro (punto 765 della decisione impugnata).
20
[OSCURATO:PERSONA] ha poi maggiorato del 10%, per ogni anno di partecipazione all’intesa, l’importo di partenza dell’ammenda inflitta
a ogni impresa coinvolta nonché, ove necessario, del 5% per ogni periodo compreso tra sei mesi e un anno. Per quanto riguarda
il periodo compreso tra il 31 dicembre 1988 e il 31 gennaio 1991, la [OSCURATO:PERSONA] ha considerato appropriato, a causa dell’estensione
geografica, all’epoca, limitata dell’intesa maggiorare l’ammenda del 5% per ogni anno (punto 775 della decisione impugnata).
21
Infine, la continuazione della partecipazione all’infrazione dopo le ispezioni della [OSCURATO:PERSONA], ossia durante il periodo
compreso tra il 25 giugno 2003 e il 1° aprile 2004, è stata considerata una circostanza aggravante che giustifica l’applicazione
di una maggiorazione del 60% dell’importo di base dell’ammenda inflitta alle ricorrenti (punti 779 e 782 della decisione impugnata).
Procedimento e conclusioni delle parti
22
Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 14 dicembre 2006, le ricorrenti hanno proposto il
presente ricorso.
23
Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Ottava Sezione) ha deciso di aprire la fase orale e, nell’ambito delle misure
di organizzazione del procedimento, ha invitato la [OSCURATO:PERSONA] a depositare determinati documenti, cosa che essa ha fatto
entro il termine impartito.
24
Le parti hanno svolto le difese orali e risposto ai quesiti posti dal Tribunale all’udienza del 2 febbraio 2010.
25
Le ricorrenti concludono che il Tribunale voglia:
– annullare l’art. 1, l’art. 2, lett. a) e b), punto 2, e l’art. 3 della decisione impugnata, nei limiti in cui queste disposizioni
le riguardano;
– in subordine, annullare o ridurre sostanzialmente l’importo dell’ammenda loro inflitta;
– condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese.
26
[OSCURATO:PERSONA] conclude che il Tribunale voglia:
– respingere il ricorso;
– condannare le ricorrenti alle spese.
In diritto
27
A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono cinque motivi, rispettivamente vertenti:
– sull’illegittima imputazione all’[OSCURATO:PERSONA] della responsabilità dell’infrazione in qualità di società controllante;
– sulla mancanza di infrazione all’art. 81 CE;
– sulla mancata partecipazione all’infrazione unica, complessa e continuata di cui all’art. 1 della decisione impugnata;
– sulla violazione dell’art. 23, n. 2, del regolamento n. 1/2003 e degli orientamenti del 1998;
– sulla violazione dell’art. 2 del regolamento n. 1/2003 e dell’art. 11, n. 2, del regolamento (CE) della [OSCURATO:PERSONA] 7 aprile
2004, n. 773 relativo ai procedimenti svolti dalla [OSCURATO:PERSONA] a norma degli artt. 81 [CE] e 82 [CE] (GU L 123, pag. 18).
28
Nella specie, il Tribunale ritiene opportuno analizzare dapprima il secondo e terzo motivo.
Sul secondo motivo attinente alla mancanza di infrazione all’art. 81 CE
Argomenti delle parti
29
Le ricorrenti ritengono che la [OSCURATO:PERSONA] non abbia provato adeguatamente che i contatti dell’[OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA] con
i loro concorrenti, sui quali la [OSCURATO:PERSONA] si è fondata nella decisione impugnata, costituivano un’infrazione all’art. 81 CE.
30
A tale proposito, le ricorrenti fanno anzitutto notare che la constatazione, di cui all’art. 1 della decisione impugnata,
della presunta partecipazione dell’[OSCURATO:PERSONA] all’infrazione, nel corso del periodo intercorrente dal 25 giugno 2003 al 1° aprile
2004, è stata esclusivamente fondata sulla sua partecipazione a cinque riunioni del comitato logistico della Fédération française
des négociants en appareils sanitaires, chauffage, climatisation et canalisations [Federazione francese dei commercianti di
apparecchi sanitari, riscaldamento, climatizzazione e canalizzazione (FNAS)], svoltesi tra il 25 giugno 2003 e il 20 gennaio
2004 e ad una teleconferenza del 16 febbraio 2004, che sarebbe altresì intervenuta nell’ambito della FNAS.
31
In primo luogo, esse sottolineano che le riunioni del comitato logistico della FNAS sono state organizzate su richiesta dei
grossisti francesi, i quali avevano espresso il desiderio di proporre alla loro clientela un numero più ristretto di articoli
di rubinetteria per ogni imballaggio, il che avrebbe comportato costi supplementari e dunque un aumento dei prezzi dei prodotti.
Oltre alle questioni tecniche relative alla realizzazione del nuovo imballaggio e alle questioni organizzative ad esse afferenti,
durante tali riunioni sono state anche affrontate le questioni finanziarie connesse al nuovo confezionamento degli articoli
di rubinetteria. Contrariamente a quanto sostenuto dalla [OSCURATO:PERSONA], tali riunioni non avrebbero avuto un obiettivo anticoncorrenziale.
A giudizio delle ricorrenti, l’osservazione dell’AFC, nel contesto della sua domanda di trattamento favorevole, va nello stesso
senso.
32
In secondo luogo, le ricorrenti non soltanto sottolineano il fatto che gli elementi di prova dedotti dalla [OSCURATO:PERSONA] a sostegno
della sua conclusione relativa all’esistenza di un accordo anticoncorrenziale consistono in verbali di riunioni redatti da
un rappresentante del comitato logistico della FNAS e non firmati dai rappresentanti delle società che hanno partecipato a
suddette riunioni, ma contestano anche l’interpretazione che ne è stata data dalla [OSCURATO:PERSONA].
33
A loro giudizio, dai suddetti verbali emerge che gli scambi di punti di vista all’interno del gruppo di lavoro del comitato
logistico della FNAS non hanno condotto alla conclusione di un accordo e non hanno comportato alcuno scambio di informazioni
riservate.
34
Per quanto riguarda la [OSCURATO:PERSONA], le ricorrenti fanno valere che la presunta partecipazione all’infrazione, nel periodo compreso
tra il 25 giugno 2003 e il 1° aprile 2004, è fondata soltanto su due eventi, ossia una conversazione telefonica con la [OSCURATO:SOCIETA]
il 25 febbraio 2004 e uno scambio di punti di vista durante la fiera commerciale di Essen (Germania) il 18 marzo 2004.
35
Per quanto riguarda, in primo luogo, la conversazione telefonica tra la sig.ra P. ([OSCURATO:SOCIETA]) e il sig. W. ([OSCURATO:PERSONA]), le ricorrenti
fanno notare che l’unico documento dell’epoca, invocato dalla [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della [OSCURATO:PERSONA], è costituito da appunti
presi nell’agenda della sig.ra P. in data 25 febbraio 2004. Tali appunti sarebbero ambigui e non consentirebbero di trarre
alcuna conclusione. L’ambiguità di detti appunti nonché quella della spiegazione della [OSCURATO:SOCIETA] avrebbero indotto la [OSCURATO:PERSONA]
a constatare, al punto 511 della decisione impugnata, che l’aumento dei prezzi era stato confermato dall’importatore indipendente
della [OSCURATO:PERSONA] (il sig. D.). Una siffatta interpretazione implicherebbe che, in data 25 febbraio 2004, il sig. W. aveva informato
la sig.ra P. che il sig. D. aveva deciso di aumentare i suoi prezzi del 5% a partire dal 1° marzo 2004. Se ciò fosse vero,
l’informazione relativa alla politica commerciale del sig. D e non a quella delle ricorrenti, sarebbe già stata diffusa sul
mercato. La spiegazione alternativa della [OSCURATO:PERSONA] dedotta nel controricorso, ossia che l’espressione «confermato da [D.]»
avrebbe probabilmente riguardato una dichiarazione del sig. W. secondo cui l’aumento dei prezzi si applicherebbe alle vendite
della [OSCURATO:PERSONA] effettuate tramite il sig. D., mostrerebbe ancora che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe omesso di procedere all’analisi
degli elementi di fatto e delle allegazioni formulate.
36
Per quanto riguarda, in secondo luogo, la conversazione durante la fiera commerciale di Essen il 18 marzo 2004 tra il sig. Ha.
(IBP Ltd) e i sigg. H. e Be., rispettivamente consulente e dipendente presso la [OSCURATO:PERSONA], le ricorrenti fanno valere che l’unico
elemento di prova sarebbe il ricordo che ne ha conservato il sig. Ha. Secondo quest’ultimo, ci sarebbero stati brevi colloqui
con i sigg. H. e Be. nonché con il sig. K. (Comap), i quali lo avrebbero interrogato sulle intenzioni dell’IBP in merito ad
un aumento dei prezzi, ove egli avrebbe risposto che l’IBP si proponeva di aumentare i prezzi a fine mese. Egli avrebbe anche
dichiarato di averne già informato la sua clientela, sicché l’informazione non sarebbe più stata riservata.
37
A tale riguardo, le ricorrenti deducono, in primo luogo, che la dichiarazione del sig. Ha. non è confermata da alcun altro
elemento di prova e, in secondo luogo, che l’idea centrale di detta dichiarazione è stata contestata dai sigg. H. e Be. Le
dichiarazioni di questi ultimi sarebbero confermate dal fatto che, ben prima del 18 marzo 2004, la [OSCURATO:PERSONA] aveva già disposto
e attuato un aumento dei prezzi annunciandolo alla sua clientela. Secondo le ricorrenti, non esisteva dunque alcun motivo
perché il sig. H. o il sig. Be. chiedessero di essere informati delle intenzioni del sig. Ha.
38
Inoltre, la dichiarazione unilaterale del sig. Ha. riguardante un progetto di aumento dei prezzi non conterrebbe alcun elemento
tale da ritenere che esistesse un accordo o una pratica concordata ai sensi dell’art. 81 CE. Inoltre, l’informazione fornita
dal sig. Ha. non potrebbe essere ritenuta sensibile sul piano commerciale, poiché essa era già nota sul mercato.
39
Infine, le ricorrenti sottolineano la mancanza di elementi di prova relativi ad altri periodi. In siffatto contesto, le ricorrenti
fanno riferimento a presunti contatti tra la sig.ra P. e dipendenti della Comap, della [OSCURATO:PERSONA] e dell’[OSCURATO:PERSONA]. A tal riguardo,
esse deducono che si trattava di «tre colloqui anodini», che non hanno condotto ad alcuna infrazione all’art. 81 CE.
40
[OSCURATO:PERSONA] replica che, per quanto riguarda le prove della collusione nell’ambito delle riunioni della FNAS alle quali
ha partecipato l’[OSCURATO:PERSONA], essa ha fondato i propri accertamenti sui verbali di dette riunioni. Peraltro, non sussisteva alcuna
ragione per dubitare della credibilità di tali verbali.
41
Per quanto riguarda la [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] ritiene che gli appunti nell’agenda della sig.ra P. siano chiari e non lascino
alcun dubbio in ordine al contenuto della discussione tra quest’ultima e il sig. W., ossia l’aumento dei prezzi del 5% in
Grecia.
42
Per quanto riguarda gli scambi di punti di vista durante la fiera commerciale di Essen, il 18 marzo 2004, la [OSCURATO:PERSONA] sottolinea
anche che il contatto tra il sig. Ha. e i rappresentanti della [OSCURATO:PERSONA] non era «unilaterale», poiché il sig. Ha. ha precisato,
in risposta a un quesito dei rappresentanti della [OSCURATO:PERSONA], che l’IBP aveva previsto un aumento dei prezzi a fine mese. Per
giunta, da un punto di vista commerciale, si tratterebbe di un’informazione sensibile e abbastanza precisa quanto alla data
di applicazione. Sebbene, come dedotto dalle ricorrenti, la [OSCURATO:PERSONA] avesse già deciso un aumento dei prezzi per quanto la
riguardava, il tentativo di ridurre l’incertezza circa il successo del proprio comportamento sul mercato sarebbe tuttavia
anticoncorrenziale, in quanto sarebbe contrario al requisito di un comportamento autonomo sul mercato.
43
Infine, la [OSCURATO:PERSONA] osserva che l’unica conclusione che possa essere tratta dalle prove riguardanti le riunioni della FNAS,
la fiera commerciale di Essen e lo scambio di punti di vista relativamente al mercato greco è che le ricorrenti hanno ricominciato
a partecipare all’infrazione unica, complessa e continuata che era iniziata nel 1988.
Giudizio del Tribunale
44
In via preliminare il Tribunale ricorda, per quanto riguarda la prova di un’infrazione all’art. 81, n. 1, CE, che la [OSCURATO:PERSONA]
deve fornire prove precise e concordanti per dare fondamento alla ferma convinzione che l’asserita infrazione è stata commessa
(v., in tal senso, sentenza della Corte 28 marzo 1984, cause riunite 29/83 e 30/83, CRAM e Rheinzink/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 1679,
punto 20). L’esistenza di un dubbio nella mente del giudice dell’Unione europea deve andare a vantaggio dell’impresa destinataria
della decisione con cui si constata un’infrazione. Il giudice dell’Unione non può pertanto concludere che la [OSCURATO:PERSONA] ha
dimostrato sufficientemente l’esistenza dell’infrazione di cui è causa se nutre ancora dubbi al riguardo, soprattutto nel
contesto di un ricorso volto all’annullamento di una decisione con cui viene inflitta un’ammenda (sentenza del Tribunale 25
ottobre 2005, causa T‑38/02, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑4407, punto 215).
45
Dalla giurisprudenza costante emerge parimenti che non tutte le prove prodotte dalla [OSCURATO:PERSONA] devono necessariamente rispondere
a tali criteri con riferimento ad ogni elemento dell’infrazione. È sufficiente che il complesso degli indizi invocato dall’istituzione,
valutato globalmente, risponda a tale requisito (v. sentenza del Tribunale 8 luglio 2004, cause riunite T‑67/00, T‑68/00,
T‑71/00 e T‑78/00, JFE Engineering e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑2501, punto 180, e la giurisprudenza ivi citata).
46
Peraltro, di norma le attività derivanti da accordi anticoncorrenziali si svolgono in modo clandestino, le riunioni sono segrete
e la documentazione ad esse relativa è ridotta al minimo. Ne consegue che, anche qualora la [OSCURATO:PERSONA] scopra documenti attestanti
in modo esplicito un contatto illegittimo tra operatori, quali i resoconti di riunioni, tali documenti saranno, di regola,
solo frammentari e sporadici, di modo che si rivela spesso necessario ricostruire taluni dettagli per via di deduzioni. Nella
maggior parte dei casi, pertanto, l’esistenza di una pratica o di un accordo anticoncorrenziale dev’essere dedotta da un certo
numero di coincidenze e di indizi i quali, considerati nel loro insieme, possono rappresentare, in mancanza di un’altra spiegazione
coerente, la prova di una violazione delle regole sulla concorrenza (sentenze della Corte 7 gennaio 2004, cause riunite C‑204/00 P,
C‑205/00 P, C‑211/00 P, C‑213/00 P, C‑217/00 P e C‑219/00 P, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑123, punti 55‑57,
nonché 25 gennaio 2007, cause riunite C‑403/04 P e C‑405/04 P, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑729,
punto 51).
47
A tal riguardo, va notato che le dichiarazioni rese nell’ambito della politica di trattamento favorevole svolgono un ruolo
importante. Tali dichiarazioni, rilasciate in nome di imprese, hanno un valore probatorio non trascurabile, poiché comportano
rischi giuridici ed economici considerevoli (v., in tal senso, sentenze JFE Engineering e a./[OSCURATO:PERSONA], punto 45 supra,
punti 205 e 211, e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], punto 46 supra, punto 103). Tuttavia, la dichiarazione
di un’impresa accusata di aver partecipato ad un’intesa, la cui esattezza viene contestata da varie altre imprese accusate,
non può essere considerata una prova sufficiente dell’esistenza di un’infrazione commessa da queste ultime senza essere suffragata
da altri elementi di prova (v. sentenza JFE Engineering e a./[OSCURATO:PERSONA], punto 45 supra, punto 219, e la giurisprudenza ivi
citata).
48
Nella specie, l’esistenza dei comportamenti addebitati dalla [OSCURATO:PERSONA], ovvero la partecipazione alle riunioni della FNAS,
i contatti tra un dipendente di una delle ricorrenti e un rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA], nonché i contatti presi durante la
fiera di Essen, non è stato contestata. Le ricorrenti contestano invece il carattere anticoncorrenziale di tali comportamenti,
condizione sine qua non per accertare un’infrazione all’art. 81 CE.
49
Va pertanto determinato se i comportamenti accertati dopo le ispezioni della [OSCURATO:PERSONA] nel marzo 2001 devono essere qualificati
come contatti anticoncorrenziali.
50
Per quanto attiene alla [OSCURATO:PERSONA], va rammentato che la [OSCURATO:PERSONA] ha preso in considerazione due eventi riguardo alla [OSCURATO:PERSONA]
per concludere che quest’ultima aveva partecipato all’infrazione addebitata all’art. 1 della decisione impugnata durante il
periodo compreso tra il 25 giugno 2003 e il 1° aprile 2004 (in prosieguo: il «periodo controverso»), ossia un contatto telefonico
tra la sig.ra P. ([OSCURATO:SOCIETA]) e il sig. W. ([OSCURATO:PERSONA]) durante il primo semestre del 2004 e un incontro durante la fiera di Essen
il 18 marzo 2004.
51
Ai sensi del punto 511 della decisione impugnata, il sig. W., nell’aprile 2004, avrebbe informato la [OSCURATO:SOCIETA] di un possibile
aumento dei prezzi del 5% sul mercato greco. Il sig. W. avrebbe chiesto alla [OSCURATO:SOCIETA] di contattarlo per concordare siffatto
aumento. Prima di tale contatto, durante una conversazione telefonica in data 25 febbraio 2004, il sig. W. avrebbe informato
la sig.ra P. che un aumento dei prezzi del 5% sarebbe entrato in vigore il 1° marzo 2004. Tale aumento sarebbe stato confermato
dal sig. D., l’importatore greco della [OSCURATO:PERSONA].
52
Va anzitutto rilevato che la conclusione della [OSCURATO:PERSONA], secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe partecipato all’intesa per tutto
il periodo controverso, non è stata avvalorata da alcun elemento di prova per quanto riguarda il 2003. Infatti, la [OSCURATO:PERSONA]
si è fondata unicamente sugli eventi menzionati precedentemente, che hanno tutti avuto luogo nel 2004.
53
Certamente, come è stato riassunto al punto 506 della decisione impugnata, dalla domanda di trattamento favorevole della [OSCURATO:SOCIETA]
emerge che quest’ultima ha dichiarato che, successivamente alle ispezioni della [OSCURATO:PERSONA], gli scambi di informazioni sensibili
tra i concorrenti erano proseguiti, soprattutto mediante contatti bilaterali. La [OSCURATO:SOCIETA] ha fatto notare che «tali contatti
avevano [avuto] luogo con varie persone e, in particolare, con il sig. [W.] (IMI/[OSCURATO:PERSONA]) e con il sig. [L.] della Comap».
54
Tuttavia, va notato che la [OSCURATO:SOCIETA] non ha presentato prove documentali che dimostrerebbero che la [OSCURATO:PERSONA] aveva avuto conversazioni
telefoniche frequenti con i suoi rappresentanti. Orbene, sui tabulati telefonici delle sig.re P. e B. ([OSCURATO:SOCIETA]), relativi agli
anni 2002‑2004, allegati alla risposta della [OSCURATO:SOCIETA] alla comunicazione degli addebiti, non viene menzionato il nome del sig. W.
55
Va poi messo in rilievo che l’agenda del 2004 della sig.ra P. ([OSCURATO:SOCIETA]) contiene qualche appunto manoscritto di cui soltanto
una serie riguarda la [OSCURATO:PERSONA], ovvero quella vertente su un contatto telefonico con il sig. W., il 25 febbraio 2004. In tale
contesto, va evidenziato che, nella decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] ha fatto allusione a un contatto che avrebbe avuto
luogo a fine aprile, probabilmente il 29 aprile 2004, tra il sig. W. e la sig.ra P. A parte il fatto che tale presunto contatto
ha avuto luogo dopo la data della fine dell’infrazione presa in considerazione dalla [OSCURATO:PERSONA] nella decisione impugnata,
va rilevato che detti appunti manoscritti non indicano che si tratta di un contatto con il sig. W. Inoltre, pur supponendo
che si sia trattato di un contatto con il sig. W., tali appunti non indicano che egli ha annunciato un aumento dei prezzi
riguardante il mercato greco.
56
Infatti, è emerso che la [OSCURATO:SOCIETA] aveva confuso vari appunti manoscritti nell’ambito della sua domanda di trattamento favorevole.
A tal riguardo, dalle osservazioni iniziali della [OSCURATO:SOCIETA] del 14 luglio 2004 si evince che essa aveva dichiarato che un direttore
dell’IMI, il sig. W., l’aveva informata, alla fine di aprile 2004, di un eventuale aumento dei prezzi sul mercato greco e
che egli aveva chiesto di parlarne alcuni giorni dopo al fine di «mettersi d’accordo». L’allusione alla conclusione di un
accordo si trovava in una terza serie di appunti manoscritti contenuti nell’agenda della sig.ra P., ovvero quella concernente
una conversazione telefonica che ha avuto luogo il 29 aprile 2004 unicamente con il sig. B., da un lato, e con il sig. Hu.,
dall’altro, e il fatto che la conclusione di un accordo avrebbe dovuto essere posto nell’ambito di una relazione fornitore–cliente
([OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA]–[OSCURATO:SOCIETA]).
57
Con memorandum del 25 gennaio 2005, la [OSCURATO:SOCIETA] ha modificato la sua posizione e ha dichiarato che una conversazione telefonica
tra il sig. W. e la sig.ra P. aveva avuto luogo il 25 febbraio 2004, durante la quale era stato discusso un aumento dei prezzi
sul mercato greco. Il sig. W. aveva anche annunciato che l’aumento dei prezzi del 5% era stato confermato dal 1° marzo 2004
per quanto riguarda il sig. D..
58
Orbene, dal punto 508 della comunicazione degli addebiti emerge che la [OSCURATO:PERSONA] non ha preso in considerazione la confusione
che era stata fatta tra le tre diverse serie di appunti manoscritti di cui ai punti 55 e 56 supra. Del pari, nonostante le
osservazioni delle ricorrenti riguardo a tale confusione, nella loro risposta alla comunicazione degli addebiti, la [OSCURATO:PERSONA]
non ha corretto tale errore al punto 511 della decisione impugnata, tranne in ordine a qualche cambiamento minore (v. punto
51 supra).
59
Pertanto, va constatato che l’unico elemento di prova riguardante il contatto telefonico tra la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA] durante
il periodo controverso consiste nella serie di appunti manoscritti del 25 febbraio 2004 nell’agenda della sig.ra P. ([OSCURATO:SOCIETA]),
menzionata al punto 511 della decisione impugnata, che contiene l’indicazione «Parlato con [W.] x aumento in Grecia confermato
x [D.] + 5 dal 1° marzo 2004».
60
A tal proposito, va constatato che gli appunti manoscritti del 25 febbraio 2004 indicano che quel giorno vi è senz’altro stato
uno scambio di opinioni in merito ai prezzi. Tuttavia, tali appunti manoscritti non sono chiari per quanto riguarda l’identità
di colui che ha deciso di aumentare i prezzi. Non è escluso che sia stato l’importatore indipendente della [OSCURATO:PERSONA] (sig. D.),
a decidere di aumentare i suoi prezzi del 5% a decorrere dal 1° marzo 2004.
61
Poiché il contatto tra il sig. W. è stato oggetto soltanto di un’unica serie di appunti manoscritti nell’agenda della sig.ra P.,
menzionata al punto 59 supra, tale serie di appunti manoscritti, da sola, non era sufficiente a dimostrare la partecipazione
della [OSCURATO:PERSONA] all’infrazione addebitata nel caso di specie. Infatti, non può essere escluso che tale contatto possa essere
considerato come un incidente isolato. Peraltro, come già constatato precedentemente, quest’unica serie di appunti manoscritti
non potrebbe neppure dimostrare il coinvolgimento della [OSCURATO:PERSONA] nell’intesa nel 2003.
62
Per quanto riguarda il secondo evento preso in considerazione riguardo alla [OSCURATO:PERSONA], ossia l’incontro del sig. Ha. (IBP) con
due rappresentanti della [OSCURATO:PERSONA] durante la fiera di Essen il 18 marzo 2004, evocato al punto 520 della decisione impugnata,
dalla dichiarazione del sig. Ha., datata 28 novembre 2005, che figura in allegato alla risposta della AFC alla comunicazione
degli addebiti e rettificata in seguito per quanto riguarda la data di suddetto evento, poiché la fiera di cui trattasi si
è tenuta nel marzo 2004 e non nel 2002 come già indicato nella domanda di trattamento favorevole, emerge che egli avrebbe
risposto a una questione afferente i prezzi dell’IBP. Il sig. Ha. ha dichiarato di ricordarsi di aver avuto una breve discussione
con i sigg. H. e Be. ([OSCURATO:PERSONA]) e di un’altra con il sig. K. A tal riguardo, egli ha rilasciato la seguente dichiarazione:
«Mi hanno interrogato sulle intenzioni dell’IBP Germania in materia di prezzi e ho detto loro che prevedevamo di aumentarli
alla fine del mese. L’aumento era dovuto all’aumento dei costi delle materie prime. Non ci sono state discussioni relative
all’entità dell’aumento o al momento in cui tale aumento sarebbe entrato in vigore, ma unicamente che lo avremmo fatto. Atteso
quanto precede, ritengo che avevo già annunciato ai clienti che ci sarebbe stato un aumento, sicché l’informazione avrebbe
cessato di essere riservata. Forse sono circolate voci e questo li ha forse spinti ad interrogarmi in merito all’aumento dei
prezzi. Essi non avrebbero potuto confermare tale fatto unicamente chiedendo ai clienti una copia del listino dei prezzi ufficiali
dell’IBP Germania, poiché quest’ultimo è stato reso pubblico soltanto il 30 marzo 2004 (…)».
63
Tuttavia, va osservato che le ricorrenti contestano l’esistenza di un contatto di natura anticoncorrenziale. A tal fine, durante
il procedimento amministrativo, esse hanno prodotto due dichiarazioni che contraddicono quella del sig. Ha.
64
Le ricorrenti hanno prodotto quella del sig. H., il quale ha dichiarato quanto segue:
«Ricordo di aver incontrato il sig. [Ha.] allo stand della Woeste e di aver parlato con lui, ma in nessun caso gli ho chiesto
un’informazione relativa ad un potenziale aumento dei prezzi dell’IBP Germania. Per quanto mi ricordi, nemmeno il sig. [Ha.]
ha affrontato tale argomento».
65
Del pari, le ricorrenti hanno prodotto una dichiarazione del sig. Be., il quale ha spiegato che, benché non si ricordasse
più con certezza di aver incontrato il sig. Ha. a tale fiera, egli non poteva tuttavia escludere di averlo visto, anche se
non ricorda affatto di aver parlato specificamente dei prezzi.
66
In tale contesto, va ricordato che, ai sensi di una giurisprudenza costante, una dichiarazione resa nell’ambito di una domanda
di trattamento favorevole, di per sé, non è sufficiente come elemento di prova qualora l’esattezza di tale dichiarazione sia
stata contestata (v. punto 47 supra).
67
A tal riguardo, il Tribunale ritiene che, contrariamente a quanto fatto valere dalla [OSCURATO:PERSONA] in udienza, la dichiarazione
del sig. Ha. non sia maggiormente credibile di quelle dei sigg. H. e Be., due rappresentanti di una delle ricorrenti. Il fatto
che tanto l’IBP quanto le ex filali dell’IMI avrebbero avuto un atteggiamento anticoncorrenziale in passato, caratterizzato
da scambi di opinioni riguardanti i prezzi, non è sufficiente, per quanto attiene agli eventi sopraggiunti durante tale fiera,
a conferire maggiore valore alla dichiarazione del sig. Ha. rispetto a quella di cui si avvalgono le ricorrenti. Pertanto,
si deve concludere che, in mancanza di altri indizi, il presunto contenuto anticoncorrenziale del contatto intercorso tra
un rappresentante dell’IBP e quelli delle ricorrenti, non sia stato provato sufficientemente.
68
Da quanto precede emerge che la partecipazione della [OSCURATO:PERSONA] a un’infrazione all’art. 81 CE durante il periodo controverso
non è stata provata sufficientemente.
69
Ne consegue che l’art. 1 della decisione impugnata deve essere annullato nella parte in cui la [OSCURATO:PERSONA] vi ha accertato
che la [OSCURATO:PERSONA] aveva partecipato ad un’infrazione unica, complessa e continuata durante il periodo controverso.
70
Per quanto riguarda la presunta partecipazione dell’[OSCURATO:PERSONA] all’infrazione, il Tribunale ha reputato opportuno esaminare tale
questione nell’ambito dell’analisi del terzo motivo.
Sul terzo motivo, vertente sulla mancata partecipazione all’infrazione unica, complessa e continuata di cui all’art. 1 della
decisione impugnata
Argomenti delle parti
71
Le ricorrenti fanno valere che la [OSCURATO:PERSONA] non ha provato l’esistenza di un’infrazione unica, complessa e continuata che
sarebbe proseguita dopo le ispezioni del marzo 2001, che quest’ultima non è riuscita a dimostrare la sussistenza di un nesso
oggettivo tra il comportamento dell’[OSCURATO:PERSONA] e un «sistema restrittivo globale» e che essa non ha provato che l’[OSCURATO:PERSONA] conosceva
o avrebbe dovuto conoscere l’esistenza di un siffatto sistema.
72
Le ricorrenti fanno notare che, nel marzo 2001, le ispezioni della [OSCURATO:PERSONA] hanno posto fine alle riunioni cosiddette «Super
EFMA» organizzate prima o dopo le riunioni dell’[OSCURATO:PERSONA] (EFMA, Associazione europea dei
produttori di raccordi), nonché all’«intesa di lunga durata». Nondimeno, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe seguitato a credere che la
[OSCURATO:PERSONA] (divenuta in seguito l’[OSCURATO:PERSONA]) avesse violato l’art. 81 CE dal giugno 2003 al 1° aprile 2004. Secondo la
[OSCURATO:PERSONA], i contatti segnalati dalla [OSCURATO:SOCIETA] avrebbero dimostrato che l’infrazione unica, complessa e continuata non era
cessata.
73
In tale contesto, le ricorrenti ricordano che il ricorso al concetto di infrazione unica, complessa e continuata deroga alla
norma secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] è tenuta a provare le modalità esatte della partecipazione di un’impresa ad un’infrazione.
Come ogni altra deroga ad una norma fondamentale, ciò comporterebbe un’interpretazione restrittiva. Nella specie, l’approccio
adottato dalla [OSCURATO:PERSONA] sarebbe contrario alla presunzione di innocenza, in quanto sfocerebbe in una situazione in cui
qualsiasi serie di contatti apparentemente indipendenti tra i concorrenti sarebbe equiparabile ad un’infrazione unica, complessa
e continuata.
74
Esse invocano anche le cause che hanno dato luogo alle sentenze del Tribunale 14 maggio 1998, causa T‑295/94, Buchmann/[OSCURATO:PERSONA]
([OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑813, punto 121), e 20 aprile 1999, cause riunite da T‑305/94 a T‑307/94, da T‑313/94 a T‑316/94, T‑318/94,
T‑325/94, T‑328/94, T‑329/94 e T‑335/94, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑931, punto 773). Secondo
le ricorrenti, ne consegue che occorreva anzitutto accertare in cosa consisteva il «sistema comune» e in quale misura quest’ultimo
sarebbe stato effettivamente mantenuto dopo le ispezioni del 2001. Sarebbe stato poi necessario dimostrare che il comportamento
delle ricorrenti era legato a siffatto «sistema comune» e, infine, che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto provare che l’[OSCURATO:PERSONA]
sapeva o poteva verosimilmente sapere di partecipare, con il suo comportamento, ad un’infrazione unica, complessa e continuata,
iniziata prima delle ispezioni della [OSCURATO:PERSONA].
75
In primo luogo, le ricorrenti sostengono che la struttura e l’attuazione dell’infrazione unica, complessa e continuata nonché
gli eventi sopraggiunti dopo il 2001 sarebbero completamente diversi.
76
Per come avrebbe funzionato prima delle ispezioni del marzo 2001, l’«intesa “Super EFMA”» sarebbe stata caratterizzata da
un’organizzazione a tre livelli, ossia a livello paneuropeo, a livello nazionale o a livello regionale e in modo bilaterale
e riguardava scambi di punti di vista nonché accordi riguardanti le strutture dei prezzi e i listini prezzi per taluni mercati.
Nel complesso sarebbero stati coinvolti 27 produttori di articoli di rubinetteria in rame comprendenti tredici Stati membri,
di cui tre (IBP, IMI e Comap) sarebbero stati responsabili dell’organizzazione e della gestione delle riunioni cosiddette
«Super EFMA». Inoltre, tali riunioni avrebbero avuto luogo non soltanto prima delle riunioni dell’EFMA, bensì anche ogni volta
che l’evoluzione del mercato lo rendesse necessario.
77
Per contro, la presunta continuazione dell’infrazione unica, complessa e continuata nel periodo compreso tra il marzo 2001
e l’aprile 2004, secondo la [OSCURATO:PERSONA], sarebbe caratterizzata da contatti telefonici tra l’AFC e la [OSCURATO:SOCIETA] e tra la Comap
e la [OSCURATO:SOCIETA], da tre telefonate tra «società collegate alla [OSCURATO:PERSONA] e alla [OSCURATO:SOCIETA]», da tre contatti bilaterali tra la Comap
e la [OSCURATO:SOCIETA], da due contatti bilaterali durante una fiera commerciale nel marzo 2004 tra l’IBP e la [OSCURATO:PERSONA] e tra l’IBP e
la Comap, nonché da riunioni del comitato logistico della FNAS vertenti sull’imballaggio dei prodotti e alle quali sono stati
invitati i produttori di articoli di rubinetteria in Francia.
78
Le ricorrenti contestano che i contatti menzionati in precedenza e la serie di riunioni dei grossisti in Francia provino sufficientemente
la sussistenza di un’infrazione unica, complessa e continuata all’art. 81 CE e che tale «presunta infrazione» costituisca
la stessa infrazione di quella che ha avuto luogo prima delle ispezioni della [OSCURATO:PERSONA]. A tal riguardo, esse sottolineano
che numerose imprese, tra cui l’IMI, come sarebbe stato accertato dalla [OSCURATO:PERSONA], avevano cessato di partecipare alla «presunta
infrazione» dopo le ispezioni della [OSCURATO:PERSONA]. D’altronde, il settore sarebbe stato completamente ristrutturato nel 2003.
Del pari, la maggior parte dei principali soggetti che hanno partecipato all’organizzazione e al funzionamento delle riunioni
«di alto livello», come quelle che hanno avuto luogo nel corso del periodo anteriore alle ispezioni della [OSCURATO:PERSONA], non
avrebbero preso parte all’organizzazione e al funzionamento dei presunti contatti anticoncorrenziali durante il periodo successivo
a suddette ispezioni. Inoltre, un’intesa nel settore degli articoli di rubinetteria in rame avrebbe avuto senso soltanto qualora
essa avesse riguardato tutti gli Stati membri, il che non sarebbe avvenuto dopo il 2001, indipendentemente dalla lettura o
dall’interpretazione degli elementi dedotti al punto 566 della decisione impugnata.
79
In secondo luogo, ove il Tribunale ritenesse che la [OSCURATO:PERSONA] sia riuscita a provare che il sistema generale dell’intesa
era stato mantenuto dopo il marzo 2001, le ricorrenti fanno valere che la [OSCURATO:PERSONA] non ha dimostrato che il comportamento
dell’[OSCURATO:PERSONA] era legato a tale sistema.
80
In terzo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe neppure dimostrato che l’[OSCURATO:PERSONA] sapeva o avrebbe dovuto sapere che, allacciando
contatti con concorrenti nel contesto della FNAS, essa aderiva all’«intesa “Super EFMA”». Nella decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA]
si sarebbe limitata a dichiarare che le ricorrenti erano informate delle ispezioni, circostanza che esse non negano. Tuttavia,
le ricorrenti sottolineano che, nell’agosto 2002, quando l’[OSCURATO:PERSONA] ha acquistato la totalità delle attività di produzione
e di distribuzione dei raccordi dell’IMI, essa si sarebbe accertata che l’IMI e le sue filiali, tra cui la [OSCURATO:PERSONA],
facente ormai parte dell’[OSCURATO:PERSONA] e la R. Woeste & [OSCURATO:PERSONA], facente ormai parte della [OSCURATO:PERSONA], avessero effettivamente
cessato di partecipare all’infrazione.
81
[OSCURATO:PERSONA] ribadisce che, nella decisione impugnata, essa ha a lungo spiegato la ragione per cui, nella presente fattispecie,
si trattava di un’infrazione unica, dapprima fino al 2001 (punti 559‑563 della decisione impugnata), poi dopo il 2001 (punti
564‑591 della decisione impugnata). Più in particolare, i punti 564‑597 della decisione impugnata conterrebbero un esame molto
circostanziato della continuità dell’infrazione. [OSCURATO:PERSONA] aggiunge che non può sussistere alcun dubbio che il comportamento
delle ricorrenti nel periodo posteriore al 2001 perseguiva lo stesso obiettivo anticoncorrenziale di quello delle altre imprese
che partecipavano all’intesa globale.
82
Inoltre, la condizione secondo cui le ricorrenti «sapevano, o dovevano necessariamente sapere, che la collusione alla quale
partecipavano si inseriva in un piano globale» e quella secondo cui esse «conoscevano i comportamenti illeciti degli altri
partecipanti o potevano ragionevolmente prevederli ed erano disposte ad accettarne il rischio», sarebbero soddisfatte. A tale
proposito, la [OSCURATO:PERSONA] ricorda che alla [OSCURATO:PERSONA] è stata imputata la responsabilità delle attività delle sue due filiali,
l’[OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA], che sono i successori giuridici della [OSCURATO:PERSONA] e della R. Woeste & [OSCURATO:PERSONA], attività
rispetto alle quali alcuni degli attori avevano già partecipato all’infrazione unica, complessa e continuata prima delle ispezioni.
Giudizio del Tribunale
83
Va anzitutto esaminato se i comportamenti costituitivi dell’infrazione addebitata dopo le ispezioni della [OSCURATO:PERSONA] del
marzo 2001 sono la continuazione dell’infrazione unica, complessa e continuata anteriore a dette ispezioni.
84
In caso affermativo, la questione sarebbe quella se la partecipazione dell’[OSCURATO:PERSONA] alle riunioni della FNAS s’inserisse nell’ambito
di tale infrazione unica, complessa e continuata.
85
Infatti, tenuto conto della conclusione, precedentemente tratta ai punti 68 e 69 in merito alla [OSCURATO:PERSONA], l’esame del terzo
motivo non è rilevante per quanto attiene all’[OSCURATO:PERSONA].
86
La nozione di infrazione unica riguarda una situazione in cui più imprese abbiano preso parte ad un’infrazione costituita
da un comportamento continuato avente un unico obiettivo economico volto a falsare la concorrenza, oppure da infrazioni singole
collegate l’una all’altra da una identità di oggetto (stessa finalità dell’insieme degli elementi) e di soggetti (identità
delle imprese interessate, consapevoli di partecipare all’oggetto comune) (sentenza del Tribunale 8 luglio 2008, causa T‑53/03,
BPB/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑1333, punto 257). Tale interpretazione non può essere contestata sulla base del fatto che uno
o più elementi di questa serie di atti o di questo comportamento continuato potrebbero anche costituire di per sé una violazione
dell’art. 81 CE (sentenza BPB/[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 252).
87
Ove le diverse azioni facciano parte di un «piano d’insieme», a causa del loro identico oggetto, consistente nel falsare il
gioco della concorrenza all’interno del mercato comune, la [OSCURATO:PERSONA] può imputare la responsabilità di tali azioni in funzione
della partecipazione all’infrazione considerata nel suo insieme (sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], punto 46 supra,
punto 258).
88
Occorre altresì precisare che la nozione di obiettivo unico non può essere determinata riferendosi in generale alla distorsione
della concorrenza nel mercato interessato dall’infrazione, dal momento che l’incidenza sulla concorrenza costituisce, come
oggetto o effetto, un elemento intrinseco a qualunque comportamento rientrante nell’ambito di applicazione dell’art. 81, n. 1,
CE. Una siffatta definizione della nozione di obiettivo unico rischierebbe di privare la nozione di infrazione unica e continuata
di una parte del suo significato, in quanto avrebbe per conseguenza che vari comportamenti concernenti un settore economico,
vietati dall’art. 81, n. 1, CE, dovrebbero essere sistematicamente qualificati come elementi costitutivi di un’infrazione
unica. Pertanto, ai fini della qualificazione di comportamenti illeciti diversi come infrazione unica e continuata occorre
verificare se essi presentino un nesso di complementarietà nel senso che ciascuno di essi è destinato a far fronte ad una
o più conseguenze del gioco normale della concorrenza e se essi contribuiscano, interagendo reciprocamente, alla realizzazione
di tutti gli effetti anticoncorrenziali voluti dai rispettivi autori nell’ambito di un piano complessivo diretto ad ottenere
un unico obiettivo. A tale riguardo, occorre tenere conto qualsiasi circostanza che possa provare o mettere in dubbio tale
nesso quali il periodo di applicazione, il contenuto, incluso il metodo utilizzato e, correlativamente, l’obiettivo dei diversi
comportamenti illeciti in questione (v., in tal senso, sentenza del Tribunale 12 dicembre 2007, cause riunite T‑101/05 e T‑111/05,
BASF e UCB/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑4949, punti 179‑181).
89
Inoltre, al fine di dimostrare la partecipazione di un’impresa ad un accordo anticoncorrenziale, la [OSCURATO:PERSONA] deve provare
che l’impresa di cui trattasi intendeva contribuire, con il proprio comportamento, agli obiettivi comuni perseguiti da tutti
i partecipanti e che essa era a conoscenza dei comportamenti materiali previsti o attuati da altre imprese nel perseguire
i medesimi obiettivi, oppure che poteva ragionevolmente prevederli ed era pronta ad accettarne il rischio (sentenza della
Corte 8 luglio 1999, causa C‑49/92 P, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑4125, punto 87).
90
Infine, il fatto che un’impresa non abbia preso parte a tutti gli elementi costitutivi di un’intesa non è rilevante per dimostrare
l’esistenza di un’infrazione da parte sua. Occorre prendere in considerazione tale elemento solo in sede di valutazione della
gravità dell’infrazione e, eventualmente, della determinazione dell’ammenda (sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], punto
46 supra, punto 86).
91
Nella specie, per quanto riguarda il periodo anteriore al marzo 2001, va rilevato che, secondo la decisione impugnata, l’intesa
consisteva in un’organizzazione regolare, per diversi anni, di contatti multi e bilaterali tra produttori concorrenti il cui
scopo era l’adozione di pratiche illecite, destinate a organizzare artificiosamente il funzionamento del mercato dei raccordi,
segnatamente a livello dei prezzi.
92
Secondo la decisione impugnata, nell’ambito di questa intesa globale, avevano avuto luogo riunioni e altri contatti anticoncorrenziali
a livello paneuropeo nonché a livello nazionale, ove ogni paese aveva il proprio processo di coordinamento dei prezzi e i
propri accordi locali che venivano ad integrare gli accordi presi a livello europeo (punti 129, 140 e 559 della decisione
impugnata).
93
Infatti, il funzionamento dell’intesa avrebbe poggiato, in primo luogo, su riunioni «di alto livello», vertenti sulla strategia
e sui prezzi per vari paesi, in secondo luogo, su riunioni riguardanti soltanto uno o più territori nazionali, spesso al fine
di attuare decisioni emanate a livello superiore e, in terzo luogo, su discussioni a livello bilaterale (punto 147 della decisione
impugnata).
94
In base alla decisione impugnata, gli accordi anticoncorrenziali avevano avuto luogo prima, durante o dopo le riunioni della
[OSCURATO:PERSONA] (BPFMA, Associazione dei produttori di raccordi di tubature del [OSCURATO:PERSONA]), quelle dell’EFMA, delle riunioni ad hoc e quelle di altre associazioni o quelle che hanno avuto luogo durante fiere
commerciali (punti 140‑141 della decisione impugnata).
95
Le riunioni «di alto livello» sarebbe state generalmente organizzate in occasione delle riunioni dell’EFMA nella primavera
e nell’autunno di ogni anno. Le riunioni dell’autunno sarebbero generalmente consistite in discussioni sulla fissazione dei
prezzi, mentre le riunioni della primavera avrebbero avuto piuttosto lo scopo di seguire l’evoluzione dell’applicazione dei
prezzi concordati l’anno precedente (punto 148 della decisione impugnata).
96
Di norma, secondo la decisione impugnata, le discussioni riguardanti gli aumenti dei prezzi sfociavano in un accordo riguardante
il livello dell’aumento e il modo in cui l’aumento doveva essere applicato, e miravano a determinare le date di attuazione
e l’impresa che avrebbe preso l’iniziativa dell’aumento, ossia spesso il leader del mercato geografico interessato (punti
149 e 159 della decisione impugnata).
97
Le riunioni avrebbero anche riguardato le modalità di credito e gli sconti, le categorie di clienti e le differenze di prezzo,
la spartizione dei clienti tra i fornitori, la condivisione delle informazioni relative agli aumenti o alle riduzioni di volume
e dei prezzi realizzati all’interno dell’intesa, discussioni relative alla distribuzione incrociata, le denunce di un membro
dell’intesa nei confronti di altri membri della medesima nonché un coordinamento contro i produttori o i distributori non
membri dell’intesa e le offerte concordate per rispondere alle gare d’appalto (punto 161 della decisione impugnata).
98
Secondo la decisione impugnata, i partecipanti delle riunioni «di alto livello» erano i presidenti-direttori generali, taluni
direttori commerciali o delle vendite e certi altri responsabili commerciali, precisando che l’IMI, l’IBP e la Comap erano
sempre presenti a questo tipo di riunioni (punto 156 della decisione impugnata).
99
Riunioni più mirate a livello nazionale avrebbero fatto seguito alle riunioni «di alto livello». Esse avrebbero riguardato
l’elaborazione e l’attuazione delle decisioni e delle riunioni «di alto livello». Secondo la decisione impugnata, i partecipanti
delle riunioni di livello nazionale erano generalmente direttori commerciali o delle vendite o certi altri responsabili commerciali
locali, i quali informavano i partecipanti delle riunioni «di alto livello» del successo o del fallimento delle variazioni
dei prezzi e delle condizioni del mercato (punto 157 della decisione impugnata).
100
Infine, sarebbero state anche organizzate riunioni bilaterali e riunioni non ufficiali più estese.
101
Per quanto riguarda i comportamenti addebitati e che sono posteriori al marzo 2001, secondo la decisione impugnata, essi si
caratterizzavano parimenti in contatti presi nell’ambito di associazioni di categoria (riunioni della FNAS), in contatti bilaterali
riguardanti i parametri della concorrenza e in contatti presi durante fiere commerciali (fiera di Essen) (punti 599‑602 della
decisione impugnata).
102
Certamente, è incontestabile che, in relazione al periodo posteriore a marzo 2001, l’intesa fosse caratterizzata da un’«organizzazione»
abbastanza flessibile nella sua struttura e consistente essenzialmente in contatti bilaterali ad hoc. Del pari, mancava il
coordinamento della strategia ad «alto livello» e, pertanto, l’esecuzione a livello nazionale delle decisioni emanate a livello
paneuropeo.
103
È parimenti incontestabile che, come emerge dalla decisione impugnata, il numero dei partecipanti all’intesa fosse pari a
nove prima delle ispezioni nel marzo 2001 e sia passato a quattro dopo tali ispezioni.
104
Infine, va rilevato che, mentre prima del 2001 l’intesa aveva una estensione paneuropea riguardante tredici paesi, dopo il
2001 i comportamenti illeciti dei partecipanti si sono limitati ai mercati tedesco, greco, spagnolo, francese ed italiano,
senza che tra di essi vi sia un nesso evidente.
105
Tuttavia, poiché l’obiettivo delle pratiche anticoncorrenziali rimaneva lo stesso, ossia la concertazione sui prezzi riguardanti
i raccordi, il fatto che talune caratteristiche o che l’intensità di tali pratiche fossero cambiate, non è determinante. A
tal riguardo, è plausibile che, dopo i controlli della [OSCURATO:PERSONA], l’intesa abbia assunto una forma meno strutturata e un’attività
di intensità più variabile. Nondimeno, il fatto che un’intesa possa conoscere periodi di attività di intensità variabile non
comporta che si possa giungere alla conclusione che essa sia cessata.
106
[OSCURATO:PERSONA] ha dunque giustamente considerato che l’intesa era proseguita dopo i suoi controlli nel marzo 2001 ed ha giustamente
concluso per l’esistenza di un’infrazione unica, complessa e continuata.
107
Pertanto, va esaminata la questione se l’[OSCURATO:PERSONA], partecipando alle riunioni che si sono tenute nell’ambito del gruppo di
lavoro del comitato logistico della FNAS al fine della realizzazione di un nuovo imballaggio per articoli di rubinetteria,
più in particolare, discutendone i costi, abbia partecipato a tale infrazione unica, complessa e continuata.
108
Va ricordato che, nella decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] ha imputato all’[OSCURATO:PERSONA] di aver partecipato, nel periodo controverso,
a un’infrazione unica, complessa e continuata, che copre tutto il mercato cosiddetto paneuropeo, descritto all’art. 1 della
suddetta decisione.
109
Come emerge dal punto 101 supra, gli elementi costitutivi dell’infrazione unica, complessa e continuata dopo il marzo 2001
sono consistiti in contatti bilaterali, in contatti presi durante una fiera commerciale e in contatti presi nell’ambito delle
riunioni della FNAS al fine di coordinare i prezzi.
110
A tale proposito, è pacifico che durante il periodo controverso l’[OSCURATO:PERSONA] ha partecipato unicamente alle riunioni della FNAS
e non alle altre due parti dell’infrazione. In tale contesto, va notato che la partecipazione dell’[OSCURATO:PERSONA] alle riunioni della
FNAS, il cui scopo coincideva con quello delle altre due parti dell’infrazione unica, complessa e continuata, ossia il coordinamento
dei prezzi, da sola non è sufficiente per concludere per la sua partecipazione a detta infrazione, a meno che non venga accertato
che essa sapeva o doveva necessariamente sapere che, da una parte, il suo comportamento s’iscriveva in un piano globale e,
dall’altra, che tale piano globale comprendeva tutti gli elementi costitutivi dell’intesa (v., in tal senso, sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], punto 89 supra, punto 83, e sentenza del Tribunale 15 marzo 2000, cause riunite T‑25/95, T‑26/95, da T‑30/95
a T‑32/95, da T‑34/95 a T‑39/95, da T‑42/95 a T‑46/95, T‑48/95, da T‑50/95 a T‑65/95, da T‑68/95 a T‑71/95, T‑87/95, T‑88/95,
T‑103/95 e T‑104/95, Cimenteries CBR e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑491, punti 4027 e 4112).
111
Nella specie, va verificato se, quando ha partecipato alle riunioni della FNAS, l’[OSCURATO:PERSONA] sapeva, o doveva necessariamente
sapere, di integrare la cerchia dei partecipanti all’intesa paneuropea. Infatti, solo qualora venga accertato che l’[OSCURATO:PERSONA]
era a conoscenza dell’esistenza degli altri due elementi costitutivi dell’infrazione, la sua partecipazione all’accordo riguardante
il mercato francese poteva essere considerato come costituente l’espressione della sua adesione all’infrazione accertata.
112
Orbene, è giocoforza rilevare che la [OSCURATO:PERSONA] non ha dimostrato che, al momento della sua partecipazione alle riunioni
della FNAS, l’[OSCURATO:PERSONA] era a conoscenza delle attività anticoncorrenziali delle altre imprese o che poteva ragionevolmente
prevederle e dunque che il suo comportamento si inscriveva in un piano globale comprendente tutti gli elementi costitutivi
dell’intesa accertata.
113
Al fine di dimostrare la conoscenza, da parte dell’[OSCURATO:PERSONA], degli elementi costitutivi dell’infrazione accertata, la [OSCURATO:PERSONA]
si è unicamente riferita al fatto che l’[OSCURATO:PERSONA] aveva partecipato all’intesa dal 1991 al marzo 2001. Orbene, una siffatta
circostanza non è sufficiente per dimostrare che l’[OSCURATO:PERSONA] ha nuovamente aderito all’intesa.
114
A tale proposito, in primo luogo, va rilevato che, quando il suo capitale era controllato dall’IMI, sua ex società controllante,
l’[OSCURATO:PERSONA] aveva posto fine alla sua partecipazione all’infrazione immediatamente dopo i controlli della [OSCURATO:PERSONA] nel marzo
2001. Nessun elemento indica che l’[OSCURATO:PERSONA] era a conoscenza della continuazione della detta infrazione da parte dell’IBP,
della Comap e della [OSCURATO:SOCIETA].
115
Per giunta, riguardo all’obiettivo specifico perseguito dal gruppo di lavoro del comitato logistico della FNAS, ovvero la
possibilità di un nuovo imballaggio, è difficile associare immediatamente le riunioni che si sono tenute in tale ambito all’intesa
iniziata prima del marzo 2001. Il fatto che taluni produttori abbiano discusso dell’onere dei costi ivi afferenti non può
rimettere in discussione tale constatazione.
116
In secondo luogo, va messo in rilievo che, contrariamente a quanto riscontrato dalla [OSCURATO:PERSONA] ai punti 575 e 584 della
decisione impugnata, nell’ambito delle riunioni della FNAS, le discussioni riguardavano unicamente il mercato francese. Orbene,
come ammesso dalla [OSCURATO:PERSONA] stessa in udienza, dai resoconti di suddette riunioni non si ricava affatto che esse riguardavano
anche «la Spagna, l’Italia, il [OSCURATO:PERSONA], la Germania e il mercato europeo in generale», il che, a detta della [OSCURATO:PERSONA],
avrebbe implicato che esse avevano una dimensione paneuropea. Di conseguenza, va constatato che la collusione nell’ambito
delle riunioni della FNAS non aveva un’estensione paneuropea.
117
In terzo luogo, posto che dette riunioni riguardavano soltanto il mercato francese e che non sussiste alcun indizio che consenta
di concludere che tali riunioni sono state sfruttate dagli altri partecipanti come quadro per discutere o per coordinare i
prezzi dei raccordi su altri mercati nazionali, non è dimostrato che l’[OSCURATO:PERSONA] poteva ragionevolmente prevedere che dette
riunioni si inscrivevano nell’ambito di un’infrazione più estesa facente parte di un piano globale.
118
Certamente, va rilevato che il 29 aprile 2004 c’è stato un contatto bilaterale tra un rappresentante dell’[OSCURATO:PERSONA] e un rappresentante
della [OSCURATO:SOCIETA] nell’ambito di una relazione fornitore–cliente (v. punto 56 supra). Tuttavia, oltre alla circostanza che questo
contatto si situa al di fuori del periodo dell’infrazione, un tale contatto non è rilevante dal punto di vista del diritto
della concorrenza, a meno che non venga accertato che, durante tale contatto commerciale, sono stati affrontati argomenti
dal carattere anticoncorrenziale. Orbene, gli appunti manoscritti presi nell’agenda della sig.ra P. non forniscono alcun indizio
in tal senso.
119
Di conseguenza, va constatato che non è stato accertato che l’[OSCURATO:PERSONA] era a conoscenza del fatto che, con il suo comportamento,
essa aveva aderito a un’intesa costituita di varie parti con un fine comune e neppure all’intesa alla quale essa aveva già
partecipato prima del marzo 2001 e che stava continuando.
120
Occorre dunque annullare, nei confronti di tutte le ricorrenti, l’art. 1 della decisione impugnata nella parte in cui la [OSCURATO:PERSONA]
ha in esso constatato che durante il periodo controverso, esse avevano partecipato a un’infrazione unica, complessa e continuata
prendendo parte ad un complesso di accordi e di pratiche concordate sul mercato dei raccordi in rame e in lega di rame, quale
descritto in suddetta decisione.
121
Ciò posto, non è necessario statuire sugli altri motivi, ossia il primo motivo vertente sull’illegittima imputazione alla
[OSCURATO:PERSONA] della responsabilità dell’infrazione in qualità di società controllante, il quarto motivo vertente su vari errori
nel calcolo dell’importo dell’ammenda inflitta alle ricorrenti, e il quinto motivo, vertente su una violazione dei loro diritti
della difesa.
122
Alla luce di quanto precede, occorre annullare l’ammenda di un importo di 100,8 milioni di euro inflitta alla [OSCURATO:PERSONA], in
solido con l’[OSCURATO:PERSONA] e con la [OSCURATO:PERSONA] per un importo pari a 55,15 milioni di euro, nonché l’importo di 2,04 milioni di euro
per il cui pagamento l’[OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] sono state ritenute responsabili in solido, poiché il calcolo di tale importo
poggia su un accertamento erroneo.
123
Invero, occorre rilevare che la [OSCURATO:PERSONA] ha calcolato un importo di base dell’ammenda inflitta per la partecipazione della
[OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA] all’intesa mentre il loro capitale era controllato dall’IMI, ossia un importo di partenza dell’ammenda
di 46 milioni di euro, ai quali è stata applicata una maggiorazione del 100% in considerazione della durata, e per la loro
presunta partecipazione all’infrazione mentre il loro capitale era controllato dalla [OSCURATO:PERSONA], ossia un importo di partenza
dell’ammenda di 60 milioni di euro, ai quali è stata applicata una maggiorazione del 5% in considerazione della durata. A
titolo di circostanze aggravanti, questo secondo importo è stato maggiorato del 60%. Ne è risultato un importo complessivo
di 192,8 milioni di euro (92 milioni di euro + 100,8 milioni di euro). Tale importo complessivo è stato poi ridotto a 105,5
milioni di euro al fine di tenere conto del limite del 10% del fatturato dell’[OSCURATO:PERSONA], successivamente ripartito proporzionalmente
a seconda che la partecipazione dell’[OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA] all’infrazione fosse stata accertata mentre erano sotto il controllo
dell’IMI (50,34 milioni di euro) o dell’[OSCURATO:PERSONA] (55,15 milioni di euro).
124
Mentre l’IMI poteva beneficiare di una riduzione dell’importo dell’ammenda del 50% a titolo della comunicazione della [OSCURATO:PERSONA]
sulla non imposizione o sulla riduzione delle ammende nei casi di intesa tra imprese, l’importo di base dell’ammenda inflittale,
che ammontava a 96,6 milioni di euro, ossia un importo di partenza di 46 milioni di euro, ai quali è stata applicata una maggiorazione
del 110% in considerazione della durata, è stato ridotto a 48,30 milioni di euro. Poiché l’IMI ha presentato la sua domanda
di trattamento favorevole solo nel settembre 2003, le sue due ex filiali non potevano beneficiare della riduzione dell’importo
dell’ammenda del 50% concessa all’IMI. Di conseguenza, la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto l’[OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] responsabili in solido
per il pagamento della somma di 2,04 milioni di euro (50,34 milioni – 48,30 milioni), di cui né l’IMI né l’[OSCURATO:PERSONA] erano
debitrici.
125
Peraltro, va rammentato che, se più destinatari costituivano l’«impresa» alla data dell’adozione della decisione impugnata,
il massimale del 10% di cui all’art. 23, n. 2, del regolamento n. 1/2003, può essere calcolato in base al fatturato complessivo
di tale impresa. Per contro, se tale entità economica si è scissa per costituire due entità distinte al momento dell’adozione
della decisione, ogni destinatario della decisione è legittimato ad ottenere l’applicazione del suddetto massimale (sentenza
del Tribunale 15 giugno 2005, cause riunite T‑71/03, T‑74/03, T‑87/03 e T‑91/03, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], punto 390).
Poiché le ricorrenti hanno chiesto unicamente l’annullamento dell’art. 2, lett. a) e b), punto 2, della decisione impugnata,
non occorre esaminare la questione se la circostanza che l’impresa IMI sia stata scissa in più entità distinte prima dell’adozione
della decisione impugnata doveva avere un impatto sul limite massimo dell’importo dell’ammenda inflitta alla [OSCURATO:PERSONA] e all’[OSCURATO:PERSONA]
all’art. 2, lett. b), punto 1, della decisione impugnata.
Sulle spese
126
Ai sensi dell’art. 87, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese se ne
è stata fatta domanda. Poiché le ricorrenti ne hanno fatto domanda, la [OSCURATO:PERSONA], rimasta soccombente, va condannata alle
spese.
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Ottava Sezione)
dichiara e statuisce:
1)
L’art. 1 della decisione della [OSCURATO:PERSONA] 20 settembre 2006, C (2006) 4180, relativa a un procedimento ai sensi dell’art. 81 [CE]
e dell’art. 53 dell’accordo SEE (caso COMP/F‑1/38.121 – Raccordi) è annullato nella parte in cui accerta che l’[OSCURATO:PERSONA]
NV, la Comap SA, già [OSCURATO:SOCIETA], e la [OSCURATO:PERSONA] + [OSCURATO:PERSONA] GmbH & Co. KG hanno partecipato all’infrazione
nel periodo intercorrente dal 25 giugno 2003 al 1° aprile 2004.
2)
L’art. 2, lett. a) e b), punto 2, della decisione C (2006) 4180 è annullato.
3)
[OSCURATO:PERSONA] europea è condannata alle spese.
[OSCURATO:PERSONA] deciso e pronunciato a Lussemburgo il 24 marzo 2011.
Firme
*
– Lingua processuale: l’inglese.