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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 2022/2023

ECLI:EU:T:2023:761
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62022TJ0734_INF

Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 29 novembre 2023 – [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio (causa T‑734/22) ( 1 ) «Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate relativamente ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina – Congelamento dei capitali – Elenco delle persone, delle entità e degli organismi ai quali si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche – Mantenimento del nome del ricorrente nell’elenco – Cambiamento delle circostanze di fatto e di diritto alla base dell’adozione delle misure restrittive – Nozione di “associazione” – Errore di valutazione»

1. Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Portata del controllo – Prova della fondatezza della misura – Obbligo dell’autorità competente dell’Unione di dimostrare, in caso di contestazione, la fondatezza dei motivi addebitati alle persone o alle entità interessate – Inserimento negli elenchi fondato su un insieme di indizi precisi, concreti e concordanti [Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47; decisione 2014/145/PESC del Consiglio, come modificata dalle decisioni (PESC) 2022/1530, (PESC) 2023/572 e (PESC) 2023/1767; regolamenti del Consiglio n. 269/2014, 2022/1529, 2023/571 e 2023/1765] (v. punti 40-43)

2. Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Portata del controllo – Prova della fondatezza della misura – Obbligo dell’autorità competente dell’Unione di dimostrare, in caso di contestazione, la fondatezza dei motivi addebitati alle persone o alle entità interessate – Portata del margine discrezionale dell’autorità competente – Pertinenza delle prove prodotte in forza di un precedente inserimento in assenza di modifica dei motivi, di cambiamenti nella situazione del ricorrente o di evoluzione del contesto in Ucraina [Decisione 2014/145/PESC del Consiglio, come modificata dalle decisioni (PESC) 2022/1530, (PESC) 2023/572 e (PESC) 2023/1767; regolamenti del Consiglio n. 269/2014, 2022/1529, 2023/571 e 2023/1765] (v. punti 44, 45)

3. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Criteri di adozione delle misure restrittive – Imprenditori di spicco che operano in settori economici che forniscono una notevole fonte di reddito al governo della Federazione russa e persone ad essi associate – Nozione di associazione – Interessi comuni – Legame che va oltre un rapporto di parentela [Decisione 2014/145/PESC del Consiglio, come modificata dalle decisioni (PESC) 2022/1530, (PESC) 2023/572 e (PESC) 2023/1767; regolamenti del Consiglio n. 269/2014, 2022/1529, 2023/571 e 2023/1765] (v. punto 50)

4. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Congelamento dei capitali degli imprenditori di spicco operanti in settori economici che costituiscono una notevole fonte di reddito per il governo della Federazione russa e delle persone associate agli stessi – Obbligo del Consiglio di procedere ad una valutazione aggiornata in sede di riesame delle misure restrittive – Prova contraria – Modifica intervenuta nella particolare situazione della persona soggetta alle misure restrittive – Errore di valutazione [Decisione 2014/145/PESC del Consiglio, come modificata dalle decisioni (PESC) 2022/1530, (PESC) 2023/572 e (PESC) 2023/1767; regolamenti del Consiglio n. 269/2014, 2022/1529, 2023/571 e 2023/1765] (v. punti 57-62)

5. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Congelamento dei capitali degli imprenditori di spicco operanti in settori economici che costituiscono una notevole fonte di reddito per il governo della Federazione russa e delle persone associate agli stessi – Applicazione a persone fisiche in ragione solo del legame familiare con le persone oggetto delle misure restrittive – Inammissibilità [Decisione 2014/145/PESC del Consiglio, come modificata dalle decisioni (PESC) 2022/1530, (PESC) 2023/572 e (PESC) 2023/1767; regolamenti del Consiglio n. 269/2014, 2022/1529, 2023/571 e 2023/1765] (v. punti 62, 63, 66, 70)

6. Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Portata del controllo – Valutazione della legittimità in base ai dati disponibili al momento dell’adozione della decisione [Decisione 2014/145/PESC del Consiglio, come modificata dalle decisioni (PESC) 2022/1530, (PESC) 2023/572 e (PESC) 2023/1767; regolamenti del Consiglio n. 269/2014, 2022/1529, 2023/571 e 2023/1765] (v. punto 74)

7. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Congelamento dei capitali delle persone che forniscono un sostegno materiale o finanziario al governo della Federazione russa – Obbligo del Consiglio di procedere ad una valutazione aggiornata in sede di riesame delle misure restrittive – Prova contraria – Modifica intervenuta nella particolare situazione della persona soggetta alle misure restrittive – Errore di valutazione [Decisione 2014/145/PESC del Consiglio, come modificata dalle decisioni (PESC) 2022/1530, (PESC) 2023/572 e (PESC) 2023/1767; regolamenti del Consiglio n. 269/2014, 2022/1529, 2023/571 e 2023/1765] (v. punti 83-89)

8. Responsabilità extracontrattuale – Presupposti – Illiceità – Danno – Nesso causale – Presupposti cumulativi – Obbligo per il giudice di esaminarli in un determinato ordine – Assenza (Art. 340, comma 2, TFUE) (v. punti 95, 98, 99)

9. Responsabilità extracontrattuale – Presupposti – Danno effettivo e certo provocato da un atto illegittimo – Danno morale risultante dalla lesione della reputazione del ricorrente per via dell’adozione di misure restrittive nei suoi confronti – Abrogazione dell’atto impugnato in corso di causa – Constatazione a posteriori dell’illegittimità di dette misure restrittive – Risarcimento adeguato del danno morale (Art. 340, comma 2, TFUE) (v. punto 100) Dispositivo 1) La decisione (PESC) 2022/1530 del Consiglio, del 14 settembre 2022, che modifica la decisione 2014/145/PESC, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina, il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1529 del Consiglio, del 14 settembre 2022, che attua il regolamento (UE) n. 269/2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina, la decisione (PESC) 2023/572 del Consiglio, del 13 marzo 2023, che modifica la decisione 2014/145/PESC, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina, il regolamento di esecuzione (UE) 2023/571 del Consiglio, del 13 marzo 2023, che attua il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina, la decisione (PESC) 2023/1767 del Consiglio, del13 settembre 2023, che modifica la decisione 2014/145/PESC concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina, e il regolamento di esecuzione (UE) 2023/1765 del Consiglio, del 13 settembre 2023, che attua il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina, sono annullati, nei limiti in cui il nome del sig. [OSCURATO:PERSONA] è stato mantenuto nell’elenco delle persone, entità e organismi ai quali si applicano tali misure restrittive. 2) La domanda risarcitoria presentata dal sig. [OSCURATO:PERSONA] è respinta. 3) Il Consiglio dell’Unione europea è condannato a farsi carico delle proprie spese, nonché di quelle del sig. [OSCURATO:PERSONA]. 4) [OSCURATO:PERSONA] europea si farà carico delle proprie spese. ( 1 ) GU C 24 del 23.1.2023 .

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62022TJ0734_INF Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 29 novembre 2023 – [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio (causa T‑734/22) ( 1 ) «Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate relativamente ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina – Congelamento dei capitali – Elenco delle persone, delle entità e degli organismi ai quali si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche – Mantenimento del nome del ricorrente nell’elenco – Cambiamento delle circostanze di fatto e di diritto alla base dell’adozione delle misure restrittive – Nozione di “associazione” – Errore di valutazione» 1. Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Portata del controllo – Prova della fondatezza della misura – Obbligo dell’autorità competente dell’Unione di dimostrare, in caso di contestazione, la fondatezza dei motivi addebitati alle persone o alle entità interessate – Inserimento negli elenchi fondato su un insieme di indizi precisi, concreti e concordanti [Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47; decisione 2014/145/PESC del Consiglio, come modificata dalle decisioni (PESC) 2022/1530, (PESC) 2023/572 e (PESC) 2023/1767; regolamenti del Consiglio n. 269/2014, 2022/1529, 2023/571 e 2023/1765] (v. punti 40-43) 2. Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Portata del controllo – Prova della fondatezza della misura – Obbligo dell’autorità competente dell’Unione di dimostrare, in caso di contestazione, la fondatezza dei motivi addebitati alle persone o alle entità interessate – Portata del margine discrezionale dell’autorità competente – Pertinenza delle prove prodotte in forza di un precedente inserimento in assenza di modifica dei motivi, di cambiamenti nella situazione del ricorrente o di evoluzione del contesto in Ucraina [Decisione 2014/145/PESC del Consiglio, come modificata dalle decisioni (PESC) 2022/1530, (PESC) 2023/572 e (PESC) 2023/1767; regolamenti del Consiglio n. 269/2014, 2022/1529, 2023/571 e 2023/1765] (v. punti 44, 45) 3. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Criteri di adozione delle misure restrittive – Imprenditori di spicco che operano in settori economici che forniscono una notevole fonte di reddito al governo della Federazione russa e persone ad essi associate – Nozione di associazione – Interessi comuni – Legame che va oltre un rapporto di parentela [Decisione 2014/145/PESC del Consiglio, come modificata dalle decisioni (PESC) 2022/1530, (PESC) 2023/572 e (PESC) 2023/1767; regolamenti del Consiglio n. 269/2014, 2022/1529, 2023/571 e 2023/1765] (v. punto 50) 4. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Congelamento dei capitali degli imprenditori di spicco operanti in settori economici che costituiscono una notevole fonte di reddito per il governo della Federazione russa e delle persone associate agli stessi – Obbligo del Consiglio di procedere ad una valutazione aggiornata in sede di riesame delle misure restrittive – Prova contraria – Modifica intervenuta nella particolare situazione della persona soggetta alle misure restrittive – Errore di valutazione [Decisione 2014/145/PESC del Consiglio, come modificata dalle decisioni (PESC) 2022/1530, (PESC) 2023/572 e (PESC) 2023/1767; regolamenti del Consiglio n. 269/2014, 2022/1529, 2023/571 e 2023/1765] (v. punti 57-62) 5. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Congelamento dei capitali degli imprenditori di spicco operanti in settori economici che costituiscono una notevole fonte di reddito per il governo della Federazione russa e delle persone associate agli stessi – Applicazione a persone fisiche in ragione solo del legame familiare con le persone oggetto delle misure restrittive – Inammissibilità [Decisione 2014/145/PESC del Consiglio, come modificata dalle decisioni (PESC) 2022/1530, (PESC) 2023/572 e (PESC) 2023/1767; regolamenti del Consiglio n. 269/2014, 2022/1529, 2023/571 e 2023/1765] (v. punti 62, 63, 66, 70) 6. Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Portata del controllo – Valutazione della legittimità in base ai dati disponibili al momento dell’adozione della decisione [Decisione 2014/145/PESC del Consiglio, come modificata dalle decisioni (PESC) 2022/1530, (PESC) 2023/572 e (PESC) 2023/1767; regolamenti del Consiglio n. 269/2014, 2022/1529, 2023/571 e 2023/1765] (v. punto 74) 7. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Congelamento dei capitali delle persone che forniscono un sostegno materiale o finanziario al governo della Federazione russa – Obbligo del Consiglio di procedere ad una valutazione aggiornata in sede di riesame delle misure restrittive – Prova contraria – Modifica intervenuta nella particolare situazione della persona soggetta alle misure restrittive – Errore di valutazione [Decisione 2014/145/PESC del Consiglio, come modificata dalle decisioni (PESC) 2022/1530, (PESC) 2023/572 e (PESC) 2023/1767; regolamenti del Consiglio n. 269/2014, 2022/1529, 2023/571 e 2023/1765] (v. punti 83-89) 8. Responsabilità extracontrattuale – Presupposti – Illiceità – Danno – Nesso causale – Presupposti cumulativi – Obbligo per il giudice di esaminarli in un determinato ordine – Assenza (Art. 340, comma 2, TFUE) (v. punti 95, 98, 99) 9. Responsabilità extracontrattuale – Presupposti – Danno effettivo e certo provocato da un atto illegittimo – Danno morale risultante dalla lesione della reputazione del ricorrente per via dell’adozione di misure restrittive nei suoi confronti – Abrogazione dell’atto impugnato in corso di causa – Constatazione a posteriori dell’illegittimità di dette misure restrittive – Risarcimento adeguato del danno morale (Art. 340, comma 2, TFUE) (v. punto 100) Dispositivo 1) La decisione (PESC) 2022/1530 del Consiglio, del 14 settembre 2022, che modifica la decisione 2014/145/PESC, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina, il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1529 del Consiglio, del 14 settembre 2022, che attua il regolamento (UE) n. 269/2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina, la decisione (PESC) 2023/572 del Consiglio, del 13 marzo 2023, che modifica la decisione 2014/145/PESC, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina, il regolamento di esecuzione (UE) 2023/571 del Consiglio, del 13 marzo 2023, che attua il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina, la decisione (PESC) 2023/1767 del Consiglio, del13 settembre 2023, che modifica la decisione 2014/145/PESC concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina, e il regolamento di esecuzione (UE) 2023/1765 del Consiglio, del 13 settembre 2023, che attua il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina, sono annullati, nei limiti in cui il nome del sig. [OSCURATO:PERSONA] è stato mantenuto nell’elenco delle persone, entità e organismi ai quali si applicano tali misure restrittive. 2) La domanda risarcitoria presentata dal sig. [OSCURATO:PERSONA] è respinta. 3) Il Consiglio dell’Unione europea è condannato a farsi carico delle proprie spese, nonché di quelle del sig. [OSCURATO:PERSONA]. 4) [OSCURATO:PERSONA] europea si farà carico delle proprie spese. ( 1 ) GU C 24 del 23.1.2023 .
Sentenza Corte di giustizia UE n. 2022/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris