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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 6 dicembre 2022

Cassazione n. 32130/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udito, per il ricorrente, l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza emessa il 6 dicembre 2022 e depositata il 7 dicembre 2022, il Tribunale di Catanzaro, pronunciando in materia di misure reali, ha respinto l'istanza di riesame proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], indagato e legale rappresentante di "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.", avverso il decreto di sequestro probatorio emesso dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], ed avente ad oggetto documentazione ritenuta di pertinenza aziendale, anche di natura informatica, presso tale società.

Il sequestro è stato ordinato, a fini di prova, per il reato di omessa dichiarazione di cui all'art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000, in riferimento alla ipotizzata esistenza di una stabile organizzazione occulta della società irlandese "Ryanair", sconosciuta al Fisco italiano, operante a mezzo di varie sedi fisse d'affari presso diversi scali aeroportuali italiani, svolgente attività connesse al trasporto aereo di tale vettore, e nella quale sarebbe di fatto coinvolto il personale della "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.", formalmente incaricato della sola manutenzione degli aerei di "Ryanair" in forza di contratto di esclusiva con quest'ultima.

2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso l'ordinanza indicata in epigrafe [OSCURATO:PERSONA], con atto sottoscritto dall'avvocato e procuratore speciale Guido Camera, articolando quattro motivi.

2.1. Con il primo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento all'art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., avendo riguardo alla ritenuta configurabilità della condotta di omessa dichiarazione.

Si deduce che non sono in alcun modo ravvisabili i presupposti per ipotizzare il reato di cui all'art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000, perché non vi è alcuna omessa dichiarazione.

Si premette che il ricorrente, secondo quanto emerge dal decreto di sequestro probatorio, è indagato «perché, quale legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. - formalmente esercente attività di manutenzione dei veicoli Ryanair, ma in realtà da ritenersi stabile organizzazione sul territorio italiano della società di 'diritto irlandese Ryanair DAC - al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto, non presentava essendovi obbligato per le ragioni anzidette, le dichiarazioni relative a dette imposta, con imposta evasa superiore ad euro cinquantamila».

Si rappresenta, poi, che sia "South. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.", sia la filiale italiana "Ryanair", entrambe aventi sede nel territorio nazionale, hanno presentato le dichiarazioni dei redditi ed IVA in Italia mediante il [OSCURATO:PERSONA] a partire dal 2012, come risulta dall'annotazione della Guardia di Finanza del 18 maggio 2022, allegata al ricorso.

Sulla base di queste premesse, si osserva che il reato di cui all'art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000 non è configurabile: invero, secondo l'orientamento della giurisprudenza, anche una dichiarazione incompleta, ad esempio per la mancata compilazione di un quadro apposito, non può integrare la fattispecie di omessa dichiarazione (si cita Sez. 3, n. 5141 del 22/12/2021, dep. 2022), in linea con quanto prevede l'art. 1, secondo comma, d.P.R. n. 600 del 1973, in forza del /6 quale «la dichiarazione è unica agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche b sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi».

Si aggiunge che la questione era stata specificamente sottoposta al Tribunale del riesame con il ricorso presentato in udienza il 6 dicembre 2022, e che, però, nessuna risposta è stata fornita in proposito.

2.2. Con il secondo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento all'art. 10-bis

I. n. 212 del 2000, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., avendo riguardo ancora alla ritenuta sussistenza della condotta di omessa dichiarazione.

Si deduce, in primo luogo, che, anche a voler seguire l'impostazione accolta dall'ordinanza impugnata, e a voler ritenere che "Ryanair" abbia utilizzato società appartenenti al gruppo ed apparentemente non controllate al fine di evitare l'applicazione del transfer pricing, quale è considerata "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.", i componenti positivi di reddito derivanti dall'attività di trasporto aereo domestico asseritamente occultati al Fisco costituirebbero comunque elementi non indicati nelle dichiarazioni già presentate in Italia, e, quindi, in ogni caso, non sussisterebbero i presupposti per la configurabilità dell'art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000.

Si aggiunge che anche tale questione è stata posta al Tribunale del riesame con il ricorso del 6 dicembre 2022, e non ha ricevuto risposta.

Si deduce, poi, che, qualora si ritenga sussistente una operazione di transfer pricing, ricorrerebbe comunque un fatto non punibile.

Si segnala, precisamente, che, a norma dell'art. 10-bis

I. n. 212 del 2000, nel testo introdotto dal d.lgs. n. 158 del 2015, «le operazioni abusive non danno luogo a fatti punibili ai sensi delle leggi penali tributarie», e che, secondo la giurisprudenza, non integrano gli estremi di una fattispecie criminosa quelle condotte effettivamente realizzate, seppur prive di sostanzkeconomica, in quanto volte ad ottenere soltanto indebiti risparmi di imposta (si cita Sez. 3, n. 9378 del 26/10/2017, dep. 2018).

Si rappresenta, inoltre, che, secondo quanto affermato in dottrina, il transfer pricing non può mai integrare reato perché le fattispecie di cui al d.lgs. n. 74 del 2000 non intendono sanzionare alcuna estimazione o valutazione di una data operazione economica, diversa da quella ritenuta corretta, ma il fatto materiale dell'inesistenza, oggettiva o soggettiva, dell'operazione stessa.

2.3. Con il terzo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento agli artt. 5 e 18 d.lgs. n. 212 del 2000, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., avendo riguardo alla ritenuta competenza per territorio dell'autorità giudiziaria di [OSCURATO:PERSONA].

Si deduce che erroneamente è stata ritenuta la competenza per territorio dell'autorità giudiziaria di [OSCURATO:PERSONA].

Si premette che la competenza è stata affermata sul presupposto della inapplicabilità del criterio del domicilio fiscale, in quanto le dichiarazioni fiscali sono effettuabili in via telematica, e ricorrendo al criterio, del luogo di accertamento del reato.

Si osserva, in primo luogo, che le dichiarazioni fiscali sono state presentate in Italia sia da "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.", sia dalla filiale italiana di "Ryanair", e, in particolare, che quest'ultima ha una sede legale in Italia, a Milano, corrispondente al suo domicilio fiscale, mentre l'altra, nel periodo di interesse investigativo, ha avuto la sede legale a Civitavecchia, e in qual luogo sono state assunte tutte le decisioni dell'organo direttivo.

Si segnala, poi, che "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l." ha avuto, presso l'aeroporto di [OSCURATO:PERSONA], nel periodo di interesse investigativo, e nemmeno per tutto il periodo, un solo dipendente, un tecnico manutentore, ed un magazzino ampio qualche metro quadrato, mentre a Bergamo, nel solo 2019, ben 158 dipendenti, nonché un hangar ed uffici estesi per 2.800 metri quadrati, come risulta dai verbali di perquisizione.

Si osserva, quindi, che, come rileva la giurisprudenza, il domicilio fiscale coincide con la sede legale, salvo l'emergenza di prove univoche tali da smentire tale coincidenza.

2.4. Con il quarto motivo, si denuncia violazione di legge, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen., avendo riguardo alla ritenuta sussistenza dei requisiti della pertinenzialità e della proporzionalità dei sequestri.

Si deduce che, data la fattispecie contestata, il sequestro è illegittimo perché avrebbe dovuto limitarsi esclusivamente ai documenti organizzativi e decisionali di "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.", al fine di accertare la mancata presentazione delle dichiarazioni fiscali in Italia.

Si espone che: -) non è evidenziato, né è rilevabile, un rapporto tra le cose sequestrate, documenti cartacei e informatici, e la fattispecie contestata; -) i beni sottoposti attualmente a vincolo erano stati già sequestrati con precedente decreto poi annullato dal Tribunale per mancanza di pertinenzialità e difetto di proporzionalità; -) il decreto confermato dal riesame è più preciso del precedente solo perché ha potuto redigere un elenco dei beni da sottoporre a vincolo avvalendosi di quanto sequestrato in forza dei precedente decreto poi annullato.

Si precisa che il provvedimento di vincolo è esteso, oltre che alla documentazione cartacea presente negli uffici dell'impresa, a tutti i dispositivi (pc, smartphone, tablet ed altro) Personali e aziendali, di una moltitudine di dipendenti della "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.", anche non apicali, e si riferisce anche a periodi diversi e successivi rispetto a quelli oggetto di contestazione.

Si osserva che il decreto di sequestro, per la latitudine del suo oggetto, assume la fisionomia di strumento di ricerca a tappeto di notizie di reato o di illecito amministrativo, di tipo meramente "esplorativo".[OSCURATO:PERSONA] 1..11 ricorso è fondato con riguardo alle censure formulate nei primi due motivi di ricorso, laddove contestano la configurabilità del reato di omessa dichiarazione, posto a base dei sequestri, per le ragioni di seguito precisate.

2. Per una compiuta analisi delle censure concernenti la configurabilità del reato di omessa dichiarazione, è importante una precisazione in ordine alla individuazione della specifica condotta illecita posta a base dei sequestri.

Va infatti segnalato che l'ipotesi di reato formulata nel decreto di sequestro non appare del tutto in linea con quella ricostruita dall'ordinanza del Tribunale impugnata in questa sede.

Il decreto di sequestro ipotizza, a carico del ricorrente, il reato di cui all'art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000, «perché, quale legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. - formalmente esercente attività di manutenzione dei veicoli Ryanair, ma in realtà da ritenersi stabile organizzazione sul territorio italiano della società di diritto irlandese Ryanair DAC - al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto, non presentava essendovi obbligato per le ragioni anzidette, le dichiarazioni relative a dette imposta, con imposta evasa superiore ad euro cinquantamila. [OSCURATO:PERSONA], dal 2016 al 2019».

L'ordinanza impugnata, invece, ipotizza, a carico del ricorrente, il reato di cui all'art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000, in quanto l'attività di indagine avrebbe «comunque consentito di acclarare, quantomeno a livello di gravità indiziaria, la sussistenza di una organizzazione in Italia della società commerciale di diritto inglese Ryanair DAC con sede in Dublino, che svolgerebbe mediante diverse sedi fisse d'affari presso diversi scali aeroportuali nazidnali, coincidenti con gli uffici della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., attività economiche connesse alla core business della società madre Ryanair DAC diverse e ulteriori rispetto a quelle esercitate dalla branch italiana medesima e dunque sottratte alla tassazione dello Stato» (nell'ordinanza, questo testo è sottolineato).

In altri termini, l'ipotesi di accusa formulata nell'imputazione provvisoria ricollega la condotta illecita di omessa dichiarazione all'attività svolta dall'indagato quale legale rappresentante della "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l." L'ipotesi di reato ritenuta configurabile nell'ordinanza impugnata, invece, riferisce la condotta illecita di omessa dichiarazione all'attività svolta dall'indagato quale "vertice" di un'organizzazione che si avvale degli uffici e del personale di "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.", ma ne resta distinta.3.

Deve innanzitutto escludersi, in considerazione degli elementi valutabili in questa sede, che sia configurabile il reato di omessa dichiarazione con riferimento alla mancata presentazione delle dichiarazioni ai fini delle imposte sui redditi • e sul valore aggiunto da parte dell'attuale ricorrente «quale legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. - formalmente esercente attività di manutenzione dei veicoli Ryanair, ma in realtà da ritenersi stabile organizzazione sul territorio italiano della società di diritto irlandese Ryanair DAC - [...]», come indicato nel decreto di perquisizione.

3.1. Occorre premettere che l'art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000 sanziona la condotta di chi ha omesso di presentare la dichiarazione relativa alle imposte sui redditi o la dichiarazione relativa alle imposte sul valore aggiunto, e non anche la condotta di ha presentato una dichiarazione parziale per l'una o l'altra di dette imposte.

In questo senso depone, innanzitutto, il dato letterale della disposizione incriminatrice.

L'art. 5, comma 1, d.lgs. n. 74 del 2000, infatti, si riferisce alla condotta di «chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole' imposte, ad euro cinquantamila».

Il testo normativo in esame, in altri termini, nel descrivere la fattispecie incriminatrice di omessa dichiarazione, fa riferimento all'omessa presentazione della dichiarazione per l'imposta sui redditi o della dichiarazione per l'imposta sul valore aggiunto, e, quindi, non si riferisce alla presentazione di una di tali dichiarazioni con dati parziali.

La nozione di "dichiarazione" come documento unitario nel quale debbono essere indicati tutti gli elementi rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta sui redditi o sul valore aggiunto nell'unità di tempo considerata dall'ordinamento, in assenza di una puntuale definizione nel d.lgs. n. 74 del 2000, è desumibile dalla disciplina generale del diritto tributario.

In particolare, ai fini delle imposte sui redditi, come osservato anche nel ricorso, l'art. 1 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, dopo aver fissato al comma 1 l'obbligo di dichiarazione annuale per ogni soggetto passivo, precisa al comma 2: «La dichiarazione è unica agli effetti dell'imposta sul redditi delle persone fisiche o sul reddito delle persone giuridiche [...] e deve contenere l'indicazione degli elementi attivi e passivi necessari per la determinazione degli imponibili secondo le norme che disciplinano le imposte stesse».

Più in generale, e con estrema chiarezza ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, la nozione di "dichiarazione" come documento unitario nel quale debbono essere indicati tutti gli elementi rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta nell'unità di tempo considerata dall'ordinamento si evince anche dal d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, contenente il «Regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell' articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662».

Inoltre, la soluzione ermeneutica secondo cui l'omessa dichiarazione attiene solo al totale inadempimento dell'obbligo dichiarativo, e non anche alla presentazione di una dichiarazione lacunosa, si inserisce in modo coerente nel sistema delle fattispecie incriminatrici previste dal d.lgs. n. 74 del 2000.

In particolare, infatti, l'art. 4 d.igs. n. 74 del 2000 prevede come reato anche la condotta di chi «indica in una delle dichiarazioni annuali relative [alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto] elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo», sia pur richiedendo diverse e più elevate soglie di punibilità di quelle fissate dall'art. 5 d.lgs. cit.

Va aggiunto, ancora, che alle indicate conclusioni è già pervenuta la giurisprudenza.

Invero, secondo quanto specificamente osservato da una recente pronuncia, in tema di reati tributari, non integra il delitto di omessa dichiarazione la presentazione, nei termini previsti dalle leggi tributarie e nel rispetto delle soglie individuate, di una dichiarazione dei redditi incompleta, in quanto l'esaustiva individuazione normativa della condotta incriminata, consistente nella mancata presentazione della dichiarazione agli uffici competenti, non è suscettibile di lettura analogica, che si porrebbe in contrasto con il principio di legalità (così Sez. 3, n. 5141 del 22/12/2021, dep. 2022, Barbato, Rv. 28283201, con riguardo alla presentazione di dichiarazione annuale relativa ad imposte dirette e IVA priva della compilazione del quadro RS).

3.2. Siccome, per quanto appena rilevato, il reato di omessa dichiarazione attiene al totale inadempimento dell'obbligo dichiarativo, e non anche alla presentazione di una dichiarazione lacunosa, per ritenere il medesimo configurabile nelle modalità ipotizzate nel decreto di perquisizione, sarebbe necessario accertare che "[OSCURATO:PERSONA], s.r.l.", società con sede in Italia, abbia omesso di presentare una delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto.

Tuttavia, per quanto emerge dagli atti a disposizione in questa sede, non vi è alcun elemento dal quale inferire che "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l." abbia omesso di presentare in Italia le dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto nei periodi rilevanti ai fini delle indagini.

Al contrario, anzi, il ricorrente evidenzia che proprio la nota informativa della Guardia di Finanza del 18 maggio 2022, a pag. 14, riporta i dati delle dichiarazioni presentate negli anni dal 2016 al 2019, ossia nel periodo in contestazione, da "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.", e, quindi, esclude radicalmente una vicenda di totale inadempimento dell'obbligo dichiarativo da parte della medesima società.

E l'ordinanza impugnata, nell'indicare le modalità di quantificazione dell'imposta evasa, fa riferimento a «l'utile ante imposte dichiarato da SEAS ["[OSCURATO:PERSONA] s.r.1.1», così implicitamente confermando l'avvenuta presentazione delle dichiarazioni da parte della società.

4. Deve poi rilevarsi che non risultano indicati elementi per affermare l'esistenza di un «soggetto economico completamente sconosciuto al Fisco e operante sul territorio dello Stato come stabile organizzazione occulta della casa madre inglese Ryanair», come rappresentato nell'ordinanza impugnata.

4.1. Il Tribunale, ai fini della individuazione di tale «soggetto economico completamente sconosciuto al Fisco», evidenzia che dalle indagini è emerso il coinvolgimento del personale della "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l." nello svolgimento di incarichi e funzioni riconducibili al business di Ryanair, diversi ed ulteriori rispetto a quelli svolti dalla filiale italiana di Ryanair, e sebbene "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l." sia formalmente investita del solo compito di curare la manutenzione degli aeromobili di Ryanair.

Osserva, inoltre, in sintesi: «il personale della SEAS spende il nome di Ryanair durante le fasi di negoziazione dei contratti stipulati con le varie società aeroportuali, gestisce quotidianamente il rapporto con le autorità coinvolte e con le società ed è impegnato nel reclutamento e nella gestione del personale di Ryanair».

E conclude che le indagini avrebbero «comunque consentito di acclarare, quantomeno a livello di gravità indiziaria, la sussistenza di una organizzazione in Italia della società commerciale di diritto inglese Ryanair DAC con sede in Dublino, che svolgerebbe mediante diverse sedi fisse d'affari presso diversi scali aeroportuali nazionali, coincidenti con gli uffici della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., attività economiche connesse alla core business della società madre Ryanair DAC diverse e ulteriori rispetto a quelle esercitate dalla branch italiana medesima e dunque sottratte alla tassazione dello Stato».

Tuttavia, proprio esponendo che le attività riconducibili al business di Ryanair sono svolte, sia pur impropriamente, dal (solo) personale della "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.", e mediante sedi fisse di affari «coincidenti con gli uffici della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.», l'ordinanza impugnata evidenzia la coincidenza tra le strutture ed il personale di questa società e l'organizzazione che svolge in Italia le attività riconducibili al business di Ryanair.

4.2. Ciò posto, se l'organizzazione che svolge in Italia le attività riconducibili al business di Ryanair coincide con persona e strutture della "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.", per di più non essendo nemmeno indicati specifici elementi di distinzione, non può dirsi che la prima sia entità soggettiva autonoma e "altra" rispetto alla seconda.

Di conseguenza, nella specie, per ravvisarsi l'esistenza di un «soggetto economico completamente sconosciuto al Fisco», e, quindi, la configurabilità del reato di cui all'art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000, occorrerebbe che "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l." non abbia presentato in Italia le dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto nei periodi rilevanti ai fini delle indagini.

E, però, come già indicato al § 3.2, deve escludersi che "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l." abbia omesso di presentare in Italia le dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto nei periodi in questione.

5. Non sono invece deducibili in questa sede questioni relative alla competenza per territorio dell'autorità investigante, quali quelle enunciate nel terzo motivo del ricorso.

Come già condivisibilmente osservato dalla giurisprudenza, in tema di sequestro probatorio, non può farsi valere l'incompetenza del pubblico ministero che lo ha disposto o convalidato, in quanto, nella fase delle indagini preliminari, la competenza costituisce un mero criterio di organizzazione del lavoro, che assume rilievo giuridico solo nei rapporti tra gli uffici del pubblico ministero (così Sez. 6, n. 9989 del 19/01/2018, Lillo, Rv. 272536-01, nonché, in precedenza, Sez. 3, n. 2791 del 29/10/1998, Lotetuso, Rv. 212499-01).

In effetti, a fondamento di questo principio può evidenziarsi che, nel sistema del codice di rito, la "competenza" è riferita al giudice, e le questioni relative alle "attribuzioni" dei singoli uffici del pubblico ministero, nella fase delle indagini, possono essere fatte valere a norma dell'art. 54-quater, ossia con istanza diretta al procuratore della Repubblica procedente, ovvero, in caso di mancato accoglimento, con richiesta al procuratore generale presso la corte d'appello o presso la Corte di cassazione.

Nel medesimo senso, inoltre, depone un ulteriore dato di sistema: la disciplina di cui all'art. 27 cod. proc. pen. in materia di misure cautelari disposte da giudice dichiaratosi incompetente non si estende al sequestro probatorio, non avendo esso natura di misura cautelare ma soltanto di mezzo di ricerca della prova (così Sez. 3, n. 35806 del 07/07/2010, Gianferrari, Rv. 248364-01, e Sez. 3, n. 33298 del 20/05/2003, Biolchini, Rv. 226131-01).

6. La fondatezza delle censure enunciate nel primo e nel secondo motivo, laddove contestano la configurabilità del reato di omessa dichiarazione, e in considerazione delle ragioni precedentemente indicate a base di tale conclusione, determina l'assorbimento delle questioni esposte nel quarto motivo, concernenti i requisiti di pertinenzialità e proporzionalità dei sequestri, e l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata e del decreto di sequestro da questa confermato.

Invero, l'esame delle questioni in tema di pertinenzialità e proporzionalità dei sequestri presuppone l'individuazione della fattispecie di reato in ragione della quale gli stessi sono stati eseguiti.

Nella specie, però, per le ragioni evidenziate in precedenza nei §§ 3, 3.1, 3.2, 4., 4.1 e 4.2, si deve escludere la configurabilità del reato di cui all'art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000.

La • non configurabilità del reato posto a base del provvedimento di perquisizione e sequestro per le ragioni precedentemente precisate impone, inoltre, di annullare senza rinvio l'ordinanza impugnata e il decreto di sequestro da questa confermato.

Secondo quanto già affermato in giurisprudenza, infatti, la Corte di cassazione deve procedere ad annullare senza rinvio l'ordinanza impugnata ed il decreto di sequestro da questa confermato quando il Tribunale del riesame non avrebbe potuto non rilevare immediatamente che il P.M. non aveva individuato ipotesi criminose concrete né elementi fattuali specifici e precisi, in quanto, per evitare la trasformazione della perquisizione e del sequestro da mezzi di ricerca della prova in strumenti di ricerca della notitia criminis, e, quindi, non consentite violazioni degli artt. 13 e 14 Cost., è essenziale la previa individuazione del thema probandum ed è necessaria l'esistenza di indizi di rilievo convergenti in riferimento ad una concreta figura di reato (così Sez. 1, n. 4556 del 29/10/1993, dep. 1994, Lenzi, Rv. 196770-01).

All'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata e del decreto di sequestro da questa confermato segue il dissequestro e la restituzione di quanto in sequestro agli aventi diritto.

A norma dell'art. 28 Reg. esec. cod. proc. pen., per l'esecuzione della presente decisione, gli atti debbono essere trasmessi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA].

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udito, per il ricorrente, l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa il 6 dicembre 2022 e depositata il 7 dicembre 2022, il Tribunale di Catanzaro, pronunciando in materia di misure reali, ha respinto l'istanza di riesame proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], indagato e legale rappresentante di "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.", avverso il decreto di sequestro probatorio emesso dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], ed avente ad oggetto documentazione ritenuta di pertinenza aziendale, anche di natura informatica, presso tale società. Il sequestro è stato ordinato, a fini di prova, per il reato di omessa dichiarazione di cui all'art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000, in riferimento alla ipotizzata esistenza di una stabile organizzazione occulta della società irlandese "Ryanair", sconosciuta al Fisco italiano, operante a mezzo di varie sedi fisse d'affari presso diversi scali aeroportuali italiani, svolgente attività connesse al trasporto aereo di tale vettore, e nella quale sarebbe di fatto coinvolto il personale della "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.", formalmente incaricato della sola manutenzione degli aerei di "Ryanair" in forza di contratto di esclusiva con quest'ultima. 2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso l'ordinanza indicata in epigrafe [OSCURATO:PERSONA], con atto sottoscritto dall'avvocato e procuratore speciale Guido Camera, articolando quattro motivi. 2.1. Con il primo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento all'art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., avendo riguardo alla ritenuta configurabilità della condotta di omessa dichiarazione. Si deduce che non sono in alcun modo ravvisabili i presupposti per ipotizzare il reato di cui all'art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000, perché non vi è alcuna omessa dichiarazione. Si premette che il ricorrente, secondo quanto emerge dal decreto di sequestro probatorio, è indagato «perché, quale legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. - formalmente esercente attività di manutenzione dei veicoli Ryanair, ma in realtà da ritenersi stabile organizzazione sul territorio italiano della società di 'diritto irlandese Ryanair DAC - al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto, non presentava essendovi obbligato per le ragioni anzidette, le dichiarazioni relative a dette imposta, con imposta evasa superiore ad euro cinquantamila». Si rappresenta, poi, che sia "South. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.", sia la filiale italiana "Ryanair", entrambe aventi sede nel territorio nazionale, hanno presentato le dichiarazioni dei redditi ed IVA in Italia mediante il [OSCURATO:PERSONA] a partire dal 2012, come risulta dall'annotazione della Guardia di Finanza del 18 maggio 2022, allegata al ricorso. Sulla base di queste premesse, si osserva che il reato di cui all'art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000 non è configurabile: invero, secondo l'orientamento della giurisprudenza, anche una dichiarazione incompleta, ad esempio per la mancata compilazione di un quadro apposito, non può integrare la fattispecie di omessa dichiarazione (si cita Sez. 3, n. 5141 del 22/12/2021, dep. 2022), in linea con quanto prevede l'art. 1, secondo comma, d.P.R. n. 600 del 1973, in forza del /6 quale «la dichiarazione è unica agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche b sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi». Si aggiunge che la questione era stata specificamente sottoposta al Tribunale del riesame con il ricorso presentato in udienza il 6 dicembre 2022, e che, però, nessuna risposta è stata fornita in proposito. 2.2. Con il secondo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento all'art. 10-bis I. n. 212 del 2000, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., avendo riguardo ancora alla ritenuta sussistenza della condotta di omessa dichiarazione. Si deduce, in primo luogo, che, anche a voler seguire l'impostazione accolta dall'ordinanza impugnata, e a voler ritenere che "Ryanair" abbia utilizzato società appartenenti al gruppo ed apparentemente non controllate al fine di evitare l'applicazione del transfer pricing, quale è considerata "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.", i componenti positivi di reddito derivanti dall'attività di trasporto aereo domestico asseritamente occultati al Fisco costituirebbero comunque elementi non indicati nelle dichiarazioni già presentate in Italia, e, quindi, in ogni caso, non sussisterebbero i presupposti per la configurabilità dell'art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000. Si aggiunge che anche tale questione è stata posta al Tribunale del riesame con il ricorso del 6 dicembre 2022, e non ha ricevuto risposta. Si deduce, poi, che, qualora si ritenga sussistente una operazione di transfer pricing, ricorrerebbe comunque un fatto non punibile. Si segnala, precisamente, che, a norma dell'art. 10-bis I. n. 212 del 2000, nel testo introdotto dal d.lgs. n. 158 del 2015, «le operazioni abusive non danno luogo a fatti punibili ai sensi delle leggi penali tributarie», e che, secondo la giurisprudenza, non integrano gli estremi di una fattispecie criminosa quelle condotte effettivamente realizzate, seppur prive di sostanzkeconomica, in quanto volte ad ottenere soltanto indebiti risparmi di imposta (si cita Sez. 3, n. 9378 del 26/10/2017, dep. 2018). Si rappresenta, inoltre, che, secondo quanto affermato in dottrina, il transfer pricing non può mai integrare reato perché le fattispecie di cui al d.lgs. n. 74 del 2000 non intendono sanzionare alcuna estimazione o valutazione di una data operazione economica, diversa da quella ritenuta corretta, ma il fatto materiale dell'inesistenza, oggettiva o soggettiva, dell'operazione stessa. 2.3. Con il terzo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento agli artt. 5 e 18 d.lgs. n. 212 del 2000, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., avendo riguardo alla ritenuta competenza per territorio dell'autorità giudiziaria di [OSCURATO:PERSONA]. Si deduce che erroneamente è stata ritenuta la competenza per territorio dell'autorità giudiziaria di [OSCURATO:PERSONA]. Si premette che la competenza è stata affermata sul presupposto della inapplicabilità del criterio del domicilio fiscale, in quanto le dichiarazioni fiscali sono effettuabili in via telematica, e ricorrendo al criterio, del luogo di accertamento del reato. Si osserva, in primo luogo, che le dichiarazioni fiscali sono state presentate in Italia sia da "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.", sia dalla filiale italiana di "Ryanair", e, in particolare, che quest'ultima ha una sede legale in Italia, a Milano, corrispondente al suo domicilio fiscale, mentre l'altra, nel periodo di interesse investigativo, ha avuto la sede legale a Civitavecchia, e in qual luogo sono state assunte tutte le decisioni dell'organo direttivo. Si segnala, poi, che "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l." ha avuto, presso l'aeroporto di [OSCURATO:PERSONA], nel periodo di interesse investigativo, e nemmeno per tutto il periodo, un solo dipendente, un tecnico manutentore, ed un magazzino ampio qualche metro quadrato, mentre a Bergamo, nel solo 2019, ben 158 dipendenti, nonché un hangar ed uffici estesi per 2.800 metri quadrati, come risulta dai verbali di perquisizione. Si osserva, quindi, che, come rileva la giurisprudenza, il domicilio fiscale coincide con la sede legale, salvo l'emergenza di prove univoche tali da smentire tale coincidenza. 2.4. Con il quarto motivo, si denuncia violazione di legge, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen., avendo riguardo alla ritenuta sussistenza dei requisiti della pertinenzialità e della proporzionalità dei sequestri. Si deduce che, data la fattispecie contestata, il sequestro è illegittimo perché avrebbe dovuto limitarsi esclusivamente ai documenti organizzativi e decisionali di "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.", al fine di accertare la mancata presentazione delle dichiarazioni fiscali in Italia. Si espone che: -) non è evidenziato, né è rilevabile, un rapporto tra le cose sequestrate, documenti cartacei e informatici, e la fattispecie contestata; -) i beni sottoposti attualmente a vincolo erano stati già sequestrati con precedente decreto poi annullato dal Tribunale per mancanza di pertinenzialità e difetto di proporzionalità; -) il decreto confermato dal riesame è più preciso del precedente solo perché ha potuto redigere un elenco dei beni da sottoporre a vincolo avvalendosi di quanto sequestrato in forza dei precedente decreto poi annullato. Si precisa che il provvedimento di vincolo è esteso, oltre che alla documentazione cartacea presente negli uffici dell'impresa, a tutti i dispositivi (pc, smartphone, tablet ed altro) Personali e aziendali, di una moltitudine di dipendenti della "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.", anche non apicali, e si riferisce anche a periodi diversi e successivi rispetto a quelli oggetto di contestazione. Si osserva che il decreto di sequestro, per la latitudine del suo oggetto, assume la fisionomia di strumento di ricerca a tappeto di notizie di reato o di illecito amministrativo, di tipo meramente "esplorativo".[OSCURATO:PERSONA] 1..11 ricorso è fondato con riguardo alle censure formulate nei primi due motivi di ricorso, laddove contestano la configurabilità del reato di omessa dichiarazione, posto a base dei sequestri, per le ragioni di seguito precisate. 2. Per una compiuta analisi delle censure concernenti la configurabilità del reato di omessa dichiarazione, è importante una precisazione in ordine alla individuazione della specifica condotta illecita posta a base dei sequestri. Va infatti segnalato che l'ipotesi di reato formulata nel decreto di sequestro non appare del tutto in linea con quella ricostruita dall'ordinanza del Tribunale impugnata in questa sede. Il decreto di sequestro ipotizza, a carico del ricorrente, il reato di cui all'art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000, «perché, quale legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. - formalmente esercente attività di manutenzione dei veicoli Ryanair, ma in realtà da ritenersi stabile organizzazione sul territorio italiano della società di diritto irlandese Ryanair DAC - al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto, non presentava essendovi obbligato per le ragioni anzidette, le dichiarazioni relative a dette imposta, con imposta evasa superiore ad euro cinquantamila. [OSCURATO:PERSONA], dal 2016 al 2019». L'ordinanza impugnata, invece, ipotizza, a carico del ricorrente, il reato di cui all'art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000, in quanto l'attività di indagine avrebbe «comunque consentito di acclarare, quantomeno a livello di gravità indiziaria, la sussistenza di una organizzazione in Italia della società commerciale di diritto inglese Ryanair DAC con sede in Dublino, che svolgerebbe mediante diverse sedi fisse d'affari presso diversi scali aeroportuali nazidnali, coincidenti con gli uffici della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., attività economiche connesse alla core business della società madre Ryanair DAC diverse e ulteriori rispetto a quelle esercitate dalla branch italiana medesima e dunque sottratte alla tassazione dello Stato» (nell'ordinanza, questo testo è sottolineato). In altri termini, l'ipotesi di accusa formulata nell'imputazione provvisoria ricollega la condotta illecita di omessa dichiarazione all'attività svolta dall'indagato quale legale rappresentante della "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l." L'ipotesi di reato ritenuta configurabile nell'ordinanza impugnata, invece, riferisce la condotta illecita di omessa dichiarazione all'attività svolta dall'indagato quale "vertice" di un'organizzazione che si avvale degli uffici e del personale di "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.", ma ne resta distinta.3. Deve innanzitutto escludersi, in considerazione degli elementi valutabili in questa sede, che sia configurabile il reato di omessa dichiarazione con riferimento alla mancata presentazione delle dichiarazioni ai fini delle imposte sui redditi • e sul valore aggiunto da parte dell'attuale ricorrente «quale legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. - formalmente esercente attività di manutenzione dei veicoli Ryanair, ma in realtà da ritenersi stabile organizzazione sul territorio italiano della società di diritto irlandese Ryanair DAC - [...]», come indicato nel decreto di perquisizione. 3.1. Occorre premettere che l'art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000 sanziona la condotta di chi ha omesso di presentare la dichiarazione relativa alle imposte sui redditi o la dichiarazione relativa alle imposte sul valore aggiunto, e non anche la condotta di ha presentato una dichiarazione parziale per l'una o l'altra di dette imposte. In questo senso depone, innanzitutto, il dato letterale della disposizione incriminatrice. L'art. 5, comma 1, d.lgs. n. 74 del 2000, infatti, si riferisce alla condotta di «chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole' imposte, ad euro cinquantamila». Il testo normativo in esame, in altri termini, nel descrivere la fattispecie incriminatrice di omessa dichiarazione, fa riferimento all'omessa presentazione della dichiarazione per l'imposta sui redditi o della dichiarazione per l'imposta sul valore aggiunto, e, quindi, non si riferisce alla presentazione di una di tali dichiarazioni con dati parziali. La nozione di "dichiarazione" come documento unitario nel quale debbono essere indicati tutti gli elementi rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta sui redditi o sul valore aggiunto nell'unità di tempo considerata dall'ordinamento, in assenza di una puntuale definizione nel d.lgs. n. 74 del 2000, è desumibile dalla disciplina generale del diritto tributario. In particolare, ai fini delle imposte sui redditi, come osservato anche nel ricorso, l'art. 1 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, dopo aver fissato al comma 1 l'obbligo di dichiarazione annuale per ogni soggetto passivo, precisa al comma 2: «La dichiarazione è unica agli effetti dell'imposta sul redditi delle persone fisiche o sul reddito delle persone giuridiche [...] e deve contenere l'indicazione degli elementi attivi e passivi necessari per la determinazione degli imponibili secondo le norme che disciplinano le imposte stesse». Più in generale, e con estrema chiarezza ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, la nozione di "dichiarazione" come documento unitario nel quale debbono essere indicati tutti gli elementi rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta nell'unità di tempo considerata dall'ordinamento si evince anche dal d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, contenente il «Regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell' articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662». Inoltre, la soluzione ermeneutica secondo cui l'omessa dichiarazione attiene solo al totale inadempimento dell'obbligo dichiarativo, e non anche alla presentazione di una dichiarazione lacunosa, si inserisce in modo coerente nel sistema delle fattispecie incriminatrici previste dal d.lgs. n. 74 del 2000. In particolare, infatti, l'art. 4 d.igs. n. 74 del 2000 prevede come reato anche la condotta di chi «indica in una delle dichiarazioni annuali relative [alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto] elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo», sia pur richiedendo diverse e più elevate soglie di punibilità di quelle fissate dall'art. 5 d.lgs. cit. Va aggiunto, ancora, che alle indicate conclusioni è già pervenuta la giurisprudenza. Invero, secondo quanto specificamente osservato da una recente pronuncia, in tema di reati tributari, non integra il delitto di omessa dichiarazione la presentazione, nei termini previsti dalle leggi tributarie e nel rispetto delle soglie individuate, di una dichiarazione dei redditi incompleta, in quanto l'esaustiva individuazione normativa della condotta incriminata, consistente nella mancata presentazione della dichiarazione agli uffici competenti, non è suscettibile di lettura analogica, che si porrebbe in contrasto con il principio di legalità (così Sez. 3, n. 5141 del 22/12/2021, dep. 2022, Barbato, Rv. 28283201, con riguardo alla presentazione di dichiarazione annuale relativa ad imposte dirette e IVA priva della compilazione del quadro RS). 3.2. Siccome, per quanto appena rilevato, il reato di omessa dichiarazione attiene al totale inadempimento dell'obbligo dichiarativo, e non anche alla presentazione di una dichiarazione lacunosa, per ritenere il medesimo configurabile nelle modalità ipotizzate nel decreto di perquisizione, sarebbe necessario accertare che "[OSCURATO:PERSONA], s.r.l.", società con sede in Italia, abbia omesso di presentare una delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto. Tuttavia, per quanto emerge dagli atti a disposizione in questa sede, non vi è alcun elemento dal quale inferire che "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l." abbia omesso di presentare in Italia le dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto nei periodi rilevanti ai fini delle indagini. Al contrario, anzi, il ricorrente evidenzia che proprio la nota informativa della Guardia di Finanza del 18 maggio 2022, a pag. 14, riporta i dati delle dichiarazioni presentate negli anni dal 2016 al 2019, ossia nel periodo in contestazione, da "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.", e, quindi, esclude radicalmente una vicenda di totale inadempimento dell'obbligo dichiarativo da parte della medesima società. E l'ordinanza impugnata, nell'indicare le modalità di quantificazione dell'imposta evasa, fa riferimento a «l'utile ante imposte dichiarato da SEAS ["[OSCURATO:PERSONA] s.r.1.1», così implicitamente confermando l'avvenuta presentazione delle dichiarazioni da parte della società. 4. Deve poi rilevarsi che non risultano indicati elementi per affermare l'esistenza di un «soggetto economico completamente sconosciuto al Fisco e operante sul territorio dello Stato come stabile organizzazione occulta della casa madre inglese Ryanair», come rappresentato nell'ordinanza impugnata. 4.1. Il Tribunale, ai fini della individuazione di tale «soggetto economico completamente sconosciuto al Fisco», evidenzia che dalle indagini è emerso il coinvolgimento del personale della "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l." nello svolgimento di incarichi e funzioni riconducibili al business di Ryanair, diversi ed ulteriori rispetto a quelli svolti dalla filiale italiana di Ryanair, e sebbene "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l." sia formalmente investita del solo compito di curare la manutenzione degli aeromobili di Ryanair. Osserva, inoltre, in sintesi: «il personale della SEAS spende il nome di Ryanair durante le fasi di negoziazione dei contratti stipulati con le varie società aeroportuali, gestisce quotidianamente il rapporto con le autorità coinvolte e con le società ed è impegnato nel reclutamento e nella gestione del personale di Ryanair». E conclude che le indagini avrebbero «comunque consentito di acclarare, quantomeno a livello di gravità indiziaria, la sussistenza di una organizzazione in Italia della società commerciale di diritto inglese Ryanair DAC con sede in Dublino, che svolgerebbe mediante diverse sedi fisse d'affari presso diversi scali aeroportuali nazionali, coincidenti con gli uffici della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., attività economiche connesse alla core business della società madre Ryanair DAC diverse e ulteriori rispetto a quelle esercitate dalla branch italiana medesima e dunque sottratte alla tassazione dello Stato». Tuttavia, proprio esponendo che le attività riconducibili al business di Ryanair sono svolte, sia pur impropriamente, dal (solo) personale della "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.", e mediante sedi fisse di affari «coincidenti con gli uffici della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.», l'ordinanza impugnata evidenzia la coincidenza tra le strutture ed il personale di questa società e l'organizzazione che svolge in Italia le attività riconducibili al business di Ryanair. 4.2. Ciò posto, se l'organizzazione che svolge in Italia le attività riconducibili al business di Ryanair coincide con persona e strutture della "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.", per di più non essendo nemmeno indicati specifici elementi di distinzione, non può dirsi che la prima sia entità soggettiva autonoma e "altra" rispetto alla seconda. Di conseguenza, nella specie, per ravvisarsi l'esistenza di un «soggetto economico completamente sconosciuto al Fisco», e, quindi, la configurabilità del reato di cui all'art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000, occorrerebbe che "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l." non abbia presentato in Italia le dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto nei periodi rilevanti ai fini delle indagini. E, però, come già indicato al § 3.2, deve escludersi che "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l." abbia omesso di presentare in Italia le dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto nei periodi in questione. 5. Non sono invece deducibili in questa sede questioni relative alla competenza per territorio dell'autorità investigante, quali quelle enunciate nel terzo motivo del ricorso. Come già condivisibilmente osservato dalla giurisprudenza, in tema di sequestro probatorio, non può farsi valere l'incompetenza del pubblico ministero che lo ha disposto o convalidato, in quanto, nella fase delle indagini preliminari, la competenza costituisce un mero criterio di organizzazione del lavoro, che assume rilievo giuridico solo nei rapporti tra gli uffici del pubblico ministero (così Sez. 6, n. 9989 del 19/01/2018, Lillo, Rv. 272536-01, nonché, in precedenza, Sez. 3, n. 2791 del 29/10/1998, Lotetuso, Rv. 212499-01). In effetti, a fondamento di questo principio può evidenziarsi che, nel sistema del codice di rito, la "competenza" è riferita al giudice, e le questioni relative alle "attribuzioni" dei singoli uffici del pubblico ministero, nella fase delle indagini, possono essere fatte valere a norma dell'art. 54-quater, ossia con istanza diretta al procuratore della Repubblica procedente, ovvero, in caso di mancato accoglimento, con richiesta al procuratore generale presso la corte d'appello o presso la Corte di cassazione. Nel medesimo senso, inoltre, depone un ulteriore dato di sistema: la disciplina di cui all'art. 27 cod. proc. pen. in materia di misure cautelari disposte da giudice dichiaratosi incompetente non si estende al sequestro probatorio, non avendo esso natura di misura cautelare ma soltanto di mezzo di ricerca della prova (così Sez. 3, n. 35806 del 07/07/2010, Gianferrari, Rv. 248364-01, e Sez. 3, n. 33298 del 20/05/2003, Biolchini, Rv. 226131-01). 6. La fondatezza delle censure enunciate nel primo e nel secondo motivo, laddove contestano la configurabilità del reato di omessa dichiarazione, e in considerazione delle ragioni precedentemente indicate a base di tale conclusione, determina l'assorbimento delle questioni esposte nel quarto motivo, concernenti i requisiti di pertinenzialità e proporzionalità dei sequestri, e l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata e del decreto di sequestro da questa confermato. Invero, l'esame delle questioni in tema di pertinenzialità e proporzionalità dei sequestri presuppone l'individuazione della fattispecie di reato in ragione della quale gli stessi sono stati eseguiti. Nella specie, però, per le ragioni evidenziate in precedenza nei §§ 3, 3.1, 3.2, 4., 4.1 e 4.2, si deve escludere la configurabilità del reato di cui all'art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000. La • non configurabilità del reato posto a base del provvedimento di perquisizione e sequestro per le ragioni precedentemente precisate impone, inoltre, di annullare senza rinvio l'ordinanza impugnata e il decreto di sequestro da questa confermato. Secondo quanto già affermato in giurisprudenza, infatti, la Corte di cassazione deve procedere ad annullare senza rinvio l'ordinanza impugnata ed il decreto di sequestro da questa confermato quando il Tribunale del riesame non avrebbe potuto non rilevare immediatamente che il P.M. non aveva individuato ipotesi criminose concrete né elementi fattuali specifici e precisi, in quanto, per evitare la trasformazione della perquisizione e del sequestro da mezzi di ricerca della prova in strumenti di ricerca della notitia criminis, e, quindi, non consentite violazioni degli artt. 13 e 14 Cost., è essenziale la previa individuazione del thema probandum ed è necessaria l'esistenza di indizi di rilievo convergenti in riferimento ad una concreta figura di reato (così Sez. 1, n. 4556 del 29/10/1993, dep. 1994, Lenzi, Rv. 196770-01). All'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata e del decreto di sequestro da questa confermato segue il dissequestro e la restituzione di quanto in sequestro agli aventi diritto. A norma dell'art. 28 Reg. esec. cod. proc. pen., per l'esecuzione della presente decisione, gli atti debbono essere trasmessi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA].
Decreto Cassazione n. 32130/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris