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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 36585/2021

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23440/2015 R.G. proposto da Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12 - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], sito in Roma, via Vallìsneri, 11 - controricorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana, n. 1384/1/14, depositata 1'8 luglio 2014.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30 settembre 2021 dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: - l'Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana, tfo_s_can& depositata 1'8 luglio 2014, di reiezione dell'appello dalla medesima proposto avverso la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. per l'annullamento dell'avviso di accertamento con il quale era stata rettificata la dichiarazione resa ai fini i.v.a. per l'anno 2004; - il giudice di appello, dopo aver riferito che una precedente sua sentenza di appello era stata cassata da questa Corte a seguito dell'accoglimento del ricorso dell'Agenzia, ha disatteso l'appello erariale in ragione della effettività delle operazioni rilevate nell'atto impositivo; - il ricorso è affidato a due motivi di ricorso; - resiste con controricorso la [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.; [OSCURATO:PERSONA]: - con il primo motivo di ricorso l'Agenzia deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 24 e 111, Cost., 132, primo comma, n. 4, e 36, secondo comma, n. 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, allegando la nullità della sentenza per mancanza di motivazione; - il motivo è infondato; - la Commissione regionale ha escluso la fondatezza della pretesa erariale evidenziando che «le operazioni economiche contestate alla contribuente hanno trovato puntuale riscontro nelle movimentazioni bancarie a favore di imprese di cui non risulta la fittizietà», aggiungendo che anche le indagini avviate dagli organi inquirenti si erano concluse «senza contestazione di fatti illeciti alla contribuente»; - una siffatta argomentazione consente di individuare l'iter logico argomentativo seguito dal giudice, il quale ha desunto l'esistenza, sotto il profilo oggettivo, delle cessioni rilevate dalla operatività delle imprese cedenti coinvolte e dal versamento dei relativi corrispettivi, e, per tale ragione, si sottrae alla censura formulata; - con il secondo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli art. 17, 19 e 54, secondo comma, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e 2679 e 2729 c.c., per aver il giudice di appello ritenuto che gli elementi offerti dall'Ufficio non fossero idonei a dimostrare la natura di cartiere dei soggetti cedenti e che le indagini degli organi inquirenti si erano concluse senza contestazione di fatti illeciti alla contribuente; - evidenzia, in proposito, che la Commissione regionale, in altra sentenza, passata in giudicato, emessa a seguito dell'impugnazione da parte dell'odierna contribuente di altro avviso di accertamento, notificato con riferimento a diverso periodo di imposta (anno 2003), ma avente per oggetto i medesimi presupposti di fatto e di diritto, aveva ritenuto corretta la pretesa erariale; - il motivo è inammissibile, in quanto si risolve in una critica della valutazione delle risultanze probatorie effettuata dalla Commissione regionale, la quale ha escluso che le imprese cedenti fossero fittizie e, dunque, qualificabili quali cartiere; - una siffatta censura non può trovare ingresso in questa sede in quanto la Corte di cassazione non è mai giudice del fatto in senso sostanziale e non può riesaminare e valutare autonomamente il merito della causa (cfr. Cass. 28 novembre 2014, n. 25332; Cass., ord., 22 settembre 2014, n. 19959); - priva di rilievo è la circostanza relativa al giudicato formatosi in ordine alla legittimità dell'atto impositivo emesso con riferimento al periodo di imposta precedente rispetto a quello in esame, in quanto nel processo tributario l'effetto vincolante del giudicato esterno, in relazione alle imposte periodiche, opera soltanto quando riguardi fatti integranti elementi costitutivi della fattispecie, i quali, estendendosi ad una pluralità di periodi di imposta, abbiano carattere tendenzialmente permanente, non anche quando, come nel caso di specie, attengano a elementi variabili, destinati a modificarsi nel tempo (cfr. Cass., ord., 3 marzo 2021, n. 5766; Cass. 10 ottobre 2019, n. 25516; Cass., ord., 15 marzo 2019, n. 7417);- pertanto, per le suesposte considerazioni, il ricorso non può essere accolto; - le spese processuali seguono il criterio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo; P.Q.M. la Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 9.000,00, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, euro 200,00 per esborsi e accessori di legge.

Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale del 30 settembre 2021. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23440/2015 R.G. proposto da Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12 - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], sito in Roma, via Vallìsneri, 11 - controricorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana, n. 1384/1/14, depositata 1'8 luglio 2014. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30 settembre 2021 dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: - l'Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana, tfo_s_can& depositata 1'8 luglio 2014, di reiezione dell'appello dalla medesima proposto avverso la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. per l'annullamento dell'avviso di accertamento con il quale era stata rettificata la dichiarazione resa ai fini i.v.a. per l'anno 2004; - il giudice di appello, dopo aver riferito che una precedente sua sentenza di appello era stata cassata da questa Corte a seguito dell'accoglimento del ricorso dell'Agenzia, ha disatteso l'appello erariale in ragione della effettività delle operazioni rilevate nell'atto impositivo; - il ricorso è affidato a due motivi di ricorso; - resiste con controricorso la [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.; [OSCURATO:PERSONA]: - con il primo motivo di ricorso l'Agenzia deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 24 e 111, Cost., 132, primo comma, n. 4, e 36, secondo comma, n. 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, allegando la nullità della sentenza per mancanza di motivazione; - il motivo è infondato; - la Commissione regionale ha escluso la fondatezza della pretesa erariale evidenziando che «le operazioni economiche contestate alla contribuente hanno trovato puntuale riscontro nelle movimentazioni bancarie a favore di imprese di cui non risulta la fittizietà», aggiungendo che anche le indagini avviate dagli organi inquirenti si erano concluse «senza contestazione di fatti illeciti alla contribuente»; - una siffatta argomentazione consente di individuare l'iter logico argomentativo seguito dal giudice, il quale ha desunto l'esistenza, sotto il profilo oggettivo, delle cessioni rilevate dalla operatività delle imprese cedenti coinvolte e dal versamento dei relativi corrispettivi, e, per tale ragione, si sottrae alla censura formulata; - con il secondo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli art. 17, 19 e 54, secondo comma, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e 2679 e 2729 c.c., per aver il giudice di appello ritenuto che gli elementi offerti dall'Ufficio non fossero idonei a dimostrare la natura di cartiere dei soggetti cedenti e che le indagini degli organi inquirenti si erano concluse senza contestazione di fatti illeciti alla contribuente; - evidenzia, in proposito, che la Commissione regionale, in altra sentenza, passata in giudicato, emessa a seguito dell'impugnazione da parte dell'odierna contribuente di altro avviso di accertamento, notificato con riferimento a diverso periodo di imposta (anno 2003), ma avente per oggetto i medesimi presupposti di fatto e di diritto, aveva ritenuto corretta la pretesa erariale; - il motivo è inammissibile, in quanto si risolve in una critica della valutazione delle risultanze probatorie effettuata dalla Commissione regionale, la quale ha escluso che le imprese cedenti fossero fittizie e, dunque, qualificabili quali cartiere; - una siffatta censura non può trovare ingresso in questa sede in quanto la Corte di cassazione non è mai giudice del fatto in senso sostanziale e non può riesaminare e valutare autonomamente il merito della causa (cfr. Cass. 28 novembre 2014, n. 25332; Cass., ord., 22 settembre 2014, n. 19959); - priva di rilievo è la circostanza relativa al giudicato formatosi in ordine alla legittimità dell'atto impositivo emesso con riferimento al periodo di imposta precedente rispetto a quello in esame, in quanto nel processo tributario l'effetto vincolante del giudicato esterno, in relazione alle imposte periodiche, opera soltanto quando riguardi fatti integranti elementi costitutivi della fattispecie, i quali, estendendosi ad una pluralità di periodi di imposta, abbiano carattere tendenzialmente permanente, non anche quando, come nel caso di specie, attengano a elementi variabili, destinati a modificarsi nel tempo (cfr. Cass., ord., 3 marzo 2021, n. 5766; Cass. 10 ottobre 2019, n. 25516; Cass., ord., 15 marzo 2019, n. 7417);- pertanto, per le suesposte considerazioni, il ricorso non può essere accolto; - le spese processuali seguono il criterio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo; P.Q.M. la Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 9.000,00, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, euro 200,00 per esborsi e accessori di legge. Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale del 30 settembre 2021. [OSCURATO:PERSONA]