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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 02802/2022

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la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 24597-2018 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], N. 9, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1335/16/2018 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 06/10/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ritenuto che : 1.[OSCURATO:PERSONA], proprietaria di unità immobiliare sita in Roma e ricomprese nella microzona Parioli, ha impugnato, dinnanzi alla Commissione tributaria provinciale di Roma, l'avviso di accertamento catastale che, ai sensi dell'ad 1, comma 335, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ha modificato il classamento degli stessi beni, con conseguente aumento delle rendite catastali La CTP ha accolto il ricorso, ritenendo non motivato l'avviso impugnato.

La sentenza di primo grado è stata impugnata dall'Agenzia delle Entrate e la Commissione tributaria regionale del Lazio, con la sentenza di cui all'epigrafe, ha dichiarato inammissibile l'appello, in quanto la sua notifica a mezzo posta era stata eseguita tramite il servizio privato fornito dalla [OSCURATO:SOCIETA]. prima del 10.9.2017, data di entrata in vigore dell'art. 1, comma 57, della legge 4 agosto 2017, n. 124, ed era quindi da considerarsi inesistente.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'Agenzia delle entrate, affidandolo a due motivi.

La contribuente si è costituita con controricorso.

Con ordinanza interlocutoria è stata disposta l'acquisizione del fascicolo di merito dalla Commissione tributaria regionale del Lazio.

All'esito, la proposta del relatore è stata comunicata nuovamente, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'articolo 380-bis cod. proc. civ.

Considerato che : Ric. 2018 n. 24597 sez.

MT - ud. 06-10-2021 -2- 1.Sebbene il fascicolo del giudizio di merito richiesto con l'ordinanza interlocutoria risulti, da notizie acquisite presso la cancelleria, pervenuto, non ne risulta l'allegazione al fascicolo d'ufficio né, comunque, la reperibilità ai fini della consultazione.

E' quindi necessario rinviare a nuovo ruolo, mandando alla cancelleria per ricerche del fascicolo di merito e per l'allegazione di quest'ultimo al fascicolo d'ufficio, ai fini della sua consultazione e per la conseguente fissazione di nuova adunanza. p.Q.m.

Rinvia a nuovo ruolo, [rinviandoralla cancelleria per ricerche del fascicolo di merito e per l'allegazione di quest'ultimo al fascicolo d'ufficio, ai fini della sua consultazione e per la conseguente fissazione di nuova adunanza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 6 ottobre 2021. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]:liti:4A ONI, 31 GEN 2022 IL CANCeLtdraRIE ;I ':. ,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 24597-2018 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], N. 9, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1335/16/2018 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 06/10/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ritenuto che : 1.[OSCURATO:PERSONA], proprietaria di unità immobiliare sita in Roma e ricomprese nella microzona Parioli, ha impugnato, dinnanzi alla Commissione tributaria provinciale di Roma, l'avviso di accertamento catastale che, ai sensi dell'ad 1, comma 335, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ha modificato il classamento degli stessi beni, con conseguente aumento delle rendite catastali La CTP ha accolto il ricorso, ritenendo non motivato l'avviso impugnato. La sentenza di primo grado è stata impugnata dall'Agenzia delle Entrate e la Commissione tributaria regionale del Lazio, con la sentenza di cui all'epigrafe, ha dichiarato inammissibile l'appello, in quanto la sua notifica a mezzo posta era stata eseguita tramite il servizio privato fornito dalla [OSCURATO:SOCIETA]. prima del 10.9.2017, data di entrata in vigore dell'art. 1, comma 57, della legge 4 agosto 2017, n. 124, ed era quindi da considerarsi inesistente. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'Agenzia delle entrate, affidandolo a due motivi. La contribuente si è costituita con controricorso. Con ordinanza interlocutoria è stata disposta l'acquisizione del fascicolo di merito dalla Commissione tributaria regionale del Lazio. All'esito, la proposta del relatore è stata comunicata nuovamente, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'articolo 380-bis cod. proc. civ. Considerato che : Ric. 2018 n. 24597 sez. MT - ud. 06-10-2021 -2- 1.Sebbene il fascicolo del giudizio di merito richiesto con l'ordinanza interlocutoria risulti, da notizie acquisite presso la cancelleria, pervenuto, non ne risulta l'allegazione al fascicolo d'ufficio né, comunque, la reperibilità ai fini della consultazione. E' quindi necessario rinviare a nuovo ruolo, mandando alla cancelleria per ricerche del fascicolo di merito e per l'allegazione di quest'ultimo al fascicolo d'ufficio, ai fini della sua consultazione e per la conseguente fissazione di nuova adunanza. p.Q.m. Rinvia a nuovo ruolo, [rinviandoralla cancelleria per ricerche del fascicolo di merito e per l'allegazione di quest'ultimo al fascicolo d'ufficio, ai fini della sua consultazione e per la conseguente fissazione di nuova adunanza. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 6 ottobre 2021. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]:liti:4A ONI, 31 GEN 2022 IL CANCeLtdraRIE ;I ':. ,
Sentenza Cassazione n. 02802/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris