CassazionesentenzaSezione LDecisione del 29 luglio 2026
Cassazione n. 24200/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te -avverso la sentenza n. 480/2023 della CORTE D'APPELLO diTORINO, depositata il 08/11/2023 R.G.N. 336/2023;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del04/06/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 4349/2024Numero sezionale 2802/2026Numero di raccolta generale 24200/2026Data pubblicazione 29/07/20261. [OSCURATO:PERSONA] ha agito in giudizio per ottenere l’accertamento delpossesso del titolo di accesso alla graduatoria di III fascia del personale ATAper il triennio 2021-2024 e, quindi, del titolo per la partecipazione al concorsoex art. 554 d.lgs. n. 297/1994 per il profilo di collaboratore scolastico nonchéla condanna dell’Amministrazione a reinserirlo nella suddetta graduatoria.Il lavoratore ha dedotto l’illegittimità dei provvedimenti (nn. 8643/22,8710/22) che lo avevano depennato dalla graduatoria di III fascia per iltriennio 2021-2024, in ragione del fatto che l’impossibilità di produrre il titolooriginale di maestro d’arte ‒ indicato e fatto valere ai fini della graduatoria ‒non avrebbe dovuto essere a lui imputata a causa del sequestro penaledisposto nel corso delle indagini relative alla revoca (intervenuta con D.G.dell’USR Calabria del [OSCURATO:DATA_NASCITA]) dello status di scuola paritaria all’Istituto2011/12.2. Il Tribunale ha respinto il ricorso.3. La Corte d’appello, richiamando Cass. n. 18719/2016, ha confermatola decisione di primo grado sul presupposto che – anche alla luce dellagiurisprudenza di legittimità – l’Amministrazione tanto in funzione di controlloa campione, quanto in ragione della ricorrenza di un ragionevole dubbio, fossecertamente legittimata a eseguire il controllo sull’effettivo possesso del titoloex art. 6, comma 10, del d.m. n. 50/2011.Del conseguimento del titolo di studio non era stata fornita prova da partedel ricorrente.La Corte d’appello ha poi precisato che il certificato del 16.6.2012,rilasciato dall’Istituto ex-paritario, non fosse idoneo a sostituire il diploma inquanto solo l’[OSCURATO:PERSONA] aveva la potestà di rilasciarecertificati sostitutivi di diplomi.Infine, ha ritenuto inammissibile la produzione, all’udienza del[OSCURATO:DATA_NASCITA], della certificazione che aveva per oggetto la conferma delNumero registro generale 4349/2024conseguimento del diploma sulla scorta del diploma sostitutivoN umee ro snezoionna le 2802/2026Numero di raccolta generale 24200/2026dell’originale, e ha ritenuto non applicabile l’istituto del c.d. “soccorsoData pubblicazione 29/07/2026istruttorio” in quanto, in assenza di quel titolo (l’unico indicato nelladomanda), il ricorrente non avrebbe posseduto altro requisito per l’inserimento ingraduatoria.4. Contro la decisione propone ricorso per cassazione il Petrolo affidato aquattro motivi, assistiti da memoria, cui si oppone, con controricorso, il Ministerodell’Istruzione e del Merito.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo si denuncia (art. 360, comma 1 n. 3, c.p.c.) violazionedegli artt. 345 e 437 c.p.c., in combinato disposto con gli artt. 115, 116 e 213c.p.c.. Si deduce che: il ricorrente aveva prodotto copia della certificazione diconseguimento del diploma di maestro d’arte nell’a.s. 2011/12 presso l’Istitutotitolo presentato; la successiva certificazione da parte dell’amministratoregiudiziario dell’esistenza del titolo, se acquisita nel processo, avrebbe fornito uncontenuto decisivo all’accertamento della verità, conducendo a un esito a luifavorevole della causa; il collegio di merito non l’aveva ammessa perché tardivae nulla aveva detto sulla richiesta di informazioni all’amministratore giudiziario exart. 213 c.p.c.1.1. Il motivo è inammissibile.Sul documento prodotto all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di merito enunciauna doppia ratio decidendi; infatti, afferma che la produzione è inammissibileperché non è provato il rinvenimento del documento solo in data 5.9.2023 eaggiunge, in altro passaggio della motivazione, che il documento non sarebbe adogni modo probante (“la certificazione ha ad oggetto la conferma delconseguimento del diploma sulla scorta del diploma sostitutivo e non già di quellooriginale”).Ebbene, il ricorrente censura solo la prima ratio, donde l’inammissibilità dellacensura.Numero registro generale 4349/2024Numero sezionale 2802/2026Nella giurisprudenza di questa Corte è consolidato l’orienNtumaemro edinratcoco lstaegcenoenralde o24 200/2026Data pubblicazione 29/07/2026cui qualora la decisione impugnata si fondi su una pluralità di ragioni, ciascunaidonea a sorreggere il decisum, i motivi di ricorso devono esserespecificamente riferibili, a pena di inammissibilità, a ciascuna di dette ragioni(cfr. fra le tante Cass. n. 17182/2020; Cass. n. 10815/2019) ed inoltrel'inammissibilità o l’infondatezza della censura attinente a una di esse rendeirrilevante l'esame dei motivi riferiti all'altra, i quali non risulterebbero innessun caso idonei a determinare l'annullamento della sentenza impugnata,risultando comunque consolidata l'autonoma motivazione oggetto dellacensura dichiarata inammissibile o rigettata (cfr. Cass. n. 15399/2018).Quanto poi all’asserita omessa pronuncia della Corte d’appello in ordinealla richiesta di informazioni all’amministratore giudiziario ex art. 213 c.p.c.,il motivo è inammissibile perché non corredato dei necessari requisiti dispecificità: il ricorrente non indica in dettaglio (né trascrive in ricorso) qualefosse il contenuto dell’informativa e quando essa fosse stata da lui richiesta.Peraltro, l’esercizio del potere ex art. 213 c.p.c. è ampiamentediscrezionale e non può supplire all’inerzia della parte quanto alle deduzioniistruttorie. È, inoltre, censurabile in sede di legittimità solo in presenza dicondizioni stringenti (sollecitazione di parte, indispensabilità, unicità delmezzo: Cass., sez. 3, n. 525/2025 secondo cui “il mancato esercizio delpotere del giudice di cui all'art. 213 c.p.c. è censurabile in sede di legittimità,ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., soltanto se vi è stata unasollecitazione di parte, se il rifiuto è stato motivato e se l'ordine giudiziale èl'unico mezzo per ottenere le informazioni in possesso della pubblicaamministrazione”; cui adde Cass., sez. 3, n. 34158/2019).Questa Corte ha altresì chiarito che non basta allegare di avere formulatoun’istanza ex art. 213 c.p.c.: occorre dimostrare che era l’unico mezzo peracquisire le informazioni (Cass. n. 525/2025 cit.) e che il diniego (o silenzio)ha inciso in modo decisivo (aspetti ‒ si noti ‒ non intercettati in alcun mododalla censura).Numero registro generale 4349/2024Numero sezionale 2802/20262. Con il secondo mezzo si deduce (art. 360 n. 3 c.p.c.) vioNluamzeirodni era cdcoeltal lg’aenretra.l e 24200/2026Data pubblicazione 29/07/20266 d.m. 50/2021 e dell’art 2697 c.c. Secondo il ricorrente, se si interpretarettamente l’art. 6 comma 11 del d.m. 50/2021, il controllo sulla veridicità delledichiarazioni dell’aspirante dev’essere fatto dal direttore scolastico ove illavoratore stipuli il primo contratto e in sede di primo ingresso nella graduatoria;il controllo da parte di altro (successivo) direttore scolastico in sede diaggiornamento della graduatoria medesima (triennio 2021/24) non può smentirequello del suo predecessore (sul medesimo titolo e per il precedente triennio2017/19) e può avvenire, salvo il caso di sopravvenuta declaratoria di nullità deltitolo, solo sui nuovi titoli culturali e di servizio dichiarati in sede di aggiornamentoe non su quelli già valutati in sede di primo contratto di lavoro nella precedentegraduatoria.Sul piano dell’onere della prova del fatto costitutivo della pretesa, il titolo,sotto forma di certificazione, era stato qui prodotto e convalidatodall’amministrazione con decreto n. 405/2018, sicché era l’amministrazione che,per poter porre nel nulla tale pregressa valutazione, avrebbe dovuto dimostrarel’inesistenza del titolo medesimo.2.1 Il motivo è infondato.Occorre muovere da una breve ricognizione del dato normativo.L’art. 6 comma 10 del d.m. 50/2021 prevede che “Nei casi e con le modalitàpreviste dagli articoli 71 e 72 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 sono effettuatii relativi controlli in merito alle dichiarazioni degli aspiranti”; il successivo comma11 aggiunge: “L’istituzione scolastica ove l’aspirante stipula il primo contratto dilavoro, sulla base della graduatoria di circolo o d'istituto di terza fascia nel periododi vigenza delle graduatorie effettua, tempestivamente, i controlli delledichiarazioni presentate. Tali controlli devono riguardare il complesso dellesituazioni dichiarate dall'aspirante, per tutte le graduatorie in cui il medesimo èrisultato incluso”.L’art. 71 del d.P.R. n. 445/2000 cit., recante “Modalità dei controlli”, stabilisce,a sua volta, al comma 1, che: “Le amministrazioni procedenti sono tenute adeffettuare idonei controlli, anche a campione in misura proporzionale al rischio eNumero registro generale 4349/2024all'entità del beneficio, e nei casi di ragionevole dubbio, sulla veriNdumiceirtoàse zdioenallle2 802/2026Numero di raccolta generale 24200/2026dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47, anche successivamente all'erogazione deiData pubblicazione 29/07/2026benefici, comunque denominati, per i quali sono rese le dichiarazioni” […]. Lalegge n. 487/1994 (Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nellepubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, deiconcorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi), all'art.3, comma 3, come modificato dal d.P.R. n. 693/96, ha previsto poi che"l'amministrazione interessata dispone in ogni momento, con provvedimentomotivato, la esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti".Orbene, da tale cornice normativa si evince che l’amministrazione non haun termine decadenziale per effettuare la verifica a campione o, il che è lostesso, che il successivo direttore scolastico può bensì operare una verifica inrelazione al nuovo contratto da stipulare.Peraltro, finanche il potere, riconosciuto al privato nei casi previsti dallalegge, di autocertificazione delle situazioni di fatto o di diritto rilevanti ai finidell'ammissione alla procedura concorsuale, non è svincolato da ogni formadi controllo da parte della P.A., la quale è tenuta a verificare ‒ anche di propriainiziativa ex art. 71 e 75 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 ‒ la veridicitàdei fatti dichiarati (cfr. Cass., Sez. 1, n. 19364 del 2011; cui adde Cass., Sez.L, n. 18719/2016);Segue la reiezione di tale motivo.Anche l’ulteriore censura di violazione dell’art. 2697 c.c. si appalesainfondata. Come noto, la violazione dell’art. 2697 cod. civ. può assumererilievo, ex art. 360 n. 3 c.p.c., solo qualora il giudice del merito, a fronte di unquadro probatorio incerto, abbia fondato la soluzione della controversia sulprincipio actore non probante reus absolvitur e abbia errato nellaqualificazione del fatto, ritenendolo costitutivo della pretesa mentre, in realtà,lo stesso doveva essere qualificato impeditivo. In tale evenienza, infatti,l’errore condiziona la decisione, poiché fa ricadere le conseguenzepregiudizievoli dell’incertezza probatoria su una parte diversa da quella cheNumero registro generale 4349/2024Numero sezionale 2802/2026era tenuta, secondo lo schema logico regola-eccezione, a provareN uilm efaro tdti ora cicnolctaegrenteora.l e 2 4200/2026Data pubblicazione 29/07/2026Diverso è il caso che si verifica allorquando il giudice, valutate le risultanzeistruttorie, ritenga provata o non provata una determinata circostanza di fattorilevante ai fini di causa perché in detta ipotesi la doglianza sulla valutazioneespressa, in quanto estranea all’interpretazione della norma, va ricondotta al viziodi cui all’art. 360 n. 5 c.p.c. e, quindi, può essere apprezzata solo nei limiti fissatidalla disposizione, nel testo applicabile ratione temporis e come interpretata dallacostante giurisprudenza di questa Corte che, a partire da Cass. S.U. n.8053/2014, ha escluso ogni rilevanza dell’omesso esame di documenti o dirisultanze probatorie ove il “fatto storico” sia stato comunque apprezzato evalutato dal giudice del merito.Nella specie, il giudice d’appello, condividendo sul punto la motivazione delprimo giudice, spiega (p. 8) le ragioni per le quali ritiene non provato ilconseguimento del diploma di maestro d’arte: infatti, i) il Petrolo non avevaprodotto il diploma né allegato giustificazione sulle ragione del mancato possessodel titolo; ii) non aveva chiesto l’esibizione dello stesso, limitandosi a produrrecertificato dell’[OSCURATO:PERSONA] non valido per le ragioni enunciate; iii) il certificatorilasciato dall’ex-istituto paritario non valeva perché solo il Provveditore agli Studiaveva la potestà di rilasciare certificati sostitutivi, ecc. Com’è agevole constatare,siamo, quindi, al di fuori dell’ambito di applicazione del 2697 c.c.3. Con il terzo mezzo si lamenta (art. 360 n. 3 c.p.c.) violazione dell’art.3 e 97 Cost. e in particolare del principio di affidamento e di imparzialitàdell’amministrazione, in combinato disposto con gli artt. 1175 e 1375 c.c. Adavviso del ricorrente, è pacifico che egli fosse in possesso del titolo di diploma discuola superiore alternativo a quello di licenza di maestro d'arte e il suo possessoè evidenziato nella stessa domanda presentata. Orbene, se si fosse ritenuto nonutilizzabile il diploma d'arte, si poteva ‒ con il c.d. soccorso istruttorio imposto neiconcorsi pubblici nei quali l’amministrazione può colmare mancanze agevolmenteemendabili ‒ valutare comunque il diploma di scuola superiore, operando unarettifica del punteggio in relazione al più basso voto di maturità lì conseguito. Ciòche non era possibile fare era, invece, depennare il ricorrente dalla graduatoriaNumero registro generale 4349/2024per carenza di titolo ‒ che invece possedeva: anzi ne possedevaN aumdedroisreiztitounarlea2 802/2026Numero di raccolta generale 24200/2026due‒, impedendogli ogni impiego nella scuola fino alla nuova pubblicazioneData pubblicazione 29/07/2026della graduatoria 2024.3.1. Il motivo è inammissibile.Esso non si confronta col decisum dove si chiarisce (p. 9) che il Petrolo, inassenza di valido diploma di maestro d’arte, non avrebbe potuto essereinserito delle graduatorie di III fascia per il profilo di collaboratore scolastico.Nella sentenza si osserva, infatti, e trattasi di circostanza di fatto(evidentemente) non suscettibile di riesame in sede di legittimità, che «dettoaspirante, infatti, si era limitato a dichiarare, in quella domanda, unicamenteil titolo di maestro d’arte conseguito con votazione 9,64/10 e solo proprio inbase a tale punteggio aveva potuto ottenere l’incarico».La mancata indicazione del diploma di scuola superiore ne precludeva, indefinitiva, il vaglio, senza che potesse venire in rilievo il “soccorso istruttorio”,posto che il d.m. n. 50/2021, cit., prevede, all’art. 6 co. 4, che: “Gli aspirantidichiarano nella domanda tutti i titoli posseduti di cui chiedono la valutazione,senza produrre alcuna certificazione”.A riguardo, questa Corte ha di recente precisato che “Nell’ipotesi dimancata dichiarazione dei titoli nei termini prescritti, l’Amministrazione nonpuò intervenire per sanare l’omissione imputabile esclusivamente alla parteinteressata, dovendosi privilegiare, nell’ottica del buon andamento edell’imparzialità dell’amministrazione, di cui all’art. 97 Cost., la speditezzadella procedura informatizzata e la tutela della par condicio, valorizzando ilprincipio di autoresponsabilità del dichiarante” (Cass. n. 6232 del 2026).4. Con il quarto, ed ultimo, mezzo si denuncia, in via subordinata,violazione dell’art. 4 comma 5 del d.m. n. 55/2014 e succ. mod. Precisa ilricorrente che la Corte di merito aveva regolato le spese secondosoccombenza in €. 6.946,00 e facendo riferimento alle cause di valoreindeterminato ma, come risultava dal verbale d’udienza del 21/10/23 (unicaudienza dell’appello) nessuno era comparso per il Ministero, donde l’assenzadel diritto a vedersi liquidate le spese della fase decisionale (€. 3.470,00).Numero registro generale 4349/20244.1 Il motivo è inammissibile non confrontandosi con la ratio dNeumceirdo esenzidonia le 2802/2026Numero di raccolta generale 24200/2026della pronuncia, la quale liquida una somma globale e non distingue affattoData pubblicazione 29/07/2026l’importo liquidato per singole fasi del procedimento. Pertanto, occorreva chefosse il ricorrente a denunciare in questa sede (cosa che non ha fatto) laviolazione dei limiti massimi di tariffa; infatti, l'esercizio delpotere discrezionale del giudice contenuto tra i valori minimi e massimi non èsoggetto a sindacato in sede di legittimità, attenendo pur sempre a parametrifissati dalla tabella (Cass., Sez. L, n. 12537/2019, Cass., Sez. 3, n. 19989/2021).5. In conclusione, il ricorso è rigettato. Le spese del giudizio di cassazioneseguono la soccombenza e vanno poste a carico del ricorrente nella misuraliquidata in dispositivo. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spesedel giudizio di legittimità che liquida in euro 4.000,00 per compensi, oltre alrimborso delle spese prenotate addebito.Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente,dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso anorma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, il 4 giugno 2026.La PresidenteAnnalisa [OSCURATO:PERSONA]