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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 7 ottobre 2025

Cassazione n. 13536/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

GLIANZA di Milanoudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiestodichiararsi l'inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con l'ordinanza indicata in epigrafe del 7/10/2025 il Tribunale di Sorveglianza diMilano ha rigettato il reclamo proposto ex art. 14-ter ord. pen. da [OSCURATO:PERSONA], detenutopresso la [OSCURATO:PERSONA] di Milano “Opera” sottoposto al regime penitenziariodifferenziato di cui all'art. 41-bis ord. pen., avverso il decreto del [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianzadi Milano che ha prorogato il visto di controllo della corrispondenza in arriso e in partenza ein relazione alla censura sulla ricezione di quotidiani, giornali e stampa locale nonriconducibili a testate nazionali.1.1.

Ad avviso del detenuto reclamante, la ricezione di corrispondenza epistolaresarebbe regolata dalla disposizione di cui all’art. 18-ter ord. pen. e non dall’art. 41-bis,comma 2-quater, lett. e), ord. pen. ed, inoltre, sarebbe riferita solo ai contatti fisici tra idetenuti.1.2. [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza di Milano ha fondato il proprio provvedimento facendoriferimento alla caratura criminale del condannato, nei cui confronti ha disposto il visto sullacorrispondenza in arrivo e in partenza allo scopo di impedire collegamenti con i gruppicriminali all’esterno.1.2.

Il Tribunale di Sorveglianza di Milano, condividendo tali valutazioni, ha premessoche il reclamo non ha più ragione di essere perché la proroga della censura si riferisce ei tremesi già decorsi.Ha poi rilevato che la disciplina applicabile è quella di cui all’art. 41-bis, comma 2-quater, lett. e), ord. pen., come precisato anche dalla Corte costituzionale.2.

Avverso l’ordinanza in epigrafe ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA],a mezzo del suo difensore fiduciario abilitato, affidato ad un unico motivo, in cui si duoledella violazione dell’art. 18-ter, lett. a), ord. pen., nonché degli artt. 568, comma 4, e 591,comma 1, cod. proc. pen., in relazione alla proroga del provvedimento di censura.2.1.

Premesso l’interesse all'impugnazione, che sussiste a prescindere dalla scadenzadel termine trimestrale di proroga del provvedimento limitativo della corrispondenza, sieccepisce che il Tribunale ha violato le norme di cui all’art. 568, comma 4, cod. proc. pen.,perché una volta conclusa la fase del controllo di legittimità, l’atto impugnato è destinato ariflettere i suoi effetti vincolanti sul rinnovato esercizio del potere di visto sul controllo dellacorrispondenza, sussistendo un interesse attuale e concreto concernente le ricadute che uneventuale provvedimento favorevole di mancata proroga della cesura potrebbe avere sulregime di cui all’art. 41-bis ord. pen.2.2.

Si deduce, altresì, la carenza motivazionale del provvedimento impugnato, dalmomento che il Tribunale di sorveglianza si è riportato alle valutazioni del [OSCURATO:PERSONA] disorveglianza circa l’affermata “caratura criminale” del condannato, senza chiarire, tuttavia, inche modo e in che misura il ricorrente attraverso la corrispondenza possa costituire unpericolo per la sicurezza e per la disciplina dell’istituto.3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], ha presentato conclusioni scritte indata 10/12/2025 chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è fondato e merita di essere accolto.2.

Occorre premettere che sussiste l’interesse del condannato alla decisione delreclamo avverso il provvedimento del [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza che dispone lasottoposizione della corrispondenza a visto di controllo, ai sensi dell'art. 18-ter, ord. pen.,anche se sia decorso il termine di efficacia di detto provvedimento, in quanto l'esito delgiudizio è destinato a riflettere i suoi effetti vincolanti, in via diretta e immediata, sul rinnovatoesercizio del potere in contestazione (Sez. 1, n. 23467 del 2/07/2020, Attanasio, Rv.279415-01).Dunque, la scadenza del termine trimestrale del provvedimento limitativo dellacorrispondenza, impugnato dinanzi al giudice a quo, non valeva a precludere la trattazionedel reclamo: il che impone la rettifica ex art. 619 cod. proc. pen. della premessa delprovvedimento impugnato (cfr. prima pagina) che, per il resto, resiste alle censure mossedall’odierno ricorrente, avendo comunque il Tribunale deciso nel merito (cfr. paginaseconda).3.

Ciò premesso, la disciplina della corrispondenza dei detenuti è dettata dall'art. 18-terord. pen., come modificato, dalla legge 8 aprile 2004, n. 95, e dall'art. 38 reg. esec. ord. pen.La prima disposizione - dedicata alle «limitazioni e controlli della corrispondenza» -prevede, al comma 1, che per «esigenze attinenti le indagini o di prevenzione dei reati,ovvero per ragioni di sicurezza e di ordine dell'istituto» è possibile disporre limitazioni nellacorrispondenza epistolare, sottoporla a visto di controllo, nonché controllare il contenutodelle buste; al comma 5 stabilisce che il [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza (competente nei confrontidei condannati, degli internati e degli imputati dopo la pronuncia della sentenza di primogrado) qualora ritenga che la corrispondenza o la stampa non debba essere consegnata oinoltrata al destinatario, dispone che la stessa sia trattenuta; e che, in tale evenienza, ildetenuto e l'internato debbano essere immediatamente informati.Nonostante la suddetta disposizione normativa non specifichi le ipotesi in cui ciò possaavvenire, la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che il trattenimento può essere dispostosolo qualora ricorrano i presupposti indicati dal comma 1 dell'art. 18-ter, ord. pen. e perciòquando l'autorità giudiziaria ritenga che sussista una situazione di pericolo concreto per leesigenze relative alle indagini o di prevenzione dei reati, di ordine e di sicurezza pubblicache costituiscono i presupposti per l'adozione della prima forma di controllo (cfr. ad es.

Sez.1, n. 39497 del 7/07/2023, P.G. in proc.

Cospito, in motiv. § 2).3.1.

Quanto alle comunicazioni con l'esterno ed alla possibilità di tenere corrispondenzaepistolare da parte dei detenuti sottoposti al regime speciale di cui all'art. 41-bis ord. pen., lacui lett. e) del comma 2-quater prevede «la sottoposizione a visto di censura dellacorrispondenza, salvo quella con i membri del Parlamento o con autorità europee o nazionaliaventi competenza in materia di giustizia».3.2.

Tale disposizione nulla stabilisce in ordine all'operazione successiva al controllosulla corrispondenza, ed in particolare circa la disciplina del trattenimento della stessa; lagiurisprudenza di legittimità ha ritenuto che ad essa, stante il suo stretto collegamentofunzionale con il visto di censura, si applichi la disciplina generale dettata dagli artt. 18-terord. pen. e 38 reg. esec. ord. pen. e che, pertanto, tale trattenimento può essere dispostoquando, dall'esame dei contenuti della corrispondenza, l'Autorità giudiziaria ritenga chesussiste una situazione di pericolo concreto per le esigenze indicate dall'art. 18-ter, comma1, ord. pen., di cui deve dare conto con una motivazione che indichi gli elementi concreti dacui tale pericolo viene desunto (Sez. 1, n. 51187 del 17/05/2018, Falsone, Rv. 274479-01;Sez. 1, n. 48365 del 21/11/2012, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 253978-01): tale verifica, demandata insede di necessario controllo giurisdizionale, al [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza, non puòprescindere da un obbligo di motivazione, sia pur sintetico e calibrato sulle eventualiesigenze investigative e di segretezza per possibili indagini ulteriori in corso sui contenutidella corrispondenza (così Sez. 5, n. 32452 del 22/2/2019, Falsone, in motiv. § 2.1).3.3.

Ulteriore limitazione concernente la corrispondenza dei detenuti sottoposti aregime speciale è dettata dall'art. 18 della Circolare del DAP n. 3676/6126 del 2/10/2017,recante disposizioni relative all'organizzazione del circuito detentivo speciale previsto dall'art.41-bis ord. pen., il quale esclude la possibilità per i detenuti/internati di spedire lacorrispondenza epistolare priva di indicazione del mittente.

Quanto alla corrispondenza inarrivo priva di mittente, la disposizione in parola stabilisce che la stessa non deve essereconsegnata al detenuto/internato, ma deve essere direttamente inoltrata all'Autoritàgiudiziaria per le determinazioni di competenza.3.4.

La subiecta materia impinge inevitabilmente con i principi costituzionali in tema dilibertà e segretezza della corrispondenza sanciti dall'art. 15 Cost. e con l'interpretazione,conforme a tali principi, che la giurisprudenza di questa Corte ha dato delle disposizioni intema di corrispondenza dei detenuti.3.4.1.

Si è, invero, affermato che un'interpretazione costituzionalmente orientatadell'art. 18-ter e dell'art. 41-bis ord. pen. - ma ciò vale ancor più per una disposizione dirango secondario quale l'art. 18 della circolare DAP n. 3676/6126 (ancora Sez. 1, n. 39497del 7/07/2023, P.G. in proc.

Cospito, in motiv. § 3.1) - ne impone una lettura tale daescludere che diritti primari di rango costituzionale, attinenti alla sfera privata epersonalissima dell'individuo possano essere sostanzialmente compressi o eliminati in viapreventiva, generale ed astratta, in ragione della mera appartenenza ad una determinatatipologia di indagati o condannati ed attraverso provvedimenti dell'amministrazionepenitenziaria sui quali «l'autorità giudiziaria eserciti un controllo di legittimità che, privo dimotivazione concreta e specifica, si riduce a vuoto simulacro di richiami normativi» (Sez. 5,n. 32452 del 22/02/2019, Falsone, Rv. 277527-01).3.4.2.

In sostanza, il rispetto del diritto fondamentale sancito dall'art. 15 Cost. rendenecessario assicurare che il controllo cui tale libertà è sottoposta, demandato all'Autoritàgiudiziaria, non sia meramente formale, ma consista in una valutazione sostanziale econcreta operata in relazione ai criteri indicati dalla legge, poiché là dove il giudice di meritoometta di riferire e dar conto dei presupposti di fatto del caso concreto, non è datocontrollare la correttezza del percorso logico-giuridico della valutazione contenuta nelprovvedimento.3.4.3.

Le norme in tema di controllo, limitazione e trattenimento della corrispondenzadei detenuti, contenute nell'art. 18-ter ord. pen., incidono su diritti costituzionalmente protetti,con la conseguenza che la loro applicazione deve essere circoscritta entro limiti rigorosi,stabiliti dalla legge, e deve essere supportata da una congrua motivazione, che dia conto inmodo puntuale delle ragioni per le quali la specifica comunicazione epistolare oggetto ditrattenimento non debba essere consegnata al detenuto o inoltrata al relativo destinatario(Sez. 1, n. 31047 del 20/10/2020, Carpì, cit.).

Ciò vale anche con riguardo ai detenutisottoposti al regime di cui all'art. 41-bis ord. pen., per i quali il sacrificio di interessicostituzionalmente protetti deve avvenire nel rispetto dei criteri che emergono dalcoordinamento della disciplina dell'art. 18-ter ord. pen. con la lett. e) dell'art. 41-bis, comma2, ord. pen., che prevede espressamente la sottoposizione a visto di censura dellacorrispondenza per il soddisfacimento delle esigenze di ordine o di sicurezza pubblica e perimpedire i collegamenti del detenuto con la organizzazione criminale, terroristica o eversivadi appartenenza; sia con la lett. a) dello stesso articolo, finalizzata a prevenire contatti einterazioni con altri detenuti appartenenti ad organizzazioni criminali.3.5.

Conseguentemente, il trattenimento della corrispondenza deve essere giustificatoin relazione a queste situazioni specifiche, da rinvenirsi in concreto (Sez. 1, n. 14870 del4/03/2020, Guarino, Rv. 279124-01; Sez. 1, n. 17799 del 27/03/2008, Lioce, Rv. 239850-01),pena l’illegittimità del trattenimento.

Difatti, dal momento che le finalità espressamente etassativamente contemplate dall'art. 41-bis, comma 2-quater, lett. a), ord. pen., sono quelledi «prevenire contatti con l'organizzazione criminale di appartenenza o di attuale riferimento(...) interazione con altri detenuti o internati appartenenti alla medesima organizzazioneovvero ad altre ad essa alleate», questa Corte ha, conseguentemente, affermato che iltrattenimento della corrispondenza deve essere motivato in relazione a queste specifichesituazioni e non alla mera sottoposizione al regime di cui all'art. 41-bis ord. pen. di entrambi idetenuti che corrispondono tra loro (in termini cfr. Sez. 1, nn. 1054 e 1056 del 4/12/2008,dep. 2009, Lioce, non mass.).

Diversamente, infatti, il divieto della comunicazione epistolarefra tali detenuti darebbe luogo ad una presunzione iuris et de iure sfavorevole al detenuto inregime differenziato, in stridente contrasto con l'art. 15 Cost. (Sez. 1, n. 14870 del4/03/2020, Guarino, cit. in motiv.; Sez. 1, n. 49244 del 23/5/2017, Attanasio, non mass.).3.6.

L’obbligo di motivazione, peraltro, può essere soddisfatto anche garantendo ladoverosa esigenza di riservatezza della materia (spesso legata ad indagini in corso),verifiche sui punti in questione compiuti dal giudice di sorveglianza (ancora Sez. 5, n. 32452del 22/2/2019, Falsone, in motiv. § 2.1; cfr. altresì Sez. 1, n. 17799 del 27/3/2008, Lioce, Rv.239850-01, secondo cui è illegittimo il provvedimento con cui il Tribunale di sorveglianzarigetti il reclamo del detenuto sottoposto al regime di cui all'art. 41-bis ord. pen. che lamenti iltrattenimento di una pubblicazione indirizzatagli, allorché esso sia motivato con il richiamo aun generico pericolo per l'ordine e la sicurezza dell'istituto, senza l’indicazione di alcunelemento di fatto dal quale poter desumere, sia pure in forma sintetica, l'esistenzadell'asserito pregiudizio; conf.

Sez. 1, n. 4889 del 11/01/2007, Lioce, non mass., Sez. 1, n.41553 del 31/10/2007, Lioce, non mass.; Sez. 1, n. 16744 del 14/3/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv.257013, secondo cui la motivazione, pur potendosi esplicare in forma sintetica, devecomunque dare conto in modo comprensibile del pensiero del giudice e non può svuotarsifino ad una assoluta genericità dei contenuti; sicché, è illegittima la decisione del Tribunaledi sorveglianza che rigetta il reclamo proposto avverso il provvedimento con cui era statodisposto il trattenimento della corrispondenza, ritenuta di contenuto criptico, di detenutosottoposto al regime di cui all'art. 41-bis ord. pen., limitandosi a ribadire il carattere cripticodella missiva e senza fare alcun riferimento concreto a parole, frasi e segni grafici dellalettera nei quali l'affermata criticità si sarebbe rivelata; Sez. 1, n. 48365 del 21/11/2012, DiTrapani, Rv. 253978-01, che ribadisce la necessità di una motivazione "reale" e riferita alcaso concreto, poiché la libertà di corrispondenza dei detenuti in regime speciale può esserelimitata, in virtù di quanto stabilito dall'art. 15 Cost., solo con un provvedimento dell'autoritàgiudiziaria, specificamente motivato in ordine alla sussistenza dei presupposti indicati daicommi da 1 a 4 dell'art. 18-ter ord. pen., come modif. dalla legge n. 95 del 2004; cfr. Sez. 1,n. 43522 del 20/6/2014, Gionta, Rv. 260692-01; cfr. altresì Sez. 1, n. 51187 del 17/5/2018,detenuto sottoposto a regime di detenzione speciale può essere legittimamente motivatasulla base di elementi concreti che facciano ragionevolmente dubitare che il contenutoeffettivo della missiva sia quello che appare dalla semplice lettura del testo; nella fattispeciela Corte di cassazione ha ritenuto immune da censure l'impugnata ordinanza di conferma diun provvedimento di trattenimento di una missiva indirizzata dal detenuto sottoposto alregime di cui all'art. 41-bis ord. pen. ad un ministro di culto, che riportava il versettoevangelico: "[OSCURATO:PERSONA] rispose: seguimi, lascia che i morti seppelliscano i morti" concommento: "Spero che il discorso sia chiaro tra noi", in ragione della cripticità del linguaggiouti l izzato e del pericolo per l 'ordine e la sicurezza pubblica derivante dallastrumentalizzazione di detto versetto al fine di comunicare informazioni di illecito contenutoal "clan" di appartenenza).4.

Risulta dalla lettura del provvedimento impugnato che la sottoposizione a visto dicontrollo della corrispondenza epistolare diretta e in uscita facente capo al [OSCURATO:PERSONA], non siaavvenuta in virtù delle limitazioni previste dalla normativa generale di cui all’art. 18-ter ord.pen., bensì in forza di quelle stabilite specificamente per persone detenute in regimedifferenziato ai sensi dell’art. 41-bis ord. pen., quindi in virtù di una disciplina che devecontemperare esigenze di prevenzione proprie del regime di detenzione speciale con i diritticostituzionali del detenuto (art. 15 Cost.).4.1.

Tuttavia, il Tribunale di Sorveglianza non ha dato conto in modo adeguato,neppure in forma sintetica, del proprio pensiero, trincerandosi dietro una formula di stileassolutamente generica ed astratta, adattabile per qualsiasi caso, priva di riferimenti allaposizione dell’odierno ricorrente.Invero il provvedimento, in seconda pagina, reca la seguente motivazione: “ritenuto dicondividere le motivazione del M.S. che fa riferimento proprio alla caratura criminale delcondannato nei cui confronti deve essere disposto il visto sulla corrispondenza in arrivo ed inpartenza allo scopo di impedire collegamenti con i gruppi criminali all’esterno” (pag. 2).4.2.

Ferma la legittimità della motivazione per relationem da parte del Tribunale disorveglianza (nel senso che è legittima la motivazione di decisione del Tribunale disorveglianza attuata per relationem ma con riferimento a informazioni fornite dagli organicompetenti, recepite e fatte proprie dal giudice, a condizione che nel provvedimento sianoindicate in modo preciso la fonte delle informazioni ricevute e gli estremi dell'atto nel qualeesse sono versate, v. già Sez. 1, n. 50921 del 27/11/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 258401-01; cfr. giàSez. 1, n. 4581 del 3/11/1993, PG in proc.

Maugeri, Rv. 195784-01), nella specie il genericoriferimento alla caratura criminale del condannato, senza alcun riferimento a specificheragioni connesse al caso concreto, e senza alcun riferimento ad eventuali fonti diinformazioni, equivale all’assenza – seguendo il dictum di Sez. 1, n. 48365 del 21/11/2012,cit. – di una motivazione “reale” riferita al caso concreto, poiché la libertà di corrispondenzadei detenuti in regime speciale può essere limitata, in virtù di quanto stabilito dall'art. 15Cost., solo con un provvedimento dell'autorità giudiziaria, specificamente motivato in ordinealla sussistenza dei presupposti indicati dai commi da 1 a 4 dell'art. 18-ter ord. pen., comemodif. dalla legge n. 95 del 2004.4.3.

Va, pertanto, ribadito il principio di diritto secondo il quale «in tema di controllo sullacorrispondenza del detenuto sottoposto a regime di detenzione speciale ai sensi dell'art. 41-bis ord. pen., la decisione di non inoltro, per essere legittima, deve essere motivata, sia pursinteticamente e tenendo conto del bilanciamento tra ragioni ostensibili e rilievi nonconsentiti per esigenze investigative, sulla base di elementi concreti che faccianoragionevolmente dubitare che il contenuto effettivo della missiva sia quello che appare dallasemplice lettura del testo» (così Sez. 1, n. 32452 del 22/02/2025, Falsone, Rv. 277527-01: inapplicazione del principio, la Corte ha annullato l’ordinanza di conferma del decreto delmagistrato di sorveglianza che aveva disposto il visto di controllo, ritenendo insufficiente lamotivazione di esso, fondata su una aprioristica esclusione della possibilità di inviarecorrispondenza, ancorata ad esigenze di prevenzione astratte proprie del regime didetenzione speciale, senza alcun riferimento a specifiche ragioni connesse al casoconcreto).5.

Il provvedimento impugnato va, conclusivamente, annullato con rinvio, per nuovogiudizio al Tribunale di Sorveglianza di Milano, che si conformerà al suindicato principio didiritto.

P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianzadi Milano.Così è deciso, 26/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALDO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
GLIANZA di Milanoudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiestodichiararsi l'inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe del 7/10/2025 il Tribunale di Sorveglianza diMilano ha rigettato il reclamo proposto ex art. 14-ter ord. pen. da [OSCURATO:PERSONA], detenutopresso la [OSCURATO:PERSONA] di Milano “Opera” sottoposto al regime penitenziariodifferenziato di cui all'art. 41-bis ord. pen., avverso il decreto del [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianzadi Milano che ha prorogato il visto di controllo della corrispondenza in arriso e in partenza ein relazione alla censura sulla ricezione di quotidiani, giornali e stampa locale nonriconducibili a testate nazionali.1.1. Ad avviso del detenuto reclamante, la ricezione di corrispondenza epistolaresarebbe regolata dalla disposizione di cui all’art. 18-ter ord. pen. e non dall’art. 41-bis,comma 2-quater, lett. e), ord. pen. ed, inoltre, sarebbe riferita solo ai contatti fisici tra idetenuti.1.2. [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza di Milano ha fondato il proprio provvedimento facendoriferimento alla caratura criminale del condannato, nei cui confronti ha disposto il visto sullacorrispondenza in arrivo e in partenza allo scopo di impedire collegamenti con i gruppicriminali all’esterno.1.2. Il Tribunale di Sorveglianza di Milano, condividendo tali valutazioni, ha premessoche il reclamo non ha più ragione di essere perché la proroga della censura si riferisce ei tremesi già decorsi.Ha poi rilevato che la disciplina applicabile è quella di cui all’art. 41-bis, comma 2-quater, lett. e), ord. pen., come precisato anche dalla Corte costituzionale.2. Avverso l’ordinanza in epigrafe ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA],a mezzo del suo difensore fiduciario abilitato, affidato ad un unico motivo, in cui si duoledella violazione dell’art. 18-ter, lett. a), ord. pen., nonché degli artt. 568, comma 4, e 591,comma 1, cod. proc. pen., in relazione alla proroga del provvedimento di censura.2.1. Premesso l’interesse all'impugnazione, che sussiste a prescindere dalla scadenzadel termine trimestrale di proroga del provvedimento limitativo della corrispondenza, sieccepisce che il Tribunale ha violato le norme di cui all’art. 568, comma 4, cod. proc. pen.,perché una volta conclusa la fase del controllo di legittimità, l’atto impugnato è destinato ariflettere i suoi effetti vincolanti sul rinnovato esercizio del potere di visto sul controllo dellacorrispondenza, sussistendo un interesse attuale e concreto concernente le ricadute che uneventuale provvedimento favorevole di mancata proroga della cesura potrebbe avere sulregime di cui all’art. 41-bis ord. pen.2.2. Si deduce, altresì, la carenza motivazionale del provvedimento impugnato, dalmomento che il Tribunale di sorveglianza si è riportato alle valutazioni del [OSCURATO:PERSONA] disorveglianza circa l’affermata “caratura criminale” del condannato, senza chiarire, tuttavia, inche modo e in che misura il ricorrente attraverso la corrispondenza possa costituire unpericolo per la sicurezza e per la disciplina dell’istituto.3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], ha presentato conclusioni scritte indata 10/12/2025 chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato e merita di essere accolto.2. Occorre premettere che sussiste l’interesse del condannato alla decisione delreclamo avverso il provvedimento del [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza che dispone lasottoposizione della corrispondenza a visto di controllo, ai sensi dell'art. 18-ter, ord. pen.,anche se sia decorso il termine di efficacia di detto provvedimento, in quanto l'esito delgiudizio è destinato a riflettere i suoi effetti vincolanti, in via diretta e immediata, sul rinnovatoesercizio del potere in contestazione (Sez. 1, n. 23467 del 2/07/2020, Attanasio, Rv.279415-01).Dunque, la scadenza del termine trimestrale del provvedimento limitativo dellacorrispondenza, impugnato dinanzi al giudice a quo, non valeva a precludere la trattazionedel reclamo: il che impone la rettifica ex art. 619 cod. proc. pen. della premessa delprovvedimento impugnato (cfr. prima pagina) che, per il resto, resiste alle censure mossedall’odierno ricorrente, avendo comunque il Tribunale deciso nel merito (cfr. paginaseconda).3. Ciò premesso, la disciplina della corrispondenza dei detenuti è dettata dall'art. 18-terord. pen., come modificato, dalla legge 8 aprile 2004, n. 95, e dall'art. 38 reg. esec. ord. pen.La prima disposizione - dedicata alle «limitazioni e controlli della corrispondenza» -prevede, al comma 1, che per «esigenze attinenti le indagini o di prevenzione dei reati,ovvero per ragioni di sicurezza e di ordine dell'istituto» è possibile disporre limitazioni nellacorrispondenza epistolare, sottoporla a visto di controllo, nonché controllare il contenutodelle buste; al comma 5 stabilisce che il [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza (competente nei confrontidei condannati, degli internati e degli imputati dopo la pronuncia della sentenza di primogrado) qualora ritenga che la corrispondenza o la stampa non debba essere consegnata oinoltrata al destinatario, dispone che la stessa sia trattenuta; e che, in tale evenienza, ildetenuto e l'internato debbano essere immediatamente informati.Nonostante la suddetta disposizione normativa non specifichi le ipotesi in cui ciò possaavvenire, la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che il trattenimento può essere dispostosolo qualora ricorrano i presupposti indicati dal comma 1 dell'art. 18-ter, ord. pen. e perciòquando l'autorità giudiziaria ritenga che sussista una situazione di pericolo concreto per leesigenze relative alle indagini o di prevenzione dei reati, di ordine e di sicurezza pubblicache costituiscono i presupposti per l'adozione della prima forma di controllo (cfr. ad es. Sez.1, n. 39497 del 7/07/2023, P.G. in proc. Cospito, in motiv. § 2).3.1. Quanto alle comunicazioni con l'esterno ed alla possibilità di tenere corrispondenzaepistolare da parte dei detenuti sottoposti al regime speciale di cui all'art. 41-bis ord. pen., lacui lett. e) del comma 2-quater prevede «la sottoposizione a visto di censura dellacorrispondenza, salvo quella con i membri del Parlamento o con autorità europee o nazionaliaventi competenza in materia di giustizia».3.2. Tale disposizione nulla stabilisce in ordine all'operazione successiva al controllosulla corrispondenza, ed in particolare circa la disciplina del trattenimento della stessa; lagiurisprudenza di legittimità ha ritenuto che ad essa, stante il suo stretto collegamentofunzionale con il visto di censura, si applichi la disciplina generale dettata dagli artt. 18-terord. pen. e 38 reg. esec. ord. pen. e che, pertanto, tale trattenimento può essere dispostoquando, dall'esame dei contenuti della corrispondenza, l'Autorità giudiziaria ritenga chesussiste una situazione di pericolo concreto per le esigenze indicate dall'art. 18-ter, comma1, ord. pen., di cui deve dare conto con una motivazione che indichi gli elementi concreti dacui tale pericolo viene desunto (Sez. 1, n. 51187 del 17/05/2018, Falsone, Rv. 274479-01;Sez. 1, n. 48365 del 21/11/2012, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 253978-01): tale verifica, demandata insede di necessario controllo giurisdizionale, al [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza, non puòprescindere da un obbligo di motivazione, sia pur sintetico e calibrato sulle eventualiesigenze investigative e di segretezza per possibili indagini ulteriori in corso sui contenutidella corrispondenza (così Sez. 5, n. 32452 del 22/2/2019, Falsone, in motiv. § 2.1).3.3. Ulteriore limitazione concernente la corrispondenza dei detenuti sottoposti aregime speciale è dettata dall'art. 18 della Circolare del DAP n. 3676/6126 del 2/10/2017,recante disposizioni relative all'organizzazione del circuito detentivo speciale previsto dall'art.41-bis ord. pen., il quale esclude la possibilità per i detenuti/internati di spedire lacorrispondenza epistolare priva di indicazione del mittente. Quanto alla corrispondenza inarrivo priva di mittente, la disposizione in parola stabilisce che la stessa non deve essereconsegnata al detenuto/internato, ma deve essere direttamente inoltrata all'Autoritàgiudiziaria per le determinazioni di competenza.3.4. La subiecta materia impinge inevitabilmente con i principi costituzionali in tema dilibertà e segretezza della corrispondenza sanciti dall'art. 15 Cost. e con l'interpretazione,conforme a tali principi, che la giurisprudenza di questa Corte ha dato delle disposizioni intema di corrispondenza dei detenuti.3.4.1. Si è, invero, affermato che un'interpretazione costituzionalmente orientatadell'art. 18-ter e dell'art. 41-bis ord. pen. - ma ciò vale ancor più per una disposizione dirango secondario quale l'art. 18 della circolare DAP n. 3676/6126 (ancora Sez. 1, n. 39497del 7/07/2023, P.G. in proc. Cospito, in motiv. § 3.1) - ne impone una lettura tale daescludere che diritti primari di rango costituzionale, attinenti alla sfera privata epersonalissima dell'individuo possano essere sostanzialmente compressi o eliminati in viapreventiva, generale ed astratta, in ragione della mera appartenenza ad una determinatatipologia di indagati o condannati ed attraverso provvedimenti dell'amministrazionepenitenziaria sui quali «l'autorità giudiziaria eserciti un controllo di legittimità che, privo dimotivazione concreta e specifica, si riduce a vuoto simulacro di richiami normativi» (Sez. 5,n. 32452 del 22/02/2019, Falsone, Rv. 277527-01).3.4.2. In sostanza, il rispetto del diritto fondamentale sancito dall'art. 15 Cost. rendenecessario assicurare che il controllo cui tale libertà è sottoposta, demandato all'Autoritàgiudiziaria, non sia meramente formale, ma consista in una valutazione sostanziale econcreta operata in relazione ai criteri indicati dalla legge, poiché là dove il giudice di meritoometta di riferire e dar conto dei presupposti di fatto del caso concreto, non è datocontrollare la correttezza del percorso logico-giuridico della valutazione contenuta nelprovvedimento.3.4.3. Le norme in tema di controllo, limitazione e trattenimento della corrispondenzadei detenuti, contenute nell'art. 18-ter ord. pen., incidono su diritti costituzionalmente protetti,con la conseguenza che la loro applicazione deve essere circoscritta entro limiti rigorosi,stabiliti dalla legge, e deve essere supportata da una congrua motivazione, che dia conto inmodo puntuale delle ragioni per le quali la specifica comunicazione epistolare oggetto ditrattenimento non debba essere consegnata al detenuto o inoltrata al relativo destinatario(Sez. 1, n. 31047 del 20/10/2020, Carpì, cit.). Ciò vale anche con riguardo ai detenutisottoposti al regime di cui all'art. 41-bis ord. pen., per i quali il sacrificio di interessicostituzionalmente protetti deve avvenire nel rispetto dei criteri che emergono dalcoordinamento della disciplina dell'art. 18-ter ord. pen. con la lett. e) dell'art. 41-bis, comma2, ord. pen., che prevede espressamente la sottoposizione a visto di censura dellacorrispondenza per il soddisfacimento delle esigenze di ordine o di sicurezza pubblica e perimpedire i collegamenti del detenuto con la organizzazione criminale, terroristica o eversivadi appartenenza; sia con la lett. a) dello stesso articolo, finalizzata a prevenire contatti einterazioni con altri detenuti appartenenti ad organizzazioni criminali.3.5. Conseguentemente, il trattenimento della corrispondenza deve essere giustificatoin relazione a queste situazioni specifiche, da rinvenirsi in concreto (Sez. 1, n. 14870 del4/03/2020, Guarino, Rv. 279124-01; Sez. 1, n. 17799 del 27/03/2008, Lioce, Rv. 239850-01),pena l’illegittimità del trattenimento. Difatti, dal momento che le finalità espressamente etassativamente contemplate dall'art. 41-bis, comma 2-quater, lett. a), ord. pen., sono quelledi «prevenire contatti con l'organizzazione criminale di appartenenza o di attuale riferimento(...) interazione con altri detenuti o internati appartenenti alla medesima organizzazioneovvero ad altre ad essa alleate», questa Corte ha, conseguentemente, affermato che iltrattenimento della corrispondenza deve essere motivato in relazione a queste specifichesituazioni e non alla mera sottoposizione al regime di cui all'art. 41-bis ord. pen. di entrambi idetenuti che corrispondono tra loro (in termini cfr. Sez. 1, nn. 1054 e 1056 del 4/12/2008,dep. 2009, Lioce, non mass.). Diversamente, infatti, il divieto della comunicazione epistolarefra tali detenuti darebbe luogo ad una presunzione iuris et de iure sfavorevole al detenuto inregime differenziato, in stridente contrasto con l'art. 15 Cost. (Sez. 1, n. 14870 del4/03/2020, Guarino, cit. in motiv.; Sez. 1, n. 49244 del 23/5/2017, Attanasio, non mass.).3.6. L’obbligo di motivazione, peraltro, può essere soddisfatto anche garantendo ladoverosa esigenza di riservatezza della materia (spesso legata ad indagini in corso),verifiche sui punti in questione compiuti dal giudice di sorveglianza (ancora Sez. 5, n. 32452del 22/2/2019, Falsone, in motiv. § 2.1; cfr. altresì Sez. 1, n. 17799 del 27/3/2008, Lioce, Rv.239850-01, secondo cui è illegittimo il provvedimento con cui il Tribunale di sorveglianzarigetti il reclamo del detenuto sottoposto al regime di cui all'art. 41-bis ord. pen. che lamenti iltrattenimento di una pubblicazione indirizzatagli, allorché esso sia motivato con il richiamo aun generico pericolo per l'ordine e la sicurezza dell'istituto, senza l’indicazione di alcunelemento di fatto dal quale poter desumere, sia pure in forma sintetica, l'esistenzadell'asserito pregiudizio; conf. Sez. 1, n. 4889 del 11/01/2007, Lioce, non mass., Sez. 1, n.41553 del 31/10/2007, Lioce, non mass.; Sez. 1, n. 16744 del 14/3/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv.257013, secondo cui la motivazione, pur potendosi esplicare in forma sintetica, devecomunque dare conto in modo comprensibile del pensiero del giudice e non può svuotarsifino ad una assoluta genericità dei contenuti; sicché, è illegittima la decisione del Tribunaledi sorveglianza che rigetta il reclamo proposto avverso il provvedimento con cui era statodisposto il trattenimento della corrispondenza, ritenuta di contenuto criptico, di detenutosottoposto al regime di cui all'art. 41-bis ord. pen., limitandosi a ribadire il carattere cripticodella missiva e senza fare alcun riferimento concreto a parole, frasi e segni grafici dellalettera nei quali l'affermata criticità si sarebbe rivelata; Sez. 1, n. 48365 del 21/11/2012, DiTrapani, Rv. 253978-01, che ribadisce la necessità di una motivazione "reale" e riferita alcaso concreto, poiché la libertà di corrispondenza dei detenuti in regime speciale può esserelimitata, in virtù di quanto stabilito dall'art. 15 Cost., solo con un provvedimento dell'autoritàgiudiziaria, specificamente motivato in ordine alla sussistenza dei presupposti indicati daicommi da 1 a 4 dell'art. 18-ter ord. pen., come modif. dalla legge n. 95 del 2004; cfr. Sez. 1,n. 43522 del 20/6/2014, Gionta, Rv. 260692-01; cfr. altresì Sez. 1, n. 51187 del 17/5/2018,detenuto sottoposto a regime di detenzione speciale può essere legittimamente motivatasulla base di elementi concreti che facciano ragionevolmente dubitare che il contenutoeffettivo della missiva sia quello che appare dalla semplice lettura del testo; nella fattispeciela Corte di cassazione ha ritenuto immune da censure l'impugnata ordinanza di conferma diun provvedimento di trattenimento di una missiva indirizzata dal detenuto sottoposto alregime di cui all'art. 41-bis ord. pen. ad un ministro di culto, che riportava il versettoevangelico: "[OSCURATO:PERSONA] rispose: seguimi, lascia che i morti seppelliscano i morti" concommento: "Spero che il discorso sia chiaro tra noi", in ragione della cripticità del linguaggiouti l izzato e del pericolo per l 'ordine e la sicurezza pubblica derivante dallastrumentalizzazione di detto versetto al fine di comunicare informazioni di illecito contenutoal "clan" di appartenenza).4. Risulta dalla lettura del provvedimento impugnato che la sottoposizione a visto dicontrollo della corrispondenza epistolare diretta e in uscita facente capo al [OSCURATO:PERSONA], non siaavvenuta in virtù delle limitazioni previste dalla normativa generale di cui all’art. 18-ter ord.pen., bensì in forza di quelle stabilite specificamente per persone detenute in regimedifferenziato ai sensi dell’art. 41-bis ord. pen., quindi in virtù di una disciplina che devecontemperare esigenze di prevenzione proprie del regime di detenzione speciale con i diritticostituzionali del detenuto (art. 15 Cost.).4.1. Tuttavia, il Tribunale di Sorveglianza non ha dato conto in modo adeguato,neppure in forma sintetica, del proprio pensiero, trincerandosi dietro una formula di stileassolutamente generica ed astratta, adattabile per qualsiasi caso, priva di riferimenti allaposizione dell’odierno ricorrente.Invero il provvedimento, in seconda pagina, reca la seguente motivazione: “ritenuto dicondividere le motivazione del M.S. che fa riferimento proprio alla caratura criminale delcondannato nei cui confronti deve essere disposto il visto sulla corrispondenza in arrivo ed inpartenza allo scopo di impedire collegamenti con i gruppi criminali all’esterno” (pag. 2).4.2. Ferma la legittimità della motivazione per relationem da parte del Tribunale disorveglianza (nel senso che è legittima la motivazione di decisione del Tribunale disorveglianza attuata per relationem ma con riferimento a informazioni fornite dagli organicompetenti, recepite e fatte proprie dal giudice, a condizione che nel provvedimento sianoindicate in modo preciso la fonte delle informazioni ricevute e gli estremi dell'atto nel qualeesse sono versate, v. già Sez. 1, n. 50921 del 27/11/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 258401-01; cfr. giàSez. 1, n. 4581 del 3/11/1993, PG in proc. Maugeri, Rv. 195784-01), nella specie il genericoriferimento alla caratura criminale del condannato, senza alcun riferimento a specificheragioni connesse al caso concreto, e senza alcun riferimento ad eventuali fonti diinformazioni, equivale all’assenza – seguendo il dictum di Sez. 1, n. 48365 del 21/11/2012,cit. – di una motivazione “reale” riferita al caso concreto, poiché la libertà di corrispondenzadei detenuti in regime speciale può essere limitata, in virtù di quanto stabilito dall'art. 15Cost., solo con un provvedimento dell'autorità giudiziaria, specificamente motivato in ordinealla sussistenza dei presupposti indicati dai commi da 1 a 4 dell'art. 18-ter ord. pen., comemodif. dalla legge n. 95 del 2004.4.3. Va, pertanto, ribadito il principio di diritto secondo il quale «in tema di controllo sullacorrispondenza del detenuto sottoposto a regime di detenzione speciale ai sensi dell'art. 41-bis ord. pen., la decisione di non inoltro, per essere legittima, deve essere motivata, sia pursinteticamente e tenendo conto del bilanciamento tra ragioni ostensibili e rilievi nonconsentiti per esigenze investigative, sulla base di elementi concreti che faccianoragionevolmente dubitare che il contenuto effettivo della missiva sia quello che appare dallasemplice lettura del testo» (così Sez. 1, n. 32452 del 22/02/2025, Falsone, Rv. 277527-01: inapplicazione del principio, la Corte ha annullato l’ordinanza di conferma del decreto delmagistrato di sorveglianza che aveva disposto il visto di controllo, ritenendo insufficiente lamotivazione di esso, fondata su una aprioristica esclusione della possibilità di inviarecorrispondenza, ancorata ad esigenze di prevenzione astratte proprie del regime didetenzione speciale, senza alcun riferimento a specifiche ragioni connesse al casoconcreto).5. Il provvedimento impugnato va, conclusivamente, annullato con rinvio, per nuovogiudizio al Tribunale di Sorveglianza di Milano, che si conformerà al suindicato principio didiritto. P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianzadi Milano.Così è deciso, 26/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALDO [OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 13536/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris