CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 11 giugno 2026
Cassazione n. 19282/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
sa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domiciliodigitale come per legge- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] S.P.A. (già [OSCURATO:SOCIETA].), rappresentata e difesa dagli avvocatiCarlo Longanesi, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Giuseppe DeMajo, con domicilio digitale come in atti- controricorrente –avverso la sentenza della Corte d’appello di Venezia n. 2085/2023,pubblicata in data 24 ottobre 2023;Numero registro generale 5395/2024Numero sezionale 1858/2026Numero di raccolta generale 19282/2026Data pubblicazione 11/06/2026udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22maggio 2026 dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] A. P. Condello:1. [OSCURATO:SOCIETA]., già [OSCURATO:SOCIETA]., conveniva davanti al Tribunale diVenezia Agenzia [OSCURATO:SOCIETA]., esponendo di avere acquistatoin Egitto una partita di perfosfato granulare e di avere concluso uncontratto per il trasporto da Damietta a Ravenna con l’armatore dellam/n “DOUAA A”, sulla quale era stata caricata la merce, stipulando,mediante Agenzia 3P, una polizza di coassicurazione delle merci al 60per cento con SIAT - [OSCURATO:PERSONA] e Riassicurazionis.p.a. e al 40 per cento con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]Esponeva che subito dopo la partenza, in data 15 ottobre 2010,era stata informata dall’armatore che, a causa di una avaria almotore, la nave, impossibilitata a navigare, era stata rimorchiata inun porto siriano per i necessari accertamenti; trascorsi alcuni mesidalla interruzione della navigazione, in data 3 maggio 2011, ritenendoimpossibile il trasbordo del carico, tramite l’agente di assicurazioneaveva inviato alle compagnie assicuratrici la dichiarazione diabbandono ex art. 541 cod. nav., chiedendo l’indennizzo per perditatotale del carico. SIAT aveva contestato la dichiarazione,diversamente da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]., che diseguito veniva posta in liquidazione coatta amministrativa. Nel mesedi luglio 2011, la nave era stata demolita in Turchia.Chiedeva pertanto l’attrice, in via principale, che venisse accertatala validità della dichiarazione di abbandono, con conseguente diritto apercepire l’indennità assicurativa per la perdita totale del carico erichiesta di condanna pro quota della coassicuratrice [OSCURATO:SOCIETA].; insubordine, proponeva azione di avaria per mancata consegna adestino del carico assicurato, chiedendo di accertare il proprio dirittodi ricevere l’indennizzo pro quota da [OSCURATO:SOCIETA]Numero registro generale 5395/2024Numero sezionale 1858/2026Numero di raccolta generale 19282/2026Data pubblicazione 11/06/2026Con sentenza n. 2614/2014 il Tribunale dichiarava valido edefficace l’abbandono e condannava [OSCURATO:SOCIETA]. a corrispondereall’attrice la somma di euro 238.110,23, oltre accessori.2. Proposto gravame da Siat, la Corte d’appello di Venezia, consentenza n. 1210/2019, in totale riforma della sentenza di primogrado, riteneva non provata l’innavigabilità assoluta della nave per lalegittimità dell’abbandono e respingeva la domanda di pagamentodell’indennizzo per inoperatività della polizza.3. [OSCURATO:SOCIETA]. proponeva ricorso per cassazione. Questa SupremaCorte, con sentenza n. 12975/2022, cassava la sentenza d’appelloper mancanza di motivazione sulla non operatività della polizzaassicurativa.4. Riassumendo il giudizio, [OSCURATO:SOCIETA]. ha chiesto l’accoglimentodella domanda subordinata di avaria di cui all’art. 543 cod. nav.,riproposta in grado di appello, insistendo per il pagamentodell’indennizzo assicurativo.La Corte d’appello di Venezia, con sentenza n. 2085/2023, haritenuto fondata la domanda e condannato SIAT a corrispondere adAlgio s.p.a., a titolo di indennizzo, la somma di euro 238.110,23,oltre accessori.5. Siat propone ricorso, sulla base di tre motivi, ulteriormenteillustrati con memoria. [OSCURATO:SOCIETA]. resiste con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.1. Il primo motivo denuncia violazione degli artt. 132 c.p.c. e118 disp. att. c.p.c. e connessa falsa applicazione degli artt. 115 e116 c.p.c., per avere la Corte d’appello accolto la domanda di avariacon motivazione apodittica e contraddittoria, affermandolaconicamente a pag. 11 della sentenza: ‹‹sia dal certificato diassicurazione che dall’art. 1 delle [OSCURATO:PERSONA] A emergeperaltro che l’assicurazione copre tutti i rischi di perdita e danniNumero registro generale 5395/2024Numero sezionale 1858/2026Numero di raccolta generale 19282/2026Data pubblicazione 11/06/2026dell’oggetto assicurato. Non vi è prova di un danneggiamento delcarico ma può presuntivamente ritenersi che il carico sia statoperduto e non abbia mai raggiunto il porto di Ravenna perché la navesu cui la merce veniva trasportata era stata prima rimorchiata in unporto siriano per un guasto, che non aveva consentito la prosecuzionedella navigazione, e poi demolita in Turchia. D’altronde il fatto che vifosse stata la perdita del carico era stato il presupposto di tutte lequestioni affrontate nel giudizio di primo grado››.Si contesta, in particolare, aver così “dato per scontato” ciò chedoveva invece essere provato dall’assicurato, ossia la perdita delcarico, sebbene nella stessa sentenza sia stato anche affermato chein atti vi era la prova che la merce non era stata danneggiata.Si addebita, inoltre, alla Corte territoriale di avere ritenuto noncontestato il fatto della mancata consegna della merce adestinazione, applicando l’art. 115 c.p.c., sebbene essa ricorrenteavesse sempre contestato che sussistesse una mancata consegna daparte del vettore, sostenendo invece che si trattasse di un vero eproprio abbandono delle merci in loco da parte dell’assicurato e quindidi un evento volontario riconducibile alla sfera di controllo edecisionale di [OSCURATO:SOCIETA].; dalla stessa corrispondenza depositata daAlgio s.p.a. sarebbe risultato che la merce non aveva subito danni eche avrebbe potuto essere scaricata dalla nave, cosicché [OSCURATO:SOCIETA]aveva ritenuto di non effettuare il trasbordo del carico perché lasomma richiesta a tal fine dall’armatore era esosa e comunque non siera attivata per trovare una soluzione per salvare il carico, nondeperibile.1.2. Il motivo non ha consistenza.Va premesso che le Sezioni Unite, con le note sentenze nn. 8053e 8054 del 2014 hanno affermato che l'anomalia motivazionale,implicante una violazione di legge costituzionalmente rilevante,Numero registro generale 5395/2024Numero sezionale 1858/2026Numero di raccolta generale 19282/2026Data pubblicazione 11/06/2026integra un error in procedendo che comporta la nullità della sentenzanel caso di "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale egrafico", di ‹‹motivazione apparente››, di ‹‹contrasto irriducibile fraaffermazioni inconciliabili››, di ‹‹motivazione perplessa edobiettivamente incomprensibile››. Si è poi ulteriormente precisato che‹‹motivazione apparente›› o ‹‹motivazione perplessa eincomprensibile›› si rinvengono laddove non siano ‹‹percepibili leragioni della decisione, perché consiste in argomentazioniobiettivamente inidonee a far conoscere l'iter logico seguito per laformazione del convincimento, di talché essa non consenta alcuneffettivo controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento delgiudice›› (S.U. 3/11/2016 n. 22232; v. pure S.U. 5/4/2016 n.16599). È stato pure affermato che ricorre il vizio di omessa oapparente motivazione della sentenza allorquando il giudice di meritoometta ivi di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprioconvincimento ovvero li indichi senza un'approfondita loro disamina egiuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllosull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento (Cass., sez. 6 - 5,7/4/2017 n. 9105) ovvero che è nulla per mancanza — sotto il profilosia formale che sostanziale - del requisito di cui all'art. 132, primocomma, n. 4, c.p.c. la sentenza la cui motivazione consista neldichiarare sufficienti tanto i motivi esposti nell'atto che ha veicolato ladomanda accolta, quanto non meglio individuati documenti ed atti adessa allegati, oltre ad una consulenza tecnica, senza riprodurne leparti idonee a giustificare la valutazione espressa (Cass., 23/3/2017n. 7402).È stato altresì specificato che il giudice di merito è tenuto a dareconto, in modo comprensibile e coerente rispetto alle evidenzeprocessuali, del percorso logico compiuto al fine di accogliere origettare la domanda proposta, dovendosi ritenere viziata perNumero registro generale 5395/2024Numero sezionale 1858/2026Numero di raccolta generale 19282/2026Data pubblicazione 11/06/2026apparenza la motivazione meramente assertiva o riferita solocomplessivamente alle produzioni in atti (Cass., sez. 3, 30/5/2019 n.14762; Cass., sez. 3, 8/10/2021 n. 27411).1.3. Il vizio radicale di motivazione apparente e intrinsecamentecontraddittoria sopra illustrato nelle sue caratteristiche essenziali nonè ravvisabile nella sentenza qui impugnata, essendo dalla sua letturachiaramente evincibile il percorso logico giuridico fatto proprio dalgiudice d’appello e posto a fondamento del decisum.Infatti, la Corte d’appello, a pag. 9 della motivazione, ponendosila domanda se [OSCURATO:SOCIETA]. fosse tenuta, ai fini dell’accoglimento delladomanda subordinata di avaria riproposta in secondo grado, a dareprova del danneggiamento del carico o se piuttosto dovesse limitarsia dimostrare la mancata consegna a destino del carico, ha ritenutosufficiente esclusivamente tale ultimo presupposto e reputata offertala relativa prova. Ciò si evince dal percorso argomentativo chesorregge la motivazione, con il quale si è affermato che non era statoallegato che la merce caricata sulla nave fosse stata danneggiata,risultando al contrario dalla e-mail del 19 ottobre 2010 provenientedal perito assicurativo che il carico non aveva subito danni, ma checostituiva fatto non contestato, ai sensi dell’art. 115 c.p.c., che lamerce non fosse mai arrivata nel porto di destinazione (Ravenna),‹‹perché la nave su cui la merce veniva trasportata era stata primarimorchiata in un porto siriano per un guasto, che non avevaconsentito la prosecuzione della navigazione, e poi demolita inTurchia››.Pertanto la motivazione della sentenza impugnata è supportata daaffermazioni del tutto comprensibili e non contraddittorie, anche senon rispondenti alla tesi difensiva fatta valere dall’odierna ricorrente,poiché i giudici di merito hanno ritenuto dimostrata la circostanza chequel carico fosse andato perduto in ragione della intervenuta perditaNumero registro generale 5395/2024Numero sezionale 1858/2026Numero di raccolta generale 19282/2026Data pubblicazione 11/06/2026della nave sul quale lo stesso era stato caricato, in tal modoconsiderando quale presupposto di fatto per l’accoglimento delladomanda di avaria di cui all’art. 543, ultimo comma, cod. nav. laperdita totale della nave dalla quale sarebbe poi conseguita la perditadel carico assicurato.1.4. Quanto appena rilevato conduce a ritenere infondato anchel’altro profilo di censura di presunta violazione dell’art. 115 c.p.c., dalmomento che la Corte territoriale ha reputato “non contestata” lacircostanza che la merce non fosse mai giunta a destinazione,prescindendo da ogni valutazione in merito alle questioni relativeall’abbandono ed alla navigabilità della nave.1.5. Per il resto, si incorre in inammissibilità, perché la denunciadi violazione dell'art. 116 c.p.c. è vagliabile solo ove si alleghi che ilgiudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanzaprobatoria, non abbia operato - in assenza di diversa indicazionenormativa - secondo il suo ‹‹prudente apprezzamento››, pretendendodi attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che illegislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come,ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova siasoggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato divalutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre,ove si sostenga che il giudice ha solamente male esercitato il proprioprudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, aisensi dell’art. 360, primo comma, nn. 4 e 5, c.p.c., solo entro i limitiin cui ancora permane il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione(cfr. S.U., 30/9/2020 n. 20867). E la censura prospettata nonrisponde a tali criteri, non entrando quindi nell’ammissibilità.2. Il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degliartt. 2729 e 2697 c.c. con riferimento all’art. 1905 c.c.La Corte d’appello avrebbe erroneamente sussunto sotto i treNumero registro generale 5395/2024Numero sezionale 1858/2026Numero di raccolta generale 19282/2026Data pubblicazione 11/06/2026caratteri individuatori della presunzione (gravità, precisione econcordanza) fatti concreti non rispondenti a quei requisiti, visto chenel corso del giudizio sarebbe stato accertato che la merce eraintatta, non sbarcata dalla nave e volontariamente abbandonata inloco dall’assicurato.Si aggiunge che la Corte territoriale non avrebbe fatto buon governodell’art. 2697 c.c. per avere esonerato l’assicurato dal provare le sortidel carico, circostanza determinante per reclamare l’indennitàassicurativa, né dell’art. 1905 c.c., che prevede che l’assicuratore ètenuto a risarcire, nei modi e nei limiti stabiliti dal contratto, il dannosofferto dall’assicurato in conseguenza del sinistro, sottolineando chela mancata consegna del carico “non è dipesa da un sinistro”, bensìdalla demolizione volontaria della nave da parte degli armatori.3. Il terzo motivo denuncia ‹‹violazione e falsa applicazione degliartt. 1882, 1905 cod. civ, 516, 521 e 543 cod. nav. – erroneasussunzione della fattispecie concreta, qualificata dal volontarioabbandono della merce e dall’assenza di un fatto accidentale, dellenorme astratte applicate che si basano sulla prova della effettivaesistenza di un fatto accidentale e, quindi, di un sinistro in quantotale indennizzabile. In ogni caso, sotto ulteriore profilo, violazione efalsa applicazione degli artt. 1362 e 1363 cod. civ. con riferimentoall’interpretazione delle regole contrattuali applicabili al caso di speciee in particolare al certificato di assicurazione delle Institute CargoClauses A››.La ricorrente ribadisce che gli invocati artt. 1882 c.c. nonché 516e 521 cod. nav. individuano quale fatto costitutivo del diritto dirichiedere l’indennità assicurativa in base alla polizza il verificarsi diun sinistro che cagioni danno alla merce; nel caso di speciemancherebbe la prova che la merce avesse patito danni edifetterebbe pure la prova della mancata consegna che non puòNumero registro generale 5395/2024Numero sezionale 1858/2026Numero di raccolta generale 19282/2026Data pubblicazione 11/06/2026consistere nella volontaria demolizione della nave da parte degliarmatori, poiché [OSCURATO:SOCIETA]. avrebbe potuto sbarcare la merce eanche venderla in loco, piuttosto che disinteressarsi di essaabbandonandola e reclamando l’indennità assicurativa.4. Il secondo ed il terzo motivo, che possono esserecongiuntamente scrutinati perché strettamente connessi, sono fondatiper quanto di ragione.4.1. Come questa Suprema Corte insegna, in tema diassicurazione contro i danni, il fatto costitutivo del dirittodell'assicurato all'indennizzo consiste in un danno verificatosi indipendenza di un rischio assicurato e nell'ambito spaziale e temporalein cui la garanzia opera; grava, pertanto, sull'assicurato l’onere didimostrare che si è verificato un rischio coperto dalla garanziaassicurativa e che esso ha causato il danno di cui reclama il ristoro,analogo onere probatorio incombendo sull'assicurato con riferimentoagli elementi temporali e spaziali della garanzia (Cass., 8/1/1987 n.17; Cass., 4/3/1978, n. 1081; Cass., sez. 3, 17/5/1997 n. 4426;Cass., sez. 3, 21/12/2017 n. 30656).In altri termini, poiché nell'assicurazione contro i danni il fattocostitutivo del diritto dell'assicurato all'indennizzo consiste in undanno verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell'ambitospaziale e temporale in cui la garanzia opera, ai sensi dell'art. 2697c.c., spetta al danneggiato dimostrare che si è verificato un eventocoperto dalla garanzia assicurativa e che esso abbia causato il dannodi cui chiede il ristoro o chiede la copertura ai fini della responsabilitàcivile (Cass., 17/5/1997 n. 4426).4.2. Nel caso di specie, la Corte d’appello ha accolto la domandasubordinata di avaria trascurando di valutare se fosse stata offertaprova, da parte dell’assicurato, in ordine alle sorti del caricotrasportato dalla motonave a seguito dell’abbandono, e limitandosiNumero registro generale 5395/2024Numero sezionale 1858/2026Numero di raccolta generale 19282/2026Data pubblicazione 11/06/2026invece ad avvalersi di una mera presunzione semplice. In tal modo,però, è risalita dal fatto noto della demolizione della nave al fattoignoto della avvenuta perdita, totale o parziale, del carico trasportatosulla nave per non avere questa raggiunto il porto di destinazione,esonerando in concreto l’assicurato dall’onere di offrire la provadell’avvenuta perdita della merce e, quindi, del verificarsi di unsinistro indennizzabile. E ciò sebbene sia evidenziato nelle stessepagine 10 e 11 della sentenza che non era stato neppure allegatodall’assicurato ‹‹che la merce fosse stata danneggiata››, emergendoanzi dalla e-mail del 19 ottobre 2010 inviata dal perito assicurativoall’agente [OSCURATO:SOCIETA] ‹‹che il carico non aveva subito danni››.Ne consegue che la sentenza è incorsa nella violazione dell’art.2697 c.c. per avere la Corte d’appello trascurato di verificare se lamancata consegna della merce fosse ricollegabile ad un sinistroindennizzabile o se piuttosto essa fosse dipesa esclusivamente dalladecisione assunta da [OSCURATO:SOCIETA]. di non sbarcare il carico a seguitodell’abbandono della nave.5. La sentenza impugnata va, pertanto, cassata con rinvio allacompetente Corte d’appello, in diversa composizione, che dovràprocedere a nuovo esame oltre che alla liquidazione delle spese delgiudizio di cassazione. P.Q.Maccoglie il secondo ed il terzo motivo per quanto di ragione, rigettatoil primo motivo, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per lespese, alla Corte d’appello di Venezia.Così deciso in Roma, in data 22 maggio 2026IL PRESIDENTEChiara Graziosi