Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 25977/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; l'ECC/sentite le conclusioni del PG Letta la requisitoria del dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, con cui è stata chiesta la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Torino ha rigettato il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Torino in materia di liberazione anticipata.

Va premesso che, con l'ordinanza in ultimo menzionata, il Magistrato di sorveglianza respingeva—, con riferimento ai semestri maturati dal 14/07/02 al 22/06/05 e dal 2/12/15 al 13/01/18, evidenziando che [OSCURATO:PERSONA] è stato da ultimo condannato per associazione mafiosa commessa fino al 21 luglio 2017 e che quindi il beneficio non può essere concesso in relazione a periodi in cui sono state accertate condotte delittuose; aggiungendo che ad eliminare eventuali dubbi circa l'adesione di [OSCURATO:PERSONA] alle logiche della criminalità organizzata va richiamato il decreto della Corte di appello di Torino in data 18/11/2020 di conferma della misura di prevenzione personale per la durata di cinque anni, a riprova dell'attualità della pericolosità sociale di [OSCURATO:PERSONA], che non ha mai dato segni di allontanamento dalla consorteria criminale di appartenenza.

Il Tribunale di sorveglianza, oltre a fare leva sulla cessazione della condotta criminosa al 21/07/2017, data della pronuncia dell'ultima sentenza di primo grado, in considerazione della formula della contestazione ("fino alla data odierna"), valorizza il ruolo apicale di [OSCURATO:PERSONA] nella famiglia mafiosa di [OSCURATO:PERSONA] tale da deporre per la persistenza non solo dell'affectio societatis, ma delle prerogative e dei compiti di detto ruolo anche nel corso della detenzione cautelare, tenuto conto della mancata manifestazione del minimo atteggiamento di collaborazione o dissociazione.

Rileva, inoltre, che l'adesione incondizionata di [OSCURATO:PERSONA] alla consorteria mafiosa di cui era capo non era venuta meno dopo le pregresse condanne intervenute nel 1997 e nel 2005, tanto da essere nuovamente condannato per il medesimo reato e da potersi ritenere verosimile la protrazione del reato permanente anche dopo l'inizio dell'ultima carcerazione e fino almeno alla data sopra indicata.

Osserva, infine, che nel caso in esame la recente applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno costituisce riprova dell'attuale pericolosità di [OSCURATO:PERSONA] in ragione del suo livello di coinvolgimento nelle attività associative e dell'assenza di elementi attestanti il suo distacco dalla consorteria mafiosa di appartenenza, di cui non ha mai sconfessato il codice di disvalori.

2. Avverso detta ordinanza propone ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione dell'art. 54

I. 26 luglio 1975, n. 354 e vizio di motivazione.

Il difensore lamenta che il Tribunale di sorveglianza ha collocato il momento della cessazione della condotta associativa di [OSCURATO:PERSONA] al 21 luglio 2017, data della pronuncia dell'ultima sentenza di primo grado, in considerazione del tipo di contestazione ("fino alla data odierna"), senza considerare che, invece, dalla lettura della sentenza della Corte di appello di Palermo in data 31/01/2019 il tempus commissi delicti è delimitato al 22 novembre 2015, ritenendosi cessate in tale data, con l'emissione dell'ordinanza di applicazione della misura cautelare, le condotte ascritte al detenuto e relative alla commissione del reato di cui all'art. 416-bis cod. pen.

Rileva, inoltre, che è del tutto congetturale l'ulteriore affermazione del Tribunale, che protrae la permanenza del reato sulla scorta delle precedenti condanne.

Chiede, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato e va pertanto rigettato.

1.1. Secondo l'orientamento di questa Corte - si veda per tutte Sez.1, n. 32203 del 26/06/2015, Rv.264293 - la finalità principale dell'istituto della liberazione anticipata risiede «nel consentire un più efficace reinserimento nella società del condannato che abbia offerto la prova di partecipazione all'opera di rieducazione (C.

Cost. n. 352 del 1991)» ed «è solamente detta partecipazione che viene richiesta dalla norma e che è evidentemente considerata dal legislatore di per sé sintomatica di un percorso che va incoraggiato e premiato: senza che occorra anche la dimostrazione di quel ravvedimento che si richiede invece, probabile o sicuro, per l'accesso alle più incisive misure extramurarie (C. cost. n. 276 del 1990)».

La valutazione di meritevolezza del beneficio, rimessa al giudice del merito, consiste, quindi, nella verifica del presupposto della partecipazione all'opera di rieducazione, che non può ridursi alla mera buona condotta carceraria, che costituisce la "norma" del comportamento del detenuto, ma richiede un'adesione pronta ed attiva alle regole che disciplinano la vita carceraria e agli interventi trattamentali.

1.2. Nel caso in esame senza dubbio il Tribunale della sorveglianza erra nel ritenere contestazione aperta quella che riporta la formula "fino alla data odierna", che, invece, la giurisprudenza di questa Corte, assolutamente condividibile, intende riferita alla data del decreto che dispone il giudizio o della richiesta di rinvio a giudizio (si veda, per tutte, Sez. 5, n. 21294 del 01/04/2014, P.g. c/Alaimo e altro, Rv. 260227, secondo cui in tema di reato permanente, l'imputazione di associazione di tipo mafioso, ex art. 416-bis cod. pen., limitata temporalmente con l'espressione 'fino a data odierna' si estende fino alla data del decreto che dispone il giudizio e, ove questo manchi, trattandosi di rito abbreviato, fino alla data della richiesta di rinvio a giudizio).

Tuttavia, lo stesso Tribunale valorizza, nei termini specifici di cui sopra, l'applicazione della misura di prevenzione personale quale riprova dell'attuale pericolosità di [OSCURATO:PERSONA] nonostante gli anni di carcerazione, su cui nulla deduce il ricorrente.

Dà, inoltre, rilievo non solo al ruolo apicale svolto dal suddetto nella consorteria mafiosa quale riconosciuto nella sentenza di condanna e all'assenza di manifestazioni di dissociazione, ma alla reiterazione delle condanne per delitto associativo che rende verosimile la permanenza - a prescindere da quanto ritenuto in cognizione - del reato associativo e comunque dell'adesione incondizionata alle logiche della consorteria mafiosa di cui era capo anche dopo l'inizio della carcerazione.

Argomentazione non manifestamente illogica, con la quale il ricorrente non si confronta, se non per definirla genericamente congetturale.

Tali argomentazioni, che pongono l'accento sulla rilevanza del comportamento posto in essere da [OSCURATO:PERSONA] durante i semestri di cui alla domanda di liberazione anticipata, ai fini dell'esclusione della positiva partecipazione del suddetto all'opera di rieducazione durante detto periodo, risultano scevre da vizi logici e giuridici (ancorando il beneficio alla "prova di partecipazione all'opera di rieducazione", come sancito dal summenzionato art. 54).

Di contro i rilievi difensivi palesano la loro infondatezza.

2. Al rigetto consegue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagame

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; l'ECC/sentite le conclusioni del PG Letta la requisitoria del dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, con cui è stata chiesta la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Torino ha rigettato il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Torino in materia di liberazione anticipata. Va premesso che, con l'ordinanza in ultimo menzionata, il Magistrato di sorveglianza respingeva—, con riferimento ai semestri maturati dal 14/07/02 al 22/06/05 e dal 2/12/15 al 13/01/18, evidenziando che [OSCURATO:PERSONA] è stato da ultimo condannato per associazione mafiosa commessa fino al 21 luglio 2017 e che quindi il beneficio non può essere concesso in relazione a periodi in cui sono state accertate condotte delittuose; aggiungendo che ad eliminare eventuali dubbi circa l'adesione di [OSCURATO:PERSONA] alle logiche della criminalità organizzata va richiamato il decreto della Corte di appello di Torino in data 18/11/2020 di conferma della misura di prevenzione personale per la durata di cinque anni, a riprova dell'attualità della pericolosità sociale di [OSCURATO:PERSONA], che non ha mai dato segni di allontanamento dalla consorteria criminale di appartenenza. Il Tribunale di sorveglianza, oltre a fare leva sulla cessazione della condotta criminosa al 21/07/2017, data della pronuncia dell'ultima sentenza di primo grado, in considerazione della formula della contestazione ("fino alla data odierna"), valorizza il ruolo apicale di [OSCURATO:PERSONA] nella famiglia mafiosa di [OSCURATO:PERSONA] tale da deporre per la persistenza non solo dell'affectio societatis, ma delle prerogative e dei compiti di detto ruolo anche nel corso della detenzione cautelare, tenuto conto della mancata manifestazione del minimo atteggiamento di collaborazione o dissociazione. Rileva, inoltre, che l'adesione incondizionata di [OSCURATO:PERSONA] alla consorteria mafiosa di cui era capo non era venuta meno dopo le pregresse condanne intervenute nel 1997 e nel 2005, tanto da essere nuovamente condannato per il medesimo reato e da potersi ritenere verosimile la protrazione del reato permanente anche dopo l'inizio dell'ultima carcerazione e fino almeno alla data sopra indicata. Osserva, infine, che nel caso in esame la recente applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno costituisce riprova dell'attuale pericolosità di [OSCURATO:PERSONA] in ragione del suo livello di coinvolgimento nelle attività associative e dell'assenza di elementi attestanti il suo distacco dalla consorteria mafiosa di appartenenza, di cui non ha mai sconfessato il codice di disvalori. 2. Avverso detta ordinanza propone ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione dell'art. 54 I. 26 luglio 1975, n. 354 e vizio di motivazione. Il difensore lamenta che il Tribunale di sorveglianza ha collocato il momento della cessazione della condotta associativa di [OSCURATO:PERSONA] al 21 luglio 2017, data della pronuncia dell'ultima sentenza di primo grado, in considerazione del tipo di contestazione ("fino alla data odierna"), senza considerare che, invece, dalla lettura della sentenza della Corte di appello di Palermo in data 31/01/2019 il tempus commissi delicti è delimitato al 22 novembre 2015, ritenendosi cessate in tale data, con l'emissione dell'ordinanza di applicazione della misura cautelare, le condotte ascritte al detenuto e relative alla commissione del reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. Rileva, inoltre, che è del tutto congetturale l'ulteriore affermazione del Tribunale, che protrae la permanenza del reato sulla scorta delle precedenti condanne. Chiede, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e va pertanto rigettato. 1.1. Secondo l'orientamento di questa Corte - si veda per tutte Sez.1, n. 32203 del 26/06/2015, Rv.264293 - la finalità principale dell'istituto della liberazione anticipata risiede «nel consentire un più efficace reinserimento nella società del condannato che abbia offerto la prova di partecipazione all'opera di rieducazione (C. Cost. n. 352 del 1991)» ed «è solamente detta partecipazione che viene richiesta dalla norma e che è evidentemente considerata dal legislatore di per sé sintomatica di un percorso che va incoraggiato e premiato: senza che occorra anche la dimostrazione di quel ravvedimento che si richiede invece, probabile o sicuro, per l'accesso alle più incisive misure extramurarie (C. cost. n. 276 del 1990)». La valutazione di meritevolezza del beneficio, rimessa al giudice del merito, consiste, quindi, nella verifica del presupposto della partecipazione all'opera di rieducazione, che non può ridursi alla mera buona condotta carceraria, che costituisce la "norma" del comportamento del detenuto, ma richiede un'adesione pronta ed attiva alle regole che disciplinano la vita carceraria e agli interventi trattamentali. 1.2. Nel caso in esame senza dubbio il Tribunale della sorveglianza erra nel ritenere contestazione aperta quella che riporta la formula "fino alla data odierna", che, invece, la giurisprudenza di questa Corte, assolutamente condividibile, intende riferita alla data del decreto che dispone il giudizio o della richiesta di rinvio a giudizio (si veda, per tutte, Sez. 5, n. 21294 del 01/04/2014, P.g. c/Alaimo e altro, Rv. 260227, secondo cui in tema di reato permanente, l'imputazione di associazione di tipo mafioso, ex art. 416-bis cod. pen., limitata temporalmente con l'espressione 'fino a data odierna' si estende fino alla data del decreto che dispone il giudizio e, ove questo manchi, trattandosi di rito abbreviato, fino alla data della richiesta di rinvio a giudizio). Tuttavia, lo stesso Tribunale valorizza, nei termini specifici di cui sopra, l'applicazione della misura di prevenzione personale quale riprova dell'attuale pericolosità di [OSCURATO:PERSONA] nonostante gli anni di carcerazione, su cui nulla deduce il ricorrente. Dà, inoltre, rilievo non solo al ruolo apicale svolto dal suddetto nella consorteria mafiosa quale riconosciuto nella sentenza di condanna e all'assenza di manifestazioni di dissociazione, ma alla reiterazione delle condanne per delitto associativo che rende verosimile la permanenza - a prescindere da quanto ritenuto in cognizione - del reato associativo e comunque dell'adesione incondizionata alle logiche della consorteria mafiosa di cui era capo anche dopo l'inizio della carcerazione. Argomentazione non manifestamente illogica, con la quale il ricorrente non si confronta, se non per definirla genericamente congetturale. Tali argomentazioni, che pongono l'accento sulla rilevanza del comportamento posto in essere da [OSCURATO:PERSONA] durante i semestri di cui alla domanda di liberazione anticipata, ai fini dell'esclusione della positiva partecipazione del suddetto all'opera di rieducazione durante detto periodo, risultano scevre da vizi logici e giuridici (ancorando il beneficio alla "prova di partecipazione all'opera di rieducazione", come sancito dal summenzionato art. 54). Di contro i rilievi difensivi palesano la loro infondatezza. 2. Al rigetto consegue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagame