CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 23 maggio 2024
Cassazione n. 07495/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento ex art. 363 bis c.p.c. iscritto al n. 14335/2024 R.G. proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in NAPOLI P.[OSCURATO:PERSONA]' 32, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 156, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 156, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende - parti resistenti - a seguito dell’ ORDINANZA della CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA I [OSCURATO:PERSONA] n. 6529/2024 depositata il 23/05/2024. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/01/2025, riconvocatasi in data 13/03/2025, dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. uditi i difensori delle parti; viste le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Nardecchia, che ha concluso chiedendo l'enunciazione del sottoriportato principio di diritto (§ 1.2); [OSCURATO:PERSONA] § 1.1 Con ordinanza del 23 maggio 2024 in proc.n. 6529/24 rg., la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli ha disposto il rinvio pregiudiziale degli atti alla Corte di Cassazione, ai sensi dell’art. 363-bis cod. proc. civ., per la risoluzione della seguente questione di diritto: dica la Corte di Cassazione se, in materia tributaria, secondo la lettura costituzionalmente orientata dell’art. 184 del d.lvo n. 50/2016 (codice degli appalti), sia validamente ed efficacemente costituita una “società di progetto” avente ad oggetto l’accertamento e la riscossione fiscale, non iscritta (perché impossibilitata a farlo) sia nell’albo previsto dall’art. 53 d.l.vo n. 446/1997, che nella relativa sezione separata dell’art. 1, co. 805, l. 27 dicembre 2019, n. 160, sul presupposto che essa mutui dalla società aggiudicataria (iscritta nell’albo predetto e socia unica della società di progetto) i requisiti prescritti per legge . Il giudizio dinanzi al giudice remittente ha ad oggetto il ricorso proposto da un contribuente avverso avviso di accertamento per Imu 2018 notificatogli il 27.12.2023 da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] cui il ricorrente assume la nullità insanabile perché quest’ultima società, com’è pacifico in causa, non è soggetto iscritto né nell’albo di cui all’art. 53, d.l.vo 15 dicembre 1997, n. 446 (soggetti abilitati alla concessione di attività di accertamento e riscossione dei tributi locali) né nella sezione separata dell’albo introdotta dall’art. 1, co. 805, l. 27 dicembre 2019, n. 160 (soggetti che svolgono esclusivamente attività di supporto a quelle di accertamento e riscossione). Mentre il Comune di Napoli si è costituito per eccepire il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine alle attività in oggetto, [OSCURATO:PERSONA] srl ha chiesto il rigetto del ricorso osservando che: - essa è concessionaria del Comune per contratto n. 86720 del 5.6.2023, in veste di ‘società di progetto’ costituita, ex art. 184 d.lgs. 50/2016 ed art. 25.1 Disciplinare di gara, da [OSCURATO:SOCIETA], quest’ultima debitamente iscritta all’albo in questione, suo socio unico nonchè aggiudicataria della gara indetta dal Comune di Napoli per la concessione del servizio (delibera dirigenziale 20.9.22); - ai sensi dell’art. 6, co. 1, lett. a), b), c) del citato contratto, essa aveva specificamente dichiarato di essere stata costituita ex art. 184, d.l.vo n. 50/2016, di avere un capitale sociale di € 1.387.062,00 “interamente detenuto dall’aggiudicatario che risulta in possesso di tutti i requisiti di partecipazione ed esecuzione previsti dalla legge e dalla Documentazione di gara, ivi compresa l’iscrizione all’Albo dei concessionari per la riscossione di cui all’art. 53, comma 1, Decreto Legislativo n. 446 del 15.12.1997”, e di provvedere alla “erogazione dei servizi di gestione delle entrate di cui al successivo art. 23 in virtù dell’iscrizione del proprio socio unico al relativo Albo dei Concessionari per la riscossione di cui al citato D.lgs n. 446/1997 e, pertanto, garantisce la propria legittimazione attiva a emettere gli atti adottati in esecuzione della presente Convenzione” Nel porre il quesito, la Corte di Giustizia Tributaria ha dato atto, oltre che della novità e rilevanza della questione, anche della sua complessità interpretativa, potendosi individuare almeno due opposti indirizzi ricostruttivi dell’art. 184 d.l.vo n. 50/2016: - il primo, secondo cui l’atto impositivo emesso da [OSCURATO:PERSONA] srl sarebbe valido perché la società di progetto beneficerebbe (subentrando automaticamente ed ex lege nella concessione aggiudicata al socio unico) di tutti i requisiti posseduti da quest’ultimo, compreso quello della sua iscrizione all’albo; - il secondo, secondo cui l’atto impositivo sarebbe invece invalido perché emanato in carenza di potere, dovendosi per varie ragioni escludere che la società di progetto possa avvalersi dei requisiti propri della società aggiudicataria, anche se suo socio unico (capitale sociale della concessionaria inferiore a quello previsto ex art. 1 co. 807 legge 160/19 ed ex art.6 D.M. 101/22, e conseguente minore garanzia patrimoniale per l’ente concedente; non del tutto coincidente sfera di responsabilità della società aggiudicataria da un lato e di quella di progetto dall’altro; ratio legis volta ad attribuire rilevanza ai soli requisiti posseduti direttamente, non indirettamente, dai concessionari; sottrazione della società di progetto, in quanto non iscritta, ai poteri istruttori e di vigilanza del MEF, con pregiudizio delle esigenze di trasparenza e legalità dell’attività di accertamento e riscossione). § 1.2 La Prima Presidente, con decreto del 23 luglio 2024, ha dichiarato ammissibile la devoluzione perché relativa ad una questione suscettibile di essere dedotta in un contenzioso potenzialmente assai vasto e diffuso, ricordando tra l’altro come il potere di disporre il rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis cod.proc.civ. spetti anche al giudice tributario (Cass.SU n. 34851/23); ne ha quindi deciso l'assegnazione alla Sezione Tributaria per l’enunciazione del principio di diritto. [OSCURATO:PERSONA] srl-[OSCURATO:SOCIETA], nonché il Comune di Napoli ed il contribuente D’Alessandro hanno depositato memoria; le prime hanno altresì depositato una seconda memoria integrativa e di replica. Il Procuratore Generale ha chiesto l’affermazione del seguente principio di diritto: “il modello di società di progetto configurato dagli artt. 183-184 d.l.vo n. 50/2016 non consente il trasferimento dei poteri pubblicistici di accertamento e riscossione dei tributi ad una società di progetto che non è iscritta (ed è impossibilità per legge ad iscriversi) nell’albo di cui all’art. 53 d.l.vo n. 446/1997, né nella relativa sezione separata di cui all’art. 1, co. 805, l. n. 160/2019 e che abbia come socio unico la società aggiudicataria della gara, regolarmente iscritta nei predetti albi”. [OSCURATO:PERSONA]. § 2.Rileva il Collegio che, nelle more della decisione, è intervenuta la L. 21 febbraio 2025, n. 15 (in G.U. 24/02/2025, n. 45) di conversione del d.l. 27 dicembre 2024, n. 202 (c.d. decreto ‘milleproroghe 2025’), con la quale è stato previsto (art. 3 co. 14 septies) quanto segue: “Per l'anno 2025, il termine del 31 marzo, di cui all'articolo 12, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 13 aprile 2022, n. 101, è prorogato al 30 settembre 2025. Al fine di adeguare la disciplina relativa all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, anche alla normativa dell'Unione europea direttamente applicabile, si procede alla revisione del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 13 aprile 2022, n. 101, con regolamento da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. A tal fine, le disposizioni di cui agli articoli 52, comma 5, lettera b), numero 1), e 53, comma 1, del decreto legislativo n. 446 del 1997, conformemente alla disciplina recata dalla normativa dell'Unione europea direttamente applicabile, si interpretano nel senso che le società di scopo, di cui all'articolo 194 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, o di progetto, di cui al previgente articolo 184 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, costituite per svolgere attività di accertamento e di riscossione o attività di supporto ad esse propedeutiche, non sono iscritte nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997, laddove la società aggiudicataria del bando di gara per l'affidamento del servizio di accertamento e di riscossione delle entrate degli enti locali, socia della stessa società di scopo risulti già iscritta nel predetto albo. Gli atti di accertamento e di riscossione emessi dalle società di scopo di cui al precedente periodo sono da considerare legittimi in quanto emessi in luogo dell'aggiudicatario, comunque tenuto a garantire in solido l'adempimento di tutte le prestazioni erogate direttamente dalle predette società”. Il legislatore è dunque direttamente intervenuto, con norma dichiaratamente interpretativa, a chiarire il significato e la portata della disposizione oggetto di rinvio pregiudiziale, in modo tale che quest’ultimo risulta privo, per effetto dello jus superveniens, di uno dei suoi presupposti tipici ed essenziali, costituito dalla presenza, nella questione dedotta, di “gravi difficoltà interpretative” ex art. 363 bis co. 1^ n. 2) cod.proc.civ.. Ne deriva l’inammissibilità del rinvio pregiudiziale medesimo, con restituzione degli atti al giudice remittente, il quale provvederà anche sulle spese della presente fase processuale. P.Q.M. la Corte • V.to l’art. 363 bis cod.proc.civ.; • dichiara inammissibile il rinvio pregiudiziale; • dispone la restituzione degli atti alla Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Napoli che dovrà provvedere, all’esito della lite