CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 4 febbraio 2026
Cassazione n. 29386/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
03/1952;avverso l'ordinanza del 04/02/2026 della Corte d'appello di Genova;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA].Rilevato che con il provvedimento impugnato la Corte di appello diGenova ha dichiarato inammissibile l’istanza di revisione della sentenza dellaCorte di Appello di Firenze del 21 giugno 2024, formulata da [OSCURATO:PERSONA];che avverso il provvedimento è stato proposto ricorso per cassazione conche l'art. 613 cod. proc. pen., così come modificato dalla L. 23 giugno2017 n. 103 prevede, a pena di inammissibilità, che l'atto di ricorso, lememorie ed i motivi nuovi debbano essere sottoscritti da un difensoreiscritto all'albo speciale della Corte di cassazione;Ritenuto che, pertanto, il ricorso è inammissibile;Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna dellaricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato ilcontenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpanella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento dellasomma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delleammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 05/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteTERESA [OSCURATO:PERSONA]