CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 15806/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/02/2025 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; 7letto il ricorso proposto nell'interesse di IbnorOida [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e la memoria trasmessa nell'interesse del ricorrente; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché replica profili di censura- inerenti alla mancata qualificazione del fatto ai sensi del comma 5 dell'ad 73 TUS- già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, coerenti ad una sinergica valutazione di tutti gli elementi considerati dalla citata disposizione senza fermarsi alla sola quantità di sostanza destinata al ricorrente, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile i P.Q.M