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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 ottobre 2023

Cassazione n. 46605/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/09/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata; rilevato che il primo motivo di ricorso, volto a derubricare le lesioni personali in percosse con conseguente assorbimento nel reato di cui all'art. 337 cod.pen., è manifestamente infondato, avendo la Corte di appello accertato l'esistenza di lesioni, non rappresentando una ragione ostativa il fatto che nella certificazione medica non sia indicata la prognosi in ordine ai tempi della guarigione; ritenuta la manifesta infondatezza del motivo concernente l'applicazione della misura di sicurezza, dovendosi ritenere che la Corte di appello - sia pur con motivazione sintetica - ha compiuto la necessaria verifica in ordine alla pericolosità dell'imputato, desunta dalle modalità di commissione dei reati; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 27 ottobre 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/09/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata; rilevato che il primo motivo di ricorso, volto a derubricare le lesioni personali in percosse con conseguente assorbimento nel reato di cui all'art. 337 cod.pen., è manifestamente infondato, avendo la Corte di appello accertato l'esistenza di lesioni, non rappresentando una ragione ostativa il fatto che nella certificazione medica non sia indicata la prognosi in ordine ai tempi della guarigione; ritenuta la manifesta infondatezza del motivo concernente l'applicazione della misura di sicurezza, dovendosi ritenere che la Corte di appello - sia pur con motivazione sintetica - ha compiuto la necessaria verifica in ordine alla pericolosità dell'imputato, desunta dalle modalità di commissione dei reati; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27 ottobre 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 46605/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris