CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 12 giugno 2026
Cassazione n. 19499/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] nell’adunanza in camera di consiglio del27/5/2026.1.1. Il tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con sentenza del[OSCURATO:DATA_NASCITA], in accoglimento della domanda proposta dalladel 5/3/2012) ha dichiarato sciolto a norma dell’art. 72 l.fall. ilcontratto preliminare di compravendita stipulato tra la debitriceNumero registro generale 19834/2023Nu2m ero sezionale 2372/2026Numero di raccolta generale 19499/2026Data pubblicazione 12/06/2026poi fallita e la convenuta [OSCURATO:PERSONA] in data[OSCURATO:DATA_NASCITA] ed ha, per l’effetto, condannato quest’ultima alrilascio, in favore del Fallimento, dell’immobile oggetto delpredetto contratto, con tutte le pertinenze ed accessioni,compreso il fabbricato insistente sul terreno, che ha dichiaratoacquisito al fallimento per accessione ex art. 936 c.c., nonché alpagamento, in favore della curatela, a titolo di risarcimento deidanni, dell’importo mensile di €. 390,00 a far data dal 5/4/2013fino al rilascio, oltre agli interessi e spese.1.2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto appello avversotale sentenza.1.3. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito al gravame, chiedendone ilrigetto.1.4. La corte d’appello, con la sentenza in epigrafe, haaccolto l’appello e, in riforma della pronuncia impugnata, harigettato le domande del Fallimento.1.5. La corte, in particolare, dopo aver evidenziato che“la facoltà del curatore di scioglimento dal contratto, a normadell’art. 72 L.F., può essere esercitata «Se un contratto è ancoraineseguito o non compiutamente eseguito da entrambe le parti… »”; - “la norma va interpretata nel senso che … lo scioglimentodel contratto pendente non è applicabile ai contratti a prestazionicorrispettive in cui una delle parti abbia già compiutamenteeseguito la propria prestazione”; - “con specifico riferimento aicontratti preliminari”, “l’integrale pagamento del prezzo, daparte del promissario acquirente, non consente di ritenere chela prestazione del medesimo (promissario acquirente) è stataintegralmente eseguita, in quanto il suo oggetto specifico è datodalla prestazione del consenso alla stipulazione del contrattodefinitivo”; ha ritenuto che: - “la prestazione del promissarioacquirente” “deve ritenersi integralmente eseguita quando, oltreRic. 2023 n. 19834- Sez. 1 - CC del 27 maggio 2026Numero registro generale 19834/2023Nu3m ero sezionale 2372/2026Numero di raccolta generale 19499/2026Data pubblicazione 12/06/2026al pagamento del prezzo, il promissario acquirente ha dato il suoconsenso alla stipulazione del contratto definitivo”, com’èaccaduto “nella fattispecie in esame, in cui il promissarioacquirente, oltre al pagamento del prezzo, ha proposto ladomanda giudiziale ex art. 2932 c.c.”, avendo “in tal modo …espresso il consenso alla produzione degli effetti derivanti dallastipulazione del contratto definitivo”; - “pertanto, dal momentoche l’odierna appellante ha corrisposto integralmente il prezzo”(“come attestato nella scrittura privata in questione”) “ed hadato il suo consenso alla produzione degli effetti derivanti dalcontratto definitivo, la promissaria acquirente … aveva eseguitointegralmente la propria prestazione”; - “ne conseguel’inapplicabilità alla fattispecie della previsione, contenutanell’art. 72 L.F., della facoltà del curatore del fallimento discioglimento dal contratto preliminare”.1.6. Né rileva, ha aggiunto la corte, che “la domanda exart. 2932 c.c. proposta dall’odierna appellante nel precedentegiudizio è stata rigettata dalla sentenza del 10 giugno 2010”: -“il rigetto della domanda infatti è dipeso dalla mancanza di provada parte dell’odierna appellante dell’invito dalla stessa rivolto edel rifiuto della convenuta alla stipulazione dell’atto pubblico”; -“la sentenza non ha quindi escluso la volontà dell’attrice –odierna appellante – di addivenire alla stipulazione del contrattodefinitivo”; - “né ha escluso l’idoneità sotto tale profilo delladomanda giudiziale ex art. 2932 c.c. proposta dall’attrice”; -“quindi il giudicato formatosi sulla sentenza del 2010 nonpreclude l’interpretazione (e configurazione) della domandagiudiziale ex art. 2932 c.c. come prestazione del consenso allaproduzione degli effetti derivanti dalla stipulazione del contrattodefinitivo”.Ric. 2023 n. 19834- Sez. 1 - CC del 27 maggio 2026Numero registro generale 19834/2023Nu4m ero sezionale 2372/2026Numero di raccolta generale 19499/2026Data pubblicazione 12/06/20261.7. [OSCURATO:PERSONA], con ricorso notificato (all’indirizzo pecslmp@pec: v. l’atto d’appello, in atti) in data 9/10/2023, hachiesto, per quattro motivi, la cassazione della sentenza dellacorte d’appello.1.8. [OSCURATO:PERSONA] è rimasta intimata.1.9. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE2.1. Con il primo motivo, il Fallimento ricorrente,lamentando la violazione o la falsa applicazione degli artt. 2909c.c. e 12 disp. legge in generale, nonché la violazione e la falsaapplicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 3 e 4c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui lacorte d’appello ha ritenuto l’insussistenza dei presupposti perl’applicazione dell’art. 72 l.fall. senza considerare che laquestione era preclusa dal giudicato formatosi tra le parti inbonis in conseguenza della sentenza n. 779/2010 con cui, indata 10/6/2010, il tribunale di [OSCURATO:PERSONA], dopo averdichiarato “giudizialmente riconosciuta la scrittura privata datata18 febbraio 1997 sottoscritta da [OSCURATO:PERSONA] eBonninghoff Roswita”, ha rigettato le domande con le qualiquest’ultima aveva chiesto la “declaratoria del trasferimento deldiritto di proprietà del terreno” in suo favore ovvero la pronunciadi “sentenza che sostituisca l’atto pubblico di trasferimento”.2.2. Con il secondo motivo, il Fallimento ricorrente,lamentando la violazione e la falsa applicazione dell’art. 112c.p.c., nonché la violazione degli artt. 101, comma 2°, e 329c.p.c. e la violazione dell’art. 101 c.p.c., in relazione all’art. 360n. 3 e 4 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella partein cui la corte d’appello, senza disporre sul punto un preventivocontraddittorio, ha escluso l’applicabilità dell’art. 72 l.fall. inragione di un presupposto fattuale e giuridico, e cioè l’integraleRic. 2023 n. 19834- Sez. 1 - CC del 27 maggio 2026Numero registro generale 19834/2023Nu5m ero sezionale 2372/2026Numero di raccolta generale 19499/2026Data pubblicazione 12/06/2026adempimento delle sue prestazioni, che ha rilevato d’ufficio inquanto mai prospettato in giudizio dalla controparte e, cometale, estraneo al thema decidendum del giudizio d’appello.2.3. Con il terzo motivo, il Fallimento ricorrente,lamentando la violazione e/o la falsa applicazione dell’art. 72l.fall., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato lasentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello haritenuto che nel caso in esame non sussistessero i presuppostiper l’applicazione dell’art. 72 l.fall. sul rilievo che la promissariaacquirente, avendo corrisposto integralmente il prezzo eprestato il suo consenso alla produzione degli effetti derivantidal contratto definitivo, aveva eseguito integralmente la propriaprestazione, omettendo, per contro, di considerare che: -l’esecuzione del contratto preliminare di compravendita, idoneaad impedire l’esercizio della facoltà di scioglimento unilateraledel contratto conferita al curatore, è ravvisabile soltanto quandosia stato volontariamente stipulato il contratto definitivo ovveroquando sia intervenuta una statuizione giudiziale passata ingiudicato che tenga luogo di quella stipulazione preliminare; -l’iniziativa del curatore non può, dunque, trovare ostacolo nelfatto che sia già avvenuto il pagamento del prezzo, conl’immissione del promissario acquirente nel possesso del bene,trattandosi di un effetto soltanto prodromico ed anticipatorio deldivisato assetto di interessi ma non produttivo del trasferimentodel bene; - nel caso in esame, invece, la Bonninghoff si eralimitata ad eseguire, nelle more del giudizio, la trascrizione dellasentenza di verifica della scrittura privata, laddove soltanto latrascrizione della domanda prevista dall’art. 2932 c.c., seguitadalla trascrizione della sentenza di accoglimento, è opponibile alRic. 2023 n. 19834- Sez. 1 - CC del 27 maggio 2026Numero re6gis tro generale 19834/2023Numero sezionale 2372/2026Numero di raccolta generale 19499/2026Data pubblicazione 12/06/20262.4. Il terzo motivo è fondato, con assorbimento deglialtri.2.5. Questa Corte ha, infatti, affermato che: - il curatoredel fallimento del promittente venditore di un immobile non puòsciogliersi dal contratto preliminare ai sensi dell’art. 72 l.fall.,con effetto verso il promissario acquirente, nel (solo) caso in cuiquest’ultimo abbia trascritto, prima del fallimento, la domandadi cui all’art. 2932 c.c. e, successivamente, anche la sentenza diaccoglimento della stessa, poiché, a norma dell’art. 2652 n. 2c.c., tale trascrizione prevale sull’iscrizione della sentenza difallimento nel registro delle imprese (Cass. SU n. 18131 del2015, Cass. n. 13687 del 2018); - l’opponibilità al fallimentodella domanda giudiziale di esecuzione in forma specifica di uncontratto preliminare presuppone, pertanto, la trascrizione delladomanda medesima in data antecedente alla dichiarazione difallimento (Cass. n. 3204 del 2026).2.6. La corte d’appello non si è attenuta, evidentemente,all’esposto principio: lì dove, in particolare, ha ritenuto che ilcuratore del fallimento non poteva efficacemente dichiarare, anorma dell’art. 72 l.fall., lo scioglimento del contrattopreliminare di compravendita stipulato tra la fallita in bonis e lapromissaria acquirente in ragione del mero fatto chequest’ultima aveva proposto la domanda di esecuzione in forzaspecifica a norma dell’art. 2932 c.c. ed aveva eseguito ilpagamento del prezzo, senza, dare, per contro, rilievo alleuniche circostanze a tal fine decisive, e cioè alla trascrizionedella domanda ai sensi dell’art. 2932 c.c. in data anteriore alladichiarazione di fallimento (o meglio, alla sua iscrizione nelregistro delle imprese) e al suo accoglimento con sentenzaparimenti trascritta.Ric. 2023 n. 19834- Sez. 1 - CC del 27 maggio 2026Numero registro generale 19834/2023Nu7m ero sezionale 2372/2026Numero di raccolta generale 19499/2026Data pubblicazione 12/06/20263. Il ricorso dev’essere, quindi, accolto: e la sentenzaimpugnata, per l’effetto, cassata con rinvio, per un nuovoesame, alla corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA], che provvederàanche sulle spese del presente giudizio. P.Q.MLa Corte così provvede: accoglie il terzo motivo di ricorso,assorbiti gli altri, e, per l’effetto, cassa la sentenza impugnatacon rinvio, per un nuovo esame, alla corte d’appello di ReggioCalabria, che provvederà anche sulle spese del presentegiudizio.Così deciso a Roma, nella Camera di consiglio della PrimaSezione Civile, il 27 maggio 2026.Il PresidenteRic. 2023 n. 19834- Sez. 1 - CC del 27 maggio 2026