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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 46267/2021

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/05/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO

1. La Corte di Appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale del capoluogo lombardo che aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del delitto di rapina a lui ascritto e, esclusa la pur contestata recidiva e ritenute invece le circostanze attenuanti generiche, lo aveva condannato alla pena finale di anni 2 e mesi 8 di reclusione ed Euro 800 di multa oltre al pagamento delle spese processuali;

2. ricorre per cassazione il difensore dello Sterrantino lamentando violazione di legge e vizio di motivazione: 2.1 sul travisamento della prova: premesse alcune considerazioni generali sul vizio di motivazione per travisamento della prova, ripercorre il racconto della persona offesa che aveva riferito di un primo litigio intervenuto sotto l'effetto dall'uso di bevande alcoliche e di un secondo scontro, con vie di fatto, intervenuto quando lo Sterrantino si era fatto accompagnare a casa; sottolinea come il litigio fosse insorto e poi proseguito per ragioni che nulla avevano a che vedere con il borsello della persona offesa che il ricorrente si era limitato a gettare nel cortile per fare un dispetto al Fico; rileva, pertanto, come non fossero emersi gli elementi costitutivi propri del delitto contestato e segnala lo scarso pregio e coerenza del riferimento alla banconota da 100 Euro rinvenuta in un cassetto della abitazione dello Sterrantino; 2.2 sulla diversa qualificazione del fatto: segnala che era stato lo stesso Tribunale, a fronte della ricostruzione offerta dalla persona offesa, ad interpellare quest'ultimo sulla eventuale sua disponibilità a rimettere la querela qualora il fatto fosse stato diversamente qualificato come, sostiene, avrebbe dovuto avvenire difettando il nesso teleologico necessario tra la violenza/minaccia da un lato e l'impossessamento del bene altrui dall'altro.

3. Il ricorso è inammissibile perché articolato su censure manifestamente infondate ovvero non consentite in questa sede.

I rilievi formulati in questa sede riproducono di fatto gli argomenti già prospettati nell'atto di appello, ai quali la Corte d'appello ha dato adeguate e argomentate risposte, esaustive in fatto e corrette in diritto, che la difesa del ricorrente non considera né specificatamente censura, con conseguente genericità del gravame (cfr., Cass. Pen., 3, 18.7.2014 n. 44.882, Cariolo; Cass. Pen., 2, 29.1.2014 n. 11.951, Lavorato; Cass, Pen., 6, 11.3.2009 n. 20.377, Arnone).

La Corte di Appello, infatti, ha preso in esame le doglianze difensive sottolineando come dovesse ritenersi pacifico il dato dell'impossessamento del borsello della vittima e la colluttazione intervenuta tra i due non rilevando invece che tale iniziativa fosse stata assunta dall'imputato soltanto per "dispetto"; ed in effetti, questa Corte ha più volte avuto modo di ribadire che, nel delitto di rapina, il "profitto" ingiusto può concretarsi in ogni utilità, anche solo di natura morale, nonché in qualsiasi soddisfazione o godimento che l'agente si riprometta di ritrarre, anche non immediatamente, dalla propria azione, purché questa sia attuata impossessandosi con violenza o minaccia della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene (cfr., Cass. Pen., 2, 10.3.2015 n. 11.467, Carbone; Cass. Pen., 2, 7.12.2012 n. 49.265, Iudice; Cass. Pen., 2, 6.3.2009 n. 12.800, Vivian).

In ogni caso, la Corte ha dato conto del rinvenimento di una banconota da 100 Euro nel cassetto di un mobile nell'appartamento del ricorrente e che la persona offesa aveva riferito esserle stata sottratta dal borsello ma di cui l'imputato non ha saputo dare conto.

Detto questo, rileva il collegio che il ricorso contesta in realtà l'approdo decisionale cui sono pervenuti i giudici di merito nell'affermare la penale responsabilità e nella sottoposizione alla Corte di doglianze che si risolvono nella formulazione di una diversa ed alternativa ricostruzione dei fatti rispetto a quella operata dai giudici di merito e posta a fondamento della decisione e che è compito esclusivo del giudice di merito operare risultando inammissibile la censura proposta in questa sede considerato che l'obbligo di motivazione è stato esaustivamente soddisfatto nella sentenza impugnata con valutazione critica degli elementi offerti dall'istruttoria dibattimentale e con indicazione, pienamente coerente sotto il profilo logico-giuridico, degli argomenti a sostegno dell'affermazione di responsabilità.

Vero che, tra i vizi denunciabili ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen. v'è anche il "travisamento della prova": ed è noto che il "travisamento" della prova che, in virtù del disposto di cui all'art. 606 comma 1, lett. e) cod. proc. pen. nel testo novellato dalla legge 46 del 2006, e che è consentito dedurre in sede di legittimità, è integrato nel caso di contraddittorietà della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato, ovvero da altri atti del processo indicati nei motivi di gravame, nonché dall'errore cosiddetto revocatorio, che cadendo sul significante e non sul significato della prova, si traduce nell'utilizzo di una prova inesistente per effetto di una errata percezione di quanto riportato dall'atto istruttorio (cfr., Cass. Pen., 5, 21.1.2011 n. 18.542, Carone; cfr., Cass. Pen., 2, 3.10.2013 n. 47.035, Giugliano, secondo cui il vizio di travisamento della prova deducibile in cassazione, ai sensi dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen., può essere desunto non solo dal testo del provvedimento impugnato ma anche da altri atti del processo specificamente indicati ed è configurabile quando si introduce nella motivazione una informazione rilevante che non esiste nel processo o quando si omette la valutazione di una prova decisiva ai fini della pronuncia; conf., ancora, Cass. Pen., 5, 4.12.2017 n. 8.188, Grancini e, più recentemente, Cass. Pen., 2, 12.6.2019 n. 27.929, PG c/ Borriello).

È noto, d'altra parte, che, per aversi vizio di travisamento della prova è necessario che la relativa deduzione abbia un oggetto definito e inopinabile, tale da evidenziare la palese e non controvertibile difformità tra il senso intrinseco della dichiarazione (o di altro elemento di prova) e quello tratto dal giudice, con conseguente esclusione della rilevanza di presunti errori da questi commessi nella valutazione del significato probatorio della dichiarazione medesima (cfr., Cass. Pen., 5, 4.12.2017 n. 8.188, Grancini; cfr., Cass. Pen., 2, 12.6.2019 n. 27.929, PG in proc.

Borriello, in cui la Corte ha ribadito che il vizio di travisamento della prova deducibile in cassazione, ai sensi dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen., oltre ad essere desunto non solo dal testo del provvedimento impugnato ma anche da altri atti del processo specificamente indicati ed è configurabile quando si introduce nella motivazione una informazione rilevante che non esiste nel processo o quando si omette la valutazione di una prova decisiva ai fini della pronuncia; cfr., anche, Cass. Pen., 5, 2.7.2019 n. 48.050, S., secondo cui il vizio di travisamento della prova è ravvisabile ed efficace solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa dell'elemento frainteso o ignorato, fermi restando il limite del "devolutum" in caso di cosiddetta "doppia conforme" e l'intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio).

In altri termini, il vizio di "travisamento" deve riguardare una prova che non sia stata affatto valutata ovvero che sia stata considerata dal giudice di merito in termini incontrovertibilmente difformi (non già dal suo "significato" ma) dal suo "significante" e che venga individuata specificamente e "puntualmente" come idonea a disarticolare il ragionamento su cui si fonda la decisione; logico corollario a questa premessa è quello secondo cui, anche a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 165bis disp. att. cod. proc. pen.,, introdotto dall'art. 7, comma 1, d.

Igs. 6 febbraio 2018, n. 11, deve trovare applicazione il principio di autosufficienza del ricorso, che si traduce nell'onere di puntuale indicazione, da parte del ricorrente, degli atti che si assumono travisati e dei quali si ritiene necessaria l'allegazione, materialmente devoluta alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato (cfr., Cass. Pen., 2, 8.5.2019 n. 35.164, Tala ma nca ).

Nel caso di specie, invece, la difesa ha dedotto - senza ritualmente allegare le relative deposizioni - la errata lettura delle dichiarazioni acquisite e che sarebbero state non correttamente valutate dai giudici di merito inducendoli a pervenire a conclusioni del pari errate; in tal modo, tuttavia, finendo per sollecitare una non consentita (in questa sede) rivalutazione della loro valenza ed efficacia dimostrativa.

4. L'inammissibilità del ricorso comporta perciò la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/05/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO 1. La Corte di Appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale del capoluogo lombardo che aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del delitto di rapina a lui ascritto e, esclusa la pur contestata recidiva e ritenute invece le circostanze attenuanti generiche, lo aveva condannato alla pena finale di anni 2 e mesi 8 di reclusione ed Euro 800 di multa oltre al pagamento delle spese processuali; 2. ricorre per cassazione il difensore dello Sterrantino lamentando violazione di legge e vizio di motivazione: 2.1 sul travisamento della prova: premesse alcune considerazioni generali sul vizio di motivazione per travisamento della prova, ripercorre il racconto della persona offesa che aveva riferito di un primo litigio intervenuto sotto l'effetto dall'uso di bevande alcoliche e di un secondo scontro, con vie di fatto, intervenuto quando lo Sterrantino si era fatto accompagnare a casa; sottolinea come il litigio fosse insorto e poi proseguito per ragioni che nulla avevano a che vedere con il borsello della persona offesa che il ricorrente si era limitato a gettare nel cortile per fare un dispetto al Fico; rileva, pertanto, come non fossero emersi gli elementi costitutivi propri del delitto contestato e segnala lo scarso pregio e coerenza del riferimento alla banconota da 100 Euro rinvenuta in un cassetto della abitazione dello Sterrantino; 2.2 sulla diversa qualificazione del fatto: segnala che era stato lo stesso Tribunale, a fronte della ricostruzione offerta dalla persona offesa, ad interpellare quest'ultimo sulla eventuale sua disponibilità a rimettere la querela qualora il fatto fosse stato diversamente qualificato come, sostiene, avrebbe dovuto avvenire difettando il nesso teleologico necessario tra la violenza/minaccia da un lato e l'impossessamento del bene altrui dall'altro. 3. Il ricorso è inammissibile perché articolato su censure manifestamente infondate ovvero non consentite in questa sede. I rilievi formulati in questa sede riproducono di fatto gli argomenti già prospettati nell'atto di appello, ai quali la Corte d'appello ha dato adeguate e argomentate risposte, esaustive in fatto e corrette in diritto, che la difesa del ricorrente non considera né specificatamente censura, con conseguente genericità del gravame (cfr., Cass. Pen., 3, 18.7.2014 n. 44.882, Cariolo; Cass. Pen., 2, 29.1.2014 n. 11.951, Lavorato; Cass, Pen., 6, 11.3.2009 n. 20.377, Arnone). La Corte di Appello, infatti, ha preso in esame le doglianze difensive sottolineando come dovesse ritenersi pacifico il dato dell'impossessamento del borsello della vittima e la colluttazione intervenuta tra i due non rilevando invece che tale iniziativa fosse stata assunta dall'imputato soltanto per "dispetto"; ed in effetti, questa Corte ha più volte avuto modo di ribadire che, nel delitto di rapina, il "profitto" ingiusto può concretarsi in ogni utilità, anche solo di natura morale, nonché in qualsiasi soddisfazione o godimento che l'agente si riprometta di ritrarre, anche non immediatamente, dalla propria azione, purché questa sia attuata impossessandosi con violenza o minaccia della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene (cfr., Cass. Pen., 2, 10.3.2015 n. 11.467, Carbone; Cass. Pen., 2, 7.12.2012 n. 49.265, Iudice; Cass. Pen., 2, 6.3.2009 n. 12.800, Vivian). In ogni caso, la Corte ha dato conto del rinvenimento di una banconota da 100 Euro nel cassetto di un mobile nell'appartamento del ricorrente e che la persona offesa aveva riferito esserle stata sottratta dal borsello ma di cui l'imputato non ha saputo dare conto. Detto questo, rileva il collegio che il ricorso contesta in realtà l'approdo decisionale cui sono pervenuti i giudici di merito nell'affermare la penale responsabilità e nella sottoposizione alla Corte di doglianze che si risolvono nella formulazione di una diversa ed alternativa ricostruzione dei fatti rispetto a quella operata dai giudici di merito e posta a fondamento della decisione e che è compito esclusivo del giudice di merito operare risultando inammissibile la censura proposta in questa sede considerato che l'obbligo di motivazione è stato esaustivamente soddisfatto nella sentenza impugnata con valutazione critica degli elementi offerti dall'istruttoria dibattimentale e con indicazione, pienamente coerente sotto il profilo logico-giuridico, degli argomenti a sostegno dell'affermazione di responsabilità. Vero che, tra i vizi denunciabili ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen. v'è anche il "travisamento della prova": ed è noto che il "travisamento" della prova che, in virtù del disposto di cui all'art. 606 comma 1, lett. e) cod. proc. pen. nel testo novellato dalla legge 46 del 2006, e che è consentito dedurre in sede di legittimità, è integrato nel caso di contraddittorietà della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato, ovvero da altri atti del processo indicati nei motivi di gravame, nonché dall'errore cosiddetto revocatorio, che cadendo sul significante e non sul significato della prova, si traduce nell'utilizzo di una prova inesistente per effetto di una errata percezione di quanto riportato dall'atto istruttorio (cfr., Cass. Pen., 5, 21.1.2011 n. 18.542, Carone; cfr., Cass. Pen., 2, 3.10.2013 n. 47.035, Giugliano, secondo cui il vizio di travisamento della prova deducibile in cassazione, ai sensi dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen., può essere desunto non solo dal testo del provvedimento impugnato ma anche da altri atti del processo specificamente indicati ed è configurabile quando si introduce nella motivazione una informazione rilevante che non esiste nel processo o quando si omette la valutazione di una prova decisiva ai fini della pronuncia; conf., ancora, Cass. Pen., 5, 4.12.2017 n. 8.188, Grancini e, più recentemente, Cass. Pen., 2, 12.6.2019 n. 27.929, PG c/ Borriello). È noto, d'altra parte, che, per aversi vizio di travisamento della prova è necessario che la relativa deduzione abbia un oggetto definito e inopinabile, tale da evidenziare la palese e non controvertibile difformità tra il senso intrinseco della dichiarazione (o di altro elemento di prova) e quello tratto dal giudice, con conseguente esclusione della rilevanza di presunti errori da questi commessi nella valutazione del significato probatorio della dichiarazione medesima (cfr., Cass. Pen., 5, 4.12.2017 n. 8.188, Grancini; cfr., Cass. Pen., 2, 12.6.2019 n. 27.929, PG in proc. Borriello, in cui la Corte ha ribadito che il vizio di travisamento della prova deducibile in cassazione, ai sensi dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen., oltre ad essere desunto non solo dal testo del provvedimento impugnato ma anche da altri atti del processo specificamente indicati ed è configurabile quando si introduce nella motivazione una informazione rilevante che non esiste nel processo o quando si omette la valutazione di una prova decisiva ai fini della pronuncia; cfr., anche, Cass. Pen., 5, 2.7.2019 n. 48.050, S., secondo cui il vizio di travisamento della prova è ravvisabile ed efficace solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa dell'elemento frainteso o ignorato, fermi restando il limite del "devolutum" in caso di cosiddetta "doppia conforme" e l'intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio). In altri termini, il vizio di "travisamento" deve riguardare una prova che non sia stata affatto valutata ovvero che sia stata considerata dal giudice di merito in termini incontrovertibilmente difformi (non già dal suo "significato" ma) dal suo "significante" e che venga individuata specificamente e "puntualmente" come idonea a disarticolare il ragionamento su cui si fonda la decisione; logico corollario a questa premessa è quello secondo cui, anche a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 165bis disp. att. cod. proc. pen.,, introdotto dall'art. 7, comma 1, d. Igs. 6 febbraio 2018, n. 11, deve trovare applicazione il principio di autosufficienza del ricorso, che si traduce nell'onere di puntuale indicazione, da parte del ricorrente, degli atti che si assumono travisati e dei quali si ritiene necessaria l'allegazione, materialmente devoluta alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato (cfr., Cass. Pen., 2, 8.5.2019 n. 35.164, Tala ma nca ). Nel caso di specie, invece, la difesa ha dedotto - senza ritualmente allegare le relative deposizioni - la errata lettura delle dichiarazioni acquisite e che sarebbero state non correttamente valutate dai giudici di merito inducendoli a pervenire a conclusioni del pari errate; in tal modo, tuttavia, finendo per sollecitare una non consentita (in questa sede) rivalutazione della loro valenza ed efficacia dimostrativa. 4. L'inammissibilità del ricorso comporta perciò la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso i